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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/10/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1048/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1048/2022 R. Gen. Aff. Cont. e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Aprilia, alla via Aldo Moro n. 41/A presso lo studio legale dell'Avv. Valeriana Cianconi che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- Appellante - E
Controparte_1
, in persona del Prefetto p.t.
[...]
- Appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1328/2021 del Giudice di Pace di depositata addì 14.01.2022. CP_1
IN FATTO
Con tempestivo ricorso, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1328/2021 del Giudice di Pace di , con la quale, in rigetto CP_1 della domanda attorea, convalidava l'ordinanza prefettizia che lo condannava alla sanzione amministrativa di € 4.109,50.
Il presente giudizio traeva origine da un verbale di accertamento della polizia stradale di con il quale si accertava la violazione dell'art. 100, comma CP_1 12 C.d.s. (circolazione con targa di immatricolazione non propria).
In primo grado di giudizio, impugnava la suddetta Parte_1 ordinanza-ingiunzione prefettizia asserendo il legittimo possesso della targa FB793A rinvenuta sull'autoveicolo BMW in quanto targa temporanea a lui rilasciata dall' e deducendo che – proprio Controparte_2 perché scaduta – il veicolo in esame circolava con targa prova X133962, con copertura assicurativa in corso di validità.
Sulla scorta di tali considerazioni, il contestava la legittimità Parte_1 del verbale di accertamento della Polizia stradale di e concludeva per CP_1 l'annullamento dell'ordinanza prefettizia impugnata. Il Giudice di Pace di rigettava la domanda attorea rilevando l'assenza CP_1 di qualsivoglia menzione della targa prova nel verbale di accertamento e ritenendo non provata la natura esclusivamente personale della targa temporanea prodotta in Germania e nel suo possesso al momento del rilievo.
Avverso la suddetta sentenza proponeva dunque appello il Parte_1 deducendo l'errata valutazione dei documenti allegati al ricorso da parte del Giudice di prime cure e insistendo per l'annullamento dell'ordinanza prefettizia impugnata. Rimasta contumace la e disposta l'acquisizione Controparte_1 del fascicolo di primo grado, la causa veniva decisa in data 07.10.2025 all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 429 c.p.c.
IN DIRITTO
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
L'odierno processo origina da un verbale della polizia stradale con il quale si contesta al la violazione dell'art. 100, comma 12 C.d.s. per Parte_1 avere circolato con un veicolo recante una targa temporanea tedesca appartenente ad un'altra auto. Nel presente giudizio parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado contestando l'errata valutazione da parte del giudice di pace circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 100, comma 12 C.d.s. A sostegno della domanda, l'appellante ha rimarcato che la targa FB793A rinvenuta sul suo veicolo era una targa temporanea tedesca a lui rilasciata in quanto commerciante di veicoli ma che, al momento dell'accertamento, egli circolava con la targa prova n. X133962 proprio perché quella tedesca era scaduta.
Si osserva che le targhe temporanee rilasciate in Germania – comunemente denominate “targhe di esportazione” o “targhe zoll” – sono targhe provvisorie con validità limitata e assegnate a uno specifico veicolo per finalità
- 2 -
circoscritte (ad esempio, il trasferimento delle automobili fuori dal territorio tedesco).
Ebbene, nel caso in esame, i rilievi effettuati dalla polizia al momento dell'accertamento hanno evidenziato che la targa apposta sul veicolo del proprio perché scaduta, risultava assegnata ad altro veicolo Parte_1
”. CP_3
Tali accertamenti sono stati compiuti dalla polizia stradale al momento dell'accertamento della infrazione ma si fondano sul travisamento della disciplina straniera delle targhe provvisorie tedesche. La disciplina delle predette vale anche in Italia in virtù dell'Accordo di reciprocità sottoscritto tra Italia e Germania il 22.10.1993 che così dispone:
“la targa temporanea] omissis] può essere assegnata a chiunque la richieda. È prodotta in privato, con sequenza alfanumerica attribuita dall'ufficio immatricolazione, il quale rilascia al richiedente un documento di circolazione compilato nella sola parte contenente i dati personali, mentre la parte relativa ai dati tecnici e identificativi del veicolo e' compilata, prima dell'utilizzo del mezzo, direttamente dall'intestatario. I dati del veicolo abbinato alla targa, pertanto, non sono registrati dall'ufficio immatricolazione, i quali conservano nei propri archivi cartacei esclusivamente quelli personali. È valida cinque giorni, e, una volta scaduta, rimane in possesso dell'intestatario”.
Dall'analisi letterale della normativa convenzionale emerge dunque che la targa provvisoria straniera in esame non integra gli estremi dell'art. 100 codice della strada italiano in quanto la targa in questione non è associata al veicolo a cui è rilasciata. A tanto consegue che alla data dell'accertamento della dedotta infrazione la targa in esame, in quanto scaduta, era priva di qualsivoglia validità e come tale non poteva ingenerare alcuna confusione con la identificazione di altri veicoli in quanto seppure riscontrato appartenere al veicolo mod ( cfr. verbale polizia stradale) tale identità numerica Per_1 era inoffensiva proprio per le caratteristiche della targa in questione (perché non definitiva e soprattutto perchè non associata a un veicolo che la identifichi).
A tanto consegue che nel caso in esame manca l'elemento oggettivo della previsione ex art. 100 codice strada o, rectius, vi è un elemento oggettivo meramente apparente (targa provvisoria recante il medesimo numero di altra targa associata a veicolo immatricolato in Germania) ma in ogni caso privo di offensività per le ragioni prima evidenziate.
A tanto consegue che nel caso in esame non si verte nella ipotesi prevista dall'art. 100 comma 12 c.d.s ma in quella diversa ( cfr. art. 100 comma 13
- 3 -
c.d.s. richiamato dall'art. 2 comma 1 DPR 474/01) che sanziona la mancata apposizione della targa prova italiana (non menzionata nel verbale della polizia stradale) come prevede l'art. 2 DPR 474/01, dandosi atto in questa sede che non si comprende il motivo per cui l'odierno appellante teneva in dovuta esposizione una targa provvisoria estera scaduta che nessun valore giuridico aveva se non quello di destare confusione negli operatori di polizia .
È in conclusione fondato il motivo di appello consistente nella violazione dell'art. 112 cpc per avere il giudice di prime cure travisato il contenuto del ricorso di primo grado e i documenti a corredo.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate perché, pur a fronte del sostanziale accoglimento del motivo di appello, sussistono gli eccezionali motivi previsti dall'art. 92 comma 1 cpc in entrambi i gradi di giudizio per la condotta irrazionale tenuta dall'appellante e consistita nell'aver (dolosamente o colposamente) esibito una targa straniera scaduta (eventualmente accanto alla targa prova italiana non menzionata dalla polizia stradale ma comunque esistente) tale da ingenerare confusione nella identificazione del veicolo dalla polizia stradale
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 1328/2021 del Giudice di Pace di depositata addì 14.01.2022; CP_1
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Latina, 7.10.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 7.10.2025.
- 4 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina II Sezione CIVILE
Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. 1048/2022 R. Gen. Aff. Cont. e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Aprilia, alla via Aldo Moro n. 41/A presso lo studio legale dell'Avv. Valeriana Cianconi che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- Appellante - E
Controparte_1
, in persona del Prefetto p.t.
[...]
- Appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1328/2021 del Giudice di Pace di depositata addì 14.01.2022. CP_1
IN FATTO
Con tempestivo ricorso, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1328/2021 del Giudice di Pace di , con la quale, in rigetto CP_1 della domanda attorea, convalidava l'ordinanza prefettizia che lo condannava alla sanzione amministrativa di € 4.109,50.
Il presente giudizio traeva origine da un verbale di accertamento della polizia stradale di con il quale si accertava la violazione dell'art. 100, comma CP_1 12 C.d.s. (circolazione con targa di immatricolazione non propria).
In primo grado di giudizio, impugnava la suddetta Parte_1 ordinanza-ingiunzione prefettizia asserendo il legittimo possesso della targa FB793A rinvenuta sull'autoveicolo BMW in quanto targa temporanea a lui rilasciata dall' e deducendo che – proprio Controparte_2 perché scaduta – il veicolo in esame circolava con targa prova X133962, con copertura assicurativa in corso di validità.
Sulla scorta di tali considerazioni, il contestava la legittimità Parte_1 del verbale di accertamento della Polizia stradale di e concludeva per CP_1 l'annullamento dell'ordinanza prefettizia impugnata. Il Giudice di Pace di rigettava la domanda attorea rilevando l'assenza CP_1 di qualsivoglia menzione della targa prova nel verbale di accertamento e ritenendo non provata la natura esclusivamente personale della targa temporanea prodotta in Germania e nel suo possesso al momento del rilievo.
Avverso la suddetta sentenza proponeva dunque appello il Parte_1 deducendo l'errata valutazione dei documenti allegati al ricorso da parte del Giudice di prime cure e insistendo per l'annullamento dell'ordinanza prefettizia impugnata. Rimasta contumace la e disposta l'acquisizione Controparte_1 del fascicolo di primo grado, la causa veniva decisa in data 07.10.2025 all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 429 c.p.c.
