CA
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 12/2021 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Maddalena n. 128, presso lo studio dell' Avv.
Vincenzo Ciraolo (C.F.: da cui è rappresentata e difesa giusta C.F._2
procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO ditta IN (P.I.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Messina, Via G. Grillo n. 61, presso lo studio dell' Avv. Sandro Carini (C.F.:
da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: C.F._3
. Email_2
APPELLATA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 795/2020 pubblicata in data 28 maggio 2020 nella causa civile iscritta al n. 832/2009
R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante:
1)”Preliminarmente disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
2)dichiarare ammissibile e accogliere il presente appello;
3)per l'effetto, in riforma della stessa, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1704/2008 e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla ditta per le causali di Parte_1 Controparte_1 cui al predetto D.I.; 4)condannare l'appellata al risarcimento dei danni conseguenti al suo inadempimento;
5)in via subordinata, ridurre nei limiti del giusto e del provato quanto eventualmente dovuto dalla sig.ra alla ditta;
6)in via Pt_1 Controparte_1
istruttoria, disporre il rinnovo della CTU;
7)con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
1)” In via pregiudiziale, rigettare la domanda ex art. 283 c.p.c. per insussistenza dei requisiti di accoglibilità; 2)ritenere e dichiarare comunque inammissibile, ed in ogni caso infondato, l'appello di controparte con tutte le domande ivi formulate;
3) per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
4)condannare l'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore e difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Prima
Sezione Civile ha rigettato la opposizione dalla stessa proposta confermando il
Decreto Ingiuntivo n. 1704/2008 e condannando parte opponente al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Con ordinanza pronunciata in seno alla udienza del 18 giugno 2021 la Corte ha, da un canto rigettato la richiesta di inibitoria per mancanza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.; dall'altro ha ritenuto insussistenti le condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
2 Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo è stata fissata la data del 12 febbraio 2024 ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
************************
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata spiegando tre distinti motivi di censura.
Col primo ha dedotto la erronea e mancata valutazione degli elementi probatori e degli esiti della C.T.U. evidenziando che il Giudice, pur basando la sua pronuncia sull'elaborato peritale, avrebbe omesso di decurtare dal computo finale l'importo di €
14.500,00 per lavori non eseguiti dalla ditta appaltatrice.
Col secondo motivo di gravame l'appellante ha stigmatizzato l'errore in cui sarebbero incorso sia il CTU che il Giudicante nel conferire valore probatorio alle fatture emesse dai fornitori del materiale edile.
Col terzo ed ultimo motivo di gravame la odierna istante ha dedotto la errata ed omessa valutazione delle eccezioni di inadempimento con particolare riferimento alla scrittura privata del 22/10/2007, all'uopo riportandosi alle eccezioni e deduzioni svolte nel corso del giudizio di primo grado.
Parte appellata ha resistito nel presente grado chiedendo il rigetto del gravame e la integrale conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le argomentazioni che verranno di seguito illustrate.
Diversamente da quanto obiettato in seno al primo motivo di gravame, nessun errore di calcolo risulta essere stato commesso dal CTU né tantomeno dal Giudicante.
Ed invero il consulente tecnico, in seno al proprio elaborato, ha dettagliatamente ricostruito il rapporto contrattuale, sulla base degli elementi a sua disposizione.
In particolare, sulla scorta dei due preventivi acquisiti agli atti, ha determinato il costo complessivo dei lavori in € 43.331,00 (IVA compresa) di cui € 23.540,00 (IVA
3 compresa) per il primo preventivo ed € 19.791,00 (IVA compresa) per il secondo preventivo.
Non si comprende pertanto per quale ragione l'appellante abbia, a pag. 5 terzultimo rigo e seguenti, determinato in € 7.800,00 oltre IVA l'importo dei lavori di cui al secondo preventivo, anziché in quello (corretto) di € 19.791,00 comprensivo di IVA, pervenendo così, in modo erroneo, alla determinazione di un credito finale in capo alla ditta appaltatrice di € 51.222,96 comprensivo del costo dei materiali pari ad €
22.022,96 anziché in quello (corretto) di € 65.353,96 (€ 43.331,00 + € 22.022,96).
