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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LAVORGNA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
VIALE MINIERI NR. 179 82037 TELESE TERME;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. SCHIAVONE SAVERIO, elettivamente domiciliata in VIA
D'AZEGLIO N.25 C/O AVV.A.ARMAROLI 40123 BOLOGNA;
CONVENUTA OGGETTO: trasferimento del lavoratore
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede di lavoro più vicino al luogo di residenza al fine di poter prestare assistenza alla sig.ra e precisamente: Parte_2
1. In via principale il diritto ad essere trasferita presso la provincia di Caserta, nell'ufficio più vicino alla propria residenza, e cioè Caserta Recapito Ellittico e/o Recapito. Per_1
2. In via subordinata, presso gli uffici del CS di Napoli, e Controparte_2 CP_3
. CP_4
3. Condannare, la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, anche della fase cautelare, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così giudicare:
Rigettare il ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.7.2024, ha chiesto al Tribunale di Parma Parte_1
di condannare la datrice di lavoro a disporre il suo trasferimento Controparte_1 dal Centro Logistico di Parma a un centro della provincia di Caserta o, in subordine, di Napoli o di Fondi-Sperlonga, e , al fine di prestare assistenza alla CP_3 CP_4 madre portatrice di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 l.
104/1992.
2. Contestualmente al ricorso di merito, la ricorrente ha altresì proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo il trasferimento d'urgenza nella predette sedi.
Pag. 2 di 7 3. si è costituita nel giudizio cautelare, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. Su istanza di parte, è stato concesso un termine per deposito di note di replica alla memoria della resistente e un successivo termine per il deposito di note di controreplica.
5. Con ordinanza del 4.9.2024, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare della ricorrente.
6. si è poi costituita altresì nel giudizio di merito, insistendo per il Controparte_1
rigetto del ricorso.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. La ricorrente ha sostenuto di avere diritto al trasferimento presso una delle sedi sopra indicate in quanto prestatrice di assistenza all'anziana madre non autosufficiente e portatrice di handicap in condizione di gravità – sig.ra Persona_2
– residente presso il Comune di Sessa Aurunuca (CE); la lavoratrice ha riferito di avere richiesto e usufruito di congedo straordinario ex art. 42 co. 5 d.lgs. 151/2001 dall'1.12.2022 e che lo stesso scadrà in data 29.11.2024.
10. L'art. 33 co. 5 l. 104/1992, richiamando il co. 3 dello stesso articolo in tema di assistenza al familiare portatore di handicap in situazione di gravità, prevede il diritto al trasferimento in sede vicina alla residenza del familiare disabile nei seguenti termini:
«Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
11. Come noto, questa disposizione non configura un diritto assoluto del lavoratore al trasferimento in località prossima al domicilio della persona assistita, come si evince dalla locuzione «ove possibile» utilizzata dal legislatore;
il diritto del disabile a
Pag. 3 di 7 ricevere assistenza dal familiare lavoratore deve quindi essere contemperato con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa datrice di lavoro, la quale ha l'onere di provare la sussistenza nel caso di specie delle ragioni che impediscono l'accoglimento della richiesta di trasferimento (Cass. 27 marzo 2008, n. 7945; Cass.
11 ottobre 2017, n. 23857).
12. La prova della sussistenza di tali ragioni tecniche e organizzative è stata adeguatamente fornita dalla società convenuta, la quale ha analiticamente documentato che le coperture attuali delle lavorazioni interne della Provincia di
Caserta e dei Centri di Distribuzione di Aversa Recapito e Sessa Aurunuca presenta caratteri di eccedentarietà.
13. In particolare, la convenuta ha attestato che nella provincia di Caserta sono attualmente applicate 68 unità di personale a fronte di un dimensionamento di 40 unità, con un'eccedentarietà di 20 unità; con riferimento specifico alle sedi richieste dalla ricorrente, risulta che il Centro Distribuzione Aversa Recapito abbia un'eccedenza di organico di 4 unità, che il Centro Logistico Caserta abbia CP_5 un'eccedenza di organico di 14 unità e che il Centro Distribuzione Sessa Aurunuca abbia un'eccedenza di 5 unità (cfr. Report Forza Lavoro sub doc. 7 resistente).
14. È stato poi documentato che il Centro Secondario (CS) di Napoli (ex Centro
Meccanografico Postale) presenta anch'esso una situazione di eccedentarietà di 20 unità, con 408 unità di personale applicate a fronte di un dimensionamento di 388 unità di personale (cfr. Report Forza Lavoro sub doc. 8 resistente).
15. Con riferimento alla Provincia di , è stato documentato che (cfr. Report Forza CP_4
Lavoro sub doc. 9 resistente):
- il Centro Logistico di Fondi ha un dimensionamento di 3 unità, attualmente completamente coperto;
- al Centro Logistico di sono attualmente assegnati 7 addetti a fronte di CP_3 un dimensionamento di 6 unità;
Pag. 4 di 7 - al Centro Logistico di sono attualmente assegnati 17 addetti a fronte CP_4
di un dimensionamento di 16 unità.
16. Con riferimento, poi, alle 10 posizioni asseritamente disponibili presso il Centro di smistamento di Napoli, occorre rilevare che, come documentato da parte convenuta, essi sono destinati alla ricollocazione degli addetti assegnati presso gli uffici della che siano risultati inidonei all'attività di recapito, in base al Parte_3 processo di riorganizzazione di cui all'accordo del 2.8.2022 (doc. 5 resistente).
17. Inoltre, queste posizioni sono riservate per la ricollocazione dei soggetti impiegati entro 30 km dal Centro, come previsto dall'accordo, e non sono quindi passibili di essere messe a bando in una procedura di mobilità nazionale, nell'ambito della quale la ricorrente possa eventualmente far valere il proprio diritto di precedenza ex art. 33 co. 5 l. 104/1992.
18. Risulta, pertanto, che tutte le sedi presso le quali la ricorrente ha chiesto di essere trasferita presentano una situazione di copertura almeno totale dell'organico; nella grande maggioranza dei casi gli addetti presso tali sedi sono addirittura in sovrannumero, in alcuni casi in misura considerevole.
19. La presenza di personale in eccedenza presso le sedi più vicine alla residenza della persona assistita dalla ricorrente costituisce certamente una valida e seria ragione tecnica e organizzativa ostativa al trasferimento, rendendolo non praticabile nel caso concreto.
20. Il dovere dell'impresa di garantire la precedenza ai caregiver di persone disabili nelle procedure di mobilità presuppone infatti che vi siano posizioni vacanti nella sede di destinazione, ma non impone che la stessa assegni risorse superflue a una determinata sede, privandosi contestualmente di addetti in sedi nei quali gli stessi sono invece necessari.
21. Tali considerazioni valgono a maggior ragione per un'impresa che, come la convenuta, è incaricata della fornitura di un servizio di pubblica utilità, che deve
Pag. 5 di 7 essere garantito in modo eguale e unitario a tutti i cittadini dello Stato;
sicché la società convenuta non ha solo il diritto, ma anche il dovere di allocare le risorse umane in sua dotazione in modo tale da assicurare l'espletamento più efficiente e funzionale possibile di tale servizio;
il diritto al trasferimento in sede vicina alla residenza del familiare assistito non può pertanto essere soddisfatto qualora ciò comporti un pregiudizio all'interesse pubblico alla corretta fornitura dei servizi postali (cfr. Cass. 27 marzo 2008, n. 7945).
22. Sotto tale profilo, occorre sottolineare che la società convenuta ha documentato che dal 2021 a oggi non è stato effettuato alcun trasferimento di mobilità nazionale verso le sedi richieste dalla ricorrente per personale munito della qualifica della ricorrente stessa (addetto di produzione).
23. La ricorrente ha contestato la documentazione depositata dalla convenuta, sostenendone la carenza di valenza probatoria;
tuttavia, la contestazione è stata formulata in modo del tutto generico e indeterminato, con mera allegazione della non rispondenza alla realtà dei dati riportati e di inattendibilità della documentazione stessa in quanto di provenienza della società convenuta.
24. Deve rilevarsi che tale circostanza, di per sé, non comporta automaticamente la non veridicità delle informazioni riportate: si tratta infatti di documenti ufficiali, muniti di intestazione di e sottoscritte da un funzionario che ha attestato quanto CP_1 in essi esposto.
25. Soprattutto, poi, la ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio di segno contrario idoneo a confutare la rispondenza al vero dei dati di consistenza numerica del personale impiegato nei centri indicati nei report.
26. Ai fini processuali, pertanto, non può che ritenersi accertata la situazione di sovradimensionamento dei centri campani esposti dalla società convenuta.
27. Prive di rilevanza sono infine le argomentazioni di parte ricorrente in merito a una presunta illegittimità, per contrarietà alle disposizioni della l. 104/1992, degli accordi
Pag. 6 di 7 sindacali sottoscritti tra la società resistente e le organizzazioni sindacali competenti, dato che non risulta che sia stato non adeguatamente valutato lo stato di caregiver della ricorrente in sede di procedure di mobilità, non essendo state, come già osservato, messe a bando le sedi richieste dalla ricorrente da diversi anni.
