Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 10235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10235 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10235/2025REG.PROV.COLL.
N. 03044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3044 del 2025, proposto da
MO Et SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Menale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro in carica , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 17706/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il Cons. ST NA e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il signor MO Et SS ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per ottenere la declaratoria di illegittimità del “silenzio inadempimento” in tesi serbato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca sulla richiesta di rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, presentata il 04 novembre 2023, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento entro un termine non superiore a trenta giorni.
1.2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il Consolato Generale D'Italia a Casablanca.
1.3. Con sentenza n. 17706/2024, depositata in data 14/10/24, il TAR per il Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il contestato silenzio inerisce alla richiesta di appuntamento presso la sede diplomatica, ovvero alla mancata adozione di un atto di natura meramente endoprocedimentale, non azionabile con lo strumento del silenzio inadempimento.
1.4. Con atto notificato il 7 aprile 2024 il signor MO Et SS ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Lazio, chiedendone la riforma vinte le spese.
1.5. Si è costituito in appello il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, eccependo preliminarmente l’irricevibilità e /o inammissibilità dell’avverso gravame, avendo il ricorrente impugnato solo in data 07/04/2025 la sentenza del Tar Lazio n. 17706/24 che risulta depositata in data 14/10/24, dunque oltre il termine (dimezzato) di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, previsto dalla normativa vigente (art. 87 e 117 cpa).
1.6. All’udienza camerale del 6 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è irricevibile.
2.1. Invero , “l'articolo 87, comma 3, dispone espressamente che "Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione delle ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nel giudizio di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti".
Ponendo la norma una evidente regola generale del dimezzamento di "tutti i termini processuali" nei giudizi di cui al comma 2 (tra i quali rientrano il giudizio in materia di silenzio ed i giudizi di ottemperanza), con la sola eccezione, nel giudizio di primo grado, di quelli per la notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, ne consegue che l'ordinario termine per la proposizione dell'appello risulta anch'esso dimidiato.
Pertanto, il termine breve di sessanta giorni è ridotto a trenta, mentre quello lungo di sei mesi, in difetto di notificazione della sentenza, è ridotto a tre mesi dalla pubblicazione della stessa. (Cons. St., sez. VI, 20 giugno 2016, n. 2706).
2.2. Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato solo in data 07/04/2025 la sentenza del Tar Lazio n. 17706/24 depositata in data 14/10/24, dunque oltre il termine (dimezzato) di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 87 e 117 cpa).
Ne consegue, perciò, l’irricevibilità del ricorso in appello.
3. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata, si ravvisano tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL D'EL, Presidente
Luca Di Raimondo, Consigliere
EL Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
ST NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST NA | OL D'EL |
IL SEGRETARIO