Decreto cautelare 7 agosto 2021
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2022
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/02/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03622/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08200/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8200 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato della Questura di Frosinone - Ufficio immigrazione - II sezione - con sede in via Vado del Tufo, n. 67/a - c.a.p. 03100.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino straniero di origine nigeriana, ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento del Decreto di diniego di rilascio del permesso di soggiorno CAT. A/-OMISSIS-del 19.05.2021 della Questura di Frosinone che, dopo aver esaminato la posizione del richiedente, ha rilevato a carico dello stesso una condanna per violazione dell’art. 73 del d.p.R. 309/90.
Con decreto cautelare n. -OMISSIS-/2021 il Presidente ha respinto l’istanza cautelare monocratica.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza del 22.02.2022, il ricorrente depositava ulteriore documentazione.
Con ordinanza cautelare n. 1137/2022, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare “ Considerato, ad un sommario esame, che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto non risulta smentito che l’istante sia stato condannato per un reato connesso con l’utilizzo di sostanza stupefacenti, ovvero di natura ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs n. 286 del 1998; che non risulta (neanche dal ricorso in esame) che il ricorrente abbia, sul territorio nazionale, congiunti o comunque parenti la cui relazione avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione comparativa da parte dell’amministrazione resistente ”.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il Collegio preliminarmente osserva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Applicando le suddette coordinate al caso in esame, deve considerarsi condivisibile la determinazione dell’Amministrazione, giacché “ dal combinato disposto degli artt. 4, 5 comma 5 e 13 comma 2 d.lgs. 286/98, si evince che requisiti essenziali per ottenere il permesso di soggiorno o il rilascio del suo rinnovo (in entrambi i casi essendo identica la normativa), sono, oltre ad un alloggio e un reddito sufficiente, anche una condotta di vita corretta e tale da far prognosticamente escludere ogni possibile pericolosità sociale. Elementi tutti che devono perdurantemente sussistere e sono sempre rivalutabili da parte dell'autorità competente e tali che, ove vengano meno, possono giustificare la revoca del permesso ovvero il diniego del rinnovo del medesimo. La commissione del reato contemplato dall'art. 73 DPR 309/90, è di per sè espressione dell'insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale, ove si consideri il danno alla comunità derivante dall'incontrollato spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti ed il connesso collegamento di chi è a ciò dedito con le associazioni criminali che controllano il traffico illecito. L'art. 4 co.3 TUI, riconosce a detto precedente penale efficacia di per sè interdittiva all'ingresso ed alla permanenza in Italia dello straniero, con giudizio di disvalore ex lege in relazione agli interessi di rilievo pubblico tutelati, non richiedendo specifica valutazione degli estremi di pericolosità sociale del soggetto (Cons. di Stato sez. III sent. Nr. 4524 del 12 settembre 2013).Va inoltre specificato che la valutazione della pericolosità sociale, fa parte di un'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, che, nel caso di specie, è fondata sul particolare allarme sociale destato dai fatti ascritti all'odierno Ricorrente; sulla espressa previsione normativa che ritiene ostativo al rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno reati inerenti gli stupefacenti e da accertamenti esperiti sulla concreta realtà fattuale dai quali è stato possibile desumere la pessima condotta ed acclararsi che si accompagna spesso con persone aventi numerosi e gravi precedenti penali ”.
Tali elementi, come compiutamente motivato nel corpo del provvedimento impugnato nonché nella relazione depositata agli atti e sopra richiamata, rappresentano chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. L’Amministrazione, stante tale pregiudizio penale, ha adeguatamente motivato in ordine al bilanciamento di interessi, in particolare ritenendo soccombente quello dello straniero all’ingresso nella comunità nazionale rispetto a quello dello Stato a tutelare la propria sicurezza pubblica.
Ha altresì ritenuto non compiutamente provato il corretto e stabile inserimento del richiedente nel tessuto sociale a fronte della esplicita non condivisione dei valori di solidarietà e sicurezza, violati dalla condotta delittuosa posta in essere.
Tale valutazione, di natura strettamente discrezionale, è infine sottratta al sindacato giurisdizionale, salve le ipotesi di assoluta arbitrarietà e illogicità.
Dalla documentazione, inoltre, non risulta che il ricorrente abbia, sul territorio nazionale, congiunti o comunque parenti la cui relazione avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione comparativa da parte dell’amministrazione resistente.
In ragione di quanto sopra espresso, non possono dunque trovare accoglimento le cesure relative alla carenza di motivazione del provvedimento impugnato nonché dell’istruttoria posta in essere dall’Amministrazione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Per ragioni di equità, le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.