Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente rel.
2. dr. Chiara Di Benedetto Consigliere
3. dr. Francesca Gomez de Ayala Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3034/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Cianniello, presso Parte_1
il cui studio elett.te domicilia in Ercolano (NA), via Cegnacolo n.4
appellante
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Roberta Del Sordo ed Erminio Capasso, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps, in Napoli, alla via De Gasperi
n.55.
appellato
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 2/12/2022,
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, n. 3825 del 5/7/2022, che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere il pagamento, da parte dell'Inps, dell'assegno sociale a seguito di istanza amministrativa presentata in data 3/7/2020.
2. L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse fondato la sua decisione di rigetto sulla circostanza della donazione ai figli e nipoti di diversi cespiti immobiliari a distanza di un lasso temporale non rilevante rispetto alla richiesta di assegno sociale, e sulla conseguente presunzione in ordine alla insussistenza della situazione di bisogno.
Tuttavia tale donazione era avvenuta al solo fine di anticipare le volontà testamentarie di essa appellante e del coniuge, che parimenti aveva disposto dei suoi beni, operando una divisione in vita del proprio patrimonio immobiliare che, allo stato, era pertanto inesistente.
3. Ha sostenuto che l'Inps aveva negato l'assegno sociale in via amministrativa proprio in considerazione della suindicata donazione, ma non aveva eccepito alcunché in ordine al dato economico, motivo per cui l'assenza di redditi doveva ritenersi dato pacifico e quindi essa appellante non aveva prodotto la certificazione reddituale;
pertanto ha concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese ed attribuzione.
4.Instauratosi il contraddittorio, l'INPS ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
5. Dopo il deposito di documentazione reddituale personale e del coniuge, all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
6. L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
7. Osserva la Corte che il giudice di prime cure ha fondato il rigetto della domanda di assegno sociale proposta da sulla base di due argomentazioni: 1) Parte_1
l'aver donato vari cespiti immobiliari ai propri figli consentiva di presumere l'assenza di uno stato di bisogno, 2) non era stata fornita la prova del requisito reddituale per il riconoscimento dell'assegno sociale.
8. Appare opportuno premettere una ricostruzione normativa dell'istituto.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che trae origine dalla previsione dell'articolo 38 della Costituzione - secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale” - e che, prescindendo da qualsiasi requisito contributivo, trova la sua disciplina normativa nell'articolo 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995 che ne prevede la corresponsione anche a chi non abbia al suo attivo alcun versamento contributivo.
L'articolo 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995 prevede, in particolare, che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996,
a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
L'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento del beneficio va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i criteri richiesti dalla legge speciale (cfr. Cass. n. 30580 del 2018).
9.Nel caso in esame, l'INPS aveva rigettato la domanda rilevando che la in Parte_1
data 20/6/2018, e quindi due anni prima della presentazione della domanda di assegno sociale del 3/7/2020, aveva donato i suoi beni immobili ai figli precostituendosi uno stato di bisogno.
Tali argomentazioni erano fatte proprie dal primo giudice, che riteneva infondata la pretesa.
10.Il Collegio non condivide tale assunto, trovando applicazione nella fattispecie i principi affermati dalla Suprema Corte in ipotesi di rinunzia, da parte del soggetto richiedente l'assegno sociale, di un congruo assegno di mantenimento dell'ex coniuge.
E' stato, invero, evidenziato che “La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. 11.- Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
12.- Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito : "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato. 13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 335/1995") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. 14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge.
Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. 14.1 - Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell'INPS). Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale conferisce rilievo predominante ai fini della tutela. 15.- In definitiva la stessa
Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese. 16. Ciò posto, va ancor evidenziato in proposito, che questa Corte
(Sez. L, sentenza n. 6570 del 18/03/2010) occupandosi di un caso in cui un richiedente l'assegno sociale, pur titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, non aveva effettivamente percepito nulla per mancata erogazione dello stesso assegno, ha affermato che non potesse bastare la mera titolarità di un reddito e che non si potesse prescindere dalla sua concreta percezione. 17.- Nel caso in esame, invece, i giudici di merito si sono spinti oltre;
attribuendo rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato … Mentre la legge, per garantire il diritto ex art.38
Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n.
6570/2010, cit.)” (Cfr. in motivazione Cass. n. 14513 del 2020).
In un'altra pronuncia la Suprema Corte ha precisato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (Cfr. Cass. n. 24954 del 2021).
11.Tali principi, e cioè l'esclusione della natura sussidiaria dello assegno sociale e di uno stato di bisogno incolpevole del richiedente, risultano affermati dalla Suprema
Corte proprio in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, in cui era stata negata la concessione della prestazione a causa di una pregressa donazione di immobili ai figli .
La Corte ha affermato: “Va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto che, sebbene in generale siano irrilevanti le ragioni per le quali il richiedente versi in stato bisogno, assumerebbe invece rilievo decisivo, ai fini del diritto all'assegno, che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto e, nel ravvisare per contro un nesso di consequenzialità immediata e diretta tra lo stato di bisogno dell'odierno ricorrente e la precedente donazione immobiliare da lui eseguita a beneficio della figlia, hanno altresì ritenuto che, essendo costei tenuta all'obbligazione alimentare ex artt. 433 ss. c.c., non era stata data alcuna prova della sua impossibilità di farvi fronte, per modo che, risultando lo stato di bisogno dalla rinuncia volontaria alla percezione di un reddito, la prestazione oggetto di domanda non potesse essere riconosciuta.
Così ricostruiti i fatti e il dictum dell'impugnata sentenza, giova ricordare che questa
Corte ha ormai chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n.
24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto e,cassata la sentenza impugnata..”( Cass. n.7235/2023).
12. Ciò posto, al fine di accertare la sussistenza del suo stato di bisogno , la Corte ha richiesto a parte appellante il deposito di certificazione reddituale propria e del coniuge, da cui è emerso lo stato di bisogno solo per gli anni 2020 e 2021, mentre per gli anni successivi il cumulo dei redditi della e del coniuge supera i limiti reddituali Parte_1
stabiliti dalla legge.
13.Va, dunque, accolta la domanda e dichiarato il diritto di Parte_1
all'assegno sociale dal 3/7/2020 al 31/12/2021, condannandosi l'Inps al pagamento, in favore della stessa, dei ratei di prestazione maturati in tale periodo, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
14.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi dei DM n.55/2014 e n.147/2022, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di all'assegno sociale dal 3/7/2020 al Parte_1
31/12/2021 e condanna l'Inps al pagamento, in favore della stessa, dei ratei maturati di tale prestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art.16 c.6
l.n.412/1991 dalla maturazione al saldo;
2) condanna, inoltre, l'Inps al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in euro
1.775,00 e per il giudizio di appello in euro 1.983,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppe Cianniello antistatario .
Così deciso in Napoli il giorno 19 maggio 2025 Il Presidente est.