Ed ancora parte appellante, a pag. 6, rigo 5 e segg. dell'atto di appello, indica i lavori non eseguiti dalla ditta appaltatrice, e pertanto da detrarre dal credito, in un importo assai diverso (e maggiore) rispetto a quello cui perviene il CTU nel proprio elaborato e che il Giudice dimostra di aver ben compreso e valorizzato.
Ed infatti il CTU accerta ed elenca, con dovizia di particolari, tutte le opere non eseguite dall'appaltatore, e pertanto da detrarre dall'importo finale a suo credito, ammontanti complessivamente ad € 11.110,00 (IVA compresa) qui di seguito indicate: € 6.600,00 (IVA compresa) per fornitura di infissi di alluminio;
€ 3.080,00
(IVA compresa) per montaggio di mq. 80 di pavimento;
€ 275,00 (IVA compresa) per la installazione di uno solo dei quattro condizionatori;
€ 330,00 (IVA compresa) per predisposizione del sistema di allarme;
€ 385,00 (IVA compresa) per realizzazione dei due punti radianti ed € 440,00 (IVA compresa) per seconda mano di pittura.
Correttamente, pertanto, il Giudice perviene, a pag. 7, rigo 12, all'importo di €
32.221,00 (ovvero € 29.291,82 oltre IVA), sottraendo al costo totale dei due preventivi (€ 43.331,00 IVA compresa) il costo delle opere ineseguite (€ 11.110,00
IVA compresa).
Altrettanto corretta appare poi la ricostruzione relativa alle somme sborsate dalla in esecuzione del contratto in oggetto ed alla loro imputazione. Pt_1
Risulta infatti documentalmente che la committente abbia effettuato tre diversi pagamenti (€ 2.000,00; € 12.000,00 ed € 9.000,00) per un importo complessivo di €
23.000,00 e che di tale somma € 7.000,00 sia stata corrisposta a titolo di acconto sul
4 costo dei materiali ed € 16.000,00 oltre IVA (€ 17.600,00) a titolo di acconto per i lavori eseguiti dal CP_1
Pertanto, corretta ed esente da vizi appare la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice, a pag. 7, rigo 15, accerta in € 14.621,00 IVA compresa (€ 13.291,82 oltre
IVA) il saldo in favore del pari alla differenza tra quanto dovuto al CP_1 CP_1 detraendo i lavori non compiuti, e cioè € 32.221,00 (ovvero € 43.331,00 - €
11.110,00) e l'acconto ricevuto (€ 16.000,00 cui va aggiunta l'IVA per ulteriori €
1.600,00).
Alla luce di quanto esposto, il primo motivo di appello va rigettato.
Medesime argomentazioni possono essere svolte riguardo il secondo motivo di gravame col quale la contesta la nebulosità dell'elaborato peritale nella parte in Pt_1
cui (pag. 13) il consulente tecnico d'ufficio ritiene le quattro fatture di acquisto verosimilmente relative all'immobile in ditta , nonostante non vi sia una Pt_1
indicazione della destinazione dei materiali.
Sul punto però la Corte ritiene assai probabile, per non dire certo, che le fatture emesse per l'acquisto del materiale, e segnatamente la fattura emessa dalla ditta LO
RE e le tre fatture emesse da siano tutte riconducibili all'appalto Parte_2
per cui è vertenza, sia per la coincidenza tra le specifiche ivi riportate ed i lavori oggetto del contratto che ci occupa, sia perché emesse in un lasso temporale coincidente e sovrapponibile alla durata dei lavori che hanno interessato l'immobile di proprietà della . Pt_1
Pertanto, corretto ed esente da vizi logici appare il ragionamento seguito dal Giudice allorchè, ai fini della determinazione del credito vantato dal considera anche CP_1
l'importo delle stesse, ammontante a complessivi € 22.022,96.
