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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente rel.
Dott.sa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
Dott.sa Desirè Perego Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 32/2023
promossa in sede di giudizio di rinvio a seguito di giudizio di legittimità
(Ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione numero di raccolta generale 30412/2022 pubblicata il 17/10/2022)
da
nata a [...] il [...], residente a Torino, Parte_1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Talucchi n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Stefania Gottero del Foro di Torino che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante in riassunzione
contro
1
E_
Appellato in riassunzione contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante in riassunzione:
“-Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice,
disporre in capo al IG l'obbligo di versare un contributo di E_ mantenimento pari ad € 200.00 per la sig.ra somma da Parte_1 rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, ordinando all'INPS di corrispondere direttamente alla moglie l'importo dovuto mensilmente dal a titolo di mantenimento;
CP_1
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio e del giudizio di legittimità.”;
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio nell'atto del 28/04/2023:
“Il Procuratore Generale, visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso in riassunzione presentato da Parte_1 relativamente al riconoscimento dell'assegno di mantenimento a suo favore, secondo quanto indicato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.30412 del 16.9.2022, attraverso l'esame delle condizioni reddituali della ricorrente, anche con riferimento all'attività lavorativa in concreto svolta dalla medesima;
lo stesso dicasi per le statuizioni relative alle spese del giudizio di legittimità, affidandosi alla prudente valutazione della Corte quale giudice del rinvio, per la determinazione del quantum da stabilirsi.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IGa e il IG contraevano Parte_1 E_ matrimonio con rito concordatario in Torino il 18/07/1999 (atto n. 664, Uff. I, parte II, serie A, anno 1999) e dal matrimonio sono nati due figli: il 20/08/2001 e Per_1
il 01/08/2006. Per_2
Con ricorso in data 21 gennaio 2015 la IGa adiva il Tribunale Parte_1 di Torino perché pronunciasse la separazione dal IG , con E_ addebito a quest'ultimo, oltre a stabilire la regolamentazione dei rapporti tra i genitori
2 ed i figli e a prevedere un assegno di mantenimento a favore suo e dei figli. Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di addebito. Dopo aver istruito la causa con testimoni e con una CTU psicologica oltre che con l'acquisizione di una relazione del Servizio Sociale , il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2976/2018, pubblicata il 12/06/2018 pronunciava la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 co. Parte_1 E_
2 c.c. con addebito della stessa al IG affidava i figli e in via CP_1 Per_1 Per_2 esclusiva alla madre sig.ra , disponendo che gli stessi Parte_1 mantenessero la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore e stabilendo che le decisioni di maggior interesse per i figli fossero in ogni caso assunte da entrambi i genitori;
disponeva che gli incontri dei minori con il padre ( al momento interrotti) potessero riprendere solo dopo un adeguato percorso alla genitorialità da parte del IG in luogo neutro, tenendo conto dei desideri dei CP_1 minori e delle indicazioni fornite dai Servizi Sociali e dal Servizio di NPI. Assegnava la casa coniugale, con gli arredi alla sig. . Disponeva che ciascun Parte_1 coniuge provvedesse al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li aveva con sé; che inoltre il padre sig. corrispondesse alla moglie per E_ il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 600,00, (300,00 euro per ciascun figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
che le spese extra, regolamentate come da Protocollo sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale con il COA, fossero a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Disponeva infine che continuasse la presa in carico da parte dei Servizi sociali dell'intero nucleo familiare;
disponeva l'immediata presa in carico da parte del Servizio di Neuropsichiatria infantile e l'avvio di un immediato intervento educativo presso un centro diurno sia per sia per Parte_2 Per_3
evidenziando come fosse necessario e fondamentale che la NPI ed il Servizio
[...]
