Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/06/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1155/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1155/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone in Corso del Popolo n. 4 presso lo studio dell'avv. BANDELLI ROBERTA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, rimanendo la moglie nella casa già coniugale di San Canzian
d'Isonzo (GO), Via L. Cosolo Levatrice n. 1, rispondente alla P.T. 2456 del C.C. di San Canzian
d'Isonzo, unitamente ai tre figli;
2) La signora , quale comproprietaria pro quota con il di lei padre dell'immobile sito in Parte_1
Monfalcone via Ariosto n. 21, si impegna a mettere detto immobile nella materiale disponibilità del signor
1
il signor di obbliga a volturare a suo favore le utenze Parte_2 Parte_2 domestiche;
3) I figli minori e vengono lasciati in affidamento condiviso ad ambedue i genitori, con loro Per_1 Per_2 residenza presso quella della madre, salve restando le visite e frequentazioni del padre con gli stessi con le più ampie possibilità, secondo le disponibilità lavorative e i turni lavorativi del padre stesso, e secondo le esigenze scolastiche, ricreative e sportive dei minori medesimi, nonché secondo i loro desideri;
4) Il signor si impegna e obbliga a contribuire al mantenimento dei due figli minori Parte_2
e nonché della figlia già maggiorenne, ma, allo stato, non autosufficiente, con Per_1 Per_2 Per_3
l'assegno mensile di € 1.000,00 per tutti e tre, da corrispondere entro il giorno 10 di ciascun mese in via anticipata e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, nonché al pagamento nella misura del 50% delle spese da sostenere a favore dei figli secondo quanto indicato dal Protocollo d'Intesa tra
Magistrati ed Avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole, del Tribunale di Gorizia n. 720/2016 dd. 01/06/2016; le parti si impegnano e obbligano a rivedere la misura di detto assegno nel caso in cui il signor rilasciasse o fosse costretto a rilasciare l'abitazione di cui al precedente punto 2); in detta Parte_2 ipotesi la misura dell'assegno sarà rivisto in proporzione agli esborsi che dovrà effettuare per la Parte_2 nuova abitazione;
5) I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento, essendo ambedue autosufficienti economicamente;
6) Le parti concordano che l'Assegno Unico Famigliare sarà richiesto in modo esclusivo dalla signora e da questa percepito in misura totale;
alla stessa saranno riconosciuti gli ulteriori benefici a Parte_1 favore della famiglia, ivi comprese le detrazioni fiscali;
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio, anche in favore dei figli minore.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 08/04/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/03/2025, e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in data 18/09/2004 a Trieste (Reg. Atti di Matrimonio, anno
2004, parte II, serie A, atto n. 196), nel corso del quale sono nati il Persona_4
08/10/2005 a Trieste, il 09/11/2008 a Monfalcone e Controparte_1 Controparte_2 il 28.5.2012 a Monfalcone hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza dell' 8/05/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli minori.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste (atto n. 196, P.2, S.A Reg. Atti di Matrimonio, anno 2004) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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