Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2205 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a DI ES (CE) in [...]_1
10/11/1998 C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente/entrambi dall'avv. SANTUCCI SABRINA e dall'avv. LISI STEFANIA – BELTRAMBINI ENNIO con ricorso depositato in data 18/10/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato il [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: 1) il figlio minore rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente, anche a fini anagrafici, presso l'abitazione della madre. Il diritto di abitare nella ex casa familiare (che le parti detenevano in forza di contratto di locazione intestato ad entrambi) viene attribuito alla Sig. ra CP_1
quale genitore collocatario del minore. La , dunque, subentrerà
[...] CP_1 nel contratto di locazione in essere quale unica intestataria dello stesso e, in tal senso, si obbliga, sin da ora, a comunicare al proprietario, in seguito alla sentenza, il cambio di intestazione. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza del figlio minore presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni del figlio minore;
2) per quanto concerne i tempi di visita e di permanenza del figlio minore col padre, genitore non collocatario, il Sig. potrà tenere con sé il figlio a Parte_1 Per_1 weekend alternati con la madre, dal venerdì sera al lunedì mattina allorquando il piccolo verrà ricondotto a scuola. Nelle settimane in cui il figlio minore trascorrerà il weekend con la madre, il Per_1 padre potrà tenere con sé il figlio minore due giorni infrasettimanali, indicativamente il martedì ed il giovedì, sempre col pernotto fino alla mattina successiva.
1
3) il Sig. verserà a titolo di contributo mensile per il mantenimento del Parte_1 figlio minore la somma di euro 300,00, importo rivalutabile come per legge secondo gli indici ISTAT;
4) il padre provvederà a sostenere il 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio minore per la cui individuazione le parti fanno espresso rimando al Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna;
5) le spese della scuola materna che il minore frequenta da settembre saranno ad esclusivo carico del padre.
6) entrambe le parti potranno far frequentare al figlio minore nuove figure / partner solo a rapporti stabili e consolidati;
7) I Signori e dichiarano di aver così Controparte_1 Parte_1 regolato ogni rapporto e di non avere reciprocamente più nulla a che pretendere l'uno dall'altro. 5) spese di procedura compensate Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto.
Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti.
Spese come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 18/10/2024 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 05/02/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
2