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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RGEN N 2021/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Contratti e obbligazioni.”
TRA
D'TO VI, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] ( CF : ) C.F._1
Avv. Gioacchino Cardasco del Foro di Salerno
CONTRO
IC S.P.A., con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae
Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 00348170101,
Avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti prof. Christian Romeo;
Luciana
Cipolla Flora Lettenmayer e Simona Daminelli , del Foro di MIlano
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Si rinvia agli scritti difensivi delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto delle domande avanzate dall'attore D'TO VI nei confronti della
IC SP con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc ritualmente notificato a controparte unitamente al pedissequo decreto di fissazione, ricorso depositato in data
21/12/2023, è la restituzione della somma di Euro 14.714,48 oltre interessi al tasso legale ed interessi moratori ex art. 1284, co. IV cc ed alle spese di lite nella ritenuta nullità parziale del contratto di finanziamento verso cessione del quinto di pensione ottenuto dall'attore presso la società EC SP quale mandataria della IC SP ( contratto di cessione del quinto stipulato in data 2/10/2009, recante il n. 5019032 ).
A sostegno della pretesa nullità parziale – comportante vizio di usura genetica e come tale operante una trasformazione del rapporto di finanziamento con l'elisione dell'obbligo di corresponsione da parte del finanziato degli accessori, a differenza delle mera usura sopravvenuta ( quest'ultima comportante l'adeguamento e la riconduzione del dovuto a titolo accessorio entro i limiti di legge antiusura : si ricordino le SS.UU.
2017, n. 24675 che hanno ripudiato l' inquadramento della c.da “ usura sopravvenuta
“ ( ovvero di quell'usura che trova le sue radici non nella pattuizione ab origine usuraria ma in una fluttuazione postuma di mercato dei tassi e degli addebiti, frutto di correlate fluttuazioni di mercato nell'ambito dell'alea contrattuale naturale del rapporto bancario
) nel concetto di “ nullità della pattuizione ” ex art. 1815 co. II cc, inquadrandola , piuttosto, nell'ambito del concetto di inefficacia parziale ex nunc .- parte attrice assume la incidenza in concreto degli oneri assicurativi sborsati per ottenere il finanziamento.
Il carattere genetico della violazione usuraria si concreterebbe, a dire della parte attrice, nella circostanza che già al momento della stipula, calcolati i suddetti oneri assicurativi, veniva storicamente sforata, nell'ambito del pattuito rapporto, la percentuale usuraria del
16,41 % prevista per la categoria dei “ finanziamenti da intermediari non bancari ”, con un concreto addebito usurario pari al 17,634 %.
Parte attrice cita a sostegno del suo assunto uno specifico precedente giurisprudenziale di legittimità ( Cass. 2017, n. 8806 in materia di mutuo;
) - che ha riconosciuto la necessità di includere nel calcolo del TEGM e nel tasso antiusura in concreto praticato in sede di mutuo anche la categoria degli oneri assicurativi. Costituendosi, la IC SP ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad ogni pretesa restitutoria afferente agli oneri assicurativi ( dal momento che versandosi in ipotesi di ripetizione di indebito unica legittimata passiva è la sola assicurazione accipiens ) ed in relazione al compenso per intermediazione nella concessione del finanziamento ( il cui accipiens non coincide con la convenuta deducente bensì con la mandataria EC SP e - ancor più correttamente - con l'intermediario che condusse personalmente l'affare ).
La causa veniva istruita con produzione documentale. Discussa oralmente all'udienza da remoto del 9/1/2025 veniva trattenuta in decisione con l'indicazione del termine di giorni
30 per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies u. co.cpc, termine che veniva a scadere in data 8/2/2025.
OSSERVA
E' assorbente di ogni questione – evidenziata la circostanza che la pretesa restitutoria abbraccia non specificamente il premio assicurativo pagato, in via diretta, né la commissione di intermediazione bensì gli accessori dovuti per il concesso finanziamento da quelle voci, ma non unicamente, anche influenzati - affrontare nel merito la subiecta materia della necessità di computare nel TEGM praticato anche gli oneri assicurativi. A ben vedere l'esame di tale questione si impone anche sulle questioni pregiudiziali di legittimazione passiva sollevate da IC in modo assorbente in quanto, lo si ripete, é degli accessori condizionati dagli oneri assicurativi che si chiede la restituzione e non, in via diretta immediata, degli oneri assicurativi medesimi.
