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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3812 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione con ordinanza del 29.9.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
con l'avv. Elisabetta De Luca Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Paolo Barone Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da note di trattazione scritta
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge, con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio in Roma in data 14.06.1985, deducendo che “dall'unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...]; nata a [...] il Per_2
24.04.1985 e nata a [...] il [...]. Tutti e tre economicamente Per_3
indipendenti”.
2. Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) che la separazione sia pronunciata con addebito al sig. chiarendo che tale CP_1
richiesta è giustificata dalla circostanza che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale e che tale relazione è stata causa della frattura dell'armonia coniugale;
2) che venga corrisposto alla sig.ra un assegno Pt_1
di mantenimento di euro 700,00 mensili così come già richiesto nel ricorso introduttivo, oltre rivalutazione Istat;
precisa che tali disposizioni si giustificano in virtù delle prove raccolte, con revoca e/o modifica dell'ordinanza presidenziale sul punto;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
3. Si è costituito in giudizio contestando quanto Controparte_1
dedotto da parte ricorrente ed articolando le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per le gravi violazioni agli obblighi derivanti dal matrimonio;
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
3. ciascuno provvederà al proprio mantenimento”.
4. Disposta la comparizione delle parti, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 20.7.2022, ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti e disposto in ordine al prosieguo del giudizio.
5. Radicatosi il contraddittorio dinanzi al Giudice istruttore, con ordinanza del 29.9.2024, resa all'esito di udienza sostituita dal
2 deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini perentori ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi e essendo risultato Parte_1 Controparte_1
evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale. Altrettanto provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere, quantomeno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dalla mancata conciliazione e dalle emergenze processuali, dalle quali risulta l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha trovato esito soltanto in sede giudiziaria ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
Si deve, pertanto, dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi ed ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze previste dalla
Legge.
2. Circa la causa della separazione, va ricordato che la semplice violazione dei doveri matrimoniali non è sufficiente a pronunciare l'addebito a carico di uno dei coniugi, in quanto è necessario che la stessa si ponga in rapporto di causa - effetto rispetto alla insorgenza della situazione di intollerabilità della convivenza. L'accertamento demandato al Giudice non si dovrà arrestare, quindi, alla esistenza
3 della condotta "illecita" di uno dei coniugi ma dovrà essere mirato ad accertare che tale condotta abbia effettivamente determinato la frattura del rapporto di coniugio e il venire meno dell'affectio coniugalis. Infatti, anche in ipotesi di infedeltà coniugale si è affermato che il Giudice deve accertare se l'infedeltà sia stata origine della situazione di intollerabilità oppure se, invece, ne sia stata conseguenza. Infine, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza ai fini della pronuncia di addebito, per giurisprudenza consolidata, deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro. Solo attraverso tale comparazione, infatti, è possibile valutare il riscontro dell'incidenza delle condotte medesime, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi del rapporto coniugale.
Orbene, nel caso in esame è indubbia la sussistenza di una situazione di elevata conflittualità dei coniugi:
- sia nel corso del giudizio, atteso che gli stessi non sono riusciti ad accordarsi su alcunché;
- sia antecedente alla sua instaurazione, come si evince dalle reciproche accuse che si sono scambiati.
Quanto prospettato dalle parti a sostegno delle domande di addebito della separazione reciprocamente proposte, già in via di allegazione ed a fortiori di asseverazione, risulta connotato da rilevante genericità in particolare per ciò che attiene al necessario nesso di causalità che deve intercedere tra la violazione dei doveri matrimoniali (causa) e la situazione di intollerabilità della convivenza
4 (effetto), nesso che deve essere in modo specifico e concreto prospettato e dimostrato.
Del pari, non sono state articolate dalle parti ammissibili istanze di prova precostituita e costituenda idonee a dimostrare gli elementi costitutivi della domanda di addebito della separazione all'altro coniuge.
Pertanto, deve ritenersi, dall'esame degli atti di causa, che già da tempo i coniugi si fossero allontanati spiritualmente l'uno dall'altro e che quanto poi verificatosi costituisca conseguenza del fallimento dell'unione coniugale e del venire meno dell'affectio coniugalis.
Devono, conseguentemente, rigettarsi le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti.
3. Nessuna statuizione deve essere assunta con riguardo ai figli nati dall'unione coniugale, maggiorenni ed economicamente indipendenti come pacifico tra le parti.
