TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr° 2991/2021 R.G.L.
PROMOSSA DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, E Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dall' Avv.to Luca Di Leonardo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via G. Mazzini n.7, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Silvestro Vitale e Alessandro
Gullo ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale e Email_1
; Email_2
-resisente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2021, le parti ricorrenti indicate in epigrafe, premesso che, in data 27.05.2019, a seguito della sottoscrizione di atto di cessione di 1 contratto di lavoro subordinato (per effetto della quale i ricorrenti, già dipendenti a tempo indeterminato full time della , sono transitati, a far Controparte_2
data dal 01.06.2019 e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
[...]
e di atto Controparte_3 Controparte_4
di trasferimento del contratto di lavoro subordinato (per effetto del quale i ricorrenti, a far data dal 01.06.2019 e senza soluzione di continuità, sono transitati dalle dipendenze della a quelle della sottoscrivevano con la Controparte_5 CP_1
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato full time, CP_1
convenivano in giudizio la società datrice di lavoro al fine di far dichiarare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari adottate nei loro riguardi con note del
28.06.2021 (all.ti 3, 4, 5, 6, 7, e 8) lamentando la violazione della l. 260/49, la nullità dell'art 19 n. 5 comma 2 del CCNL Utilitalia, la violazione del principio di proporzionalità e deducendo, nel merito, l'inesistenza degli illeciti loro ascritti.
Deducevano, al riguardo, le parti ricorrenti che le sanzioni impugnate, consistenti nella multa di ore 4, erano state irrogate a seguito della loro assenza ingiustificata dal posto di lavoro per il giorno 19.05.2021, giorno in cui ricade la celebrazione del Santo
Patrono della città di Termini Imerese ove prestano servizio, e come tale rientrante tra le festività settimanali di cui all'art. 2 della legge 260/49, così come modificato dall'art. 2 e 5 della l. 90/54.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1
contestando nel merito la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, espletata l'attività istruttoria tramite l'escussione dei testi ammessi, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 09.04.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va premesso, in punto di fatto, che l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della (asserita) invalidità di sei sanzioni disciplinari, comminate dalla parte convenuta alle parti ricorrenti in ragione della (ritenuta) ingiustificata
2 astensione dal lavoro nel giorno di festività del Santo Patrono della città di Termini
Imerese del 19.05.2021: nel dettaglio, la parte convenuta ha comminato la sanzione della multa di ore 4 nei confronti di tutte le parti ricorrenti.
Le parti ricorrenti hanno dedotto che l'astensione dal lavoro posta in essere dagli stessi in data 19.05.2021 sarebbe stata preventivamente comunicata alla società resistente personamente e/o tramite l'Organizzazione Sindacale di appartenenza (CGIL) e che, comunque, non avendo rinunciato al diritto di astensione dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali così come previsto dalla l. 260/49 e n. 90/54, non avrebbero preso servizio.
Il motivo di ricorso riguardante l'asserita illegittimità delle sei sanzioni disciplinari comminate dalla parte convenuta per violazione della L. n. 260/1949 e s.m.i. è infondato.
La Suprema Corte ha chiarito, da un lato, che "[in base alla] ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass n 91761997; Cass/2004), che si condivide pienamente e cui si intende dare continuità […], il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge” (Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2016, n. 21209).
Tuttavia, dall'altro, la Suprema Corte ha pure precisato che “La L. n. 260 del 1949
(come modificata dalla L. n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline (Cass. n. 22482 del
2016). 14. La legge citata n. 260 del 1949 non ha, poi, esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni, alla inderogabilità previste da una legge anteriore
(la L. n. 370 del 1934) per il riposo infrasettimanale (Cass.
7.8.2015 n. 16592). 15.
Solo per il "personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private" è stato statuito l'obbligo della prestazione lavorativa durante le festività ("nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo") in presenza
3 di esigenze di servizio. 16. Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale (Cass. 19.10.2016 n. 21209). 17. Tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro
e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorchè motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (cfr. Cass. n. 9176/1997; Cass. n. 16634 del 2005;
Cass. n. 4435 del 2004). 18. La rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005). 19. I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere
l'obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori - indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176 del 1997) - di astenersi dalla prestazione. 20. In sintesi,
l'orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, è nel senso che la possibilità di svolgere attività lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o
a quella del lavoratore, dovendo invece - derivare da un loro accordo" (Cassazione civile, sez. lav., 15/07/2019, n. 18887) e che "Questa Corte ha anzi ritenuto che (Cass.
