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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 58/2024
Il GOP M. Francesca Scala all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data 4/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. COSTAGGIU MARISA ricorrente e
(C.F. ) assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
NIEDDU MARIA ADELAIDE resistente
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 2/2/2024 conveniva nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del lavoro, l per chiedere:”
1. CP_1
previa sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte, dell'avviso di accertamento per cui è causa, accertare e dichiarare nulli
e/o annullare o revocare, e comunque dichiarare di nessun effetto l'avviso di accertamento impugnato e gli atti, precedenti e successivi, comunque connessi, anche se non conosciuti;
2. nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese per le ragioni di cui in narrativa, e per
l'ipotesi di pagamento nelle more del giudizio, condannare l'Ente; Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Ha dedotto che sin dall'età di 4 anni al ricorrente era stato riconosciuto il beneficio dell'indennità di frequenza, sucessivamente l'assegno di assistenza avendo una percentuale di invalidità civile pari al 74%.
Ha affermato che in data 18.05.2021 l di gli aveva comunicato CP_1 CP_1
che a seguito di ricalcoli della pensione, avevano rideterminato la stessa e che l aveva versato da gennaio 2018 a febbraio 2021 sulla pensione CP_1
cat. INVCIV n.07028637 un pagamento superiore a quanto dovuto pari ad euro 11.012,40.
Ha eccepito: a) Genericità dei motivi b) Indebito assistenziale e limiti alla sua ripetibilità; c) Ripetibilità dell'indebito assistenziale per assenza del requisito reddituale e in ragione delle condizioni sanitarie.
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato la domanda del ricorrente, CP_1
precisando che l'indebito de quo era scaturito dal venire meno degli elementi costitutivi del diritto all'indennità di frequenza percepita dall'odierno ricorrente sino a febbraio 2021, nonostante il raggiungimento del 18° anno di età in data 16/08/2017.
Ha dedotto che al compimento del 18esimo anno di età il ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, gli importi corrisposti successivamente al compimento della maggiore età, precisamente nell'arco temporale pag. 2/6 dall'1/01/2018 al 28/02/2021 erano risultati indebiti, ovvero percepiti sine titulo, a nulla rilevando la domanda presentata in data 18/05/2021, peraltro respinta sulla scorta del verbale di visita espletata in data 22/10/21, all'esito della quale era stata riscontrata in capo all una percentuale di Pt_1
invalidità pari al 67%, non legittimante l'accesso ad alcuna delle prestazioni di invalidità civile.
Ha affermato che non rispondeva al vero che controparte avesse percepito l'assegno mensile di assistenza, posto che l'unica prestazione assistenziale riconosciuta ed erogata sino alla maggiore età è rappresentata, dall'indennità di frequenza n. 044-7390-07028637.
Ha chiesto:” - rigettare tutte le domande avversarie poiché non provate e manifestamente infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, dichiarare la ripetibilità dell'indebito di € 11.012,40 oggetto di causa e
tenuto alla relativa restituzione.- con vittoria di spese e Parte_1
compensi di giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa come da dispositivo e motivazione.
La controversia in oggetto riguarda un indebito assistenziale, formatosi per l'erogazione a favore del ricorrente della prestazione (indennità di frequenza ) dopo il compimento del 18° anno di età.
La materia dell'indebito è stata oggetto di varie disposizioni succedutesi nel tempo, le quali hanno stabilito regimi diversi di ripetibilità a seconda della ragione (mancanza del requisito sanitario o superamento del requisito reddituale) che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
La Suprema Corte ha stabilito, in tema di indebito assistenziale,
l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica pag. 3/6 della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza, 07/09/2021, n. 24133).
La Legge 11/10/1990, n. 289 all'art. 1 prevede 1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
Il Decreto legge 24 giugno 2014 numero 90 (convertito in Legge 11 agosto
2014 numero 114) all'articolo 25, comma 5 prevede:” ai minori invalidi già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.
Nel caso che ci occupa non risulta che il ricorrente abbia presentato domanda nei sei mesi antecedenti il compimento del 18° anno di età, risulta però che abbia continuato a percepire l'indennità di frequenza dopo il raggiungimento della maggiore età (v. doc. 9 resistente).
pag. 4/6 Nessun circostanza poteva generare affidamento nel caso in esame, in quanto il ricorrente era consapevole di avere raggiunto la maggiore età e quindi non più erogabile l'indennità di frequenza.
Ma ancora di più il ricorrente non si è neppure curato di presentare, sei mesi prima del compimento del 18° anno, domanda per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.
Conclusivamente, non potendosi invocare il principio dell'affidamento incolpevole, ritiene questo giudicante che vada riconosciuta legittima la ripetizione ad opera dell dell'indebito assistenziale. CP_1
La peculiarità della materia del contendere, costituisce ragione sufficientemente grave per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa
P.Q.M.
-Il Tribunale definitivamente pronunciando respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
-Respinge il ricorso e, per l'effetto, dichiara legittimo l'esercizio della pretesa restitutoria da parte dell delle somme indebitamente CP_1
riscosse dal ricorrente.
-Compensa integralmente le spese di lite.