28.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
29. Le spese delle fasi cautelari e di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sul ricorso cautelare in epigrafe, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per la fase cautelare e in € 4.000,00 per la fase di merito, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 08/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LAVORGNA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in
VIALE MINIERI NR. 179 82037 TELESE TERME;
RICORRENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. SCHIAVONE SAVERIO, elettivamente domiciliata in VIA
D'AZEGLIO N.25 C/O AVV.A.ARMAROLI 40123 BOLOGNA;
CONVENUTA OGGETTO: trasferimento del lavoratore
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede di lavoro più vicino al luogo di residenza al fine di poter prestare assistenza alla sig.ra e precisamente: Parte_2
1. In via principale il diritto ad essere trasferita presso la provincia di Caserta, nell'ufficio più vicino alla propria residenza, e cioè Caserta Recapito Ellittico e/o Recapito. Per_1
2. In via subordinata, presso gli uffici del CS di Napoli, e Controparte_2 CP_3
. CP_4
3. Condannare, la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, anche della fase cautelare, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge».
Per la parte convenuta:
«Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così giudicare:
Rigettare il ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.7.2024, ha chiesto al Tribunale di Parma Parte_1
di condannare la datrice di lavoro a disporre il suo trasferimento Controparte_1 dal Centro Logistico di Parma a un centro della provincia di Caserta o, in subordine, di Napoli o di Fondi-Sperlonga, e , al fine di prestare assistenza alla CP_3 CP_4 madre portatrice di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 l.
104/1992.
2. Contestualmente al ricorso di merito, la ricorrente ha altresì proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo il trasferimento d'urgenza nella predette sedi.
Pag. 2 di 7 3. si è costituita nel giudizio cautelare, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. Su istanza di parte, è stato concesso un termine per deposito di note di replica alla memoria della resistente e un successivo termine per il deposito di note di controreplica.
5. Con ordinanza del 4.9.2024, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare della ricorrente.
6. si è poi costituita altresì nel giudizio di merito, insistendo per il Controparte_1
rigetto del ricorso.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
9. La ricorrente ha sostenuto di avere diritto al trasferimento presso una delle sedi sopra indicate in quanto prestatrice di assistenza all'anziana madre non autosufficiente e portatrice di handicap in condizione di gravità – sig.ra Persona_2
– residente presso il Comune di Sessa Aurunuca (CE); la lavoratrice ha riferito di avere richiesto e usufruito di congedo straordinario ex art. 42 co. 5 d.lgs. 151/2001 dall'1.12.2022 e che lo stesso scadrà in data 29.11.2024.
10. L'art. 33 co. 5 l. 104/1992, richiamando il co. 3 dello stesso articolo in tema di assistenza al familiare portatore di handicap in situazione di gravità, prevede il diritto al trasferimento in sede vicina alla residenza del familiare disabile nei seguenti termini:
«Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
11. Come noto, questa disposizione non configura un diritto assoluto del lavoratore al trasferimento in località prossima al domicilio della persona assistita, come si evince dalla locuzione «ove possibile» utilizzata dal legislatore;
il diritto del disabile a
Pag. 3 di 7 ricevere assistenza dal familiare lavoratore deve quindi essere contemperato con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa datrice di lavoro, la quale ha l'onere di provare la sussistenza nel caso di specie delle ragioni che impediscono l'accoglimento della richiesta di trasferimento (Cass. 27 marzo 2008, n. 7945; Cass.
11 ottobre 2017, n. 23857).
12. La prova della sussistenza di tali ragioni tecniche e organizzative è stata adeguatamente fornita dalla società convenuta, la quale ha analiticamente documentato che le coperture attuali delle lavorazioni interne della Provincia di
Caserta e dei Centri di Distribuzione di Aversa Recapito e Sessa Aurunuca presenta caratteri di eccedentarietà.
13. In particolare, la convenuta ha attestato che nella provincia di Caserta sono attualmente applicate 68 unità di personale a fronte di un dimensionamento di 40 unità, con un'eccedentarietà di 20 unità; con riferimento specifico alle sedi richieste dalla ricorrente, risulta che il Centro Distribuzione Aversa Recapito abbia un'eccedenza di organico di 4 unità, che il Centro Logistico Caserta abbia CP_5 un'eccedenza di organico di 14 unità e che il Centro Distribuzione Sessa Aurunuca abbia un'eccedenza di 5 unità (cfr. Report Forza Lavoro sub doc. 7 resistente).
14. È stato poi documentato che il Centro Secondario (CS) di Napoli (ex Centro
Meccanografico Postale) presenta anch'esso una situazione di eccedentarietà di 20 unità, con 408 unità di personale applicate a fronte di un dimensionamento di 388 unità di personale (cfr. Report Forza Lavoro sub doc. 8 resistente).
