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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/10/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° r.g. 6645/2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. PARABITA FRANCESCO e Parte_1 avv. LENOCI NICOLA ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. APRILE ERNESTO CP_1
convenuto avente ad oggetto: proroga inabilità temporanea (successivamente al 20-7-2023) e indennizzo per danno biologico da infortunio sul lavoro (denuncia amministrativa 01.07.2023)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, esaurito l'iter amministrativo anche contenzioso, ha chiesto accertarsi in via giudiziale il proprio diritto di conseguire quanto in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. L' CP_1 costituitosi, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione.
a) Diagnosi del C.T.U.: esiti di sub amputazione della f3 trattata chirurgicamente con innesto di cute;
esiti ferita l.c. con modesta perdita di sostanza iv° dito mano sinistra;
in regione inguinale sx esiti cicatriziali per precedente prelievo per innesto cutaneo per la lesione di cui sopra;
b) Consegue che: si ritiene congruo un periodo di inabilità temporanea dall'evento all'11.09.2023. Il danno biologico che ne deriva può valutarsi nella complessiva misura Per_ del 4% (percentuale tuttavia, inferiore al minimo indennizzabile - vedi ctu dott. .
Spese di lite da compensare per reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c. e spese di C.T.U. a definitivo carico CP_1
P.T.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 con atto depositato il 01/07/2024 così provvede: CP_1 1) Dichiara il diritto di parte ricorrente di conseguire l'indennizzo per inabilità temporanea dalla data del 21-7-2023 alla data del 11.09.2023; rigetta la domanda di indennizzo per danno biologico permanente;
2) Per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da CP_1 determinarsi ai sensi di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge n°412/1991 e fino al soddisfo;
3) Spese di lite compensate;
4) Spese di ctu a definitivo carico CP_1
Taranto, 15/10/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dott. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, contestualmente motivata, nella causa iscritta al n° r.g. 6645/2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. PARABITA FRANCESCO e Parte_1 avv. LENOCI NICOLA ricorrente
E rappresentato e difeso dall' avv. APRILE ERNESTO CP_1
convenuto avente ad oggetto: proroga inabilità temporanea (successivamente al 20-7-2023) e indennizzo per danno biologico da infortunio sul lavoro (denuncia amministrativa 01.07.2023)
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, esaurito l'iter amministrativo anche contenzioso, ha chiesto accertarsi in via giudiziale il proprio diritto di conseguire quanto in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. L' CP_1 costituitosi, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione.
a) Diagnosi del C.T.U.: esiti di sub amputazione della f3 trattata chirurgicamente con innesto di cute;
esiti ferita l.c. con modesta perdita di sostanza iv° dito mano sinistra;
in regione inguinale sx esiti cicatriziali per precedente prelievo per innesto cutaneo per la lesione di cui sopra;
b) Consegue che: si ritiene congruo un periodo di inabilità temporanea dall'evento all'11.09.2023. Il danno biologico che ne deriva può valutarsi nella complessiva misura Per_ del 4% (percentuale tuttavia, inferiore al minimo indennizzabile - vedi ctu dott. .
Spese di lite da compensare per reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c. e spese di C.T.U. a definitivo carico CP_1
P.T.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 con atto depositato il 01/07/2024 così provvede: CP_1 1) Dichiara il diritto di parte ricorrente di conseguire l'indennizzo per inabilità temporanea dalla data del 21-7-2023 alla data del 11.09.2023; rigetta la domanda di indennizzo per danno biologico permanente;
2) Per l'effetto, condanna al pagamento della relativa prestazione, da CP_1 determinarsi ai sensi di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria con la decorrenza e nei termini di cui all'art. 16 comma sesto della legge n°412/1991 e fino al soddisfo;
3) Spese di lite compensate;
4) Spese di ctu a definitivo carico CP_1
Taranto, 15/10/2025
IL TRIBUNALE G.D.L. (dott. Saverio SODO)