Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 15/05/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01589/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02081/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2024, proposto da Batafurai S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Ezechieli e Virginia Sabatini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ASP – Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, non costituita in giudizio;
nei confronti
di:
- Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di NI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Vezzani S.p.A., non costituita in giudizio;
Avverso il silenzio
serbato dall’ASP intimata sulle istanze del 30 luglio 2024 e del 9 settembre 2024, presentate al fine di ottenere una presa di posizione in merito alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto in poliaccoppiato di poliestere, alluminio e polietilene ad alta densità denominato “Sanagi” autorizzato ai sensi degli articoli 31 e 77 del D.P.R. 285/1990 (Regolamento di polizia mortuaria) dalla Regione Piemonte;
oltre che per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in capo alla ridetta ASP.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Diego Spampinato;
Considerato che:
- con ricorso notificato via PEC il 15 novembre 2024 e depositato il 19 novembre 2024, parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio sulle istanze in epigrafe, di ordinarsi all’ASP di concludere il procedimento entro congro termine, comunque non superiore a 30 giorni, e la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia, il tutto con vittoria di spese;
- in data 17 aprile 2025 parte ricorrente ha depositato memoria con cui afferma di aver ricevuto, in data 29 novembre 2024, nota dell’ASP intimata con cui è stata informata essere stato richiesto da tale ASP alla Regione Siciliana, in data 3 ottobre 2024, un parere in merito alla validità e cogenza nella Regione dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte; su tale presupposto parte ricorrente insiste quindi per l’accoglimento del ricorso;
- con memoria depositata il 29 aprile 2025, il Ministero intimato si è costituito, chiedendo dichiararsi la sua estraneità alla controversia, in quanto estraneo al rapporto controverso e non essendovi atti o condotte lesive a lui riferibili, con vittoria di spese e compensi;
- all’udienza camerale del giorno 8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- la risposta interlocutoria pervenuta dall’ASP costituisca motivo sufficiente a ritenere che non si verta in uno dei casi in cui non sussista obbligo di provvedere;
- il ricorso debba quindi essere accolto, e debba quindi ordinarsi all’ASP intimata di concludere il procedimento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione di parte se antecedente – della presente decisione;
- alla nomina di un Commissario ad acta si potrà eventualmente provvedere laddove perdurasse l’inerzia dell’ASP oltre tale termine;
- la novità delle questioni oggetto di controversia costituisca ragione per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di NI (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’ASP intimata di concludere il procedimento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione di parte se antecedente – della presente decisione; b) compensa le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO