Articolo 15 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 14Articolo 16
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31 maggio 1955
Art. 15.
A partire dal 1 gennaio 1954, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' pari al 23 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto. Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti e per i posti coperti da titolari non iscritti.
A partire dalla data predetta, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' pari al 17 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per l'11,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,30 per cento a carico dello iscritto.
Nessun contributo e' dovuto per i posti vacanti.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955
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