IN DIRITTO
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
L'odierno processo origina da un verbale della polizia stradale con il quale si contesta al la violazione dell'art. 100, comma 12 C.d.s. per Parte_1 avere circolato con un veicolo recante una targa temporanea tedesca appartenente ad un'altra auto. Nel presente giudizio parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado contestando l'errata valutazione da parte del giudice di pace circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 100, comma 12 C.d.s. A sostegno della domanda, l'appellante ha rimarcato che la targa FB793A rinvenuta sul suo veicolo era una targa temporanea tedesca a lui rilasciata in quanto commerciante di veicoli ma che, al momento dell'accertamento, egli circolava con la targa prova n. X133962 proprio perché quella tedesca era scaduta.
Si osserva che le targhe temporanee rilasciate in Germania – comunemente denominate “targhe di esportazione” o “targhe zoll” – sono targhe provvisorie con validità limitata e assegnate a uno specifico veicolo per finalità
- 2 -
circoscritte (ad esempio, il trasferimento delle automobili fuori dal territorio tedesco).
Ebbene, nel caso in esame, i rilievi effettuati dalla polizia al momento dell'accertamento hanno evidenziato che la targa apposta sul veicolo del proprio perché scaduta, risultava assegnata ad altro veicolo Parte_1
”. CP_3
Tali accertamenti sono stati compiuti dalla polizia stradale al momento dell'accertamento della infrazione ma si fondano sul travisamento della disciplina straniera delle targhe provvisorie tedesche. La disciplina delle predette vale anche in Italia in virtù dell'Accordo di reciprocità sottoscritto tra Italia e Germania il 22.10.1993 che così dispone:
“la targa temporanea] omissis] può essere assegnata a chiunque la richieda. È prodotta in privato, con sequenza alfanumerica attribuita dall'ufficio immatricolazione, il quale rilascia al richiedente un documento di circolazione compilato nella sola parte contenente i dati personali, mentre la parte relativa ai dati tecnici e identificativi del veicolo e' compilata, prima dell'utilizzo del mezzo, direttamente dall'intestatario. I dati del veicolo abbinato alla targa, pertanto, non sono registrati dall'ufficio immatricolazione, i quali conservano nei propri archivi cartacei esclusivamente quelli personali. È valida cinque giorni, e, una volta scaduta, rimane in possesso dell'intestatario”.
Dall'analisi letterale della normativa convenzionale emerge dunque che la targa provvisoria straniera in esame non integra gli estremi dell'art. 100 codice della strada italiano in quanto la targa in questione non è associata al veicolo a cui è rilasciata. A tanto consegue che alla data dell'accertamento della dedotta infrazione la targa in esame, in quanto scaduta, era priva di qualsivoglia validità e come tale non poteva ingenerare alcuna confusione con la identificazione di altri veicoli in quanto seppure riscontrato appartenere al veicolo mod ( cfr. verbale polizia stradale) tale identità numerica Per_1 era inoffensiva proprio per le caratteristiche della targa in questione (perché non definitiva e soprattutto perchè non associata a un veicolo che la identifichi).
A tanto consegue che nel caso in esame manca l'elemento oggettivo della previsione ex art. 100 codice strada o, rectius, vi è un elemento oggettivo meramente apparente (targa provvisoria recante il medesimo numero di altra targa associata a veicolo immatricolato in Germania) ma in ogni caso privo di offensività per le ragioni prima evidenziate.
A tanto consegue che nel caso in esame non si verte nella ipotesi prevista dall'art. 100 comma 12 c.d.s ma in quella diversa ( cfr. art. 100 comma 13
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c.d.s. richiamato dall'art. 2 comma 1 DPR 474/01) che sanziona la mancata apposizione della targa prova italiana (non menzionata nel verbale della polizia stradale) come prevede l'art. 2 DPR 474/01, dandosi atto in questa sede che non si comprende il motivo per cui l'odierno appellante teneva in dovuta esposizione una targa provvisoria estera scaduta che nessun valore giuridico aveva se non quello di destare confusione negli operatori di polizia .
È in conclusione fondato il motivo di appello consistente nella violazione dell'art. 112 cpc per avere il giudice di prime cure travisato il contenuto del ricorso di primo grado e i documenti a corredo.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate perché, pur a fronte del sostanziale accoglimento del motivo di appello, sussistono gli eccezionali motivi previsti dall'art. 92 comma 1 cpc in entrambi i gradi di giudizio per la condotta irrazionale tenuta dall'appellante e consistita nell'aver (dolosamente o colposamente) esibito una targa straniera scaduta (eventualmente accanto alla targa prova italiana non menzionata dalla polizia stradale ma comunque esistente) tale da ingenerare confusione nella identificazione del veicolo dalla polizia stradale
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 1328/2021 del Giudice di Pace di depositata addì 14.01.2022; CP_1
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Latina, 7.10.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 7.10.2025.
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