La questione in esame a ben vedere, ed ancora in via assorbente, si impone anche sull'eccezione di difetto di prova in merito al concreto pagamento dei singoli ratei del finanziamento in assenza dei prospetti di rientro nel finanziamento e della documentazione a sostegno, eccezione pure avanzata dalla convenuta. Occorre per l'effetto rispondere all'interrogativo in merito all' an della comprensione nel calcolo del TEGM – nella specifica materia dei finanziamenti verso cessioni del quinto - anche della voce relativa agli oneri assicurativi cui parte attrice imputa lo sforamento della soglia usuraria.
La risposta all'interrogativo é negativa e tale negatività ha carattere risolutivo, come detto in via assorbente e preliminare, dell'intera controversia. La giurisprudenza contraria citata dalla parte attrice si attaglia a casi diversi ( ovvero al rapporto di mutuo ) e non alla materia specifica del finanziamento verso cessione del quinto. In tale materia gli oneri assicurativi sono, infatti, di diretta derivazione legislativa e, come tali, sono espressamente esclusi dal calcolo dei tassi di rilevazione alla luce di quanto anche osservato da parte convenuta .
Sono utili, sul punto, i seguenti richiami normativi e regolamentari che questo GU glossa con note tra parentesi ed in grassetto :
(a) l'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996, a mente del quale “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari,
è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”;
(b) le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate rispettivamente nella G.U. n.
74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006, che così dispongono testualmente:
“C4. Trattamento degli oneri e delle spese. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono incluse:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring, le spese di
“istruttoria cedente”);
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”);
3) le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto
diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;
4) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
5) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento
del credito;
6) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al
medesimo il rimborso totale o parziale del credito.
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
( la fonte legislativa dell'onere assicurativo sottrae lo stesso al computo utile alla rilevazione )
Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”;
( dunque è specificamente previsto che nella materia in esame ovvero nel campo dei finanziamenti verso cessione di quinto quando sia stata, come in concreto, stipulata apposita polizza che certifichi la spesa, i relativi oneri di assicurazione non rientrano nel calcolo del TEG ) .
(c) l'art. 54 del D.P.R. 180/1950, rubricato “Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie”, che così dispone: “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005) devono
avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre
malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di
stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
( l'art. 54 del dPR 1950, n. 180 é dunque la specifica fonte legislativa che comporta
l'elisione delle spese assicurative dal calcolo del TEG .
Va garantita una certa simmetria tra la rilevazione media condotta secondo i criteri generali per categorie indicati nelle circolari della Banca di Italia al fine della
rilevazione periodica del TEG e la rilevazione de tasso usurario ex art. 644 cp
applicato : non può sganciarsi il criterio di calcolo relativo al primo elemento da
quelli del secondo ( in tal senso SU 16303/2018; inoltre SU 19597/2020 in materia di
interessi moratori ) né dai criteri generali omogenei tracciati in via uniforme per
categorie di rapporti può ovviamente sganciarsi il calcolo del TEG del singolo
rapporto esaminato
E' pacifico, alla luce dell'interpretazione congiunta del superiore corpus normativo
e regolamentare, che nella specifica categoria dei finanziamenti verso cessioni di
quinto viga il principio di esclusione dal calcolo del TEG in rilevazione periodica la
voce relativa gli oneri assicurativi di fonte legale certificati, come in concreto, da
avvenuta stipula di polizza ( cfr. in tal senso anche recentemente Tribunale Bergamo,
sentenza 27/8/2024, n. 1706; inoltre in precedenza anche Trib. Mantova 07.07.2020, n. 1526
) .
Per le ragioni sopra esposte, in via assorbente, le domande restitutorie avanzate dall'attore vanno disattese, non concorrendo nella materia esaminata l'onere assicurativo – onere cui unicamente si imputa, da parte attrice. il concorso nella violazione del tasso usurario - ai fini del calcolo usurario .
Spese del procedimento
La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione per intero delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa : - Rigetta le domande avanzate da D'TO VI nei confronti di IC SP
con ricorso depositato in data 21/12/2023;
- Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta, 10/4/2025
IL GU
Dr. Francesco Lauricella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Contratti e obbligazioni.”