n. 16592/15) il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l'attività lavorativa nelle festività infrasettimanali in violazione della L. n. 260 del 1949 (nella specie, nelle giornate dell'8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 6 gennaio, con la maggiorazione dei compensi prevista per il lavoro straordinario), è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, sicchè l'inottemperanza del lavoratore è giustificata in base al principio "inadimplenti non est adimplendum" ex art. 1460 c.c. e sul rilievo che gli atti nulli non producono effetti, dovendosi escludere che i provvedimenti aziendali siano assistiti da una presunzione di legittimità che ne imponga l'ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio. […] D'altro canto
4 questa Corte ha già osservato che, atteso che la L. n. 260 del 1949, come modificata dalla L. n. 90 del 1954, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando compiutamente la materia, non è consentita - ai sensi dell'art. 12 preleggi - l'applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 16634/05)"
(Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2017, n. 27948).
Come noto ad entrambe le parti, l'art. 2 della l. 260/1949, così come integrato dall'art
2 lett. e della l. 90/1954, sancisce che “sono considerati giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:… la celebrazione del
Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro”.
L'art. 2 della l. 90/1954, così come integrato dall'art 2 lett. e della l. 90/1954, dispone altresì che il “trattamento stabilito dall'art.5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere globalmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: … e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla , la giurisprudenza di legittimità, con un CP_1
indirizzo consolidato, afferma da tempo il principio secondo cui le norme ora riportate, relative alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconoscono al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, e che, ai sensi dell'art.12 preleggi, essendo la materia compiutamente regolata da dette norme, non è consentita l'applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale, né è consentito che il diritto del lavoratore possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività
5 infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore (cfr.Cass.
16634/2005, Cass.4435/2004, Cass.9176/1997, Cass.5712/1986 e da ultimo anche
Cass.16592/2015).
Nello specifico, la Suprema Corte (nella sent. cit. n. 9176/1997) ha affermato che il senso proprio delle parole "giorni festivi" e la frase agli “effetti della osservanza del completo orario festivo”, adoperate dal riportato art. 2 della legge n. 260/1949, non può che essere quello di attribuire al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro nei giorni indicati dalla stessa legge, senza che una siffatta volontà della legge possa essere annullata dal datore di lavoro, non essendo la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma unicamente al loro accordo (il che significa che la trasformazione di una giornata festiva per legge e dunque di non lavoro, in una giornata lavorativa, non può avvenire per libera scelta del datore di lavoro).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte, la già cit.Cass.16592/2015), sancendo questi principi, ha altresì osservato che:
- la citata l. n. 260 del 1949, che ha individuato le festività celebrative di ricorrenze civili e religiose con il conseguente diritto del lavoratore di astenersi dal prestare lavoro in dette festività, è completa e non consente di fare ricorso al procedimento per analogia, non occorrendo ricercare un quid comune per integrare una lacuna dell'ordinamento che non sussiste;
- in particolare, non occorre accertare se ricorra un'identità di ratio tra riposo settimanale o domenicale, da un lato, e riposo infrasettimanale, dall'altro lato, al mero fine di sostenere che il riposo per le festività, così come il riposo domenicale - non avrebbe funzione di ristoro, bensì di fruizione di tempo libero qualificato, sì da tentare impropriamente di utilizzare in sede interpretativa il procedimento analogico;
- la normativa sulle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose
è stata emanata successivamente alla normativa dell'epoca sul riposo domenicale e settimanale (l.n.370 del 1934) e in essa non solo non sono state estese alle festività infrasettimanali le eccezioni all'inderogabilità previste ex lege esclusivamente per il
6 riposo domenicale, ma con la successiva l. n. 520 del 1952 è stato sancito che solo per
"il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche
e private", sussiste l'obbligo della prestazione lavorativa durante le festività, nel caso in cui l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, su ordine datoriale, anche se pur sempre in presenza, appunto, di "esigenze di servizio";
- appare così evidente, sotto qualsivoglia profilo, che non sussiste un obbligo generale a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui è consentito derogare per il solo lavoro domenicale);
- in nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali;
- il d.lgs n. 66 del 2003, attuativo della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nulla aggiunge alla specifica normativa sulle festività infrasettimanali, in quanto la normativa comunitaria si riferisce espressamente al riposo settimanale (solitamente domenicale) ed alla possibilità che siffatto riposo (e non certo il diritto di astensione dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose) possa essere calcolato in un giorno diverso dalla domenica.