Anche tale motivo di appello va quindi accolto con correlativa conferma in parte qua della sentenza impugnata, a nulla rilevando che “alle fatture di acquisto non sono allegate le relative bolle di accompagnamento contenenti l'indicazione del luogo di consegna o il committente per conto del quale l'acquisto è stato effettuato” (pag. 7, lettera b) dell'atto di appello.
Infine, riguardo il terzo ed ultimo motivo di gravame, la Corte osserva.
5 Sorvolando sulla mancata argomentazione della contestazione, essendosi l'appellante limitata a riportarsi alle eccezioni e deduzioni svolte nel corso del giudizio di primo grado e formulate in tutti gli atti e verbali di causa …, va evidenziata la correttezza ed esaustività dell'operato del Giudicante il quale, oltre a stigmatizzare la genericità della doglianza, non avendo la indicato in maniera precisa quale Pt_1
specifica parte dei lavori eseguiti presentava i lamentati difetti, ha rimarcato che i testi citati hanno a più riprese riferito che mai pervennero lamentele dalla committenza in ordine ai lavori eseguiti (pag. 8, rigo 5 e segg.).
La decisione impugnata và condivisa anche riguardo i presunti ritardi nell'esecuzione dei lavori.
Sul punto infatti il Giudicante, dopo aver accertato un ritardo teorico di 45 giorni (dal
22/11/2007 al 05/01/2008) in considerazione del fatto che le parti erano addivenute ad una nuova regolamentazione dei loro rapporti con scrittura privata del 22/10/2007 che aveva fissato la nuova data di consegna del 20/11/2007, valorizza le dichiarazioni testimoniali nella parte in cui addebitano alla committente tali ritardi.
In particolare il teste riferisce che lo spostamento del contatore Testimone_1
del gas, richiesto in corso d'opera dalla , ha comportato un ritardo di 10-15 giorni, Pt_1
così come la collocazione dei faretti più volte modificata su indicazione della committente (teste ). Testimone_2
Ulteriori ritardi furono dovuti alla effettuazione di lavori aggiuntivi richiesti dalla , Pt_1
quali la sostituzione del piatto doccia e la realizzazione di nuove fughe nella cucina
(teste ). Testimone_3
Poiché pertanto nessun addebito circa la ultimazione dei lavori può essere addossato al ne consegue il rigetto anche di tale doglianza con consequenziale CP_1
conferma della sentenza impugnata anche in parte qua.
Infine, alla luce della esaustività e condivisibilità dell'elaborato peritale, che ha chiarito tutti i termini del rapporto contrattuale, superflua ed inconducente si appalesa la richiesta di rinnovo della C.T.U. che va pertanto disattesa.
Tenuto conto che, all'esito del presente grado, (già attrice in primo Parte_1
grado) è risultata totalmente soccombente, essendo stata rigettata ogni sua
6 domanda, per la regola della soccombenza ex art. 91, comma 1, c. p. c. va posto a suo carico il rimborso delle spese processuali dell'odierno grado di giudizio.
Esse devono essere liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
e distratte in favore del procuratore e difensore dell'appellata, che ne ha fatto espressa richiesta.
Ne discende che, avuto riguardo al valore della controversia determinato in base alla domanda (€ 26.600,00) ed applicando i valori tariffari minimi dello scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00 appare equo alla Corte liquidare la somma di € 4.996,00
a titolo di onorario – di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale
–, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti, totalmente soccombenti, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nella causa civile iscritta al N.
12/2021 R.G. promossa da
contro
TT IN , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore Parte_1
della TT IN liquidate in complessivi € 4.996,00 a titolo di Controparte_1
onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta), da distrarsi in favore del procuratore e difensore di parte appellata Avv. Sandro Carini;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di
7 contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 12 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 12/2021 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, Via Maddalena n. 128, presso lo studio dell' Avv.
