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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile n. 9757/2024 R.G. VOL.posta in Oggetto: separazione deliberazione all'udienza camerale del 3 dicembre 2024 e consensuale dei promossa dai coniugi coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana, Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
cittadino italiano, residente a [...]. con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati al PM il 20-7-2024
* * *
Oggetto del processo: <>.
* * *
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il
20 luglio 2024;
pagina 1 di 4 viste le note scritte depositate in data 26 novembre 2024 ove le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio a norma del codice civile il giorno 11 settembre
2015 nel Comune di Gravina di Catania (CT), come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: (Bologna, il 02.06.2010), Per_1 Per_2
(Bologna il 08.04.2011) e (Bologna, il 29.11.2014), ancora minorenni e non economicamente Per_3
autosufficienti; vista la tempestiva comunicazione degli atti di causa al P.M.; visto che i coniugi, nel ricorso hanno concordato e confermato con note scritte autorizzate per l'udienza del 3 dicembre 2024 le condizioni alle quali si dovrà procedere alla separazione personale.
Verificato che le condizioni di separazione sono conformi alla legge e all'interesse dei minori
P.Q.M.
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione consensuale tra:
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana, Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
cittadino italiano, residente a [...].
contratto a norma del codice civile il giorno 11 settembre 2015 in Gravina di Catania (CT), come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio – atto 45 P. 2 S. C anno 2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della Sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e vivranno stabilmente con la madre presso la casa coniugale sita in Pianoro (BO), via Fantini n.
4. Al contempo, il Sig. dichiara di Pt_2 avere già stabilito la propria residenza nell'immobile locato nel Comune di Pianoro (BO), Via Luigi
Fantini n. 28.
pagina 2 di 4 3. I coniugi riconoscono che la proprietà del mobilio della attuale abitazione familiare è della Sig.ra
Detto mobilio resterà, pertanto, in uso integralmente alla Sig.ra ed ai propri figli. Pt_1 Pt_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni della stessa e dei figli. Ove ciò non sia possibile potrà comunque averli con sé:
- nelle serate di lunedì e giovedì la figlia cenerà con il padre e pernotterà presso la sua Per_2 abitazione, tornando poi a scuola l'indomani;
- uno o più pomeriggi alla settimana, da concordare di volta in volta, dall'uscita di scuola alla sera alle ore 20.00, prima di cena, riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre. talvolta si ferma a cenare dalla nonna Per_1 paterna e lì resta a dormire, andando a scuola l'indomani;
- un fine settimana dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00 ed una settimana dalla domenica alle 18.00 al lunedì sempre alle ore 18.00, con accompagnamento e ritiro dalla scuola;
- tre giorni anche non consecutivi durante il periodo pasquale, comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo fra le parti;
- per le vacanze scolastiche natalizie, dal 22 al 29 dicembre o dal 29 dicembre al 5 gennaio, ad anni alterni tra il padre e la madre. I tre figli verranno consegnati all'altro genitore il 29 dicembre di ogni anno ad ore 18.00;
- due/tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con la Sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_1
- il compleanno dei figli, pranzo o cena, ad anni alterni, salvo diverso accordo fra le parti.
In caso di mancato accordo sulle scelte dei periodi opzionali, la priorità spetterà alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
5. Il Sig. si impegna a collaborare Pt_2 quotidianamente, insieme ai propri genitori, nell'accompagnamento e nel ritiro da scuola e alle attività Per_ extrascolastiche dei propri figli, quali calcio per nuoto per e per Lo stesso, Per_1 Per_2 Per_3
inoltre, come sta già facendo, cercherà di ritagliarsi dei momenti con ciascuno dei propri figli al fine di mantenere con loro un rapporto equilibrato e continuativo.
6. Il Sig. si impegna a versare alla Parte_2
Sig.ra la quota di Euro 300,00 mensili per le spese ordinarie, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie (come previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna), previa semplice esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
qualora le spese straordinarie di cui sopra dovessero essere sostenute dal pagina 3 di 4 padre, sarà la madre a rifondere al primo la metà di dette spese, previa esibizione dei documenti giustificativi. Il Sig. si impegna ad aumentare l'importo per le spese ordinarie, appena Pt_2
termineranno i finanziamenti con Compass e Ing Direct.
7. L'assegno unico viene percepito per i tre figli integralmente da parte della Sig.ra Parte_1
8. A seguito dell'accordo, i coniugi si daranno immediato consenso al rilascio dei propri passaporti ed a quello dei propri figli.
9. Con la sottoscrizione del presente atto e con la regolamentazione patrimoniale sopra specificata, i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui il Sig. nulla dovrà a titolo di mantenimento, alimenti ed a qualsiasi altro Pt_2
titolo alla Sig.ra e viceversa. Pt_1
10. spese legali compensate
Bologna, 4-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile n. 9757/2024 R.G. VOL.posta in Oggetto: separazione deliberazione all'udienza camerale del 3 dicembre 2024 e consensuale dei promossa dai coniugi coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana, Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
cittadino italiano, residente a [...]. con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati al PM il 20-7-2024
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Oggetto del processo: <>.