15. Con riferimento alla Provincia di , è stato documentato che (cfr. Report Forza CP_4
Lavoro sub doc. 9 resistente):
- il Centro Logistico di Fondi ha un dimensionamento di 3 unità, attualmente completamente coperto;
- al Centro Logistico di sono attualmente assegnati 7 addetti a fronte di CP_3 un dimensionamento di 6 unità;
Pag. 4 di 7 - al Centro Logistico di sono attualmente assegnati 17 addetti a fronte CP_4
di un dimensionamento di 16 unità.
16. Con riferimento, poi, alle 10 posizioni asseritamente disponibili presso il Centro di smistamento di Napoli, occorre rilevare che, come documentato da parte convenuta, essi sono destinati alla ricollocazione degli addetti assegnati presso gli uffici della che siano risultati inidonei all'attività di recapito, in base al Parte_3 processo di riorganizzazione di cui all'accordo del 2.8.2022 (doc. 5 resistente).
17. Inoltre, queste posizioni sono riservate per la ricollocazione dei soggetti impiegati entro 30 km dal Centro, come previsto dall'accordo, e non sono quindi passibili di essere messe a bando in una procedura di mobilità nazionale, nell'ambito della quale la ricorrente possa eventualmente far valere il proprio diritto di precedenza ex art. 33 co. 5 l. 104/1992.
18. Risulta, pertanto, che tutte le sedi presso le quali la ricorrente ha chiesto di essere trasferita presentano una situazione di copertura almeno totale dell'organico; nella grande maggioranza dei casi gli addetti presso tali sedi sono addirittura in sovrannumero, in alcuni casi in misura considerevole.
19. La presenza di personale in eccedenza presso le sedi più vicine alla residenza della persona assistita dalla ricorrente costituisce certamente una valida e seria ragione tecnica e organizzativa ostativa al trasferimento, rendendolo non praticabile nel caso concreto.
20. Il dovere dell'impresa di garantire la precedenza ai caregiver di persone disabili nelle procedure di mobilità presuppone infatti che vi siano posizioni vacanti nella sede di destinazione, ma non impone che la stessa assegni risorse superflue a una determinata sede, privandosi contestualmente di addetti in sedi nei quali gli stessi sono invece necessari.
21. Tali considerazioni valgono a maggior ragione per un'impresa che, come la convenuta, è incaricata della fornitura di un servizio di pubblica utilità, che deve
Pag. 5 di 7 essere garantito in modo eguale e unitario a tutti i cittadini dello Stato;
sicché la società convenuta non ha solo il diritto, ma anche il dovere di allocare le risorse umane in sua dotazione in modo tale da assicurare l'espletamento più efficiente e funzionale possibile di tale servizio;
il diritto al trasferimento in sede vicina alla residenza del familiare assistito non può pertanto essere soddisfatto qualora ciò comporti un pregiudizio all'interesse pubblico alla corretta fornitura dei servizi postali (cfr. Cass. 27 marzo 2008, n. 7945).
22. Sotto tale profilo, occorre sottolineare che la società convenuta ha documentato che dal 2021 a oggi non è stato effettuato alcun trasferimento di mobilità nazionale verso le sedi richieste dalla ricorrente per personale munito della qualifica della ricorrente stessa (addetto di produzione).
23. La ricorrente ha contestato la documentazione depositata dalla convenuta, sostenendone la carenza di valenza probatoria;
tuttavia, la contestazione è stata formulata in modo del tutto generico e indeterminato, con mera allegazione della non rispondenza alla realtà dei dati riportati e di inattendibilità della documentazione stessa in quanto di provenienza della società convenuta.
24. Deve rilevarsi che tale circostanza, di per sé, non comporta automaticamente la non veridicità delle informazioni riportate: si tratta infatti di documenti ufficiali, muniti di intestazione di e sottoscritte da un funzionario che ha attestato quanto CP_1 in essi esposto.
25. Soprattutto, poi, la ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio di segno contrario idoneo a confutare la rispondenza al vero dei dati di consistenza numerica del personale impiegato nei centri indicati nei report.
26. Ai fini processuali, pertanto, non può che ritenersi accertata la situazione di sovradimensionamento dei centri campani esposti dalla società convenuta.
27. Prive di rilevanza sono infine le argomentazioni di parte ricorrente in merito a una presunta illegittimità, per contrarietà alle disposizioni della l. 104/1992, degli accordi
Pag. 6 di 7 sindacali sottoscritti tra la società resistente e le organizzazioni sindacali competenti, dato che non risulta che sia stato non adeguatamente valutato lo stato di caregiver della ricorrente in sede di procedure di mobilità, non essendo state, come già osservato, messe a bando le sedi richieste dalla ricorrente da diversi anni.
28.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
29. Le spese delle fasi cautelari e di merito seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminabile di complessità bassa e tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando sul ricorso cautelare in epigrafe, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per la fase cautelare e in € 4.000,00 per la fase di merito, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 08/01/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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