Sociale delineassero un progetto urgente e comune a tutela di entrambi i minori. Disponeva la presa in carico immediata da parte dei Servizi territorialmente competenti di e perché attivassero un percorso Parte_1 E_ di sostegno alla genitorialità. Compensava tra le parti le spese processuali nella misura del 50 % e, pertanto, condannava il IG a pagare all'AR ( essendo la IGa E_
ammessa al patrocinio a spese dello Stato) la rimanente quota, pari al 50 Parte_1
%, che veniva così quantificata: 300 Euro per la fase di studio, 200 Euro per la fase introduttiva, 450 Euro per la fase istruttoria e 500 Euro per la per la fase decisionale. Le spese di CTU venivano liquidate come da separato decreto.
Avverso la sentenza del Tribunale di Torino proponeva appello la IGa insistendo per la previsione di un assegno di mantenimento Parte_1
a proprio favore ed inoltre affinchè il venisse dichiarato decaduto E_ dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli con condanna al pagamento integrale delle spese di giudizio di primo grado o comunque ad una percentuale superiore al 50%. Il IG si costituiva in grado di appello e chiedeva la conferma E_
3 della sentenza di primo grado.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 106/2020 emessa il 17 gennaio 2020 e pubblicata il 30/01/2020, così decideva: “... in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei E_ confronti del figlio minore;
ordina all'INPS di corrispondere direttamente Per_3
a gli importi dovuti ad essa da , titolare di Parte_1 E_ trattamento pensionistico, a titolo di mantenimento dei figli e Parte_2 Per_3
, affidati a condanna a rifondere a
[...] Parte_1 E_
i ¾ delle spese processuali sostenute in primo grado: ¾ che Parte_1 liquida in €. 2.175,00 per compensi;
compensa fra le parti il residuo;
rigetta nel resto, confermando la sentenza impugnata;
condanna a rifondere a E_
, e per essa all'AR, i ¾ delle spese processuali sostenute nel Parte_1 presente grado, ¾ che liquida in €. 6.615,00 per compensi: il tutto, oltre rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed Iva sulle somme imponibili.”.
Avverso la predetta sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino, la IGa interponeva ricorso per cassazione dolendosi del mancato Parte_1 riconoscimento a proprio favore dell'assegno di mantenimento mentre il IG
[...]
non si costituiva in giudizio. La Prima Sezione Civile della Corte CP_1
Suprema di Cassazione, con ordinanza pubblicata il 17/10/2022, numero di raccolta generale 30412/2022, resa con decisione del 16/09/2022 nel procedimento n.
27963/2020 R.G., accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare la Corte di Cassazione rilevava che la Corte d'Appello non aveva minimamente esaminato la situazione reddituale della moglie e non aveva spiegato di quali redditi essa disponeva affermando solo in via di principio un'astratta capacità lavorativa per via dell'età poco più che cinquantenne mentre il giudice avrebbe dovuto spiegare di quali redditi essa disponeva e quale attività lavorativa esercitava in concreto.
Con atto di citazione in riassunzione notificato al IG ai sensi E_ dell'art. 140 c.p.c. in data 4/01/2023 (notifica perfezionatasi il 14 gennaio 2023), la IGa riassumeva il giudizio ex art. 392 cpc avanti alla Parte_1
Corte d'Appello di Torino in diversa composizione , domandando la previsione a carico del IG dell'obbligo di versare un assegno di E_ mantenimento pari a euro 200 a suo favore entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annua secondo gli indici Istat ordinando all'INPS di corrisponderle direttamente quanto percepito mensilmente dal IG CP_1
Con vittoria di spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità. Il IG non ci costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_1
La IGa lamentava che il Tribunale di Torino non avesse disposto la Parte_1 previsione a carico del IG di un assegno per il mantenimento per la moglie. CP_1
Essa aveva dichiarato in primo grado di percepire un reddito medio di poco meno di
4 300 euro mensili da attività di carattere saltuario oltre a percepire un aiuto al mantenimento da parte del fratello. La parte attrice in riassunzione deduceva che la separazione era stata addebitata al marito che nel corso del matrimonio aveva tenuto una condotta prepotente, violenta, vessatoria e denigrante nei suoi confronti ed anche nei confronti dei figli minori ingiuriandoli e malmenandoli. Il era solito rivolgere pesanti minacce dicendo che avrebbe dato fuoco alla causa CP_1 con i bambini all'interno e tali gravi condotte facevano sì che la moglie non potesse lavorare dovendo rimanere a casa per vigilare sui figli minori così non riuscendo a percepire neppure una minima somma per il proprio sostentamento. Inoltre in data 29 ottobre 2015 la IGa e la figlia erano state minacciate Parte_1
e aggredite per la strada da un soggetto proveniente dall'Europa dell'Est riportando lesioni riscontrate dai medici del Pronto soccorso. A seguito di tali fatti il
[...]
