Articolo 26 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 25Articolo 27
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14 maggio 1982
Art. 26. (Obbligo di residenza)

I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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