6/2/2025 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 5/6
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 58/2024
Il GOP M. Francesca Scala all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data 4/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. COSTAGGIU MARISA ricorrente e
(C.F. ) assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
NIEDDU MARIA ADELAIDE resistente
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. appellato
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 2/2/2024 conveniva nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del lavoro, l per chiedere:”
1. CP_1
previa sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte, dell'avviso di accertamento per cui è causa, accertare e dichiarare nulli
e/o annullare o revocare, e comunque dichiarare di nessun effetto l'avviso di accertamento impugnato e gli atti, precedenti e successivi, comunque connessi, anche se non conosciuti;
2. nel merito, accertare e dichiarare non dovute le somme pretese per le ragioni di cui in narrativa, e per
l'ipotesi di pagamento nelle more del giudizio, condannare l'Ente; Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
Ha dedotto che sin dall'età di 4 anni al ricorrente era stato riconosciuto il beneficio dell'indennità di frequenza, sucessivamente l'assegno di assistenza avendo una percentuale di invalidità civile pari al 74%.
Ha affermato che in data 18.05.2021 l di gli aveva comunicato CP_1 CP_1
che a seguito di ricalcoli della pensione, avevano rideterminato la stessa e che l aveva versato da gennaio 2018 a febbraio 2021 sulla pensione CP_1
cat. INVCIV n.07028637 un pagamento superiore a quanto dovuto pari ad euro 11.012,40.
Ha eccepito: a) Genericità dei motivi b) Indebito assistenziale e limiti alla sua ripetibilità; c) Ripetibilità dell'indebito assistenziale per assenza del requisito reddituale e in ragione delle condizioni sanitarie.
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato la domanda del ricorrente, CP_1
precisando che l'indebito de quo era scaturito dal venire meno degli elementi costitutivi del diritto all'indennità di frequenza percepita dall'odierno ricorrente sino a febbraio 2021, nonostante il raggiungimento del 18° anno di età in data 16/08/2017.
Ha dedotto che al compimento del 18esimo anno di età il ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, gli importi corrisposti successivamente al compimento della maggiore età, precisamente nell'arco temporale pag. 2/6 dall'1/01/2018 al 28/02/2021 erano risultati indebiti, ovvero percepiti sine titulo, a nulla rilevando la domanda presentata in data 18/05/2021, peraltro respinta sulla scorta del verbale di visita espletata in data 22/10/21, all'esito della quale era stata riscontrata in capo all una percentuale di Pt_1
invalidità pari al 67%, non legittimante l'accesso ad alcuna delle prestazioni di invalidità civile.
Ha affermato che non rispondeva al vero che controparte avesse percepito l'assegno mensile di assistenza, posto che l'unica prestazione assistenziale riconosciuta ed erogata sino alla maggiore età è rappresentata, dall'indennità di frequenza n. 044-7390-07028637.
Ha chiesto:” - rigettare tutte le domande avversarie poiché non provate e manifestamente infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, dichiarare la ripetibilità dell'indebito di € 11.012,40 oggetto di causa e
tenuto alla relativa restituzione.- con vittoria di spese e Parte_1
compensi di giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc è stata decisa come da dispositivo e motivazione.
La controversia in oggetto riguarda un indebito assistenziale, formatosi per l'erogazione a favore del ricorrente della prestazione (indennità di frequenza ) dopo il compimento del 18° anno di età.
La materia dell'indebito è stata oggetto di varie disposizioni succedutesi nel tempo, le quali hanno stabilito regimi diversi di ripetibilità a seconda della ragione (mancanza del requisito sanitario o superamento del requisito reddituale) che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
La Suprema Corte ha stabilito, in tema di indebito assistenziale,
l'applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica pag. 3/6 della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro,
Ordinanza, 07/09/2021, n. 24133).
La Legge 11/10/1990, n. 289 all'art. 1 prevede 1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
Il Decreto legge 24 giugno 2014 numero 90 (convertito in Legge 11 agosto
2014 numero 114) all'articolo 25, comma 5 prevede:” ai minori invalidi già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.
Nel caso che ci occupa non risulta che il ricorrente abbia presentato domanda nei sei mesi antecedenti il compimento del 18° anno di età, risulta però che abbia continuato a percepire l'indennità di frequenza dopo il raggiungimento della maggiore età (v. doc. 9 resistente).
pag. 4/6 Nessun circostanza poteva generare affidamento nel caso in esame, in quanto il ricorrente era consapevole di avere raggiunto la maggiore età e quindi non più erogabile l'indennità di frequenza.
Ma ancora di più il ricorrente non si è neppure curato di presentare, sei mesi prima del compimento del 18° anno, domanda per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.
Conclusivamente, non potendosi invocare il principio dell'affidamento incolpevole, ritiene questo giudicante che vada riconosciuta legittima la ripetizione ad opera dell dell'indebito assistenziale. CP_1
La peculiarità della materia del contendere, costituisce ragione sufficientemente grave per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa
P.Q.M.
-Il Tribunale definitivamente pronunciando respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
-Respinge il ricorso e, per l'effetto, dichiara legittimo l'esercizio della pretesa restitutoria da parte dell delle somme indebitamente CP_1
riscosse dal ricorrente.
-Compensa integralmente le spese di lite.
6/2/2025 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 5/6
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