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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3837/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3837/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTO
e
Parte_3 Pt_2
INTERVENUTO
All'udienza del 2.4.25 sono comparsi dinanzi il Giudice Pier Paolo Lanni: l'Avv. C.
Tantini per parte opponete, la quale precisa conclusione come da memoria ex art. 171- ter n. 1 c.p.c., e l'Avv. Sgaravato e l'Avv. Parise per le altre parti, i quali precisano le conclusioni come da comparse di costituzione del giudizio di merito.
Sono altresì presenti è Parte_2 Persona_1
Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I difensivi discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
I procuratori delle parti rinunciano espressamente a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 11 Il giudice si ritira in camera di consiglio e informa i difensori delle parti che la sentenza sarà comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3837/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio DEAvv. CAMILLA TANTINI e DEAvv. FEDERICA DALLA
BERNARDINA
OPPONENTE contro
C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio DEAvv. GIANLUCA SGARAVATO e DEAvv. PAOLA PARISE
[...]
C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio DEAvv. GIANLUCA SGARAVATO e DEAvv. PAOLA PARISE
TERZO INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 22.5.23 ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto notificatole il 2.5.2023 da Parte_2
con cui le era stato intimato il pagamento della somma € 1.422.860,70, oltre alla
[...]
rivalutazione monetaria e agli interessi, quale credito risultante dalla sentenza n. sentenza n.
7444/05 del Tribunale di Roma ed acquistato dall'intimante con atto di cessione del 19.12.22.
pagina 3 di 11 In particolare, l'opponente ha dedotto che: -) e di , Controparte_2 CP_3 Per_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale in capo alla figlia minore
[...]
avevano instaurato innanzi al Tribunale di Roma un giudizio per responsabilità Per_3
sanitaria nei confronti del Dott. -) il 16.6.2000 quest'ultimo era deceduto e Controparte_4
l'11.12.2000 era stato pubblicato il suo testamento con cui aveva istituito eredi la moglie, Pt_1
, e i figli e attribuendo loro diversi cespiti
[...] Persona_1 Parte_2
mobiliari e immobiliari in diverse quote;
-) al momento della morte, il Dott. Controparte_4
era un cittadino americano con domicilio in Italia e, dunque, alla sua successione deve applicarsi la legge americana (più precisamente, la legge dello Stato DEIL e, nello specifico, la legge del 1975 sui testamenti, Probate Act of 1975), secondo quanto previsto dalle norme di diritto internazionale privato ratione temporis vigenti (art. 48 Legge 218/1995); -) a seguito del decesso del convenuto, il giudizio era stato riassunto nei confronti degli “eredi” del defunto, impersonalmente intesi;
-) e si erano costituiti, mentre Parte_1 Persona_1
non aveva partecipato al giudizio, né era stata dichiarata contumace;
-) con Parte_2
sentenza n. 7444 del 15.3.2005, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la responsabilità in capo al Dott. e aveva condannato e in Controparte_4 Parte_1 Persona_1 qualità di eredi, a pagare in favore di e le somme di € Controparte_2 Controparte_5
610.995,00 e di € 70.000,00 a titolo di risarcimento per i danni patiti, rispettivamente, dalla figlia minore e dai genitori iure proprio (somme risultanti dall'importo originario Persona_3
maggiorato dagli interessi al saggio legale, via via ed anno per anno con rivalutazione dal
09.06.1994), oltre che a rimborsare le spese di lite liquidate in € 11.270; -) con la medesima sentenza, il Tribunale di Roma aveva condannato la a tenere indenni Parte_4 Parte_1
e nei limiti del massimale di polizza;
-) a maggio 2006, la Persona_1 Parte_4
aveva liquidato la quota parte di massimale spettante a direttamente a favore
[...] Parte_1
degli attori e la restante parte a favore di il quale, però, non aveva Persona_1
acconsentito a tale liquidazione diretta;
-) la predetta sentenza era stata confermata, dapprima, dalla Corte d'Appello di Roma (sentenza n. 2527/2013) e, successivamente, dalla Corte di
Cassazione (sentenza n. 22797/2017); -) a tutela del proprio diritto di credito, Persona_3
aveva iscritto ipoteca giudiziale su alcuni beni immobili riconducibili al nucleo familiare di
; -) con atto del 24.6.2020, aveva rinunciato al diritto di Persona_1 Parte_1 usufrutto su alcuni beni immobili facenti parte del complesso immobiliare “Villa Monteleone”,
pagina 4 di 11 gravati da iscrizione ipotecaria giudiziale in forza del titolo esecutivo sopra menzionato; -) con atto del 19.12.2022, e avevano Controparte_2 Controparte_5 Persona_3
ceduto a tutti i loro crediti vantati nei confronti di Parte_2 Persona_1
e ; -) con pec del 2.5.2023, inviata all'indirizzo PEC DEazienda agricola di cui Parte_1
l'opponente è titolare (azienda agricola Villa Monteleone), la cessionaria Parte_2
aveva comunicato a , debitrice ceduta, la predetta cessione. Parte_1
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto DEopposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base del seguenti motivi: a) nullità della notifica DEatto di precetto, in quanto eseguita all'indirizzo pec DEimpresa agricola Villa Monteleone, se pur riferita a fatti estranei all'impresa stessa b) inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo giudizio, poiché formatosi senza il contraddittorio necessario della stessa opposta, a sua volta erede del debitore;
c) erroneità della somma precettata, per essere l'opponente responsabile dei debiti ereditari solo nei limiti della quota ereditaria (18,92 %).