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale dei coniugi proposta con ricorso depositato il
20 luglio 2024;
pagina 1 di 4 viste le note scritte depositate in data 26 novembre 2024 ove le parti hanno confermato la domanda ed espresso la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che i coniugi avevano contratto matrimonio a norma del codice civile il giorno 11 settembre
2015 nel Comune di Gravina di Catania (CT), come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: (Bologna, il 02.06.2010), Per_1 Per_2
(Bologna il 08.04.2011) e (Bologna, il 29.11.2014), ancora minorenni e non economicamente Per_3
autosufficienti; vista la tempestiva comunicazione degli atti di causa al P.M.; visto che i coniugi, nel ricorso hanno concordato e confermato con note scritte autorizzate per l'udienza del 3 dicembre 2024 le condizioni alle quali si dovrà procedere alla separazione personale.
Verificato che le condizioni di separazione sono conformi alla legge e all'interesse dei minori
P.Q.M.
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa la separazione consensuale tra:
, nata a [...] il [...], C.F. , cittadina italiana, Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
cittadino italiano, residente a [...].
contratto a norma del codice civile il giorno 11 settembre 2015 in Gravina di Catania (CT), come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio – atto 45 P. 2 S. C anno 2015;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della Sentenza;
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la separazione dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e vivranno stabilmente con la madre presso la casa coniugale sita in Pianoro (BO), via Fantini n.
4. Al contempo, il Sig. dichiara di Pt_2 avere già stabilito la propria residenza nell'immobile locato nel Comune di Pianoro (BO), Via Luigi
Fantini n. 28.
pagina 2 di 4 3. I coniugi riconoscono che la proprietà del mobilio della attuale abitazione familiare è della Sig.ra
Detto mobilio resterà, pertanto, in uso integralmente alla Sig.ra ed ai propri figli. Pt_1 Pt_1
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni della stessa e dei figli. Ove ciò non sia possibile potrà comunque averli con sé:
- nelle serate di lunedì e giovedì la figlia cenerà con il padre e pernotterà presso la sua Per_2 abitazione, tornando poi a scuola l'indomani;
- uno o più pomeriggi alla settimana, da concordare di volta in volta, dall'uscita di scuola alla sera alle ore 20.00, prima di cena, riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre. talvolta si ferma a cenare dalla nonna Per_1 paterna e lì resta a dormire, andando a scuola l'indomani;
- un fine settimana dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00 ed una settimana dalla domenica alle 18.00 al lunedì sempre alle ore 18.00, con accompagnamento e ritiro dalla scuola;
- tre giorni anche non consecutivi durante il periodo pasquale, comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo fra le parti;
- per le vacanze scolastiche natalizie, dal 22 al 29 dicembre o dal 29 dicembre al 5 gennaio, ad anni alterni tra il padre e la madre. I tre figli verranno consegnati all'altro genitore il 29 dicembre di ogni anno ad ore 18.00;
- due/tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con la Sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_1
- il compleanno dei figli, pranzo o cena, ad anni alterni, salvo diverso accordo fra le parti.
In caso di mancato accordo sulle scelte dei periodi opzionali, la priorità spetterà alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
5. Il Sig. si impegna a collaborare Pt_2 quotidianamente, insieme ai propri genitori, nell'accompagnamento e nel ritiro da scuola e alle attività Per_ extrascolastiche dei propri figli, quali calcio per nuoto per e per Lo stesso, Per_1 Per_2 Per_3
inoltre, come sta già facendo, cercherà di ritagliarsi dei momenti con ciascuno dei propri figli al fine di mantenere con loro un rapporto equilibrato e continuativo.
6. Il Sig. si impegna a versare alla Parte_2
Sig.ra la quota di Euro 300,00 mensili per le spese ordinarie, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie (come previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna), previa semplice esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
qualora le spese straordinarie di cui sopra dovessero essere sostenute dal pagina 3 di 4 padre, sarà la madre a rifondere al primo la metà di dette spese, previa esibizione dei documenti giustificativi. Il Sig. si impegna ad aumentare l'importo per le spese ordinarie, appena Pt_2
termineranno i finanziamenti con Compass e Ing Direct.
7. L'assegno unico viene percepito per i tre figli integralmente da parte della Sig.ra Parte_1
8. A seguito dell'accordo, i coniugi si daranno immediato consenso al rilascio dei propri passaporti ed a quello dei propri figli.
9. Con la sottoscrizione del presente atto e con la regolamentazione patrimoniale sopra specificata, i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui il Sig. nulla dovrà a titolo di mantenimento, alimenti ed a qualsiasi altro Pt_2
titolo alla Sig.ra e viceversa. Pt_1
10. spese legali compensate
Bologna, 4-12-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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