era stato indagato per i reati di atti persecutori, minaccia e lesioni CP_1 aggravate (n. proc. RGNR 15840-16). Per effetto di tale situazione di intimidazione , la IGa esponeva di Parte_1 essere rimasta disoccupata mentre il IG godeva di una pensione E_ di circa 1650 euro mensili.
La IGa precisava altresì che il Presidente del Tribunale, con Parte_1 ordinanza del 29.04.15, non aveva imposto al IG un assegno di CP_1 mantenimento della moglie in quanto l'uomo aveva promesso che si sarebbe fatto carico di pagare la rata del mutuo di € 316.45 mensili per la casa coniugale, assegnata alla moglie in quanto collocataria dei figli minori. Tuttavia, dopo l'emissione della predetta ordinanza, il IG aveva interrotto i pagamenti dei ratei del mutuo, CP_1 tanto l'immobile era stato sottoposto ad esecuzione forzata posto che il mutuo non era stato interamente estinto come erroneamente affermato nell'impugnata sentenza di primo grado. La stessa affermava inoltre di aver concordato a proprio carico il pagamento di 218 euro mensili circa con la banca al fine di poter rimanere ad abitare nell'immobile. Aggiungeva che il marito non aveva spese per l'abitazione poiché viveva con la sorella IGa . Parte_3
Segnalava che , anche a causa dell'età avanzata, per la stessa non era facile trovare un'attività lavorativa.
Ciò posto sottolineava il divario rilevante tra le condizioni economiche proprie e quelle del marito e chiedeva un assegno di mantenimento mensile a carico del coniuge di euro 200 oltre rivalutazione Istat. Affermava altresì che il era stato condannato in via definitiva alla E_ pena di anni sette e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 e 609 bis cp. Aggiungeva di non avere risparmi da parte e di aver dovuto ricorrere ad interventi di sostegno, quali il reddito di cittadinanza. All'udienza del 12 maggio 2023 veniva dichiarata la contumacia di . E_
Compariva invece personalmente la IGa e, interrogata Parte_1 liberamente, dichiarava che i figli studiavano ancora, che la casa di abitazione era a
5 lei intestata come nuda proprietaria mentre il ne aveva l'usufrutto ed era l'unico CP_1 contraente del contratto di mutuo. Affermava inoltre di avere pignorato la pensione di spettanza del IG per ottenere il pagamento del contributo al mantenimento CP_1 dei figli. Confemava di versare la rata di 218 euro mensili all'istituto mutuante attingendo la provvista dal contributo per il mantenimento dei figli e da altri “piccoli redditi”. La parte attrice in riassunzione precisava le conclusioni definitive all'udienza del 1 dicembre 2023 e quindi la causa veniva assunta a decisione. Tuttavia la Corte d 'Appello con ordinanza in data 27 marzo 2024 disponeva la rimessione della causa sul ruolo ordinando all'Inps di fornire informazioni scritte sulle pensioni o su emolumenti di altro tipo erogati alla IGa e Parte_1
. E_
Dopo un rinvio di udienza in quanto la documentazione richiesta all'INPS non era pervenuta, la parte attrice in riassunzione precisava le conclusioni definitive all'udienza dell'8 novembre 2024 e, decorso il termine per la conclusionale, la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