In definitiva, l'opponente ha chiesto la dichiarazione DEinefficacia del titolo esecutivo e della nullità della notificazione del precetto, oltre che l'ordine di cancellazione delle ipoteche giudiziale iscritte in forza del suddetto titolo esecutivo.
Con comparsa depositata il 14.9.23 si è costituita in giudizio e ha Parte_2
chiesto il rigetto DEopposizione, contestandone la fondatezza (se pur con la rettifica del quantum oggetto di precetto nella minor somma di € 1.103.230,31, oltre interessi legali e interessi al tasso di mora ex art. 1284 comma 4 c.c.).
Più precisamente, ha replicato che: -) l'eccezione di inefficacia della Parte_2 sentenza del Tribunale di Roma per carenza di contraddittorio nei confronti DEerede litisconsorte necessaria è tardiva, in quanto non è stata fatta valere nei giudizi di appello e legittimità, oltre che infondata nel merito;
-) ed infatti, la posizione in esame è stata valutata e risolta dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato la sentenza inopponibile nei confronti di
[...]
e, conseguentemente, il controricorso proposto dalla stessa inammissibile per Parte_2
difetto di interesse ad agire;
-) pertanto, il giudicato contenuto nella sentenza in questione e la sua idoneità a costituire valido titolo esecutivo derivano esclusivamente dall'atto di cessione dei crediti dagli originari attori nel giudizio di responsabilità sanitaria all'odierna opposta;
-) in questa prospettiva, non può ritenersi operante alcuna estinzione parziale per confusione con pagina 5 di 11 riferimento alla quota parte di debito ereditario potenzialmente riferibile a - Parte_2
) la notifica DEatto di precetto eseguita all'indirizzo pec DEimpresa agricola di cui è titolare
è pienamente valida ed efficace, anche in considerazione del fatto che ha raggiunto Parte_1 lo scopo a cui era preposta (tanto che l'opponente ha tempestivamente instaurato il presente giudizio di opposizione); -) l'intero compendio ereditario è costituito anche da beni non menzionati dall'opponente e non risultanti dalla denuncia di successione presentata in Italia (fra i quali sono comprese una rendita vitalizia con beneficiaria e diverse somme in Parte_1
deposito presso istituti bancari americani); -) l'atto di rinuncia all'usufrutto del 24.6.2020 riferito al complesso immobiliare di Villa Monteleone ha avuto ad oggetto solo una parte dello stesso;
-) in ogni caso, in quanto sopravvenuto rispetto all'apertura della successione, questo atto dismissivo non rileva per identificare i criteri di distribuzione della responsabilità per i debiti ereditari;
-) peraltro, il valore economico DEazienda agricola Monteleone concessa in usufrutto all'opponente è più alto rispetto a quanto considerato da quest'ultima; -) sulla base di tale diversa ricostruzione della massa ereditaria, risulta essere titolare di una quota di eredità Parte_1
diversa e maggiore rispetto a quella dalla stessa quantificata;
-) del resto, anche a prescindere dagli ulteriori cespiti non contenuti nell'atto di denuncia di successione, il prospetto per il pagamento delle imposte di successione a firma del Notaio di Verona aveva identificato Per_4
le quote ereditarie nel 72,22% a , nel 20,85 % a e nel 6,93 Parte_1 Persona_1
% a (doc. 14 del fascicolo DEopposta); -) la legge applicabile alla Parte_2
successione di e conseguentemente al riparto dei debiti ereditari, è quella Controparte_4 dello stato DEIL che, tuttavia, opera un rinvio indietro alla normativa del luogo in cui si trovano i beni del defunto (quindi, alla normativa italiana e, nello specifico, all'art. 752 c.c.).
Con provvedimento del 18.9.2023, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede il quale, nella pendenza del termine per la Persona_1
notificazione degli atti nei suoi confronti, è intervenuto volontariamente in giudizio.
Il terzo intervenuto ha aderito alle difese esposte dalla sorella con Parte_2 riferimento alla composizione DEasse ereditario, ha riconosciuto il proprio debito pregresso nei confronti della sorella in forza della sentenza del Tribunale di Roma e DEatto di cessione dei crediti, ma ha dichiarato di aver già adempiuto a questa obbligazione, definendo la posizione relativa alla propria quota.
pagina 6 di 11 Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., l'opponente ha precisato di ritenere applicabile al caso concreto la normativa DEIL riferita non ai beni mobili, bensì ai debiti ereditari (art. 18 del Probate Act del 1975), sulla base di un parere redatto da uno studio legale americano prodotto in giudizio. Più precisamente la parte, in forza di tale disciplina (che prevede l'inopponibilità nei confronti degli eredi di crediti non fatti valere entro termini specifici nei confronti del “rappresentante” DEeredità), ha eccepito l'inopponibilità del credito fatti valere agli eredi.