4. Quanto alla richiesta di fissazione di un assegno di mantenimento in favore di osserva il Collegio che condizioni Parte_1
per il sorgere del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti
(cfr., ex aliis, Cass. civ. 19 novembre 2003, n. 17537; Cass. civ. 4 aprile 2002, n. 4800 e precedenti ivi citati).
Ancora, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, “Secondo
l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale,
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati"
5 cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Ciò posto, nel caso di specie, la censura coglie nel segno laddove denuncia che la Corte territoriale ha totalmente obliterato di considerare il tenore di vita goduto dalla moglie in costanza del lungo rapporto matrimoniale, che non è stato affatto ricostruito, mentre è a tale parametro che occorre imprescindibilmente riferirsi in tema di assegno separativo,
a differenza di quanto, invece, si ritiene in tema di assegno divorzile.” (cfr.
Cass. civ. 20 giugni 2023, n. 17544).
4.1. Ebbene, nel caso di specie, a fronte della deduzione di di non disporre di adeguati redditi propri, Parte_1
ha rappresentato che “la ricorrente oltre a percepire una Controparte_1
locazione mensile di euro 800,00, potendo, la ricorrente ha la possibilità di godere di uno degli immobili sopra indicati per sé, senza dover sostenere spese di affitto o di mutuo. Si ribadisce, pertanto, che la sig.ra sia da Pt_1
considerare economicamente del tutto indipendente, tenuto conto che, oltre a quanto sopra riferito, e come dimostrato dalle informazioni presenti sul suo profilo facebook, la stessa svolge attività lavorativa presso il ristorante Villa
Franca, mentre, come emerso dall'anagrafe tributaria, nell'anno 2021 svolgeva attività lavorativa preso “IL PULITO SRL” e nel 2022 percepiva un reddito
INPS pari ad euro 6.210,81, risultando intestataria di ben due veicoli.”.
4.2. Il resistente, in sede di audizione dei coniugi, ha dedotto di avere un'impresa di soccorso stradale, soggiungendo che a causa delle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica da COVID la ridetta attività aveva subito rallentamenti, provvedendo allora al proprio reddito mediante attività di muratore. Controparte_1
6 Il resistente ha altresì affermato quanto segue: “Inizialmente, nel 2019, quando ci siamo separati di fatto con mia moglie, le davo 700,00 euro mese facendomeli prestare da mio figlio o da amici;
questa somma l'ho corrisposta per circa 4 , 5 mesi, visto che lei non lavorava e si doveva operare. Mia moglie durante il matrimonio ha iniziato a lavorare quando aveva 28 anni circa con la
Sorgenia quando la piu piccola dei figli ha inziato l'asilo.Ha continuato a lavorare fino al 1994. Poi da allora saltuariamente. Negli ultimi anni prima della separazione non lavorava perché, all'epoca , con il carroattrezzi io guadagnavo bene e non ne aveva bisogno. Tra l'altro ha dovuto subire varie operazioni. Ora però so che sta bene e lavora, cioè che fa le pulizie, però non saprei dire per quale impresa. Preciso che lei mi ha mandato via da casa, non sono voluta andare via io. Lei inoltre prende l'affitto dalle due case costruite insieme durante il matrimonio a San Cesareo. In una ci vive mio figlio e so che le dà 200,00 euro, al mese, nell'altra vive qualcuno e non so se con regolare contratto o no. Quindi lei ha delle entrate e una casa dove vivere, io invece non ho neppure la casa, percepisco solo un reddito come muratore di 700,00 euro al mese. Preciso che sul terreno che abbiamo acquistato insieme a San Cesareo via
Colle della Castagna 17, intestato solo a lei, ho costruito quattro villette, ho fatto tutto io e ci eravamo messi d'accordo affinchè in una vivessi io, invece mi ha fatto mandare via da casa con l'ufficiale giudiziario nonostante avessi un bambino di 11 mesi nato da altra relazione. In questa villetta attualmente vive mia moglie, in due vivono i miei figli (e mio figlio paga 200,00 euro al mese), in un'altra vivono persone in affitto”.