TRA
D'TO VI, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] ( CF : ) C.F._1
Avv. Gioacchino Cardasco del Foro di Salerno
CONTRO
IC S.P.A., con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae
Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 00348170101,
Avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti prof. Christian Romeo;
Luciana
Cipolla Flora Lettenmayer e Simona Daminelli , del Foro di MIlano
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Si rinvia agli scritti difensivi delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto delle domande avanzate dall'attore D'TO VI nei confronti della
IC SP con ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc ritualmente notificato a controparte unitamente al pedissequo decreto di fissazione, ricorso depositato in data
21/12/2023, è la restituzione della somma di Euro 14.714,48 oltre interessi al tasso legale ed interessi moratori ex art. 1284, co. IV cc ed alle spese di lite nella ritenuta nullità parziale del contratto di finanziamento verso cessione del quinto di pensione ottenuto dall'attore presso la società EC SP quale mandataria della IC SP ( contratto di cessione del quinto stipulato in data 2/10/2009, recante il n. 5019032 ).
A sostegno della pretesa nullità parziale – comportante vizio di usura genetica e come tale operante una trasformazione del rapporto di finanziamento con l'elisione dell'obbligo di corresponsione da parte del finanziato degli accessori, a differenza delle mera usura sopravvenuta ( quest'ultima comportante l'adeguamento e la riconduzione del dovuto a titolo accessorio entro i limiti di legge antiusura : si ricordino le SS.UU.
2017, n. 24675 che hanno ripudiato l' inquadramento della c.da “ usura sopravvenuta
“ ( ovvero di quell'usura che trova le sue radici non nella pattuizione ab origine usuraria ma in una fluttuazione postuma di mercato dei tassi e degli addebiti, frutto di correlate fluttuazioni di mercato nell'ambito dell'alea contrattuale naturale del rapporto bancario
) nel concetto di “ nullità della pattuizione ” ex art. 1815 co. II cc, inquadrandola , piuttosto, nell'ambito del concetto di inefficacia parziale ex nunc .- parte attrice assume la incidenza in concreto degli oneri assicurativi sborsati per ottenere il finanziamento.
Il carattere genetico della violazione usuraria si concreterebbe, a dire della parte attrice, nella circostanza che già al momento della stipula, calcolati i suddetti oneri assicurativi, veniva storicamente sforata, nell'ambito del pattuito rapporto, la percentuale usuraria del
16,41 % prevista per la categoria dei “ finanziamenti da intermediari non bancari ”, con un concreto addebito usurario pari al 17,634 %.
Parte attrice cita a sostegno del suo assunto uno specifico precedente giurisprudenziale di legittimità ( Cass. 2017, n. 8806 in materia di mutuo;
) - che ha riconosciuto la necessità di includere nel calcolo del TEGM e nel tasso antiusura in concreto praticato in sede di mutuo anche la categoria degli oneri assicurativi. Costituendosi, la IC SP ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad ogni pretesa restitutoria afferente agli oneri assicurativi ( dal momento che versandosi in ipotesi di ripetizione di indebito unica legittimata passiva è la sola assicurazione accipiens ) ed in relazione al compenso per intermediazione nella concessione del finanziamento ( il cui accipiens non coincide con la convenuta deducente bensì con la mandataria EC SP e - ancor più correttamente - con l'intermediario che condusse personalmente l'affare ).
La causa veniva istruita con produzione documentale. Discussa oralmente all'udienza da remoto del 9/1/2025 veniva trattenuta in decisione con l'indicazione del termine di giorni
30 per il deposito della sentenza ex art. 281 sexies u. co.cpc, termine che veniva a scadere in data 8/2/2025.
OSSERVA
E' assorbente di ogni questione – evidenziata la circostanza che la pretesa restitutoria abbraccia non specificamente il premio assicurativo pagato, in via diretta, né la commissione di intermediazione bensì gli accessori dovuti per il concesso finanziamento da quelle voci, ma non unicamente, anche influenzati - affrontare nel merito la subiecta materia della necessità di computare nel TEGM praticato anche gli oneri assicurativi. A ben vedere l'esame di tale questione si impone anche sulle questioni pregiudiziali di legittimazione passiva sollevate da IC in modo assorbente in quanto, lo si ripete, é degli accessori condizionati dagli oneri assicurativi che si chiede la restituzione e non, in via diretta immediata, degli oneri assicurativi medesimi.
La questione in esame a ben vedere, ed ancora in via assorbente, si impone anche sull'eccezione di difetto di prova in merito al concreto pagamento dei singoli ratei del finanziamento in assenza dei prospetti di rientro nel finanziamento e della documentazione a sostegno, eccezione pure avanzata dalla convenuta. Occorre per l'effetto rispondere all'interrogativo in merito all' an della comprensione nel calcolo del TEGM – nella specifica materia dei finanziamenti verso cessioni del quinto - anche della voce relativa agli oneri assicurativi cui parte attrice imputa lo sforamento della soglia usuraria.
La risposta all'interrogativo é negativa e tale negatività ha carattere risolutivo, come detto in via assorbente e preliminare, dell'intera controversia. La giurisprudenza contraria citata dalla parte attrice si attaglia a casi diversi ( ovvero al rapporto di mutuo ) e non alla materia specifica del finanziamento verso cessione del quinto. In tale materia gli oneri assicurativi sono, infatti, di diretta derivazione legislativa e, come tali, sono espressamente esclusi dal calcolo dei tassi di rilevazione alla luce di quanto anche osservato da parte convenuta .
Sono utili, sul punto, i seguenti richiami normativi e regolamentari che questo GU glossa con note tra parentesi ed in grassetto :
(a) l'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996, a mente del quale “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari,
è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”;
(b) le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate rispettivamente nella G.U. n.
74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006, che così dispongono testualmente:
“C4. Trattamento degli oneri e delle spese. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono incluse:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring, le spese di
“istruttoria cedente”);
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”);
3) le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto
diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;
4) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
5) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento
del credito;
6) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al
medesimo il rimborso totale o parziale del credito.
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
( la fonte legislativa dell'onere assicurativo sottrae lo stesso al computo utile alla rilevazione )
Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”;
( dunque è specificamente previsto che nella materia in esame ovvero nel campo dei finanziamenti verso cessione di quinto quando sia stata, come in concreto, stipulata apposita polizza che certifichi la spesa, i relativi oneri di assicurazione non rientrano nel calcolo del TEG ) .
(c) l'art. 54 del D.P.R. 180/1950, rubricato “Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie”, che così dispone: “Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005) devono
avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre
malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di
stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”.
( l'art. 54 del dPR 1950, n. 180 é dunque la specifica fonte legislativa che comporta
l'elisione delle spese assicurative dal calcolo del TEG .
Va garantita una certa simmetria tra la rilevazione media condotta secondo i criteri generali per categorie indicati nelle circolari della Banca di Italia al fine della
rilevazione periodica del TEG e la rilevazione de tasso usurario ex art. 644 cp
applicato : non può sganciarsi il criterio di calcolo relativo al primo elemento da
quelli del secondo ( in tal senso SU 16303/2018; inoltre SU 19597/2020 in materia di
interessi moratori ) né dai criteri generali omogenei tracciati in via uniforme per
categorie di rapporti può ovviamente sganciarsi il calcolo del TEG del singolo
rapporto esaminato
E' pacifico, alla luce dell'interpretazione congiunta del superiore corpus normativo
e regolamentare, che nella specifica categoria dei finanziamenti verso cessioni di
quinto viga il principio di esclusione dal calcolo del TEG in rilevazione periodica la
voce relativa gli oneri assicurativi di fonte legale certificati, come in concreto, da
avvenuta stipula di polizza ( cfr. in tal senso anche recentemente Tribunale Bergamo,
sentenza 27/8/2024, n. 1706; inoltre in precedenza anche Trib. Mantova 07.07.2020, n. 1526
) .
Per le ragioni sopra esposte, in via assorbente, le domande restitutorie avanzate dall'attore vanno disattese, non concorrendo nella materia esaminata l'onere assicurativo – onere cui unicamente si imputa, da parte attrice. il concorso nella violazione del tasso usurario - ai fini del calcolo usurario .
Spese del procedimento
La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione per intero delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa : - Rigetta le domande avanzate da D'TO VI nei confronti di IC SP
con ricorso depositato in data 21/12/2023;
- Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta, 10/4/2025
IL GU
Dr. Francesco Lauricella