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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17455/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti n. emesso il 16.09.2024 e Numero_1 notificato il 15 ottobre 2024.
A motivo della revoca vi è quale unico elemento la condanna ad anni quattro di reclusione per la violazione dell'art. 609 bis C.P., condanna da cui il ricorrente è stato attinto con sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna del 17.10.2023.
A sostegno del ricorso si rappresenta che il ricorrente è padre convivente di , nata a Persona_1 il 17.05.2000, cittadina AL, nonché di due minori ( nato in CP_1 Persona_2 il 16.09.2014 e , nata in [...] [...]); che egli vive CP_1 Persona_3 CP_1 altresì con la moglie, , nata a [...] il [...]; che tutti Persona_4 vivono a alla via degli Orti n. 27; che il ricorrente risiede in Italia, regolarmente, da più CP_1 venticinque anni e ha sempre lavorato con regolari contratti di lavoro percependo redditi sufficienti al sostentamento proprio e della propria famiglia.
Ad avviso del ricorrente l'unica sentenza penale riportata non può essere considerata sicuro indice di grave pericolosità dal momento che , come chiarito dalla costante giurisprudenza, i precedenti penali da soli non sono sufficienti per negare il permesso di soggiorno per motivi familiari. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, tutelando l'unità familiare e prestando particolare attenzione all'interesse pagina 1 di 5 dei minori coinvolti, che in questo caso sono due.
Il , regolarmente citato non si è costituito, mentre la ha depositato una nota CP_1 CP_1 contenente in allegato il provvedimento impugnato e la sentenza di condanna, opponendosi al rilascio del titolo richiesto.
L'istruttoria è stata svolta con l'acquisizione di documenti e l'ascolto del ricorrente e della figlia maggiorenne.
***
Giova premettere che il ricorrente non ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca della carta di soggiorno ma ha ritenuto, in sostanza, che la questura, al momento della revoca avrebbe dovuto comunque valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso permesso di soggiorno per motivi di famiglia, e segnatamente ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) TUI, essendo il ricorrente convivente con la figlia naturalizzata AL.
Ad avviso del Tribunale, il ricorso merita accoglimento.
Al momento della revoca della carta di soggiorno rilasciata al ricorrente in ragione della sua lunga permanenza sul territorio ai sensi dell'art. 9 TUI, la Questura, ai sensi della stessa disposizione normativa (comma 4) avrebbe dovuto tenere conto della “durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale ,familiare e lavorativo dello straniero”, cosa che, ad avviso del Tribunale, non è stato adeguatamente fatto, ritenendo altresì espressamente la resistente nel provvedimento impugnato, che il ricorrente non avesse diritto neppure al permesso ex art. 19 comma 2 lett. c) per convivenza con la figlia cittadina AL, dovendosi ritenere costui un soggetto pericoloso per l'ordine e la sicurezza dello Stato.
Ed in effetti ciò che rileva nel caso di specie non è la pericolosità sociale del ricorrente di cui all'art. 4 TUI, bensì il diverso concetto di “ordine pubblico e sicurezza dello Stato” di cui al comma 1 dell'art. 13 medesimo TUI, richiamato appunto dal comma 2 dell'art. 19 medesimo testo.
Ebbene, quanto al concetto di sicurezza dello Stato, può farsi riferimento alla definizione contenuta al co. 2 dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 precisano che “(2) I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. (3).
Nel caso di specie va esclusa tale ipotesi.
Quanto alla nozione di “Ordine pubblico” essa non va confusa con quella di “pubblica sicurezza o sicurezza nazionale”, prevista dall'art. 20 d.lgs nr. 30 del 2007, il quale al comma 2 prevede: “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si
pagina 2 di 5 tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
Concetto questo, di sicurezza pubblica ripreso anche nell'art. 4 TUI valorizzato dalla questura.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto occasione di chiarire che le cause ostative nelle due ipotesi sono diverse.
Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si evidenzia come il «rinvio che l'art. 19, co.
2, del cit. T.U. fa, quale clausola di esonero del divieto di espulsione e del connesso obbligo di rilascio del permesso per coesione familiare D.P.R. n. 394 del 1999, ex art. 28 non modificato dal D.P.R. N.
334 del 2004, all'art. 13, co. 1 del cit. T.U. [...], importa che anche in sede di rinnovo […] del titolo per coesione familiare la ipotesi eccezionale escludente sia quella descritta. […] La situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei
D.lgs. 30/2007 e D.lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia al familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza), essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico », dovendosi tali ultimi motivi intendersi come quelli
« afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata » […], che « soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente » con cittadino italiano.
Anche Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159 afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. E nello stesso solco si collocano Cass. ord., sez. VI, 28.6.2018, n. 17070 e Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n.
24739. Quest'ultima pronuncia afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità AL, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)». E, in effetti, la pronuncia richiamata (Cass. civ., sez. VI, 12-01-
2018, n. 701) si esprime proprio in questi termini: “il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità AL, stabilito all'art. 19, 2° pagina 3 di 5 comma, lettera c), d.leg. n. 286 del 1998, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, 1° comma, d.leg. cit., consistenti in «motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato», oggetto di specifica valutazione del questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le «ragioni di sicurezza» poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel cit. art. 13”.
In altre parole, secondo le sopra indicate pronunce, i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato ex art. 13 TUI e i motivi imperativi di pubblica sicurezza e gli altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007 sono da ricondurre a nozioni di pericolosità di portata differente. La pericolosità sociale ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 assume tratti di maggior rigore – nel senso che è sufficiente una pericolosità di minore intensità per vedersi respinto il rilascio o il rinnovo o per procedere alla revoca della carta di soggiorno – di quella di cui all'art. 13 TUI. E ciò si spiega, da un lato, con i più ampi benefici ricavabili dal d.lgs 30/2007 e, dall'altro, con il favor riconosciuto al cittadino italiano che, finché non vi siano i più preganti “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, può avere accanto a sé il parente entro il secondo grado o il coniuge con lui convivente.
Così come non sono sovrapponibili le cause di esclusione dell'art. 4 TUI con quelle dell'art. 13. comma 1, come detto maggiormente stringenti. A ritenere diversamente verrebbe vanificato tutto il ragionamento appena esposto.
Ed in effetti l'art. 4, al comma 3, tiene distinte le diverse ipotesi utilizzando la disgiuntiva “o” per cui
“Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonchè dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.
66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”
Ciò posto e venendo al caso di specie, non può dirsi che l'unica condotta criminosa di cui il ricorrente si sarebbe macchiato (il cui fatto intanto è stato accertato con una sentenza non ancora passata in giudicato), metta in pericolo e costituisca quindi una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato. La valutazione dei fatti deve del resto avvenire non solo in astratto, ma anche guardando al pagina 4 di 5 contesto oggettivo e soggettivo della loro maturazione. Intanto si è trattato del compimento di atti sessuali e non di una violenza carnale, quindi senz'altro un fatto grave, ma connotato da minore disvalore (tanto che il giudice penale ha comminato la sanzione minima ridotta di 1/3 per la concessione delle generiche); la vittima poi era un uomo adulto e non si trovava in condizioni di minorata difesa. Quanto al ricorrente, ritenuto l'autore del fatto, si tratta di soggetto del tutto incensurato, presente sul territorio da oltre 25 anni, stabilmente convivente con il suo nucleo familiare - composto dalla moglie e tre figli – che ha sempre lavorato e non è mai stato segnalato in passato per comportamenti antisociali o pericolosi. È anche significativo che nonostante il fatto addebitatogli, egli lavori ancora oggi per la stessa società e con le stesse mansioni.