4.3. Orbene, alla luce delle emergenze processuali e di quanto dedotto dalle parti, è dimostrato che non goda Parte_1
di redditi che le consentano di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, caratterizzato sotto l'aspetto economico dalle cospicue entrate conseguite dal marito quale titolare di impresa
7 di soccorso stradale la cui attività, benché abbia conosciuto una naturale flessione in corrispondenza della nota emergenza epidemiologica da COVID 19, non è da ritenersi compromessa in via permanente, una volta di nuovo dispiegatasi l'ordinaria circolazione stradale terminate le misure eccezionali di contenimento previste per il periodo pandemico, considerata vieppiù l'esperienza maturata in detto settore da Controparte_2
Deve essere dunque riconosciuto, ferma la vigenza dei provvedimenti temporanei adottati in corso di causa, un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, permanendo una disparità nelle condizioni economiche dei coniugi.
4.4. D'altronde, quanto a commisurazione del contributo economico predetto, assume rilevanza quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, secondo cui: “è doveroso precisare, al fine di sconfessare quanto artatamente asserito da parte avversa nel proprio atto costitutivo che, la sig.ra è unica proprietaria del terreno sui cui insistono le villette ivi Pt_1
costruite irregolarmente”.
Deve dunque ritenersi come provato che abbia Parte_1
la disponibilità delle tre villette costruite sul terreno di cui afferma essere unica proprietaria, ciò che beninteso rileva ai fini della valutazione circa la capacità della ricorrente di produrre reddito, ricorrente la quale inoltre non presenta documentate condizioni ostative allo svolgimento di attività lavorativa.
4.5. Sicché, pur non disponendo all'esito della Parte_1
crisi del consorzio familiare, di redditi propri corrispondenti a tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e permanendo differenti capacità economiche delle parti, la stessa dispone di capacità reddituale e lavorativa tale da giustificare la
8 determinazione del contributo al mantenimento dovuto dal coniuge nella somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici I.S.T.A.T., assegno che dovrà versare Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della coniuge.
5. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in Roma in Controparte_1
data 14.6.1985;
- fermi i provvedimenti temporanei adottati in corso di causa, determina in euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici I.S.T.A.T., l'importo del contributo dovuto da CP_1
per il mantenimento di assegno che
[...] Parte_1
dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese presso Controparte_1
il domicilio della coniuge;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 1985, atto 1603, parte 1, serie 01) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3812 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione con ordinanza del 29.9.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
con l'avv. Elisabetta De Luca Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Paolo Barone Controparte_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da note di trattazione scritta
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge, con il quale ha contratto Controparte_1
matrimonio in Roma in data 14.06.1985, deducendo che “dall'unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...]; nata a [...] il Per_2
24.04.1985 e nata a [...] il [...]. Tutti e tre economicamente Per_3
indipendenti”.
2. Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) che la separazione sia pronunciata con addebito al sig. chiarendo che tale CP_1
richiesta è giustificata dalla circostanza che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale e che tale relazione è stata causa della frattura dell'armonia coniugale;
2) che venga corrisposto alla sig.ra un assegno Pt_1
di mantenimento di euro 700,00 mensili così come già richiesto nel ricorso introduttivo, oltre rivalutazione Istat;
precisa che tali disposizioni si giustificano in virtù delle prove raccolte, con revoca e/o modifica dell'ordinanza presidenziale sul punto;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
3. Si è costituito in giudizio contestando quanto Controparte_1
dedotto da parte ricorrente ed articolando le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie per le gravi violazioni agli obblighi derivanti dal matrimonio;
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
3. ciascuno provvederà al proprio mantenimento”.
4. Disposta la comparizione delle parti, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale, con ordinanza resa in data 20.7.2022, ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti e disposto in ordine al prosieguo del giudizio.
5. Radicatosi il contraddittorio dinanzi al Giudice istruttore, con ordinanza del 29.9.2024, resa all'esito di udienza sostituita dal
2 deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini perentori ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi e essendo risultato Parte_1 Controparte_1
evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale. Altrettanto provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere, quantomeno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dalla mancata conciliazione e dalle emergenze processuali, dalle quali risulta l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha trovato esito soltanto in sede giudiziaria ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
Si deve, pertanto, dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi ed ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Roma procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze previste dalla
Legge.