L'opponente, inoltre nel medesimo atto, Inoltre, in questa sede, l'opponente ha chiesto: 1) in via subordinata l'accertamento DEeventuale quota di debito su di lei gravante, al netto della maggiorazione complessiva del credito imputabile alla condotta di per Persona_1
aver trattenuto per se la quota di indennizzo versategli dalla all'esito della sentenz Parte_4
di primo grado;
2) la condanna DEopposta ai sensi DEart. 96 comma 3 c.p.c., per aver intrapreso azioni esecutive negli USA in pendenza del presente giudizio.
Nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., e Parte_2 Persona_1
hanno contestato la correttezza della ricostruzione normativa contenuta nel parere legale prodotto dall'opponente e hanno preso posizione sulle nuove domande proposte, chiedendone il rigetto.
All'esito di un tentativo di conciliazione, su proposta formulata ai sensi DEart. 185- bis
c.p.c., e dopo un'inziale adesione di massima delle parti (superata per le motivazioni esposte all'udienza del 23.5.24), la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza ammettere le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Orbene, il primo motivo di opposizione (agli atti esecutivi) è infondato, poiché “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge
a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”
(Cass. 12134/2024). In ogni caso, l'eventuale invalidità della notificazione del precetto dovrebbe ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, come confermato dalla pronta e tempestiva notificazione DEatto di opposizione.
Anche il secondo motivo di opposizione (all'esecuzione) è infondato, poiché il vizio della pagina 7 di 11 sentenza pronunciata nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, può essere fatto valere dal litisconsorte stesso (su rimedi azionabili v. Cass. SU n. 1238/15), ma non dalla parte che abbia partecipato a quel giudizio e che alla violazione del contraddittorio abbia dato causa
(come nel caso di specie l'opponente, la quale, nel corso del giudizio in cui si è formato il titolo, non ha fatto valere la mancata partecipazione DEopposta, pur essendo a conoscenza della sua qualità di erede). In altri termini, nella fattispecie in esame, la violazione del contraddittorio non inficia il titolo giudiziale passato in giudicato, poiché il litisconsorte pretermesso, invocando il titolo sulla base della cessione del credito, ne ha accettato gli effetti.
Riguardo al terzo motivo di opposizione (all'esecuzione), va osservato che: -) il titolo giudiziale ha accertato con efficacia di giudicato, la responsabilità diretta DEopponente e DEintervenuto, quali eredi, nei confronti di un creditore DEeredità; -) questo accertamento è avvenuto anche sul presupposto implicito DEaccertamento della responsabilità degli eredi sulla base della legge italiana;
-) il fatto che altre due sentenze tra le parti, passate in giudicato, abbiano accertato, ad altri fini, la soggezione della successione alla legge dello Stato DEIL
(sentenze nn. 1728/09 e 108/13 del tribunale di Verona) è irrilevante, sia perché (l'applicazione della legge dello Stato DEIL non esclude l'applicabilità, per rinvio della stessa, anche della legge italiana), sia perché, laddove, fosse configurabile un contrasto, dovrebbe attribuirsi comunque prevalenza al secondo giudicato (nel caso di specie la sentenza n. 7444/05 del
Tribunale di Roma, passata in giudicato a seguito della pronuncia della sentenza n. 22797/2017 della corte di Cassazione); -) pertanto, il giudicato fatto valere in questa sede, fa stato sulla responsabilità diretta degli eredi in relazione al credito accertato e consente l'esecuzione forzata nei confronti degli stessi;
-) inoltre, l'accertamento di tale responsabilità sulla base della legge italiana implica che le quote di responsabilità degli eredi debbano essere accertate in astratto sulla base della legge italiana;
-) ne consegue che il credito in questione deve gravare anche sull'opposta in proporzione della sua quota ereditaria, ai sensi DEart. 752 c.c., e che, in conseguenza DEacquisto del credito stesso da parte di quest'ultima, si sia verificata una fattispecie estintiva parziale per confusione (in misura corrispondente alla quota medesima); -) sempre in forza DEart. 752 c.c. il credito residuo deve poi essere ripartito tra l'opponente e l'intervenuto in proporzione delle rispettive quote ereditarie;
-) è pur vero che il titolo giudiziale contiene un accertamento (con efficacia di giudicato) della loro responsabilità solidale rispetto al credito (ed infatti, il titolo giudiziale contiene una condanna diretta nei loro confronti, quali eredi,
pagina 8 di 11 senza alcun riferimento alla limitazione della responsabilità prevista dall'art. 752 c.c., con conseguente applicabilità della presunzione prevista dall'art. 1294 c.c.: v. sul punto Cass. 11.8.23
n. 24543/23 in motivazione); -) ma nei rapporti interni non può trovare applicazione la presunzione di pari ripartizione ai sensi DEart. 1298 c.c., poiché da una fonte legale (l'art. 752
c.c.) risulta il trattamento diverso della ripartizione;
-) nello specifico le quote ereditarie possono essere determinate sulla base della dichiarazione di successione (ricavabile dall'allegato n. 14 prodotto e invocato dall'opposta e non contestato dall'opponente); -) in particolare, non si può tener conto ai fini della determinazione di tali quote di ulteriori beni o incrementi reddituali, come preteso dall'opposta, poiché le sue allegazioni probatorie sul punto (tanto più alla luce della produzione e DEinvocazione del citato allegato n. 14) sono rimaste eccessivamente generiche e la CTU richiesta a questo fine sarebbe meramente esplorativa;
-) pertanto, sulla base del citato allegato n. 14, le quote devono essere determinate nella misura del 71,15 % per l'opponente, del
7,20 % per l'opposta e del 21,65 % per l'intervenuto; -) quanto alla determinazione del credito al momento della notificazione DEatto di precetto, può essere posta base della decisione la quantificazione compiuta dall'opponente (e riprodotta da ultimo nelle note depositate il 14.3.25), poiché rispondente al computo degli interessi e della rivalutazione sul capitale oggetto della condanna (v. pagg. 13 e 14 del titolo giudiziale), alla conseguente riconoscibilità dei soli interessi legali dalla pronuncia della sentenza di condanna e alla detrazione DEacconto di € 258.228,45 versato il 31.5.06 dalla compagnia di assicurazione;
-) però, al fine di accertarne l'esatto ammontare, occorre considerare l'ammontare del credito al momento del suo acquisto da parte DEopposta il 19.12.22; -) a questa data il credito era pari ad 983.997,94 (ricavabile dall'applicazione degli interessi legali sulla somma di € 808.919,03, all'esito del pagamento DEacconto, dal 1°/06/2006); -) la quota del debito corrispondente riferibile all'opposta, sulla base dei rilievi su indicati, era pari ad € 70.847,85; -) conseguentemente il debito alla data del
19.12.22 si è ridotto alla somma di € 913.150,09, che maggiorato degli interessi legali dal
20.12.22 al 2.5.23 (data della notificazione DEatto di precetto), è divenuto pari ad € 928.754,94;
-) ne consegue che, alla data della notificazione DEatto di precetto, la quota di debito riferibile all'opponente era pari ad € 660.809,13, oltre gli interessi legali dal 3.5.23 al saldo;
-) la quota residua del debito, riferibile all'intervenuto, deve invece ritenersi estinta, poiché l'intervenuto e l'opposta hanno dato atto di aver provveduto alla regolazione autonoma di tale quota.
Sulla base di tali accertamenti, e in accoglimento parziale DEopposizione, va affermato pagina 9 di 11 il diritto DEopposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti DEopponente per la minor somma di € 660.809,13, oltre gli interessi legali dal 3.5.23 al saldo.
Rimangono da accertare le domande formulate dall'opponente nei confronti DEintervenuto nella moria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.
La prima domanda, diretta a far valer la responsabilità DEintervenuto per aver trattenuto l'importo liquidato dalla compagnia di assicurazione a seguito della sentenza e aver conseguentemente provocato l'aumento del credito, a causa del decorso degli interessi, deve essere qualificata come una domanda al risarcimento dei danni. L'illecito prospettato è sicuramente configurabile, poiché l'intervenuto ha trattenuto per sé una somma liquidata in favore DEeredità senza provvedere al pagamento del credito ereditario cui era destinato.
Tuttavia, il danno conseguente (l'aumento degli accessori del credito) è imputabile anche alla stessa opponente, la quale non ha provveduto tempestivamente al pagamento del credito stesso, pur essendovi tenuta sulla base del titolo giudizio. In particolare, tale condotta deve ritenersi assorbente dal punto di vista causale, ed esclude quindi l'imputabilità del danno all'intervenuto ai sensi DEart. 1227, comma 1, c.c.
La domanda deve essere rigettata.
Anche la seconda domanda deve essere rigettata, poiché l'esito della lite e il rilievo che le iniziative esecutive DEopposta sono avvenute prima della sospensione DEesecuzione consentono di escludere la configurabilità di una responsabilità processuale aggravata.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti e la sostanziale equivalenza economica della stessa, giustifica la compensazione integrale, rendendo irrilevante l'ulteriore valutazione del comportamento tenuto dalle parti in occasione del tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
2) accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione e quindi accerta il diritto DEopposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti DEopponente per la minor somma di €
660.809,13, oltre gli interessi legali dal 3.5.23 al saldo;
pagina 10 di 11 3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'opponente nei confronti
DEintervenuto;
4) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente;
5) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona 2.4.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3837/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2
OPPOSTO
e
Parte_3 Pt_2
INTERVENUTO
All'udienza del 2.4.25 sono comparsi dinanzi il Giudice Pier Paolo Lanni: l'Avv. C.
