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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/12/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Gabriella Giammona Presidente dott. Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6483/2023 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (avv. MIRTO CATERINA); Parte_1
-parte ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (avv. GALANTE Controparte_1
LO );
-parte resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/10/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale. Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini
Imerese con decreto del 03/08/2012.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza
*** *** ***
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che che dall'unione delle parti sono nate 4 figlie: (nata a [...] l'[...]); (nata a Per_1 Per_2
Palermo il 20 aprile 2000); (nata a [...] il [...]) e (nata Per_3 Per_4
a Palermo il 29 ottobre 2008).
Con riferimento all'unica FI minore , ritiene il Tribunale di confermare Per_4
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per la minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Va prevista, inoltre, tenuto conto dell'età di , la facoltà per il genitore non Per_4
convivente di incontrare e tenere con sé la predetta minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, secondo accordi liberamente presi e tenendo conto della volontà della stessa.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Tanto premesso, in primo luogo, nulla va disposto con riferimento alla FI Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente per concorde ammissione delle parti. Per_ La FI , invece, ha completato gli studi all'estero secondo quanto allegato dalle parti, ma allo stato non vi è prova che la medesima abbia raggiunto l'indipendenza economica. Sul punto, va rilevata la inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal Per_ resistente con la stessa FI .
invece vive con la madre, ha conseguito il diploma e svolge lavori saltuari. Per_3
Alla luce di quanto dedotto, allo stato, va mantenuto un contributo al mantenimento Per_ per le figlie maggiorenni e a carico del resistente in favore della ricorrente. Per_3
In considerazione dei superiori indici, tenuto conto di quanto allegato e documentato in ordine alle condizioni economiche e reddituali delle parti, in seguito meglio descritte, nonché dell'età raggiunta dalle figlie maggiorenni, appare opportuno prevedere l'obbligo di di versare alla ricorrente la somma Controparte_1
complessiva di € 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie della coppia (di cui € 250,00 per la minore , € 150,00 per la FI maggiorenne Per_4 Per_2 ed € 150,00 per la FI maggiorenne ), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni Per_3
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
L'assegno unico, come per legge, verrà ripartito tra le parti nella misura del 50%.
Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta del resistente di pagamento diretto in favore delle figlie maggiorenni, in assenza di domanda formulata dall'avente diritto.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico- patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo consolidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone preliminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro. Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n.
898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un contenuto prevalentemente perequativo- compensativo, che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo-compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente, già destinataria di una contributo al mantenimento in sede di separazione consensuale, valorizzandone la funzione contributivo- compensativa, essendosi la dedicata alla cura della famiglia durante il Pt_1
matrimonio.
In particolare, nel caso in esame, in sede di separazione consensuale nel 2012, è stato riconosciuto in favore della ricorrente un contributo al mantenimento a carico dell'odierno resistente, pari ad € 300,00 mensili.
Nell'ambito del presente procedimento, il resistente ha evidenziato che la ricorrente non ha lavorato per sua scelta e gode comunque di redditi propri.
Ora, nel caso in esame la risulta disoccupata e percepisce, oltre al contributo Pt_1 versato dal resistente, un reddito per la locazione di un immobile sito a Misilmeri, nella misura di € 400,00 mensili [vedi doc reddituale prodotta].
La medesima vive in un immobile concesso in comodato dalla madre.
Dall'istruttoria espletata è emerso, poi, che la studentessa universitaria presso Pt_1 la facoltà di giurisprudenza all'epoca dell'incontro con il si è dedicata, CP_1
durante il matrimonio e anche successivamente alla separazione, prevalentemente alla cura e all'accudimento delle quattro figlie, anche con l'aiuto della famiglia di origine.
Il invece, svolge attività lavorativa alle dipendenze della Segesta Autolinee CP_1
srl e ha riferito di guadagnare mensilmente in media € 1.542,00, nonché di percepire metà dell'assegno unico [vedi verbale di udienza del 16 ottobre 2023].
Ha prodotto al riguardo la dichiarazione dei redditi del 2023 (anno 2022) da cui risulta un reddito complessivo lordo pari ad € 26.253,00 e dichiarazione dei redditi del 2024 ( anno 2023) da cui risulta un reddito complessivo lordo pari ad € 27.183,00.
Lo stesso infine, ha precisato di essere proprietario della casa in cui vive e di CP_1 una casa di villeggiatura sita a Trabia [vedi verbale di udienza cit.].
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, valorizzando la diversa finalità dell'assegno divorzile rispetto al contributo al mantenimento previsto in sede di separazione, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1997), dell'età della resistente (54 anni), del significativo contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambe le parti, nonché della presumibile difficoltà della ad inserirsi nel mondo del lavoro, va Pt_1
previsto, a carico del resistente, l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 350,00 a titolo di assegno divorzile.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, si reputano sussistenti i presupposti per compensare per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante metà a carico del resistente, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sentiti i procuratori delle parti: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il giorno 12 giugno 1997 da , nata a [...], il Parte_1
24/08/1971 e da , nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 25, parte II, serie A dell'anno 1997; dispone l'affidamento condiviso della FI minore (nata a [...] il 29 Per_4
ottobre 2008), ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte Controparte_1
ricorrente la somma mensile di € 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie della coppia (€ 250,00 per la minore , € 150,00 per la FI maggiorenne Per_4
ed € 150,00 per la FI maggiorenne ), da corrispondere entro il giorno 5 Per_2 Per_3
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte Controparte_1 ricorrente un assegno divorzile nella misura di € 350,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della restante metà che si liquida in € 2.250,00 per compenso professionale ed € 54,60 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Gabriella Giammona e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Gabriella Giammona Presidente dott. Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6483/2023 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (avv. MIRTO CATERINA); Parte_1
-parte ricorrente-
CONTRO
, nato a [...] il [...] (avv. GALANTE Controparte_1
LO );
-parte resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: all'udienza del 06/10/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale. Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini
Imerese con decreto del 03/08/2012.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza
*** *** ***
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va rilevato che che dall'unione delle parti sono nate 4 figlie: (nata a [...] l'[...]); (nata a Per_1 Per_2
Palermo il 20 aprile 2000); (nata a [...] il [...]) e (nata Per_3 Per_4
a Palermo il 29 ottobre 2008).