Questi orientamenti e queste considerazioni, dai quali non vi è ragione di discostarsi
(anche in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione), sono risolutivi delle varie questioni sorte nel caso di specie e che, come appena visto, sono state tutte decise a sfavore delle tesi della (così per quanto attiene alla CP_1
interpretazione della l.260 del 1949, circa la sussistenza del diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa nel giorno di festività infrasettimanale e all'impossibilità di procedere con un'interpretazione analogica della disciplina per colmare lacune che in realtà non esistono e per consentire deroghe a detto
7 diritto soggettivo, in assenza dell'accordo delle parti;
alla non pertinenza, sotto questo profilo, della disciplina del riposto domenicale e più in generale della disciplina in materia di orario di cui al d.lgs.n.66/2003; all'impossibilità della contrattazione collettiva di introdurre deroghe in materia, prevedendo la facoltà del datore di lavoro di pretendere la prestazione lavorativa nei giorni in questione, in assenza del consenso del lavoratore, con conseguente nullità delle relative clausole).
A ciò deve aggiungersi, per quanto attiene alla contrattazione collettiva, che nel caso di specie l'art. 19 del C.C.N.L. di settore, richiamato dalla società resistente, introduce una specifica deroga al diritto qui in discussione disponendo al punto 5 che “si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art 20, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o considerati tali dal successivo articolo 20 , richiesta dall'azienda in base a previsione contente nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza”.
Tale previsione pattizia derogando alle previsioni della cit.l. 260/1949, in materia di festività infrasettimanali alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, dovrebbe ritenersi nulla nella parte cui si riferisce all'obbligo del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa nelle festività infrasettimanali, vantando al riguardo il lavoratore un diritto soggettivo non suscettibile di limitazioni, in assenza del suo consenso.
Ferma la normativa di riferimento, resta, pertanto, da vagliare la questione se in caso di svolgimento di servizi pubblici essenziali, il diritto soggettivo in questione soccomba al potere del datore di lavoro di pretendere la prestazione lavorativa.
La questione trova nella specie una soluzione in fatto, prima che in diritto (pur dovendo darsi atto che, in ogni caso, con riferimento al diritto soggettivo in esame non è prevista dalla legge alcuna deroga nel caso di servizi essenziali, o meglio, è prevista un'unica espressa deroga per settore sanitario e da ciò non può che desumersi, a contrariis, che la regola generale è quella dell'inderogabilità anche nel caso dei servizi essenziali).
8 La , al riguardo, ha insistito sul fatto che i servizi, cui sono assegnati i ricorrenti, CP_1
rientrino tra i servizi ritenuti essenziali che esigono per esigenze della collettività lo svolgimento quotidiano della prestazione di lavoro secondo turni prestabiliti e che con la sottoscrizione del contratto i lavoratori hanno recepito la contrattazione collettiva di riferimento nonché gli istituti normativi e tabellari ivi previsti.
Sotto il primo profilo, può dirsi acclarato che la gestione dei rifiuti urbani è un servizio pubblico essenziale (art. 1 della Legge 146/1990) e che nel caso di specie, la prestazione lavorativa veniva svolta dai ricorrenti su turni di lavoro prestabiliti, conformemente a quanto si evince dall'ordine di servizio per il periodo 17.05.2021-
22.05.2021 prodotto da parte resistente (all.1).
Quanto invece, al secondo profilo, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza
29907 del 25 ottobre 2021 ha statuito che “il datore di lavoro può richiedere al dipendente di lavorare durante le festività infrasettimanali senza l'esplicito consenso da parte del lavoratore stesso. Ciò è possibile soltanto se l'attività di lavorare durante le festività possa dedursi dalla sottoscrizione del contratto collettivo, il quale prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa 7 giorni su 7, con riposo settimanale per turni.
Il contratto collettivo di settore aeroportuale applicato dalle parti aveva già a monte previsto un bilanciamento tra l'interesse del lavoratore al riposo, da un lato, e
l'interesse datoriale a rendere il servizio pubblico in questione, dall'altro. Pertanto, il diritto al riposo da parte del lavoratore durante le festività infrasettimanale non deve ritenersi del tutto escluso, dovendo per contro essere compatibile con l'erogazione delle prestazioni indispensabili ad essere uguale per tutti i lavoratori, non potendo essere goduto solo da chi individualmente ne abbia rivendicato la fruizione”. Infine, concludono i giudici di legittimità, “nella lettera di assunzione sottoscritta dal lavoratore, veniva fatto espresso richiamo al contratto collettivo di settore, le cui disposizioni, in tal modo recepite, sono poi state confermate dal comportamento successivamente tenuto dalle parti, tanto che il lavoratore, prima di agire in giudizio, aveva per diversi anni accettato il sistema di fruizione dei riposi come regolati dal contratto collettivo”.
9 Nel caso di specie, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in cui viene fatto espresso richiamo al CCNL di settore e conformemente a quanto sostenuto da parte resistente, le parti ricorrenti hanno recepito e, dunque, aderito alla contrattazione collettiva di rferimento e a tutti gli istituti giuridici e tabellari allo stesso connessi tra i quali rientra anche il disciplinare tecnico (all. 2 fascicolo parte resistente) che prevede espressamente che “il servizio di raccolta dovrà essere assicurato ….in occasione delle giornate festive infrasettimanali individuate dall'Amministrazione Comunale ….”.
Nessun profilo di illegittimità, pertanto, può rilevarsi in ordine all'art. 19 del CCNL
UTILITALIA, il quale, corentemente coi principi di diritto sopra enunciati e per un servizio pubblico essenziale quale quello oggetto di causa, al contrario, prevede espressamente al n. 5 che “Si considera lavoro festivo quella autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'articolo 20 comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o considerati tali dal successivo articolo 20, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata dalle seguenti percentuali: festivo diurno: 50%; festivo notturno: 70% ”. Il succitato art. 20 del CCNL di categoria, al comma 1, dispone, poi, nello specifico che “Sono considerati giorni festivi:… c) le seguenti festività religiose:…omissis... - Festa del Patrono del
Comune ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera”.
Né gli esiti dell'istruttoria consentono di giungere a conclusioni diverse, posto che i testi di parte ricorrente escussi si limitano a riferire il rivendicato diritto di astensione da parte dei ricorrenti, peraltro a loro dire esercitato solo dopo l'affissione dell'ordine di servizio che disponeva in ordine al turno di lavoro festivo previsto (cfr. verbale udienza del 06.06.2024), senza aggiungere alcuna ulteriore giustificazione riguardo la loro assenza dal luogo di lavoro.
Peraltro, le dichiarazioni rese dalla teste , dipendente della Testimone_1
dal 1999 quale addetta all'Ufficio Risorse Umane, lascerebbero, al contrario, CP_1
presumere che i dipendenti fossero già stati messi a conoscenza dell'impossibilità di
10 astenersi dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali. La stessa, infatti, riferisce che “ricordo che prima dei festeggiamenti del Santo Patrono di Termini Imerese del
19 maggio 2021 ho parlato con il direttore sig. e, forse, ma non ne sono Pt_7
sicura, anche con il sig. , quale rappresentante sindacale, che i Parte_3
lavoratori non potevano astenersi dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali perché ciò non era previsto dal capitolato di appalto che era espressamente richiamato nei contratti individuali. Non ricordo di preciso quanto tempo prima si è parlato della possibilità di astenersi dal lavoro, ma all'incirca sarà stato qualche giorni prima”
(cfr. verbale udienza del 06.06.2024).
Sotto tali profili, pertanto, il ricorso non merita accoglimento.
Quanto, infine, all'asserita illegittimità delle sei sanzioni disciplinari comminate dalla parte convenuta per violazione del principio di proporzionalità lo stesso deve ritenersi parimenti infondato.
Non è sindacabile, infatti, la discrezionalità del datore di lavoro nel quantificare e graduare le sanzioni concretamente applicate alle parti ricorrenti.
In ogni caso le sanzioni comminate a queste ultime appaiono proporzionali alla gravità delle condotte poste in essere dalle parti ricorrenti, tenuto conto del fatto che è pacifico tra le parti che vi era stata una turnazione tra i lavoratori circa la ripartizione dei turni lavorativi in occasione delle festività anche del Santo Patrono, con la conseguenza che, in tale prospettiva, pertanto, le condotte di cui sopra sono risultate lesive dei diritti del datore di lavoro e contrarie al principio di correttezza e buona fede che incombono sul lavoratore.
Alla luce di tutto quanto sopra illustrato e argomentato, il ricorso va interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombena e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
11 - condanna le parti ricorrenti , Parte_1 Parte_2
, , E Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_6
processuali in favore della parte convenuta, che liquida in euro 2.500.00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso, il 28.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
12
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr° 2991/2021 R.G.L.
PROMOSSA DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, E Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dall' Avv.to Luca Di Leonardo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via G. Mazzini n.7, giusta procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Silvestro Vitale e Alessandro
Gullo ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale e Email_1
; Email_2
-resisente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2021, le parti ricorrenti indicate in epigrafe, premesso che, in data 27.05.2019, a seguito della sottoscrizione di atto di cessione di 1 contratto di lavoro subordinato (per effetto della quale i ricorrenti, già dipendenti a tempo indeterminato full time della , sono transitati, a far Controparte_2
data dal 01.06.2019 e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
[...]
e di atto Controparte_3 Controparte_4
di trasferimento del contratto di lavoro subordinato (per effetto del quale i ricorrenti, a far data dal 01.06.2019 e senza soluzione di continuità, sono transitati dalle dipendenze della a quelle della sottoscrivevano con la Controparte_5 CP_1
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato full time, CP_1
convenivano in giudizio la società datrice di lavoro al fine di far dichiarare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari adottate nei loro riguardi con note del
28.06.2021 (all.ti 3, 4, 5, 6, 7, e 8) lamentando la violazione della l. 260/49, la nullità dell'art 19 n. 5 comma 2 del CCNL Utilitalia, la violazione del principio di proporzionalità e deducendo, nel merito, l'inesistenza degli illeciti loro ascritti.
Deducevano, al riguardo, le parti ricorrenti che le sanzioni impugnate, consistenti nella multa di ore 4, erano state irrogate a seguito della loro assenza ingiustificata dal posto di lavoro per il giorno 19.05.2021, giorno in cui ricade la celebrazione del Santo
Patrono della città di Termini Imerese ove prestano servizio, e come tale rientrante tra le festività settimanali di cui all'art. 2 della legge 260/49, così come modificato dall'art. 2 e 5 della l. 90/54.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1
contestando nel merito la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
La causa, espletata l'attività istruttoria tramite l'escussione dei testi ammessi, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 09.04.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va premesso, in punto di fatto, che l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della (asserita) invalidità di sei sanzioni disciplinari, comminate dalla parte convenuta alle parti ricorrenti in ragione della (ritenuta) ingiustificata
2 astensione dal lavoro nel giorno di festività del Santo Patrono della città di Termini
Imerese del 19.05.2021: nel dettaglio, la parte convenuta ha comminato la sanzione della multa di ore 4 nei confronti di tutte le parti ricorrenti.
Le parti ricorrenti hanno dedotto che l'astensione dal lavoro posta in essere dagli stessi in data 19.05.2021 sarebbe stata preventivamente comunicata alla società resistente personamente e/o tramite l'Organizzazione Sindacale di appartenenza (CGIL) e che, comunque, non avendo rinunciato al diritto di astensione dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali così come previsto dalla l. 260/49 e n. 90/54, non avrebbero preso servizio.
Il motivo di ricorso riguardante l'asserita illegittimità delle sei sanzioni disciplinari comminate dalla parte convenuta per violazione della L. n. 260/1949 e s.m.i. è infondato.
La Suprema Corte ha chiarito, da un lato, che "[in base alla] ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass n 91761997; Cass/2004), che si condivide pienamente e cui si intende dare continuità […], il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge” (Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2016, n. 21209).
Tuttavia, dall'altro, la Suprema Corte ha pure precisato che “La L. n. 260 del 1949
(come modificata dalla L. n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline (Cass. n. 22482 del
2016). 14. La legge citata n. 260 del 1949 non ha, poi, esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni, alla inderogabilità previste da una legge anteriore
(la L. n. 370 del 1934) per il riposo infrasettimanale (Cass.
7.8.2015 n. 16592). 15.
Solo per il "personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private" è stato statuito l'obbligo della prestazione lavorativa durante le festività ("nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo") in presenza
3 di esigenze di servizio. 16. Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale (Cass. 19.10.2016 n. 21209). 17. Tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro
e lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorchè motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (cfr. Cass. n. 9176/1997; Cass. n. 16634 del 2005;
Cass. n. 4435 del 2004). 18. La rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005). 19. I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere
l'obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori - indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176 del 1997) - di astenersi dalla prestazione. 20. In sintesi,
l'orientamento di legittimità, cui si intende dare seguito, è nel senso che la possibilità di svolgere attività lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o
a quella del lavoratore, dovendo invece - derivare da un loro accordo" (Cassazione civile, sez. lav., 15/07/2019, n. 18887) e che "Questa Corte ha anzi ritenuto che (Cass.
n. 16592/15) il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l'attività lavorativa nelle festività infrasettimanali in violazione della L. n. 260 del 1949 (nella specie, nelle giornate dell'8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 6 gennaio, con la maggiorazione dei compensi prevista per il lavoro straordinario), è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, sicchè l'inottemperanza del lavoratore è giustificata in base al principio "inadimplenti non est adimplendum" ex art. 1460 c.c. e sul rilievo che gli atti nulli non producono effetti, dovendosi escludere che i provvedimenti aziendali siano assistiti da una presunzione di legittimità che ne imponga l'ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio. […] D'altro canto
4 questa Corte ha già osservato che, atteso che la L. n. 260 del 1949, come modificata dalla L. n. 90 del 1954, relativa alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, regolando compiutamente la materia, non è consentita - ai sensi dell'art. 12 preleggi - l'applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale e deve escludersi che il suddetto diritto possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 16634/05)"
(Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2017, n. 27948).
