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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2836/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata ad [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Franciosa Annalisa, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Funari Alessandro CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.05.2022, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 1428/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo. L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha formulato la seguente diagnosi:
“➢ Artrosi polidistrettuale in marcata osteoporosi diffusa, con crolli vertebrali multipli e limitazioni funzionali con severo deficit motorio e della deambulazione
➢ Morbo di Basedow in terapia con Tapazole
➢ Note ansioso depressive
➢ Broncopatia cronica.
Sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente si può affermare che tutte le patologie sopra descritte possono considerarsi preesistenti alla data della domanda in sede amministrativa (marzo 2019); successivamente
a tale data, nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario, non è documentato un aggravamento delle principali patologie riscontrate, né l'insorgenza di nuove o comunque significativamente incidenti sulla valutazione medico legale”.
Nonostante la complessa diagnosi formulata, il perito non riconosceva la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, sostenendo che la perizianda “conserva allo stato attuale una sufficiente efficienza osteoarticolare, seppur limitata, e senza evidenza di deterioramento cognitivo mnesico, realizzanti allo stato attuale un quadro patologico complessivo che limita certamente, ma NON compromette la possibilità di determinare autonomamente il compimento degli atti di vita quotidiana nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale”.
Di qui, l'interesse giuridico della ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base di un accurato esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica allegata, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a decorrere da aprile 2024.
Nello specifico, nelle sue considerazioni medico legali, l'ausiliario del giudice ha precisato che: “la signora versa indubbiamente in condizioni cliniche tali da essere Pt_1
considerata persona non in grado di compiere quel complesso minimo di azioni elementari che un soggetto normale di pari età deve espletare per provvedere ai propri fabbisogni di base in ambito domestico .Tale stato di compromissione psico -fisica si determina nella istante a causa di diverse ed importanti sindromi invalidanti tra le quali viene certamente ad assumere il maggior significato invalidante il deficit osteo articolare , deficit sul quale pare opportuno considerare piu' da vicino . Trattasi certamente di patologia di vecchia data, già certificato nel 2017 , di patologia artrodegenerativa diffusa con maggiore impegno rachideo e crolli vertebrali multipli , aggravato da severa ed inveterata osteoporosi e che ha comportato avanzati deficit di statica, severa compromissione nerveo muscolare , dolore e deficit di espandibilità toracica .La paziente da molto tempo deve stabilmente indossare un complicato busto, può fare soli brevissimi tratti con aiuto di accompagnatore o da sola in casa con girello ed è ad elevato rischio frattura . Le altre patologie invalidanti associate sono: medio deficit cognitivo, BPCO, morbo di Basedow con esoftalmo, incontinenza”.
In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, alla luce del peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente dovuto alla progressione delle patologie riscontrate, accertato in sede di operazioni peritali svoltesi in data 21.11.2024 e confermato dalla documentazione allegata agli atti, ha riconosciuto i presupposti per accedere all'indennità di accompagnamento a decorrere da aprile 2024.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento da aprile 2024.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale (decorrenza del beneficio da data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce parte istante invalida con necessità di assistenza continua a decorrere da aprile 2024;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 8.4.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma