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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/12/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IU GA - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 949/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Stabilito COTRONE Parte_1 C.F._1
NA AT ( ) C.F._2
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUBERE REBECCA e CP_1 C.F._3
( ) VIA FRUTAZ, 1 11100 AOSTA, elettivamente CP_2 C.F._4
domiciliato in VIA FESTAZ, 55/A 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. TUBERE REBECCA con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia all'impugnazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio in Albania in data 10/1/2014. Dalla loro unione sono nate in Aosta, il 12/7/2017, le figlie ed . Per_1 Per_2
All'udienza del 27/10/2022 le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi. Nel corso del procedimento le parti raggiungevano un accordo di massima sulle condizioni della separazione. In vista della successiva udienza cartolare del 28/10/2025 le parti depositavano le loro conclusioni
(sostanzialmente) congiunte, nei seguenti termini:
Parte ricorrente
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi con rinuncia di addebito;
-Assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Aosta al Corso Ivrea n.49 alla signora , Parte_1
-la signora rinuncia alla domanda di affidamento superesclusivo per farsi luogo Parte_1 all'affido condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Aosta Corso Ivrea n. 49;
-le parti confermano il calendario di visite già depositato che qui si richiama integralmente con parziali modifiche e aggiunte che qui si riportano:
pagina 1 di 3 -“il fine settimana di spettanza al padre egli potrà tenere con sé le minori dalle ore 14.00 di sabato pomeriggio fino al lunedì mattina quando le accompagnerà all'entrata di scuola;
-le minori durante le vacanze estive trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con i rispettivi genitori. Essi dovranno comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie e le destinazioni di vacanza con le minori entro il 31 del mese di maggio;
-le minori trascorreranno le vacanze invernali, festività e giornate nazionali in egual misura con i genitori ed il calendario sarà da concordare entro il 31 del mese di ottobre;
”
-riduzione della domanda in punto di assegno al mantenimento delle figlie minori e pertanto: disporre a carico del sig. un assegno a concorso di mantenimento delle figlie minori CP_1 pari ad euro 400,00 mensili da corrispondersi in maniera anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT annuale dal giorno della emananda sentenza ed oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative come da Protocollo Tribunale Aosta -assegno unico spettante ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Il sottoscritto procuratore chiede di emettersi sentenza con spese di lite compensate.
Parte resistente
Le parti confermano il calendario di visite già depositato, con le seguenti modifiche e aggiunte
“il fine settimana di spettanza del papà le minori saranno affidate alle sue cure dal sabato pomeriggio alle ore 14.00 (e non dal venerdì dall'uscita di scuola come precedentemente concordato) fino a lunedì all'entrata di scuola”;
“le minori durante le vacanze estive passeranno 15 giorni anche non consecutivi con i rispettivi genitori e il calendario sarà da concordare entro il giorno 31 del mese di maggio”;
“le minori durante le vacanze invernali trascorreranno la metà del tempo con i rispettivi genitori e il calendario sarà da concordare entro il 31 del mese di ottobre”; Il sig. conferma di corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese assegno di CP_1 mantenimento a favore delle minori pari a 400,00 € oltre rivalutazione ISTAT annuale dal giorno della emananda sentenza;
Il sig. conferma la suddivisione dell'assegno unico nella misura del 50%; CP_1
Il sig. conferma l'applicazione del Protocollo del Tribunale di Aosta in ordine alle spese CP_1 extra-assegno nella misura del 50%. L'avv. Rebecca Tubère chiede di emettersi sentenza con compensazione delle spese legali stante il raggiungimento dell'accordo tra le parti”.