Come noto ad entrambe le parti, l'art. 2 della l. 260/1949, così come integrato dall'art
2 lett. e della l. 90/1954, sancisce che “sono considerati giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:… la celebrazione del
Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro”.
L'art. 2 della l. 90/1954, così come integrato dall'art 2 lett. e della l. 90/1954, dispone altresì che il “trattamento stabilito dall'art.5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere globalmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: … e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro”.
Diversamente da quanto sostenuto dalla , la giurisprudenza di legittimità, con un CP_1
indirizzo consolidato, afferma da tempo il principio secondo cui le norme ora riportate, relative alle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, riconoscono al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività, e che, ai sensi dell'art.12 preleggi, essendo la materia compiutamente regolata da dette norme, non è consentita l'applicazione analogica delle eccezioni al divieto di lavoro domenicale, né è consentito che il diritto del lavoratore possa essere posto nel nulla dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività
5 infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore (cfr.Cass.
16634/2005, Cass.4435/2004, Cass.9176/1997, Cass.5712/1986 e da ultimo anche
Cass.16592/2015).
Nello specifico, la Suprema Corte (nella sent. cit. n. 9176/1997) ha affermato che il senso proprio delle parole "giorni festivi" e la frase agli “effetti della osservanza del completo orario festivo”, adoperate dal riportato art. 2 della legge n. 260/1949, non può che essere quello di attribuire al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro nei giorni indicati dalla stessa legge, senza che una siffatta volontà della legge possa essere annullata dal datore di lavoro, non essendo la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma unicamente al loro accordo (il che significa che la trasformazione di una giornata festiva per legge e dunque di non lavoro, in una giornata lavorativa, non può avvenire per libera scelta del datore di lavoro).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte, la già cit.Cass.16592/2015), sancendo questi principi, ha altresì osservato che:
- la citata l. n. 260 del 1949, che ha individuato le festività celebrative di ricorrenze civili e religiose con il conseguente diritto del lavoratore di astenersi dal prestare lavoro in dette festività, è completa e non consente di fare ricorso al procedimento per analogia, non occorrendo ricercare un quid comune per integrare una lacuna dell'ordinamento che non sussiste;
- in particolare, non occorre accertare se ricorra un'identità di ratio tra riposo settimanale o domenicale, da un lato, e riposo infrasettimanale, dall'altro lato, al mero fine di sostenere che il riposo per le festività, così come il riposo domenicale - non avrebbe funzione di ristoro, bensì di fruizione di tempo libero qualificato, sì da tentare impropriamente di utilizzare in sede interpretativa il procedimento analogico;
- la normativa sulle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose
è stata emanata successivamente alla normativa dell'epoca sul riposo domenicale e settimanale (l.n.370 del 1934) e in essa non solo non sono state estese alle festività infrasettimanali le eccezioni all'inderogabilità previste ex lege esclusivamente per il
6 riposo domenicale, ma con la successiva l. n. 520 del 1952 è stato sancito che solo per
"il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche
e private", sussiste l'obbligo della prestazione lavorativa durante le festività, nel caso in cui l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, su ordine datoriale, anche se pur sempre in presenza, appunto, di "esigenze di servizio";
- appare così evidente, sotto qualsivoglia profilo, che non sussiste un obbligo generale a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui è consentito derogare per il solo lavoro domenicale);
- in nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali;
- il d.lgs n. 66 del 2003, attuativo della direttiva 93/104/CE e della direttiva
2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nulla aggiunge alla specifica normativa sulle festività infrasettimanali, in quanto la normativa comunitaria si riferisce espressamente al riposo settimanale (solitamente domenicale) ed alla possibilità che siffatto riposo (e non certo il diritto di astensione dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose) possa essere calcolato in un giorno diverso dalla domenica.