Vincenzo Ciraolo (C.F.: da cui è rappresentata e difesa giusta C.F._2
procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO ditta IN (P.I.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Messina, Via G. Grillo n. 61, presso lo studio dell' Avv. Sandro Carini (C.F.:
da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: C.F._3
. Email_2
APPELLATA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 795/2020 pubblicata in data 28 maggio 2020 nella causa civile iscritta al n. 832/2009
R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante:
1)”Preliminarmente disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
2)dichiarare ammissibile e accogliere il presente appello;
3)per l'effetto, in riforma della stessa, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1704/2008 e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra alla ditta per le causali di Parte_1 Controparte_1 cui al predetto D.I.; 4)condannare l'appellata al risarcimento dei danni conseguenti al suo inadempimento;
5)in via subordinata, ridurre nei limiti del giusto e del provato quanto eventualmente dovuto dalla sig.ra alla ditta;
6)in via Pt_1 Controparte_1
istruttoria, disporre il rinnovo della CTU;
7)con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
1)” In via pregiudiziale, rigettare la domanda ex art. 283 c.p.c. per insussistenza dei requisiti di accoglibilità; 2)ritenere e dichiarare comunque inammissibile, ed in ogni caso infondato, l'appello di controparte con tutte le domande ivi formulate;
3) per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
4)condannare l'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore e difensore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha impugnato davanti a Parte_1 questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Prima
Sezione Civile ha rigettato la opposizione dalla stessa proposta confermando il
Decreto Ingiuntivo n. 1704/2008 e condannando parte opponente al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Con ordinanza pronunciata in seno alla udienza del 18 giugno 2021 la Corte ha, da un canto rigettato la richiesta di inibitoria per mancanza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.; dall'altro ha ritenuto insussistenti le condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
2 Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo è stata fissata la data del 12 febbraio 2024 ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
************************
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata spiegando tre distinti motivi di censura.
Col primo ha dedotto la erronea e mancata valutazione degli elementi probatori e degli esiti della C.T.U. evidenziando che il Giudice, pur basando la sua pronuncia sull'elaborato peritale, avrebbe omesso di decurtare dal computo finale l'importo di €
14.500,00 per lavori non eseguiti dalla ditta appaltatrice.
Col secondo motivo di gravame l'appellante ha stigmatizzato l'errore in cui sarebbero incorso sia il CTU che il Giudicante nel conferire valore probatorio alle fatture emesse dai fornitori del materiale edile.
Col terzo ed ultimo motivo di gravame la odierna istante ha dedotto la errata ed omessa valutazione delle eccezioni di inadempimento con particolare riferimento alla scrittura privata del 22/10/2007, all'uopo riportandosi alle eccezioni e deduzioni svolte nel corso del giudizio di primo grado.
Parte appellata ha resistito nel presente grado chiedendo il rigetto del gravame e la integrale conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le argomentazioni che verranno di seguito illustrate.
Diversamente da quanto obiettato in seno al primo motivo di gravame, nessun errore di calcolo risulta essere stato commesso dal CTU né tantomeno dal Giudicante.
Ed invero il consulente tecnico, in seno al proprio elaborato, ha dettagliatamente ricostruito il rapporto contrattuale, sulla base degli elementi a sua disposizione.
In particolare, sulla scorta dei due preventivi acquisiti agli atti, ha determinato il costo complessivo dei lavori in € 43.331,00 (IVA compresa) di cui € 23.540,00 (IVA
3 compresa) per il primo preventivo ed € 19.791,00 (IVA compresa) per il secondo preventivo.
Non si comprende pertanto per quale ragione l'appellante abbia, a pag. 5 terzultimo rigo e seguenti, determinato in € 7.800,00 oltre IVA l'importo dei lavori di cui al secondo preventivo, anziché in quello (corretto) di € 19.791,00 comprensivo di IVA, pervenendo così, in modo erroneo, alla determinazione di un credito finale in capo alla ditta appaltatrice di € 51.222,96 comprensivo del costo dei materiali pari ad €
22.022,96 anziché in quello (corretto) di € 65.353,96 (€ 43.331,00 + € 22.022,96).