2. Circa la causa della separazione, va ricordato che la semplice violazione dei doveri matrimoniali non è sufficiente a pronunciare l'addebito a carico di uno dei coniugi, in quanto è necessario che la stessa si ponga in rapporto di causa - effetto rispetto alla insorgenza della situazione di intollerabilità della convivenza. L'accertamento demandato al Giudice non si dovrà arrestare, quindi, alla esistenza
3 della condotta "illecita" di uno dei coniugi ma dovrà essere mirato ad accertare che tale condotta abbia effettivamente determinato la frattura del rapporto di coniugio e il venire meno dell'affectio coniugalis. Infatti, anche in ipotesi di infedeltà coniugale si è affermato che il Giudice deve accertare se l'infedeltà sia stata origine della situazione di intollerabilità oppure se, invece, ne sia stata conseguenza. Infine, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza ai fini della pronuncia di addebito, per giurisprudenza consolidata, deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro. Solo attraverso tale comparazione, infatti, è possibile valutare il riscontro dell'incidenza delle condotte medesime, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi del rapporto coniugale.
Orbene, nel caso in esame è indubbia la sussistenza di una situazione di elevata conflittualità dei coniugi:
- sia nel corso del giudizio, atteso che gli stessi non sono riusciti ad accordarsi su alcunché;
- sia antecedente alla sua instaurazione, come si evince dalle reciproche accuse che si sono scambiati.
Quanto prospettato dalle parti a sostegno delle domande di addebito della separazione reciprocamente proposte, già in via di allegazione ed a fortiori di asseverazione, risulta connotato da rilevante genericità in particolare per ciò che attiene al necessario nesso di causalità che deve intercedere tra la violazione dei doveri matrimoniali (causa) e la situazione di intollerabilità della convivenza
4 (effetto), nesso che deve essere in modo specifico e concreto prospettato e dimostrato.
Del pari, non sono state articolate dalle parti ammissibili istanze di prova precostituita e costituenda idonee a dimostrare gli elementi costitutivi della domanda di addebito della separazione all'altro coniuge.
Pertanto, deve ritenersi, dall'esame degli atti di causa, che già da tempo i coniugi si fossero allontanati spiritualmente l'uno dall'altro e che quanto poi verificatosi costituisca conseguenza del fallimento dell'unione coniugale e del venire meno dell'affectio coniugalis.
Devono, conseguentemente, rigettarsi le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti.
3. Nessuna statuizione deve essere assunta con riguardo ai figli nati dall'unione coniugale, maggiorenni ed economicamente indipendenti come pacifico tra le parti.
4. Quanto alla richiesta di fissazione di un assegno di mantenimento in favore di osserva il Collegio che condizioni Parte_1
per il sorgere del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti
(cfr., ex aliis, Cass. civ. 19 novembre 2003, n. 17537; Cass. civ. 4 aprile 2002, n. 4800 e precedenti ivi citati).
Ancora, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, “Secondo
l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale,
a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati"
5 cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Ciò posto, nel caso di specie, la censura coglie nel segno laddove denuncia che la Corte territoriale ha totalmente obliterato di considerare il tenore di vita goduto dalla moglie in costanza del lungo rapporto matrimoniale, che non è stato affatto ricostruito, mentre è a tale parametro che occorre imprescindibilmente riferirsi in tema di assegno separativo,
a differenza di quanto, invece, si ritiene in tema di assegno divorzile.” (cfr.
Cass. civ. 20 giugni 2023, n. 17544).
4.1. Ebbene, nel caso di specie, a fronte della deduzione di di non disporre di adeguati redditi propri, Parte_1
ha rappresentato che “la ricorrente oltre a percepire una Controparte_1
locazione mensile di euro 800,00, potendo, la ricorrente ha la possibilità di godere di uno degli immobili sopra indicati per sé, senza dover sostenere spese di affitto o di mutuo. Si ribadisce, pertanto, che la sig.ra sia da Pt_1
considerare economicamente del tutto indipendente, tenuto conto che, oltre a quanto sopra riferito, e come dimostrato dalle informazioni presenti sul suo profilo facebook, la stessa svolge attività lavorativa presso il ristorante Villa
Franca, mentre, come emerso dall'anagrafe tributaria, nell'anno 2021 svolgeva attività lavorativa preso “IL PULITO SRL” e nel 2022 percepiva un reddito
INPS pari ad euro 6.210,81, risultando intestataria di ben due veicoli.”.
