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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1058/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16865/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2003.023473016600 IVA-ALTRO 1999 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 608/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 7.10.2025 ed iscritto al numero di RG 16865/2025 la parte ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 29.7.2025 la notifica dell'intimazione di pagamento n 071.2025.9029818410000, del valore complessivo di euro 137.939,34, portante i crediti relativi a ben 15 cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento. Specificava, quindi, che l'avversa azione di impugnazione era limitata alla sola cartella di pagamento n. 71 2003 02347301 66, eccependo di non averla mai ricevuta.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La parte resistente non ha depositato la relata di notifica della cartella, per cui il ricorso deve essere accolto e dal debito tributario andrà defalcato il relativo ammontare della cartella sopra indicata.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli , quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) ACCOGLIE il ricorso;
2) Compensa le spese.
Napoli 13 gennaio 2025
Il relatore
RI De NE
Il Presidente ME SE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TORRESE DOMENICO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16865/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071.2003.023473016600 IVA-ALTRO 1999 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 608/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 7.10.2025 ed iscritto al numero di RG 16865/2025 la parte ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 29.7.2025 la notifica dell'intimazione di pagamento n 071.2025.9029818410000, del valore complessivo di euro 137.939,34, portante i crediti relativi a ben 15 cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento. Specificava, quindi, che l'avversa azione di impugnazione era limitata alla sola cartella di pagamento n. 71 2003 02347301 66, eccependo di non averla mai ricevuta.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle entrate che chiedeva il rigetto della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
La parte resistente non ha depositato la relata di notifica della cartella, per cui il ricorso deve essere accolto e dal debito tributario andrà defalcato il relativo ammontare della cartella sopra indicata.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli , quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) ACCOGLIE il ricorso;
2) Compensa le spese.
Napoli 13 gennaio 2025
Il relatore
RI De NE
Il Presidente ME SE