Con riferimento all'unica FI minore , ritiene il Tribunale di confermare Per_4
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 hanno profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, imponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguente esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ritenere pregiudizievole per la minore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Va prevista, inoltre, tenuto conto dell'età di , la facoltà per il genitore non Per_4
convivente di incontrare e tenere con sé la predetta minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, secondo accordi liberamente presi e tenendo conto della volontà della stessa.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Tanto premesso, in primo luogo, nulla va disposto con riferimento alla FI Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente per concorde ammissione delle parti. Per_ La FI , invece, ha completato gli studi all'estero secondo quanto allegato dalle parti, ma allo stato non vi è prova che la medesima abbia raggiunto l'indipendenza economica. Sul punto, va rilevata la inammissibilità della prova testimoniale richiesta dal Per_ resistente con la stessa FI .
invece vive con la madre, ha conseguito il diploma e svolge lavori saltuari. Per_3
Alla luce di quanto dedotto, allo stato, va mantenuto un contributo al mantenimento Per_ per le figlie maggiorenni e a carico del resistente in favore della ricorrente. Per_3
In considerazione dei superiori indici, tenuto conto di quanto allegato e documentato in ordine alle condizioni economiche e reddituali delle parti, in seguito meglio descritte, nonché dell'età raggiunta dalle figlie maggiorenni, appare opportuno prevedere l'obbligo di di versare alla ricorrente la somma Controparte_1
complessiva di € 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie della coppia (di cui € 250,00 per la minore , € 150,00 per la FI maggiorenne Per_4 Per_2 ed € 150,00 per la FI maggiorenne ), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni Per_3
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le figlie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
L'assegno unico, come per legge, verrà ripartito tra le parti nella misura del 50%.
Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta del resistente di pagamento diretto in favore delle figlie maggiorenni, in assenza di domanda formulata dall'avente diritto.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico- patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo consolidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone preliminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro. Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n.
898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un contenuto prevalentemente perequativo- compensativo, che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presupposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo-compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente, già destinataria di una contributo al mantenimento in sede di separazione consensuale, valorizzandone la funzione contributivo- compensativa, essendosi la dedicata alla cura della famiglia durante il Pt_1
matrimonio.
In particolare, nel caso in esame, in sede di separazione consensuale nel 2012, è stato riconosciuto in favore della ricorrente un contributo al mantenimento a carico dell'odierno resistente, pari ad € 300,00 mensili.
Nell'ambito del presente procedimento, il resistente ha evidenziato che la ricorrente non ha lavorato per sua scelta e gode comunque di redditi propri.
Ora, nel caso in esame la risulta disoccupata e percepisce, oltre al contributo Pt_1 versato dal resistente, un reddito per la locazione di un immobile sito a Misilmeri, nella misura di € 400,00 mensili [vedi doc reddituale prodotta].
La medesima vive in un immobile concesso in comodato dalla madre.
Dall'istruttoria espletata è emerso, poi, che la studentessa universitaria presso Pt_1 la facoltà di giurisprudenza all'epoca dell'incontro con il si è dedicata, CP_1
durante il matrimonio e anche successivamente alla separazione, prevalentemente alla cura e all'accudimento delle quattro figlie, anche con l'aiuto della famiglia di origine.
Il invece, svolge attività lavorativa alle dipendenze della Segesta Autolinee CP_1
srl e ha riferito di guadagnare mensilmente in media € 1.542,00, nonché di percepire metà dell'assegno unico [vedi verbale di udienza del 16 ottobre 2023].
Ha prodotto al riguardo la dichiarazione dei redditi del 2023 (anno 2022) da cui risulta un reddito complessivo lordo pari ad € 26.253,00 e dichiarazione dei redditi del 2024 ( anno 2023) da cui risulta un reddito complessivo lordo pari ad € 27.183,00.
Lo stesso infine, ha precisato di essere proprietario della casa in cui vive e di CP_1 una casa di villeggiatura sita a Trabia [vedi verbale di udienza cit.].
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, valorizzando la diversa finalità dell'assegno divorzile rispetto al contributo al mantenimento previsto in sede di separazione, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1997), dell'età della resistente (54 anni), del significativo contributo dato dalla medesima alla comunità familiare, delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambe le parti, nonché della presumibile difficoltà della ad inserirsi nel mondo del lavoro, va Pt_1
previsto, a carico del resistente, l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo mensile di € 350,00 a titolo di assegno divorzile.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, si reputano sussistenti i presupposti per compensare per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante metà a carico del resistente, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando sentiti i procuratori delle parti: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il giorno 12 giugno 1997 da , nata a [...], il Parte_1
24/08/1971 e da , nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 25, parte II, serie A dell'anno 1997; dispone l'affidamento condiviso della FI minore (nata a [...] il 29 Per_4
ottobre 2008), ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte Controparte_1
ricorrente la somma mensile di € 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie della coppia (€ 250,00 per la minore , € 150,00 per la FI maggiorenne Per_4
ed € 150,00 per la FI maggiorenne ), da corrispondere entro il giorno 5 Per_2 Per_3
di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di parte Controparte_1 ricorrente un assegno divorzile nella misura di € 350,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della restante metà che si liquida in € 2.250,00 per compenso professionale ed € 54,60 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 4/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Gabriella Giammona e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.