La correttezza del comportamento sociale del ricorrente è del resto risultato evidente anche nell'ascolto della figlia, cittadina AL dal 2018, studentessa universitaria e lavoratrice, alla quale evidentemente sono stati trasmessi dei valori di onestà, senso del dovere e rispetto delle regole.
La stessa ha dichiarato: “sono la figlia del ricorrente, abitiamo insieme a , in via degli Orti nr. 27, CP_1 insieme a noi ci sono mia MA e due fratelli più piccoli di 10 e 6 anni che vanno a scuola. Io vado all'Università a Firenze e studio interior design e lavoro come commessa da come Controparte_2 addetta alle vendite. Studio da pendolare. La sera torno a casa. La MA è casalinga. PA non né mai stato in carcere . E' il primo problema che ha avuto con la giustizia AL, con noi si comporta benissimo.
Siamo tornati in Bangkadesh, solo una volta nel 2023 per vacanza;
abbiamo la famiglia di MA e PA lì
(PA ha fratelli e sorelle perché è orfano). PA lavora ed ha sempre lavorato da quando è in Italia.
A fronte di tali evidenze negare al ricorrente un permesso di soggiorno, avrebbe una connotazione estremamente punitiva nei suoi confronti, comportando evidentemente il suo allontanamento dal territorio la disgregazione del suo nucleo familiare, la perdita del lavoro ed il rientro in un paese in cui non vive da più di vent'anni, il tutto senza che vi sia un'effettiva necessità di protezione e di interessi superiori, non potendo certo qualificarsi il ricorrente quale terrorista o pericoloso criminale inserito in un circuito organizzato, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Sussistono giusti motivi per lasciare le spese in carico all'unica parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accogliendo il ricorso, riconosce in capo al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'articolo 19 comma 2 lettera c) del decreto legislativo nr. 286 del 1998, per convivenza con la figlia cittadina AL , nata a [...] [...]. Persona_1 CP_1
Nulla sulle spese.
Bologna, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17455/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BILLONE MIRKO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti n. emesso il 16.09.2024 e Numero_1 notificato il 15 ottobre 2024.
A motivo della revoca vi è quale unico elemento la condanna ad anni quattro di reclusione per la violazione dell'art. 609 bis C.P., condanna da cui il ricorrente è stato attinto con sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna del 17.10.2023.
A sostegno del ricorso si rappresenta che il ricorrente è padre convivente di , nata a Persona_1 il 17.05.2000, cittadina AL, nonché di due minori ( nato in CP_1 Persona_2 il 16.09.2014 e , nata in [...] [...]); che egli vive CP_1 Persona_3 CP_1 altresì con la moglie, , nata a [...] il [...]; che tutti Persona_4 vivono a alla via degli Orti n. 27; che il ricorrente risiede in Italia, regolarmente, da più CP_1 venticinque anni e ha sempre lavorato con regolari contratti di lavoro percependo redditi sufficienti al sostentamento proprio e della propria famiglia.
Ad avviso del ricorrente l'unica sentenza penale riportata non può essere considerata sicuro indice di grave pericolosità dal momento che , come chiarito dalla costante giurisprudenza, i precedenti penali da soli non sono sufficienti per negare il permesso di soggiorno per motivi familiari. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, tutelando l'unità familiare e prestando particolare attenzione all'interesse pagina 1 di 5 dei minori coinvolti, che in questo caso sono due.
Il , regolarmente citato non si è costituito, mentre la ha depositato una nota CP_1 CP_1 contenente in allegato il provvedimento impugnato e la sentenza di condanna, opponendosi al rilascio del titolo richiesto.
L'istruttoria è stata svolta con l'acquisizione di documenti e l'ascolto del ricorrente e della figlia maggiorenne.
***
Giova premettere che il ricorrente non ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca della carta di soggiorno ma ha ritenuto, in sostanza, che la questura, al momento della revoca avrebbe dovuto comunque valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso permesso di soggiorno per motivi di famiglia, e segnatamente ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) TUI, essendo il ricorrente convivente con la figlia naturalizzata AL.
Ad avviso del Tribunale, il ricorso merita accoglimento.
Al momento della revoca della carta di soggiorno rilasciata al ricorrente in ragione della sua lunga permanenza sul territorio ai sensi dell'art. 9 TUI, la Questura, ai sensi della stessa disposizione normativa (comma 4) avrebbe dovuto tenere conto della “durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale ,familiare e lavorativo dello straniero”, cosa che, ad avviso del Tribunale, non è stato adeguatamente fatto, ritenendo altresì espressamente la resistente nel provvedimento impugnato, che il ricorrente non avesse diritto neppure al permesso ex art. 19 comma 2 lett. c) per convivenza con la figlia cittadina AL, dovendosi ritenere costui un soggetto pericoloso per l'ordine e la sicurezza dello Stato.
Ed in effetti ciò che rileva nel caso di specie non è la pericolosità sociale del ricorrente di cui all'art. 4 TUI, bensì il diverso concetto di “ordine pubblico e sicurezza dello Stato” di cui al comma 1 dell'art. 13 medesimo TUI, richiamato appunto dal comma 2 dell'art. 19 medesimo testo.
Ebbene, quanto al concetto di sicurezza dello Stato, può farsi riferimento alla definizione contenuta al co. 2 dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 precisano che “(2) I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. (3).
Nel caso di specie va esclusa tale ipotesi.
Quanto alla nozione di “Ordine pubblico” essa non va confusa con quella di “pubblica sicurezza o sicurezza nazionale”, prevista dall'art. 20 d.lgs nr. 30 del 2007, il quale al comma 2 prevede: “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si
pagina 2 di 5 tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
Concetto questo, di sicurezza pubblica ripreso anche nell'art. 4 TUI valorizzato dalla questura.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto occasione di chiarire che le cause ostative nelle due ipotesi sono diverse.
Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si evidenzia come il «rinvio che l'art. 19, co.
2, del cit. T.U. fa, quale clausola di esonero del divieto di espulsione e del connesso obbligo di rilascio del permesso per coesione familiare D.P.R. n. 394 del 1999, ex art. 28 non modificato dal D.P.R. N.
334 del 2004, all'art. 13, co. 1 del cit. T.U. [...], importa che anche in sede di rinnovo […] del titolo per coesione familiare la ipotesi eccezionale escludente sia quella descritta. […] La situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei
D.lgs. 30/2007 e D.lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia al familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza), essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico », dovendosi tali ultimi motivi intendersi come quelli
« afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata » […], che « soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente » con cittadino italiano.
Anche Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159 afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. E nello stesso solco si collocano Cass. ord., sez. VI, 28.6.2018, n. 17070 e Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n.
24739. Quest'ultima pronuncia afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità AL, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)». E, in effetti, la pronuncia richiamata (Cass. civ., sez. VI, 12-01-
2018, n. 701) si esprime proprio in questi termini: “il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità AL, stabilito all'art. 19, 2° pagina 3 di 5 comma, lettera c), d.leg. n. 286 del 1998, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possono essere derogati, anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrono le condizioni ostative contenute nell'art. 13, 1° comma, d.leg. cit., consistenti in «motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato», oggetto di specifica valutazione del questore in sede di diniego di rilascio e, successivamente, del giudice eventualmente adito, non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le «ragioni di sicurezza» poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel cit. art. 13”.
In altre parole, secondo le sopra indicate pronunce, i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato ex art. 13 TUI e i motivi imperativi di pubblica sicurezza e gli altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 d.lgs. 30/2007 sono da ricondurre a nozioni di pericolosità di portata differente. La pericolosità sociale ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 assume tratti di maggior rigore – nel senso che è sufficiente una pericolosità di minore intensità per vedersi respinto il rilascio o il rinnovo o per procedere alla revoca della carta di soggiorno – di quella di cui all'art. 13 TUI. E ciò si spiega, da un lato, con i più ampi benefici ricavabili dal d.lgs 30/2007 e, dall'altro, con il favor riconosciuto al cittadino italiano che, finché non vi siano i più preganti “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”, può avere accanto a sé il parente entro il secondo grado o il coniuge con lui convivente.
Così come non sono sovrapponibili le cause di esclusione dell'art. 4 TUI con quelle dell'art. 13. comma 1, come detto maggiormente stringenti. A ritenere diversamente verrebbe vanificato tutto il ragionamento appena esposto.
Ed in effetti l'art. 4, al comma 3, tiene distinte le diverse ipotesi utilizzando la disgiuntiva “o” per cui
“Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonchè dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.
66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”
Ciò posto e venendo al caso di specie, non può dirsi che l'unica condotta criminosa di cui il ricorrente si sarebbe macchiato (il cui fatto intanto è stato accertato con una sentenza non ancora passata in giudicato), metta in pericolo e costituisca quindi una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato. La valutazione dei fatti deve del resto avvenire non solo in astratto, ma anche guardando al pagina 4 di 5 contesto oggettivo e soggettivo della loro maturazione. Intanto si è trattato del compimento di atti sessuali e non di una violenza carnale, quindi senz'altro un fatto grave, ma connotato da minore disvalore (tanto che il giudice penale ha comminato la sanzione minima ridotta di 1/3 per la concessione delle generiche); la vittima poi era un uomo adulto e non si trovava in condizioni di minorata difesa. Quanto al ricorrente, ritenuto l'autore del fatto, si tratta di soggetto del tutto incensurato, presente sul territorio da oltre 25 anni, stabilmente convivente con il suo nucleo familiare - composto dalla moglie e tre figli – che ha sempre lavorato e non è mai stato segnalato in passato per comportamenti antisociali o pericolosi. È anche significativo che nonostante il fatto addebitatogli, egli lavori ancora oggi per la stessa società e con le stesse mansioni.
La correttezza del comportamento sociale del ricorrente è del resto risultato evidente anche nell'ascolto della figlia, cittadina AL dal 2018, studentessa universitaria e lavoratrice, alla quale evidentemente sono stati trasmessi dei valori di onestà, senso del dovere e rispetto delle regole.
La stessa ha dichiarato: “sono la figlia del ricorrente, abitiamo insieme a , in via degli Orti nr. 27, CP_1 insieme a noi ci sono mia MA e due fratelli più piccoli di 10 e 6 anni che vanno a scuola. Io vado all'Università a Firenze e studio interior design e lavoro come commessa da come Controparte_2 addetta alle vendite. Studio da pendolare. La sera torno a casa. La MA è casalinga. PA non né mai stato in carcere . E' il primo problema che ha avuto con la giustizia AL, con noi si comporta benissimo.
Siamo tornati in Bangkadesh, solo una volta nel 2023 per vacanza;
abbiamo la famiglia di MA e PA lì
(PA ha fratelli e sorelle perché è orfano). PA lavora ed ha sempre lavorato da quando è in Italia.
A fronte di tali evidenze negare al ricorrente un permesso di soggiorno, avrebbe una connotazione estremamente punitiva nei suoi confronti, comportando evidentemente il suo allontanamento dal territorio la disgregazione del suo nucleo familiare, la perdita del lavoro ed il rientro in un paese in cui non vive da più di vent'anni, il tutto senza che vi sia un'effettiva necessità di protezione e di interessi superiori, non potendo certo qualificarsi il ricorrente quale terrorista o pericoloso criminale inserito in un circuito organizzato, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Sussistono giusti motivi per lasciare le spese in carico all'unica parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accogliendo il ricorso, riconosce in capo al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'articolo 19 comma 2 lettera c) del decreto legislativo nr. 286 del 1998, per convivenza con la figlia cittadina AL , nata a [...] [...]. Persona_1 CP_1
Nulla sulle spese.
Bologna, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano
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