4.2. Il resistente, in sede di audizione dei coniugi, ha dedotto di avere un'impresa di soccorso stradale, soggiungendo che a causa delle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica da COVID la ridetta attività aveva subito rallentamenti, provvedendo allora al proprio reddito mediante attività di muratore. Controparte_1
6 Il resistente ha altresì affermato quanto segue: “Inizialmente, nel 2019, quando ci siamo separati di fatto con mia moglie, le davo 700,00 euro mese facendomeli prestare da mio figlio o da amici;
questa somma l'ho corrisposta per circa 4 , 5 mesi, visto che lei non lavorava e si doveva operare. Mia moglie durante il matrimonio ha iniziato a lavorare quando aveva 28 anni circa con la
Sorgenia quando la piu piccola dei figli ha inziato l'asilo.Ha continuato a lavorare fino al 1994. Poi da allora saltuariamente. Negli ultimi anni prima della separazione non lavorava perché, all'epoca , con il carroattrezzi io guadagnavo bene e non ne aveva bisogno. Tra l'altro ha dovuto subire varie operazioni. Ora però so che sta bene e lavora, cioè che fa le pulizie, però non saprei dire per quale impresa. Preciso che lei mi ha mandato via da casa, non sono voluta andare via io. Lei inoltre prende l'affitto dalle due case costruite insieme durante il matrimonio a San Cesareo. In una ci vive mio figlio e so che le dà 200,00 euro, al mese, nell'altra vive qualcuno e non so se con regolare contratto o no. Quindi lei ha delle entrate e una casa dove vivere, io invece non ho neppure la casa, percepisco solo un reddito come muratore di 700,00 euro al mese. Preciso che sul terreno che abbiamo acquistato insieme a San Cesareo via
Colle della Castagna 17, intestato solo a lei, ho costruito quattro villette, ho fatto tutto io e ci eravamo messi d'accordo affinchè in una vivessi io, invece mi ha fatto mandare via da casa con l'ufficiale giudiziario nonostante avessi un bambino di 11 mesi nato da altra relazione. In questa villetta attualmente vive mia moglie, in due vivono i miei figli (e mio figlio paga 200,00 euro al mese), in un'altra vivono persone in affitto”.
4.3. Orbene, alla luce delle emergenze processuali e di quanto dedotto dalle parti, è dimostrato che non goda Parte_1
di redditi che le consentano di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, caratterizzato sotto l'aspetto economico dalle cospicue entrate conseguite dal marito quale titolare di impresa
7 di soccorso stradale la cui attività, benché abbia conosciuto una naturale flessione in corrispondenza della nota emergenza epidemiologica da COVID 19, non è da ritenersi compromessa in via permanente, una volta di nuovo dispiegatasi l'ordinaria circolazione stradale terminate le misure eccezionali di contenimento previste per il periodo pandemico, considerata vieppiù l'esperienza maturata in detto settore da Controparte_2
Deve essere dunque riconosciuto, ferma la vigenza dei provvedimenti temporanei adottati in corso di causa, un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito, permanendo una disparità nelle condizioni economiche dei coniugi.
4.4. D'altronde, quanto a commisurazione del contributo economico predetto, assume rilevanza quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente, secondo cui: “è doveroso precisare, al fine di sconfessare quanto artatamente asserito da parte avversa nel proprio atto costitutivo che, la sig.ra è unica proprietaria del terreno sui cui insistono le villette ivi Pt_1
costruite irregolarmente”.
Deve dunque ritenersi come provato che abbia Parte_1
la disponibilità delle tre villette costruite sul terreno di cui afferma essere unica proprietaria, ciò che beninteso rileva ai fini della valutazione circa la capacità della ricorrente di produrre reddito, ricorrente la quale inoltre non presenta documentate condizioni ostative allo svolgimento di attività lavorativa.
4.5. Sicché, pur non disponendo all'esito della Parte_1
crisi del consorzio familiare, di redditi propri corrispondenti a tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e permanendo differenti capacità economiche delle parti, la stessa dispone di capacità reddituale e lavorativa tale da giustificare la
8 determinazione del contributo al mantenimento dovuto dal coniuge nella somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici I.S.T.A.T., assegno che dovrà versare Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della coniuge.
5. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in Roma in Controparte_1
data 14.6.1985;
- fermi i provvedimenti temporanei adottati in corso di causa, determina in euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici I.S.T.A.T., l'importo del contributo dovuto da CP_1
per il mantenimento di assegno che
[...] Parte_1
dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese presso Controparte_1
il domicilio della coniuge;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 1985, atto 1603, parte 1, serie 01) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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