Trib. Latina, sentenza 07/10/2025, n. 1670
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Sentenza 7 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Latina, II Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gaetano Negro, ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1048/2022 R. Gen. Aff. Cont., avente ad oggetto l'appello proposto da un soggetto, identificato come Parte_1, avverso la sentenza n. 1328/2021 del Giudice di Pace di CP_1, che aveva rigettato la sua domanda e convalidato un'ordinanza prefettizia di sanzione amministrativa di € 4.109,50. La controversia originava da un verbale della polizia stradale che accertava la violazione dell'art. 100, comma 12 C.d.s. (circolazione con targa di immatricolazione non propria). In primo grado, l'appellante aveva sostenuto il legittimo possesso della targa temporanea tedesca FB793A, rilasciatagli in quanto commerciante di veicoli, e che, essendo tale targa scaduta, il veicolo BMW circolasse con targa prova X133962, regolarmente assicurata. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la natura esclusivamente personale della targa temporanea e rilevando l'assenza di menzione della targa prova nel verbale. L'appellante contestava l'errata valutazione dei documenti da parte del giudice di prime cure. L'amministrazione appellata, identificata come Controparte_1, in persona del Prefetto p.t., è rimasta contumace.

Il Tribunale di Latina ha accolto l'appello, annullando la sentenza impugnata. Il giudice ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c., ravvisando un travisamento del contenuto del ricorso di primo grado e dei documenti da parte del giudice di pace. In particolare, il Tribunale ha argomentato che le targhe temporanee tedesche, pur rilasciate a privati, sono provvisorie, con validità limitata e assegnate a uno specifico veicolo per finalità circoscritte, come il trasferimento fuori dal territorio tedesco. L'Accordo di reciprocità tra Italia e Germania del 22.10.1993, applicabile anche in Italia, prevede che tali targhe non siano associate al veicolo dall'ufficio immatricolazione, il cui archivio conserva solo i dati personali del richiedente. Pertanto, una targa temporanea scaduta, anche se recante lo stesso numero di un'altra targa associata a un veicolo immatricolato in Germania, non integra gli estremi dell'art. 100, comma 12 C.d.s., mancando l'elemento oggettivo di offensività per l'identificazione del veicolo. Il Tribunale ha altresì considerato che la condotta dell'appellante nell'esibire una targa straniera scaduta, pur ingenerando confusione, non configurava la fattispecie sanzionata dall'art. 100, comma 12 C.d.s., ma potenzialmente quella di cui all'art. 100, comma 13 C.d.s. (mancata apposizione della targa prova italiana). Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono state dichiarate integralmente compensate, in considerazione della condotta irrazionale tenuta dall'appellante che ha ingenerato confusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 07/10/2025, n. 1670
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 1670
    Data del deposito : 7 ottobre 2025

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