Ed ancora parte appellante, a pag. 6, rigo 5 e segg. dell'atto di appello, indica i lavori non eseguiti dalla ditta appaltatrice, e pertanto da detrarre dal credito, in un importo assai diverso (e maggiore) rispetto a quello cui perviene il CTU nel proprio elaborato e che il Giudice dimostra di aver ben compreso e valorizzato.
Ed infatti il CTU accerta ed elenca, con dovizia di particolari, tutte le opere non eseguite dall'appaltatore, e pertanto da detrarre dall'importo finale a suo credito, ammontanti complessivamente ad € 11.110,00 (IVA compresa) qui di seguito indicate: € 6.600,00 (IVA compresa) per fornitura di infissi di alluminio;
€ 3.080,00
(IVA compresa) per montaggio di mq. 80 di pavimento;
€ 275,00 (IVA compresa) per la installazione di uno solo dei quattro condizionatori;
€ 330,00 (IVA compresa) per predisposizione del sistema di allarme;
€ 385,00 (IVA compresa) per realizzazione dei due punti radianti ed € 440,00 (IVA compresa) per seconda mano di pittura.
Correttamente, pertanto, il Giudice perviene, a pag. 7, rigo 12, all'importo di €
32.221,00 (ovvero € 29.291,82 oltre IVA), sottraendo al costo totale dei due preventivi (€ 43.331,00 IVA compresa) il costo delle opere ineseguite (€ 11.110,00
IVA compresa).
Altrettanto corretta appare poi la ricostruzione relativa alle somme sborsate dalla in esecuzione del contratto in oggetto ed alla loro imputazione. Pt_1
Risulta infatti documentalmente che la committente abbia effettuato tre diversi pagamenti (€ 2.000,00; € 12.000,00 ed € 9.000,00) per un importo complessivo di €
23.000,00 e che di tale somma € 7.000,00 sia stata corrisposta a titolo di acconto sul
4 costo dei materiali ed € 16.000,00 oltre IVA (€ 17.600,00) a titolo di acconto per i lavori eseguiti dal CP_1
Pertanto, corretta ed esente da vizi appare la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice, a pag. 7, rigo 15, accerta in € 14.621,00 IVA compresa (€ 13.291,82 oltre
IVA) il saldo in favore del pari alla differenza tra quanto dovuto al CP_1 CP_1 detraendo i lavori non compiuti, e cioè € 32.221,00 (ovvero € 43.331,00 - €
11.110,00) e l'acconto ricevuto (€ 16.000,00 cui va aggiunta l'IVA per ulteriori €
1.600,00).
Alla luce di quanto esposto, il primo motivo di appello va rigettato.
Medesime argomentazioni possono essere svolte riguardo il secondo motivo di gravame col quale la contesta la nebulosità dell'elaborato peritale nella parte in Pt_1
cui (pag. 13) il consulente tecnico d'ufficio ritiene le quattro fatture di acquisto verosimilmente relative all'immobile in ditta , nonostante non vi sia una Pt_1
indicazione della destinazione dei materiali.
Sul punto però la Corte ritiene assai probabile, per non dire certo, che le fatture emesse per l'acquisto del materiale, e segnatamente la fattura emessa dalla ditta LO
RE e le tre fatture emesse da siano tutte riconducibili all'appalto Parte_2
per cui è vertenza, sia per la coincidenza tra le specifiche ivi riportate ed i lavori oggetto del contratto che ci occupa, sia perché emesse in un lasso temporale coincidente e sovrapponibile alla durata dei lavori che hanno interessato l'immobile di proprietà della . Pt_1
Pertanto, corretto ed esente da vizi logici appare il ragionamento seguito dal Giudice allorchè, ai fini della determinazione del credito vantato dal considera anche CP_1
l'importo delle stesse, ammontante a complessivi € 22.022,96.
Anche tale motivo di appello va quindi accolto con correlativa conferma in parte qua della sentenza impugnata, a nulla rilevando che “alle fatture di acquisto non sono allegate le relative bolle di accompagnamento contenenti l'indicazione del luogo di consegna o il committente per conto del quale l'acquisto è stato effettuato” (pag. 7, lettera b) dell'atto di appello.
Infine, riguardo il terzo ed ultimo motivo di gravame, la Corte osserva.
5 Sorvolando sulla mancata argomentazione della contestazione, essendosi l'appellante limitata a riportarsi alle eccezioni e deduzioni svolte nel corso del giudizio di primo grado e formulate in tutti gli atti e verbali di causa …, va evidenziata la correttezza ed esaustività dell'operato del Giudicante il quale, oltre a stigmatizzare la genericità della doglianza, non avendo la indicato in maniera precisa quale Pt_1
specifica parte dei lavori eseguiti presentava i lamentati difetti, ha rimarcato che i testi citati hanno a più riprese riferito che mai pervennero lamentele dalla committenza in ordine ai lavori eseguiti (pag. 8, rigo 5 e segg.).
La decisione impugnata và condivisa anche riguardo i presunti ritardi nell'esecuzione dei lavori.
Sul punto infatti il Giudicante, dopo aver accertato un ritardo teorico di 45 giorni (dal
22/11/2007 al 05/01/2008) in considerazione del fatto che le parti erano addivenute ad una nuova regolamentazione dei loro rapporti con scrittura privata del 22/10/2007 che aveva fissato la nuova data di consegna del 20/11/2007, valorizza le dichiarazioni testimoniali nella parte in cui addebitano alla committente tali ritardi.
In particolare il teste riferisce che lo spostamento del contatore Testimone_1
del gas, richiesto in corso d'opera dalla , ha comportato un ritardo di 10-15 giorni, Pt_1
così come la collocazione dei faretti più volte modificata su indicazione della committente (teste ). Testimone_2
Ulteriori ritardi furono dovuti alla effettuazione di lavori aggiuntivi richiesti dalla , Pt_1
quali la sostituzione del piatto doccia e la realizzazione di nuove fughe nella cucina
(teste ). Testimone_3
Poiché pertanto nessun addebito circa la ultimazione dei lavori può essere addossato al ne consegue il rigetto anche di tale doglianza con consequenziale CP_1
conferma della sentenza impugnata anche in parte qua.
Infine, alla luce della esaustività e condivisibilità dell'elaborato peritale, che ha chiarito tutti i termini del rapporto contrattuale, superflua ed inconducente si appalesa la richiesta di rinnovo della C.T.U. che va pertanto disattesa.
Tenuto conto che, all'esito del presente grado, (già attrice in primo Parte_1
grado) è risultata totalmente soccombente, essendo stata rigettata ogni sua
6 domanda, per la regola della soccombenza ex art. 91, comma 1, c. p. c. va posto a suo carico il rimborso delle spese processuali dell'odierno grado di giudizio.
Esse devono essere liquidate in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022
e distratte in favore del procuratore e difensore dell'appellata, che ne ha fatto espressa richiesta.
Ne discende che, avuto riguardo al valore della controversia determinato in base alla domanda (€ 26.600,00) ed applicando i valori tariffari minimi dello scaglione da €
26.001,00 ad € 52.000,00 appare equo alla Corte liquidare la somma di € 4.996,00
a titolo di onorario – di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale
–, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti, totalmente soccombenti, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nella causa civile iscritta al N.
12/2021 R.G. promossa da
contro
TT IN , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore Parte_1
della TT IN liquidate in complessivi € 4.996,00 a titolo di Controparte_1
onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta), da distrarsi in favore del procuratore e difensore di parte appellata Avv. Sandro Carini;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di
7 contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 12 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
8