Ciò posto, e rilevato che il luogo di residenza comune è Aosta e che si applica quindi la legge italiana, la domanda di separazione deve trovare accoglimento. Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento, con la precisazione che le minori trascorreranno le vacanze invernali, festività e giornate nazionali in egual misura con i genitori ed il calendario sarà da concordare entro il 31 del mese di ottobre
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
pagina 2 di 3 PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e Parte_1
trascritte, frutto di accordo delle parti;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza AOSTA, 20 novembre 2025
Il Presidente
IU GA
alle condizioni sopra CP_1
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IU GA - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 949/2022 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Stabilito COTRONE Parte_1 C.F._1
NA AT ( ) C.F._2
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUBERE REBECCA e CP_1 C.F._3
( ) VIA FRUTAZ, 1 11100 AOSTA, elettivamente CP_2 C.F._4
domiciliato in VIA FESTAZ, 55/A 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. TUBERE REBECCA con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia all'impugnazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio in Albania in data 10/1/2014. Dalla loro unione sono nate in Aosta, il 12/7/2017, le figlie ed . Per_1 Per_2
All'udienza del 27/10/2022 le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi. Nel corso del procedimento le parti raggiungevano un accordo di massima sulle condizioni della separazione. In vista della successiva udienza cartolare del 28/10/2025 le parti depositavano le loro conclusioni
(sostanzialmente) congiunte, nei seguenti termini:
Parte ricorrente
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi con rinuncia di addebito;
-Assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Aosta al Corso Ivrea n.49 alla signora , Parte_1
-la signora rinuncia alla domanda di affidamento superesclusivo per farsi luogo Parte_1 all'affido condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Aosta Corso Ivrea n. 49;
-le parti confermano il calendario di visite già depositato che qui si richiama integralmente con parziali modifiche e aggiunte che qui si riportano:
pagina 1 di 3 -“il fine settimana di spettanza al padre egli potrà tenere con sé le minori dalle ore 14.00 di sabato pomeriggio fino al lunedì mattina quando le accompagnerà all'entrata di scuola;
-le minori durante le vacanze estive trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con i rispettivi genitori. Essi dovranno comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie e le destinazioni di vacanza con le minori entro il 31 del mese di maggio;
-le minori trascorreranno le vacanze invernali, festività e giornate nazionali in egual misura con i genitori ed il calendario sarà da concordare entro il 31 del mese di ottobre;
”
-riduzione della domanda in punto di assegno al mantenimento delle figlie minori e pertanto: disporre a carico del sig. un assegno a concorso di mantenimento delle figlie minori CP_1 pari ad euro 400,00 mensili da corrispondersi in maniera anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione ISTAT annuale dal giorno della emananda sentenza ed oltre il 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative come da Protocollo Tribunale Aosta -assegno unico spettante ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
Il sottoscritto procuratore chiede di emettersi sentenza con spese di lite compensate.
Parte resistente
Le parti confermano il calendario di visite già depositato, con le seguenti modifiche e aggiunte
“il fine settimana di spettanza del papà le minori saranno affidate alle sue cure dal sabato pomeriggio alle ore 14.00 (e non dal venerdì dall'uscita di scuola come precedentemente concordato) fino a lunedì all'entrata di scuola”;
“le minori durante le vacanze estive passeranno 15 giorni anche non consecutivi con i rispettivi genitori e il calendario sarà da concordare entro il giorno 31 del mese di maggio”;
“le minori durante le vacanze invernali trascorreranno la metà del tempo con i rispettivi genitori e il calendario sarà da concordare entro il 31 del mese di ottobre”; Il sig. conferma di corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese assegno di CP_1 mantenimento a favore delle minori pari a 400,00 € oltre rivalutazione ISTAT annuale dal giorno della emananda sentenza;
Il sig. conferma la suddivisione dell'assegno unico nella misura del 50%; CP_1
Il sig. conferma l'applicazione del Protocollo del Tribunale di Aosta in ordine alle spese CP_1 extra-assegno nella misura del 50%. L'avv. Rebecca Tubère chiede di emettersi sentenza con compensazione delle spese legali stante il raggiungimento dell'accordo tra le parti”.
Ciò posto, e rilevato che il luogo di residenza comune è Aosta e che si applica quindi la legge italiana, la domanda di separazione deve trovare accoglimento. Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento, con la precisazione che le minori trascorreranno le vacanze invernali, festività e giornate nazionali in egual misura con i genitori ed il calendario sarà da concordare entro il 31 del mese di ottobre
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
pagina 2 di 3 PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi e Parte_1
trascritte, frutto di accordo delle parti;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza AOSTA, 20 novembre 2025
Il Presidente
IU GA
alle condizioni sopra CP_1
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