Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 21/07/2025, n. 5459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5459 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05459/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03114/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3114 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dapprima dall’avv. Gaetano Fontana e successivamente dall’avv. Mario Gentile, con domicilio eletto presso il suo studio in Gragnano (NA), via T. Sorrentino 40 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.mariogentile@forotorre.it;
contro
Comune di Lettere (NA), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dapprima dall’avv. Catello Miranda e successivamente dall’avv. Natale Nastro dell’ufficio legale dell’ente, domiciliato in Lettere in corso V. Emanuele III 58 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvocaturacomunedilettere@pec.it;
per l’annullamento
1) dell’ordinanza urbanistica n. -OMISSIS-, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la demolizione degli abusi edilizi ivi descritti e realizzati sull’immobile identificato nel locale catasto al foglio -OMISSIS- -OMISSIS-;
2) del presupposto verbale di accertamento tecnico prot. -OMISSIS-;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lettere;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 16 luglio 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data -OMISSIS-, un tecnico del Comune di Lettere supportato dai carabinieri della locale stazione ha svolto un accertamento presso l’immobile di proprietà di -OMISSIS- identificato nel locale catasto al foglio -OMISSIS- (locale al piano di fondazione del fabbricato) -OMISSIS- (abitazione all’interno n. 2 del piano rialzato), rilevando la presenza di opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. -OMISSIS-, come da verbale prot. -OMISSIS-. In particolare, sono emerse: a) la creazione al piano di fondazione di una porzione di abitazione in luogo della camera d’aria autorizzata, avente una consistenza di mq 55,44 ed un’altezza di ml 2,80; b) modifiche alla distribuzione interna dell’alloggio al piano rialzato con alterazione dei prospetti, modifica degli aggetti e ampliamento di un terrazzo a livello in aggetto, compresi manufatti ad uso residenziale per una consistenza di mq 11,46 per la zona giorno, 5,42 per i servizi igienici e 19,38 per il terrazzo e frazionamento dell’abitazione stessa in due unità autonome; c) realizzazione al piano interrato, in corrispondenza della proprietà -OMISSIS-, di un locale ad uso abitativo completo ed arredato, costituito da un unico ambiente e due vani deposito per una superficie totale di mq 50,00, con una scala in ferro per l’accesso al locale interrato. Nel suddetto verbale, l’amministrazione ha esplicitamente dato atto dell’esistenza di quattro domande di condono presentate per la sanatoria di superfici non residenziali, ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47, e di un’ulteriore istanza presentata da -OMISSIS- ai sensi della l. 23 dicembre 1994 n. 724, concludendo che le trasformazioni sopra elencate risultano prive di titolo edilizio sufficiente alla loro regolarizzazione.
Con ordinanza urbanistica n. -OMISSIS-, il Comune di Lettere ha ingiunto alla ricorrente la demolizione degli abusi sopra descritti, ai sensi dell’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, citando anche l’esistenza di un “ vincolo paesaggistico ambientale esteso all’intero territorio comunale ”.
Con il ricorso all’esame, notificato il 25 maggio 2022 e depositato il 24 giugno 2022, -OMISSIS-ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, denunciando:
I) violazione degli artt. 44, l. n. 47 del 1985, 39, l. n. 724 del 1994, 31, d.P.R. n. 380 del 2001, oltre a eccesso di potere, essendo preclusa l’adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti di opere per le quali pendano domande di condono edilizio (nella specie, quelle di cui alle istanze prot. n. -OMISSIS-, entrambe non esitate);
II) violazione degli artt. 3, 6 e 10, d.P.R. n. 380 cit., oltre a eccesso di potere, in quanto gli interventi contestati non sarebbero assoggettati alla sanzione ripristinatoria della demolizione ma a quella pecuniaria;
III) violazione della l. 7 agosto 1990 n. 241 e del d.P.R. n. 380 cit., oltre ad eccesso di potere, essendo stata ordinata alla ricorrente la demolizione anche di opere rientranti in una comunione pro indiviso con gli altri proprietari di unità immobiliari costituenti porzioni di un unico fabbricato (in particolare, si tratta dei locali posti al piano sotterraneo);
IV) violazione dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, dato che l’ordine di demolizione non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento repressivo;
V) violazione dell’art. 3, l. n. 241 cit. ed eccesso di potere, dal momento che la motivazione del provvedimento si ridurrebbe a mere clausole di stile che non chiariscono l’incompatibilità delle opere rilevate con il regime vincolistico e gli strumenti urbanistici vigenti;
VI) violazione dell’art. 31, comma 4- bis , d.P.R. n. 380 cit., nel testo introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. q- bis ), d.l. 12 settembre 2014 n. 133, conv. nella l. 11 novembre 2014 n. 164, ed eccesso di potere, perché il provvedimento impugnato applicherebbe una sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del principio tempus regit actum .
Si è costituito in giudizio l’ente locale resistente che ha chiesto il simultaneus processus con i ricorsi allibrati al n.r.g. 3115 e 3116 del 2022, stante la connessione oggettiva e soggettiva che li lega, trattandosi di ordinanze di demolizione contestuali e riguardanti lo stesso fabbricato, emesse all’esito del medesimo accertamento tecnico; nel merito, ha argomentato per il rigetto del gravame, sottolineando in modo particolare che le opere per le quali furono presentate le domande di condono sono diverse rispetto a quelle contestate.
Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 16 luglio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e da rigettare.
2.1 Il primo motivo di gravame è privo di fondamento in punto di fatto.
In tal senso, il tema della non riconducibilità degli abusi sanzionati alle opere oggetto delle domande di condono esistenti è specificamente trattato nel verbale di accertamento tecnico -OMISSIS-. Difatti, qui si dà conto del fatto che: a) le quattro istanze, tra cui quella della ricorrente, presentate ai sensi della l. n. 47 cit., riguardano altrettante superfici non residenziali, ciascuna estesa per mq 40,80 e, quindi, sono presumibilmente riferibili ai corrispondenti locali posti al piano terra e realizzati in difformità dalla concessione del 3 agosto 1980; b) la domanda del -OMISSIS- concerne una superficie utile di mq 16,00 e una superficie non residenziale di mq 23.40.
La problematica in discorso, poi, è stata approfonditamente trattata nell’atto di costituzione del comune resistente, senza che parte ricorrente abbia sul punto controdedotto alcunché per confutare la versione dei fatti dell’amministrazione. Ciò comporta che, ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., può ritenersi definitivamente accertato nella presente sede processuale che le opere abusive colpite dal provvedimento impugnato non siano le stesse per le quali pendono istanze di condono, le quali, dunque, non precludono in alcun modo il ripristino dello stato dei luoghi ingiunto dall’autorità.
2.2 Non condivisibile è anche il secondo ordine di censure.
Dalla descrizione che l’amministrazione ha fatto delle opere realizzate sine titulo si evince che, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, sono stati realizzati: a) un mutamento di destinazione d’uso del piano di fondazione con incremento della volumetria; b) modifiche dei prospetti e degli aggetti del piano rialzato con posa in opera di manufatti residenziali e frazionamento dell’originaria abitazione in due unità autonome; c) un locale ad uso abitativo e due vani deposito al piano interrato, collegati con una scala di ferro. Si tratta, quindi, di interventi che, portando alla creazione di nuova volumetria ed alle modifiche del prospetto dell’immobile, richiedono senz’altro il preventivo rilascio dei titoli edilizi e paesaggistici previsti dalla legge.
2.3 Infondato è pure il terzo motivo di gravame.
In tal senso, osserva il collegio che la notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari, “ seppur non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione stesso, è, invero, condizione necessaria per l’operatività dell’effetto acquisitivo conseguente alla mancata ottemperanza ” allo stesso, ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380 cit., dato che i proprietari del bene, in conformità ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, devono essere messi pienamente in condizione di contestare l’ordine di rimozione ovvero di rimuovere, se lo desiderano, l’abuso e ciò allo scopo di evitare l’effetto acquisitivo (TAR Lazio, Roma, sez. II-stralcio, 17 giugno 2024 n. 12259). “ Con la sanzione dell’acquisizione, infatti, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile una spoliazione solo pro quota” (Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020 n. 7008; in termini: Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2022 n. 6425; Cons. Sic., sez. giur., 27 giugno 2016 n. 642)”.
In definitiva, quindi, la mancata notifica dell’ordine di demolizione de quo a tutti i comproprietari dell’immobile attinto dalla sanzione rende il provvedimento non illegittimo e, come tale, passibile di annullamento in sede giurisdizionale, ma soltanto inefficace nei confronti dei comproprietari che non lo abbiano ricevuto, nei cui confronti non può essere portato ad esecuzione in alcun modo, mentre resta pienamente valido ed efficace nei confronti di coloro ai quali, come l’odierna ricorrente, è stato regolarmente notificato.
2.4 Il quarto motivo di impugnazione è palesemente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza per la quale l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, sì che i relativi provvedimenti hanno natura di atti vincolati, per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2024 n. 825; sez. VI, 11 maggio 2022 n. 3707; sez. II, 1° settembre 2021 n. 6181).
2.5 Il quinto ordine di censure è manifestamente privo di fondamento ove si consideri che, come detto, l’ordine di demolizione di abusi edilizi è un atto amministrativo vincolato e, in quanto tale, non richiede una specifica motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione dell’abuso edilizio, essendo sufficiente che il provvedimento descriva l’opera e specifichi che essa è stata realizzata in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 6 febbraio 2023 nn. 1215 e 1219; sez. VII, 9 gennaio 2023 nn. 239 e 243; sez. VI, 7 dicembre 2022 n. 10710; sez. VI, 4 marzo 2021 n. 1859; sez. VI, 9 giugno 2020 n. 3697).
2.6 Infine, non può trovare accoglimento nemmeno l’ultimo motivo di ricorso, posto che, ad una attenta lettura, il provvedimento impugnato non applica alcuna sanzione amministrativa pecuniaria ma si limita a prefigurare che, in ipotesi di mancata esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , d.P.R. n. 380 cit., sarà comminabile una pena di tal genere, di cui quantifica l’ammontare massimo in euro 20.000,00. Posto che il presupposto della sanzione consiste nell’eventuale e futura mancata conformazione del privato ingiunto al facere prescrittogli dall’amministrazione, non si pone alcun problema di retroattività rispetto alla legge che ha introdotto la suddetta fattispecie punitiva.
3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge previsti per l’ipotesi di difesa dell’ente da parte di un professionista dipendente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO