Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 6243/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
Simona Curcurù.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente –
. Controparte_2
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 31/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia dell' . Controparte_3
1
Compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/06/2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620100063569165000, asseritamente notificatagli in data 12/10/2010, avente ad oggetto contributi I.N.P.S. non versati nel periodo dal 1992 al 1996, di ammontare complessivo pari ad €
41.320,23, esponendo di avere appreso dell'esistenza di siffatta cartella di pagamento soltanto a seguito del rilascio dell'estratto di ruolo avvenuto in data 13/06/2022; deduceva, a sostegno dell'opposizione, l'omessa notifica della cartella di pagamento in questione nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie azionate dall'Ente impositore e, pertanto, chiedeva “in via principale: - dichiarare
l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nella cartella n. 29620100063569165/000 contenuta negli estratti di ruolo notificati il 13.06.2022, sopra specificata e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa;
- Dichiararsi prescritto e/o decaduto il diritto dell'Amministrazione
Finanziaria e/o dell'Ente impositore a riscuotere le somme richieste nelle sopra citata cartella (testè pure impugnata) dato il lungo tempo trascorso senza che il ricorrente abbia mai avuto notificato alcun atto nei, dieci e/o cinque anni successivi all'anno di riferimento del tributo in contestazione, come sopra specificato ed anche successivamente alla iscrizione a ruolo dei tributi descritti sopra con la conseguente applicazione della prescrizione decennale. - Dichiarare la nullità e l'annullabilità della cartella per mancata motivazione e perchè ad oggi sono sicuramente trascorsi i termini decadenziali e prescrizionali per la validità della suddetta impugnata con il presente atto dato che il ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto alcuna notifica di tali atti (anche nel caso tale unica e presunta notifica risale al 2010 ossia oltre 10 anni addietro). - In subordine, deve considerarsi e dichiararsi che l'ente impositore risulta decaduto dall'azione di recupero, per non aver rispettato i termini perentori della decadenza come sancito dall'art. 17 del D.P.R. 602/1973. Dichiararsi comunque prescritto il diritto dell'Ufficio impositore a riscuotere le somme richieste dato il lungo tempo trascorso senza che il ricorrente abbia mai avuto notificato alcuna cartella esattoriale e/o
2 alcun atto interruttivo prima del termine perentorio di decadenza e di prescrizione in materia (data la inesistente e comunque tardiva notifica della cartella di pagamento eseguita quando le stesse erano già prescritte) perché la cartella di pagamento, non è stata notificata o comunque oltre il termine prescrizionale per la riscossione del tributo principale (Contributi previdenziali , delle CP_1
sanzioni accessorie, amministrative, tributarie e interessi di mora che è di anni cinque e tali termini sono abbondantemente trascorsi dalla data di presunta notifica della cartella di pagamento (2010
PER TRIBUTI RISALENTI AL 1992) ad oggi anno 2022. ▪ in ogni caso: - condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in opposizione avverso l'estratto di ruolo, alla luce del divieto introdotto dall'art. 12, comma 4 bis, D.P.R.
602/73, introdotto con il D.L. n. 146/2021, nonché contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
L' sebbene regolarmente citata, non si Controparte_2
costituiva in giudizio rimanendo pertanto contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
, la quale non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare citazione.
[...]
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, deve osservarsi come l'articolo 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. del 17 dicembre 2021 n. 215, ha novellato l'articolo
12 del D.P.R. 602/1973, intitolato “formazione e contenuto dei ruoli”, inserendo il comma 4 bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di
3 quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283 del 2022 ha affermato che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bisdel D.L. 21 ottobre
2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent. n. 26283 del
6/09/2022).
Da tali principi ne consegue che il ruolo e la cartella di pagamento che si asserisce essere irritualmente notificata sono suscettibili di impugnazione diretta nelle ipotesi in cui l'attore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivare uno specifico pregiudizio, normativamente individuato dal legislatore e non suscettibile di estensione analogica, vale a dire: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o, infine, per la possibile perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Sicché, in difetto di una situazione pregiudizievole qualificata, andrà esclusa la sussistenza di un concreto interesse ad agire in capo al debitore, dovendo quest'ultimo attendere la notifica di un successivo atto impugnabile e, solo allora, far valere le proprie ragioni.
4 Si aggiunga poi che, siffatti principi, come chiarito dalla pronuncia sopra richiamata, trovano applicazione anche ai processi pendenti.
Ciò posto, considerato che, nella specie, la parte ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'estratto di ruolo, deducendo l'illegittimità della cartella di pagamento ivi menzionata, asseritamente non notificata e relativa a debiti prescritti, deve allora vagliarsi l'eventuale sussistenza di almeno una delle tassative ipotesi di pregiudizio, previste dalla nuova disciplina.
Il ricorrente, invitato in più momenti (cfr. ordinanze e verbali di udienza) a dedurre sul punto, non ha allegato né tantomeno provato di trovarsi in una delle situazioni pregiudizievoli tassativamente individuate dal legislatore.
In particolare, parte ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'ammissibilità del ricorso, si è limitata ad affermare di avere ricevuto nel maggio 2022 l'intimazione di pagamento n.
29620219003997204000, contenente l'invito a pagare le somme indicate nella cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, precisando, tuttavia, di non avere provveduto a proporre opposizione avverso siffatta intimazione di pagamento, per il vizio motivazionale di tale atto e la mancata indicazione nello stesso dell'Ente impositore ( “cause ostative” all'impugnazione che a ben vedere avrebbero potuto, in sede di impugnazione, formare appositi motivi di censura, strumentali all'annullamento).
Pertanto, stante la mancata impugnazione dell'intimazione suddetta e vista la mancata prova dell'esistenza di almeno una delle tassative ipotesi normativamente individuate dal legislatore (pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o, infine, per la possibile perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione), deve ritenersi non sussistere nella specie l'interesse ad agire della parte ricorrente;
e ciò tenuto conto, peraltro, che una eventuale pronuncia di annullamento della cartella di pagamento in questione non
5 condurrebbe comunque alla automatica caducazione della successiva intimazione di pagamento n. 29620219003997204000.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, sulla scorta del comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R.
602/1973.
Sussistono giusti motivi connessi alla peculiarità della questione e alla novità della stessa per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 1/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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