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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5539 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2409/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. INGLIMA VINCENZO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti l'attribuzione della pensione di inabilità a decorrere dal mese di gennaio 2024;
◊ dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno mensile di assistenza e la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3, L. n. 104/92 a decorrere dal 01/01/2023;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
◊ condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi € 1750,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore, compensando la restante metà.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 19/02/2024 il ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della pensione di inabilità,
negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal
CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere quelle relative all'assegno mensile di assistenza e alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 a decorrere dal 1/1/2023;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione indicata solo a decorrere dal mese di gennaio 2024, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il
Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza delle prestazioni successive non solo alla domanda ma anche alla instaurazione del giudizio di a.t.p., si rende necessaria la parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' CP_1
solo le spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2409/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. INGLIMA VINCENZO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti l'attribuzione della pensione di inabilità a decorrere dal mese di gennaio 2024;
◊ dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno mensile di assistenza e la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 3, L. n. 104/92 a decorrere dal 01/01/2023;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletate in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
◊ condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi € 1750,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore, compensando la restante metà.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 19/02/2024 il ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle CP_1
condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione della pensione di inabilità,
negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal
CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere quelle relative all'assegno mensile di assistenza e alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 a decorrere dal 1/1/2023;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, dei quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che detta opposizione sia fondata nei limiti delle considerazioni che
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro seguono, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione indicata solo a decorrere dal mese di gennaio 2024, e ciò sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il
Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che, in ragione della decorrenza delle prestazioni successive non solo alla domanda ma anche alla instaurazione del giudizio di a.t.p., si rende necessaria la parziale compensazione delle spese di lite, ponendo a carico esclusivo dell' CP_1
solo le spese delle due CCTTUU, come liquidate in atti;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro