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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/11/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice rel.
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato congiuntamente il 31.05.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. C.F._1
residente in [...],
Titolo di studio diploma di licenza media
Professione: operaia con l'Avv. Valentina Mazzoleni del Foro di Busto Arsizio, C.F. – PEC: C.F._2
presso il cui studio in Saronno (VA), Via Roma, n. 60 elegge Email_1
domicilio e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. C.F._3
residente in [...]
Titolo di studio licenza media
Professione: commerciante con l'Avv. Maria Privitera del Foro di Varese, C.F. – PEC: C.F._4
– FAX: 0332.1543005, presso il cui studio in Varese, Via Donizetti n. Email_2
11 elegge domicilio,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.9.2016 nel Comune di Turate (CO) regolarmente trascritto al n. 10, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Turate dell'anno 2016 regime patrimoniale: separazione dei beni
senza figli
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31.05.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il SI. in accordo con la moglie, ha già lasciato la casa coniugale sita in Turate (CO), Via Parte_2
Magenta n. 21/D di proprietà di entrambi e ha già trovato un alloggio più confacente alle sue necessità personali;
3) in merito alla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, acquistata in data 15/5/2019 a rogito del
Notaio Dott. gravata da mutuo fondiario cointestato, oltre che tra i coniugi, anche con il Persona_1
SI. , padre di , le parti si accordano come segue: - il SI. Persona_2 Parte_2
, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si obbliga a Parte_2 cedere senza corrispettivo alla SI.ra , che accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% Parte_1 del suddetto immobile sito nel comune di Turate (CO), Via Magenta n. 21/D, il tutto censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune come segue: Foglio 10, Particella 3768 Sub. 702 e Foglio 10, Particella
3768, Sub. 704, così come meglio descritto nell'atto di compravendita del 15/5/2019 (n. 101837 di Rep.
e n. 41962 di Rac., registrato a Milano 6 il 21/5/2019 al n. 19926 Serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di Como il 21/5/2019 ai nn. Reg. Gen. 13597 e Reg. Part. 9312)
a firma Notaio Dott. ; - la SI.ra si obbliga ad accollarsi per intero il mutuo Persona_1 Parte_1 fondiario acceso presso la banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. del quale risulta ancora gravato l'immobile, obbligandosi a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino alla sua completa estinzione a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso consensuale per separazione;
- la SI.ra si obbliga a rendere efficace l'accollo del mutuo nei confronti Parte_1 della banca erogante, obbligandosi a liberare il SI. e il SI. , Parte_2 Persona_2 entro e non oltre tre anni dalla data di omologa della separazione;
-tutte le spese e gli oneri, nessuna esclusa, riguardanti il trasferimento della suddetta proprietà e l'accollo del mutuo saranno integralmente a carico della SI.ra ; Parte_1
4) le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi tipo di assegno, in quanto economicamente autosufficienti;
5) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto al superiore punto “3”, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di non volersi riconciliare.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 158 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. C.F._1
residente in [...],
Titolo di studio diploma di licenza media
Professione operaia e
Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F: C.F._3
residente in [...]
Titolo di studio licenza media
Professione: commerciante i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.9.2016 nel Comune di
Turate (CO) regolarmente trascritto al n. 10, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Turate dell'anno 2016
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Turate (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Dott.ssa Barbara Cao
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice rel.
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato congiuntamente il 31.05.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. C.F._1
residente in [...],
Titolo di studio diploma di licenza media
Professione: operaia con l'Avv. Valentina Mazzoleni del Foro di Busto Arsizio, C.F. – PEC: C.F._2
presso il cui studio in Saronno (VA), Via Roma, n. 60 elegge Email_1
domicilio e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. C.F._3
residente in [...]
Titolo di studio licenza media
Professione: commerciante con l'Avv. Maria Privitera del Foro di Varese, C.F. – PEC: C.F._4
– FAX: 0332.1543005, presso il cui studio in Varese, Via Donizetti n. Email_2
11 elegge domicilio,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.9.2016 nel Comune di Turate (CO) regolarmente trascritto al n. 10, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Turate dell'anno 2016 regime patrimoniale: separazione dei beni
senza figli
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31.05.2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il SI. in accordo con la moglie, ha già lasciato la casa coniugale sita in Turate (CO), Via Parte_2
Magenta n. 21/D di proprietà di entrambi e ha già trovato un alloggio più confacente alle sue necessità personali;
3) in merito alla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, acquistata in data 15/5/2019 a rogito del
Notaio Dott. gravata da mutuo fondiario cointestato, oltre che tra i coniugi, anche con il Persona_1
SI. , padre di , le parti si accordano come segue: - il SI. Persona_2 Parte_2
, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si obbliga a Parte_2 cedere senza corrispettivo alla SI.ra , che accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% Parte_1 del suddetto immobile sito nel comune di Turate (CO), Via Magenta n. 21/D, il tutto censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune come segue: Foglio 10, Particella 3768 Sub. 702 e Foglio 10, Particella
3768, Sub. 704, così come meglio descritto nell'atto di compravendita del 15/5/2019 (n. 101837 di Rep.
e n. 41962 di Rac., registrato a Milano 6 il 21/5/2019 al n. 19926 Serie 1T e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari di Como il 21/5/2019 ai nn. Reg. Gen. 13597 e Reg. Part. 9312)
a firma Notaio Dott. ; - la SI.ra si obbliga ad accollarsi per intero il mutuo Persona_1 Parte_1 fondiario acceso presso la banca Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. del quale risulta ancora gravato l'immobile, obbligandosi a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino alla sua completa estinzione a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso consensuale per separazione;
- la SI.ra si obbliga a rendere efficace l'accollo del mutuo nei confronti Parte_1 della banca erogante, obbligandosi a liberare il SI. e il SI. , Parte_2 Persona_2 entro e non oltre tre anni dalla data di omologa della separazione;
-tutte le spese e gli oneri, nessuna esclusa, riguardanti il trasferimento della suddetta proprietà e l'accollo del mutuo saranno integralmente a carico della SI.ra ; Parte_1
4) le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi tipo di assegno, in quanto economicamente autosufficienti;
5) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto al superiore punto “3”, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro e di non volersi riconciliare.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 158 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. C.F._1
residente in [...],
Titolo di studio diploma di licenza media
Professione operaia e
Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F: C.F._3
residente in [...]
Titolo di studio licenza media
Professione: commerciante i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.9.2016 nel Comune di
Turate (CO) regolarmente trascritto al n. 10, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Turate dell'anno 2016
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Turate (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Dott.ssa Barbara Cao