Questi orientamenti e queste considerazioni, dai quali non vi è ragione di discostarsi
(anche in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione), sono risolutivi delle varie questioni sorte nel caso di specie e che, come appena visto, sono state tutte decise a sfavore delle tesi della (così per quanto attiene alla CP_1
interpretazione della l.260 del 1949, circa la sussistenza del diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa nel giorno di festività infrasettimanale e all'impossibilità di procedere con un'interpretazione analogica della disciplina per colmare lacune che in realtà non esistono e per consentire deroghe a detto
7 diritto soggettivo, in assenza dell'accordo delle parti;
alla non pertinenza, sotto questo profilo, della disciplina del riposto domenicale e più in generale della disciplina in materia di orario di cui al d.lgs.n.66/2003; all'impossibilità della contrattazione collettiva di introdurre deroghe in materia, prevedendo la facoltà del datore di lavoro di pretendere la prestazione lavorativa nei giorni in questione, in assenza del consenso del lavoratore, con conseguente nullità delle relative clausole).
A ciò deve aggiungersi, per quanto attiene alla contrattazione collettiva, che nel caso di specie l'art. 19 del C.C.N.L. di settore, richiamato dalla società resistente, introduce una specifica deroga al diritto qui in discussione disponendo al punto 5 che “si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art 20, comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o considerati tali dal successivo articolo 20 , richiesta dall'azienda in base a previsione contente nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza”.
Tale previsione pattizia derogando alle previsioni della cit.l. 260/1949, in materia di festività infrasettimanali alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, dovrebbe ritenersi nulla nella parte cui si riferisce all'obbligo del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa nelle festività infrasettimanali, vantando al riguardo il lavoratore un diritto soggettivo non suscettibile di limitazioni, in assenza del suo consenso.
Ferma la normativa di riferimento, resta, pertanto, da vagliare la questione se in caso di svolgimento di servizi pubblici essenziali, il diritto soggettivo in questione soccomba al potere del datore di lavoro di pretendere la prestazione lavorativa.
La questione trova nella specie una soluzione in fatto, prima che in diritto (pur dovendo darsi atto che, in ogni caso, con riferimento al diritto soggettivo in esame non è prevista dalla legge alcuna deroga nel caso di servizi essenziali, o meglio, è prevista un'unica espressa deroga per settore sanitario e da ciò non può che desumersi, a contrariis, che la regola generale è quella dell'inderogabilità anche nel caso dei servizi essenziali).
8 La , al riguardo, ha insistito sul fatto che i servizi, cui sono assegnati i ricorrenti, CP_1
rientrino tra i servizi ritenuti essenziali che esigono per esigenze della collettività lo svolgimento quotidiano della prestazione di lavoro secondo turni prestabiliti e che con la sottoscrizione del contratto i lavoratori hanno recepito la contrattazione collettiva di riferimento nonché gli istituti normativi e tabellari ivi previsti.
Sotto il primo profilo, può dirsi acclarato che la gestione dei rifiuti urbani è un servizio pubblico essenziale (art. 1 della Legge 146/1990) e che nel caso di specie, la prestazione lavorativa veniva svolta dai ricorrenti su turni di lavoro prestabiliti, conformemente a quanto si evince dall'ordine di servizio per il periodo 17.05.2021-
22.05.2021 prodotto da parte resistente (all.1).
Quanto invece, al secondo profilo, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza
29907 del 25 ottobre 2021 ha statuito che “il datore di lavoro può richiedere al dipendente di lavorare durante le festività infrasettimanali senza l'esplicito consenso da parte del lavoratore stesso. Ciò è possibile soltanto se l'attività di lavorare durante le festività possa dedursi dalla sottoscrizione del contratto collettivo, il quale prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa 7 giorni su 7, con riposo settimanale per turni.
Il contratto collettivo di settore aeroportuale applicato dalle parti aveva già a monte previsto un bilanciamento tra l'interesse del lavoratore al riposo, da un lato, e
l'interesse datoriale a rendere il servizio pubblico in questione, dall'altro. Pertanto, il diritto al riposo da parte del lavoratore durante le festività infrasettimanale non deve ritenersi del tutto escluso, dovendo per contro essere compatibile con l'erogazione delle prestazioni indispensabili ad essere uguale per tutti i lavoratori, non potendo essere goduto solo da chi individualmente ne abbia rivendicato la fruizione”. Infine, concludono i giudici di legittimità, “nella lettera di assunzione sottoscritta dal lavoratore, veniva fatto espresso richiamo al contratto collettivo di settore, le cui disposizioni, in tal modo recepite, sono poi state confermate dal comportamento successivamente tenuto dalle parti, tanto che il lavoratore, prima di agire in giudizio, aveva per diversi anni accettato il sistema di fruizione dei riposi come regolati dal contratto collettivo”.