Tantini per parte opponete, la quale precisa conclusione come da memoria ex art. 171- ter n. 1 c.p.c., e l'Avv. Sgaravato e l'Avv. Parise per le altre parti, i quali precisano le conclusioni come da comparse di costituzione del giudizio di merito.
Sono altresì presenti è Parte_2 Persona_1
Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I difensivi discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi.
I procuratori delle parti rinunciano espressamente a presenziare alla lettura della sentenza.
pagina 1 di 11 Il giudice si ritira in camera di consiglio e informa i difensori delle parti che la sentenza sarà comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3837/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio DEAvv. CAMILLA TANTINI e DEAvv. FEDERICA DALLA
BERNARDINA
OPPONENTE contro
C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio DEAvv. GIANLUCA SGARAVATO e DEAvv. PAOLA PARISE
[...]
C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio DEAvv. GIANLUCA SGARAVATO e DEAvv. PAOLA PARISE
TERZO INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 22.5.23 ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto notificatole il 2.5.2023 da Parte_2
con cui le era stato intimato il pagamento della somma € 1.422.860,70, oltre alla
[...]
rivalutazione monetaria e agli interessi, quale credito risultante dalla sentenza n. sentenza n.
7444/05 del Tribunale di Roma ed acquistato dall'intimante con atto di cessione del 19.12.22.
pagina 3 di 11 In particolare, l'opponente ha dedotto che: -) e di , Controparte_2 CP_3 Per_2
in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale in capo alla figlia minore
[...]
avevano instaurato innanzi al Tribunale di Roma un giudizio per responsabilità Per_3
sanitaria nei confronti del Dott. -) il 16.6.2000 quest'ultimo era deceduto e Controparte_4
l'11.12.2000 era stato pubblicato il suo testamento con cui aveva istituito eredi la moglie, Pt_1
, e i figli e attribuendo loro diversi cespiti
[...] Persona_1 Parte_2
mobiliari e immobiliari in diverse quote;
-) al momento della morte, il Dott. Controparte_4
era un cittadino americano con domicilio in Italia e, dunque, alla sua successione deve applicarsi la legge americana (più precisamente, la legge dello Stato DEIL e, nello specifico, la legge del 1975 sui testamenti, Probate Act of 1975), secondo quanto previsto dalle norme di diritto internazionale privato ratione temporis vigenti (art. 48 Legge 218/1995); -) a seguito del decesso del convenuto, il giudizio era stato riassunto nei confronti degli “eredi” del defunto, impersonalmente intesi;
-) e si erano costituiti, mentre Parte_1 Persona_1
non aveva partecipato al giudizio, né era stata dichiarata contumace;
-) con Parte_2
sentenza n. 7444 del 15.3.2005, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto la responsabilità in capo al Dott. e aveva condannato e in Controparte_4 Parte_1 Persona_1 qualità di eredi, a pagare in favore di e le somme di € Controparte_2 Controparte_5
610.995,00 e di € 70.000,00 a titolo di risarcimento per i danni patiti, rispettivamente, dalla figlia minore e dai genitori iure proprio (somme risultanti dall'importo originario Persona_3
maggiorato dagli interessi al saggio legale, via via ed anno per anno con rivalutazione dal
09.06.1994), oltre che a rimborsare le spese di lite liquidate in € 11.270; -) con la medesima sentenza, il Tribunale di Roma aveva condannato la a tenere indenni Parte_4 Parte_1
e nei limiti del massimale di polizza;
-) a maggio 2006, la Persona_1 Parte_4
aveva liquidato la quota parte di massimale spettante a direttamente a favore
[...] Parte_1
degli attori e la restante parte a favore di il quale, però, non aveva Persona_1
acconsentito a tale liquidazione diretta;
-) la predetta sentenza era stata confermata, dapprima, dalla Corte d'Appello di Roma (sentenza n. 2527/2013) e, successivamente, dalla Corte di
Cassazione (sentenza n. 22797/2017); -) a tutela del proprio diritto di credito, Persona_3
aveva iscritto ipoteca giudiziale su alcuni beni immobili riconducibili al nucleo familiare di
; -) con atto del 24.6.2020, aveva rinunciato al diritto di Persona_1 Parte_1 usufrutto su alcuni beni immobili facenti parte del complesso immobiliare “Villa Monteleone”,
pagina 4 di 11 gravati da iscrizione ipotecaria giudiziale in forza del titolo esecutivo sopra menzionato; -) con atto del 19.12.2022, e avevano Controparte_2 Controparte_5 Persona_3
ceduto a tutti i loro crediti vantati nei confronti di Parte_2 Persona_1
e ; -) con pec del 2.5.2023, inviata all'indirizzo PEC DEazienda agricola di cui Parte_1
l'opponente è titolare (azienda agricola Villa Monteleone), la cessionaria Parte_2
aveva comunicato a , debitrice ceduta, la predetta cessione. Parte_1
In particolare, l'opponente ha contestato il diritto DEopposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base del seguenti motivi: a) nullità della notifica DEatto di precetto, in quanto eseguita all'indirizzo pec DEimpresa agricola Villa Monteleone, se pur riferita a fatti estranei all'impresa stessa b) inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo giudizio, poiché formatosi senza il contraddittorio necessario della stessa opposta, a sua volta erede del debitore;
c) erroneità della somma precettata, per essere l'opponente responsabile dei debiti ereditari solo nei limiti della quota ereditaria (18,92 %).
In definitiva, l'opponente ha chiesto la dichiarazione DEinefficacia del titolo esecutivo e della nullità della notificazione del precetto, oltre che l'ordine di cancellazione delle ipoteche giudiziale iscritte in forza del suddetto titolo esecutivo.
Con comparsa depositata il 14.9.23 si è costituita in giudizio e ha Parte_2
chiesto il rigetto DEopposizione, contestandone la fondatezza (se pur con la rettifica del quantum oggetto di precetto nella minor somma di € 1.103.230,31, oltre interessi legali e interessi al tasso di mora ex art. 1284 comma 4 c.c.).
Più precisamente, ha replicato che: -) l'eccezione di inefficacia della Parte_2 sentenza del Tribunale di Roma per carenza di contraddittorio nei confronti DEerede litisconsorte necessaria è tardiva, in quanto non è stata fatta valere nei giudizi di appello e legittimità, oltre che infondata nel merito;
-) ed infatti, la posizione in esame è stata valutata e risolta dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato la sentenza inopponibile nei confronti di
[...]
e, conseguentemente, il controricorso proposto dalla stessa inammissibile per Parte_2
difetto di interesse ad agire;
-) pertanto, il giudicato contenuto nella sentenza in questione e la sua idoneità a costituire valido titolo esecutivo derivano esclusivamente dall'atto di cessione dei crediti dagli originari attori nel giudizio di responsabilità sanitaria all'odierna opposta;
-) in questa prospettiva, non può ritenersi operante alcuna estinzione parziale per confusione con pagina 5 di 11 riferimento alla quota parte di debito ereditario potenzialmente riferibile a - Parte_2
) la notifica DEatto di precetto eseguita all'indirizzo pec DEimpresa agricola di cui è titolare
è pienamente valida ed efficace, anche in considerazione del fatto che ha raggiunto Parte_1 lo scopo a cui era preposta (tanto che l'opponente ha tempestivamente instaurato il presente giudizio di opposizione); -) l'intero compendio ereditario è costituito anche da beni non menzionati dall'opponente e non risultanti dalla denuncia di successione presentata in Italia (fra i quali sono comprese una rendita vitalizia con beneficiaria e diverse somme in Parte_1
deposito presso istituti bancari americani); -) l'atto di rinuncia all'usufrutto del 24.6.2020 riferito al complesso immobiliare di Villa Monteleone ha avuto ad oggetto solo una parte dello stesso;
-) in ogni caso, in quanto sopravvenuto rispetto all'apertura della successione, questo atto dismissivo non rileva per identificare i criteri di distribuzione della responsabilità per i debiti ereditari;
-) peraltro, il valore economico DEazienda agricola Monteleone concessa in usufrutto all'opponente è più alto rispetto a quanto considerato da quest'ultima; -) sulla base di tale diversa ricostruzione della massa ereditaria, risulta essere titolare di una quota di eredità Parte_1
diversa e maggiore rispetto a quella dalla stessa quantificata;
-) del resto, anche a prescindere dagli ulteriori cespiti non contenuti nell'atto di denuncia di successione, il prospetto per il pagamento delle imposte di successione a firma del Notaio di Verona aveva identificato Per_4
le quote ereditarie nel 72,22% a , nel 20,85 % a e nel 6,93 Parte_1 Persona_1
% a (doc. 14 del fascicolo DEopposta); -) la legge applicabile alla Parte_2
successione di e conseguentemente al riparto dei debiti ereditari, è quella Controparte_4 dello stato DEIL che, tuttavia, opera un rinvio indietro alla normativa del luogo in cui si trovano i beni del defunto (quindi, alla normativa italiana e, nello specifico, all'art. 752 c.c.).
Con provvedimento del 18.9.2023, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede il quale, nella pendenza del termine per la Persona_1
notificazione degli atti nei suoi confronti, è intervenuto volontariamente in giudizio.
Il terzo intervenuto ha aderito alle difese esposte dalla sorella con Parte_2 riferimento alla composizione DEasse ereditario, ha riconosciuto il proprio debito pregresso nei confronti della sorella in forza della sentenza del Tribunale di Roma e DEatto di cessione dei crediti, ma ha dichiarato di aver già adempiuto a questa obbligazione, definendo la posizione relativa alla propria quota.
pagina 6 di 11 Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., l'opponente ha precisato di ritenere applicabile al caso concreto la normativa DEIL riferita non ai beni mobili, bensì ai debiti ereditari (art. 18 del Probate Act del 1975), sulla base di un parere redatto da uno studio legale americano prodotto in giudizio. Più precisamente la parte, in forza di tale disciplina (che prevede l'inopponibilità nei confronti degli eredi di crediti non fatti valere entro termini specifici nei confronti del “rappresentante” DEeredità), ha eccepito l'inopponibilità del credito fatti valere agli eredi.
L'opponente, inoltre nel medesimo atto, Inoltre, in questa sede, l'opponente ha chiesto: 1) in via subordinata l'accertamento DEeventuale quota di debito su di lei gravante, al netto della maggiorazione complessiva del credito imputabile alla condotta di per Persona_1
aver trattenuto per se la quota di indennizzo versategli dalla all'esito della sentenz Parte_4
di primo grado;
2) la condanna DEopposta ai sensi DEart. 96 comma 3 c.p.c., per aver intrapreso azioni esecutive negli USA in pendenza del presente giudizio.
Nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c., e Parte_2 Persona_1
hanno contestato la correttezza della ricostruzione normativa contenuta nel parere legale prodotto dall'opponente e hanno preso posizione sulle nuove domande proposte, chiedendone il rigetto.
All'esito di un tentativo di conciliazione, su proposta formulata ai sensi DEart. 185- bis
c.p.c., e dopo un'inziale adesione di massima delle parti (superata per le motivazioni esposte all'udienza del 23.5.24), la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza ammettere le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Orbene, il primo motivo di opposizione (agli atti esecutivi) è infondato, poiché “in tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge
a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto”
(Cass. 12134/2024). In ogni caso, l'eventuale invalidità della notificazione del precetto dovrebbe ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, come confermato dalla pronta e tempestiva notificazione DEatto di opposizione.
Anche il secondo motivo di opposizione (all'esecuzione) è infondato, poiché il vizio della pagina 7 di 11 sentenza pronunciata nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, può essere fatto valere dal litisconsorte stesso (su rimedi azionabili v. Cass. SU n. 1238/15), ma non dalla parte che abbia partecipato a quel giudizio e che alla violazione del contraddittorio abbia dato causa
(come nel caso di specie l'opponente, la quale, nel corso del giudizio in cui si è formato il titolo, non ha fatto valere la mancata partecipazione DEopposta, pur essendo a conoscenza della sua qualità di erede). In altri termini, nella fattispecie in esame, la violazione del contraddittorio non inficia il titolo giudiziale passato in giudicato, poiché il litisconsorte pretermesso, invocando il titolo sulla base della cessione del credito, ne ha accettato gli effetti.
Riguardo al terzo motivo di opposizione (all'esecuzione), va osservato che: -) il titolo giudiziale ha accertato con efficacia di giudicato, la responsabilità diretta DEopponente e DEintervenuto, quali eredi, nei confronti di un creditore DEeredità; -) questo accertamento è avvenuto anche sul presupposto implicito DEaccertamento della responsabilità degli eredi sulla base della legge italiana;
-) il fatto che altre due sentenze tra le parti, passate in giudicato, abbiano accertato, ad altri fini, la soggezione della successione alla legge dello Stato DEIL
(sentenze nn. 1728/09 e 108/13 del tribunale di Verona) è irrilevante, sia perché (l'applicazione della legge dello Stato DEIL non esclude l'applicabilità, per rinvio della stessa, anche della legge italiana), sia perché, laddove, fosse configurabile un contrasto, dovrebbe attribuirsi comunque prevalenza al secondo giudicato (nel caso di specie la sentenza n. 7444/05 del
Tribunale di Roma, passata in giudicato a seguito della pronuncia della sentenza n. 22797/2017 della corte di Cassazione); -) pertanto, il giudicato fatto valere in questa sede, fa stato sulla responsabilità diretta degli eredi in relazione al credito accertato e consente l'esecuzione forzata nei confronti degli stessi;
-) inoltre, l'accertamento di tale responsabilità sulla base della legge italiana implica che le quote di responsabilità degli eredi debbano essere accertate in astratto sulla base della legge italiana;
-) ne consegue che il credito in questione deve gravare anche sull'opposta in proporzione della sua quota ereditaria, ai sensi DEart. 752 c.c., e che, in conseguenza DEacquisto del credito stesso da parte di quest'ultima, si sia verificata una fattispecie estintiva parziale per confusione (in misura corrispondente alla quota medesima); -) sempre in forza DEart. 752 c.c. il credito residuo deve poi essere ripartito tra l'opponente e l'intervenuto in proporzione delle rispettive quote ereditarie;
-) è pur vero che il titolo giudiziale contiene un accertamento (con efficacia di giudicato) della loro responsabilità solidale rispetto al credito (ed infatti, il titolo giudiziale contiene una condanna diretta nei loro confronti, quali eredi,
pagina 8 di 11 senza alcun riferimento alla limitazione della responsabilità prevista dall'art. 752 c.c., con conseguente applicabilità della presunzione prevista dall'art. 1294 c.c.: v. sul punto Cass. 11.8.23
n. 24543/23 in motivazione); -) ma nei rapporti interni non può trovare applicazione la presunzione di pari ripartizione ai sensi DEart. 1298 c.c., poiché da una fonte legale (l'art. 752
c.c.) risulta il trattamento diverso della ripartizione;
-) nello specifico le quote ereditarie possono essere determinate sulla base della dichiarazione di successione (ricavabile dall'allegato n. 14 prodotto e invocato dall'opposta e non contestato dall'opponente); -) in particolare, non si può tener conto ai fini della determinazione di tali quote di ulteriori beni o incrementi reddituali, come preteso dall'opposta, poiché le sue allegazioni probatorie sul punto (tanto più alla luce della produzione e DEinvocazione del citato allegato n. 14) sono rimaste eccessivamente generiche e la CTU richiesta a questo fine sarebbe meramente esplorativa;
-) pertanto, sulla base del citato allegato n. 14, le quote devono essere determinate nella misura del 71,15 % per l'opponente, del
7,20 % per l'opposta e del 21,65 % per l'intervenuto; -) quanto alla determinazione del credito al momento della notificazione DEatto di precetto, può essere posta base della decisione la quantificazione compiuta dall'opponente (e riprodotta da ultimo nelle note depositate il 14.3.25), poiché rispondente al computo degli interessi e della rivalutazione sul capitale oggetto della condanna (v. pagg. 13 e 14 del titolo giudiziale), alla conseguente riconoscibilità dei soli interessi legali dalla pronuncia della sentenza di condanna e alla detrazione DEacconto di € 258.228,45 versato il 31.5.06 dalla compagnia di assicurazione;
-) però, al fine di accertarne l'esatto ammontare, occorre considerare l'ammontare del credito al momento del suo acquisto da parte DEopposta il 19.12.22; -) a questa data il credito era pari ad 983.997,94 (ricavabile dall'applicazione degli interessi legali sulla somma di € 808.919,03, all'esito del pagamento DEacconto, dal 1°/06/2006); -) la quota del debito corrispondente riferibile all'opposta, sulla base dei rilievi su indicati, era pari ad € 70.847,85; -) conseguentemente il debito alla data del
19.12.22 si è ridotto alla somma di € 913.150,09, che maggiorato degli interessi legali dal
20.12.22 al 2.5.23 (data della notificazione DEatto di precetto), è divenuto pari ad € 928.754,94;
-) ne consegue che, alla data della notificazione DEatto di precetto, la quota di debito riferibile all'opponente era pari ad € 660.809,13, oltre gli interessi legali dal 3.5.23 al saldo;
-) la quota residua del debito, riferibile all'intervenuto, deve invece ritenersi estinta, poiché l'intervenuto e l'opposta hanno dato atto di aver provveduto alla regolazione autonoma di tale quota.
Sulla base di tali accertamenti, e in accoglimento parziale DEopposizione, va affermato pagina 9 di 11 il diritto DEopposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti DEopponente per la minor somma di € 660.809,13, oltre gli interessi legali dal 3.5.23 al saldo.
Rimangono da accertare le domande formulate dall'opponente nei confronti DEintervenuto nella moria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.
La prima domanda, diretta a far valer la responsabilità DEintervenuto per aver trattenuto l'importo liquidato dalla compagnia di assicurazione a seguito della sentenza e aver conseguentemente provocato l'aumento del credito, a causa del decorso degli interessi, deve essere qualificata come una domanda al risarcimento dei danni. L'illecito prospettato è sicuramente configurabile, poiché l'intervenuto ha trattenuto per sé una somma liquidata in favore DEeredità senza provvedere al pagamento del credito ereditario cui era destinato.
Tuttavia, il danno conseguente (l'aumento degli accessori del credito) è imputabile anche alla stessa opponente, la quale non ha provveduto tempestivamente al pagamento del credito stesso, pur essendovi tenuta sulla base del titolo giudizio. In particolare, tale condotta deve ritenersi assorbente dal punto di vista causale, ed esclude quindi l'imputabilità del danno all'intervenuto ai sensi DEart. 1227, comma 1, c.c.
La domanda deve essere rigettata.
Anche la seconda domanda deve essere rigettata, poiché l'esito della lite e il rilievo che le iniziative esecutive DEopposta sono avvenute prima della sospensione DEesecuzione consentono di escludere la configurabilità di una responsabilità processuale aggravata.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti e la sostanziale equivalenza economica della stessa, giustifica la compensazione integrale, rendendo irrilevante l'ulteriore valutazione del comportamento tenuto dalle parti in occasione del tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
2) accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione e quindi accerta il diritto DEopposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti DEopponente per la minor somma di €
660.809,13, oltre gli interessi legali dal 3.5.23 al saldo;
pagina 10 di 11 3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'opponente nei confronti
DEintervenuto;
4) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente;
5) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona 2.4.25
Il Giudice
Pier Paolo Lanni
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