9 Nel caso di specie, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro in cui viene fatto espresso richiamo al CCNL di settore e conformemente a quanto sostenuto da parte resistente, le parti ricorrenti hanno recepito e, dunque, aderito alla contrattazione collettiva di rferimento e a tutti gli istituti giuridici e tabellari allo stesso connessi tra i quali rientra anche il disciplinare tecnico (all. 2 fascicolo parte resistente) che prevede espressamente che “il servizio di raccolta dovrà essere assicurato ….in occasione delle giornate festive infrasettimanali individuate dall'Amministrazione Comunale ….”.
Nessun profilo di illegittimità, pertanto, può rilevarsi in ordine all'art. 19 del CCNL
UTILITALIA, il quale, corentemente coi principi di diritto sopra enunciati e per un servizio pubblico essenziale quale quello oggetto di causa, al contrario, prevede espressamente al n. 5 che “Si considera lavoro festivo quella autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'articolo 20 comma 1. Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi o considerati tali dal successivo articolo 20, richiesta dall'azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio o derivanti da specifiche richieste della committenza. Le prestazioni di lavoro festivo sono compensate con la retribuzione individuale oraria maggiorata dalle seguenti percentuali: festivo diurno: 50%; festivo notturno: 70% ”. Il succitato art. 20 del CCNL di categoria, al comma 1, dispone, poi, nello specifico che “Sono considerati giorni festivi:… c) le seguenti festività religiose:…omissis... - Festa del Patrono del
Comune ove ha sede l'azienda presso la quale il lavoratore presta la sua opera”.
Né gli esiti dell'istruttoria consentono di giungere a conclusioni diverse, posto che i testi di parte ricorrente escussi si limitano a riferire il rivendicato diritto di astensione da parte dei ricorrenti, peraltro a loro dire esercitato solo dopo l'affissione dell'ordine di servizio che disponeva in ordine al turno di lavoro festivo previsto (cfr. verbale udienza del 06.06.2024), senza aggiungere alcuna ulteriore giustificazione riguardo la loro assenza dal luogo di lavoro.
Peraltro, le dichiarazioni rese dalla teste , dipendente della Testimone_1
dal 1999 quale addetta all'Ufficio Risorse Umane, lascerebbero, al contrario, CP_1
presumere che i dipendenti fossero già stati messi a conoscenza dell'impossibilità di
10 astenersi dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali. La stessa, infatti, riferisce che “ricordo che prima dei festeggiamenti del Santo Patrono di Termini Imerese del
19 maggio 2021 ho parlato con il direttore sig. e, forse, ma non ne sono Pt_7
sicura, anche con il sig. , quale rappresentante sindacale, che i Parte_3
lavoratori non potevano astenersi dal lavoro nelle giornate festive infrasettimanali perché ciò non era previsto dal capitolato di appalto che era espressamente richiamato nei contratti individuali. Non ricordo di preciso quanto tempo prima si è parlato della possibilità di astenersi dal lavoro, ma all'incirca sarà stato qualche giorni prima”
(cfr. verbale udienza del 06.06.2024).
Sotto tali profili, pertanto, il ricorso non merita accoglimento.
Quanto, infine, all'asserita illegittimità delle sei sanzioni disciplinari comminate dalla parte convenuta per violazione del principio di proporzionalità lo stesso deve ritenersi parimenti infondato.
Non è sindacabile, infatti, la discrezionalità del datore di lavoro nel quantificare e graduare le sanzioni concretamente applicate alle parti ricorrenti.
In ogni caso le sanzioni comminate a queste ultime appaiono proporzionali alla gravità delle condotte poste in essere dalle parti ricorrenti, tenuto conto del fatto che è pacifico tra le parti che vi era stata una turnazione tra i lavoratori circa la ripartizione dei turni lavorativi in occasione delle festività anche del Santo Patrono, con la conseguenza che, in tale prospettiva, pertanto, le condotte di cui sopra sono risultate lesive dei diritti del datore di lavoro e contrarie al principio di correttezza e buona fede che incombono sul lavoratore.
Alla luce di tutto quanto sopra illustrato e argomentato, il ricorso va interamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombena e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
11 - condanna le parti ricorrenti , Parte_1 Parte_2
, , E Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_6
processuali in favore della parte convenuta, che liquida in euro 2.500.00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso, il 28.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
12