La domanda di parte attrice in riassunzione è solo in parte fondata. Va innanzitutto richiamato il principio secondo il quale ,nel giudizio di separazione personale, l'assegno richiesto dal coniuge che non disponga di redditi adeguati deve essere parametrato secondo il criterio di consentire al coniuge avente diritto il mantenimento del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e ciò ex art. 156 c.c. ( Cass. 16 maggio 2017 n. 12196). Nella comparsa conclusionale la IGa ha richiamato i motivi a Parte_1 fondamento della separazione personale e cioè il comportamento vessatorio e maltrattante tenuto dal marito nei confronti suoi e dei figli arrivando anche a rivolgere attenzioni di natura sessuale nei confronti della figlia minore Per_1
Tali motivi – osserva la Corte – sono già stati considerati con riferimento alla pronuncia di addebito della separazione al IG . E_
Per quanto concerne la situazione economica della IGa , dalle Parte_1 informazioni fornite dall'INPS è risultato che la medesima percepisce una quota di pensione a partire dall'anno 2022 pari a euro 11.193 euro lordi. Tale somma, detratte le imposte, fornisce, secondo questa Corte, un reddito netto su dodici mensilità pari a circa 625 euro netti mensili. La IGa inoltre negli anni 2022 e 2023 ha percepito il reddito di Parte_1 cittadinanza di 650 euro mensili lordi ma a far data dal febbraio 2024 percepisce soltanto più la somma di euro 71, 58 mensili per l'assegno di inclusione. Inoltre ha percepito nel 2024 l'assegno unico per il figlio minore pari a 199 euro mensili Per_2
. Pertanto la IGa percepisce dall'INPS somme pari a circa euro 700 Parte_1 mensili nette attualmente, tenuto conto che l'assegno unico per il figlio è , allo Per_2 stato attuale, venuto meno per effetto del raggiungimento della maggiore età del figlio ( è nato nel 2006). Per_2
6 A questi emolumenti mensili occorre aggiungere il contributo al mantenimento dei due figli e entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti, pari a euro 600 mensili che vengono corrisposte direttamente dall'Inps , su ordine giudiziale, alla IGa . Parte_1
Pertanto , la IGa , ha entrate mensili pari a euro 1300 circa. Parte_1
Da tale somma si debbono detrarre 218 euro mensili che la IGa paga Parte_1 alla banca mutuante in forza di un piano di rientro stipulato per evitare la messa all'asta della casa di abitazione dove vive con i figli , in conseguenza del mancato pagamento da parte del marito delle rate del mutuo. Pertanto la IGa ha a sua disposizione poco meno di euro 1.100 mensili Parte_1
e deve provvedere con tale cifra al mantenimento proprio e dei due figli con lei conviventi.
Non risulta che la IGa svolga attività lavorativa a tempo indeterminato Parte_1 fatti salvi lavori occasionali che le forniscono redditi di trascurabile entità . Ella è nata nel 1962 e ha ora quasi 63 anni e risulta disoccupata. Se la medesima in primo grado aveva dichiarato di svolgere lavori di carattere saltuario che le fornivano poco meno di 300 euro mensili, attualmente, pur avendo capacità lavorativa, non risulta che ancora li svolga se non parzialmente (nel corso dell'interrogatorio libero davanti a questa Corte in data 12 maggio 2023 ha dichiarato di “avere piccoli redditi”). Per contro , dalle informazioni scritte dell'INPS, è emerso che il IG gode di CP_1 una pensione di importo lordo di euro 1832,31 euro mensili oltre ad altra pensione di importo lordo mensile pari a euro 10,74. Tuttavia la pensione di importo lordo pari a euro 1832,31 mensili è gravata di un assegno alimentare per i figli pari a 600 euro al mese, di un assegno alimentare per una ex coniuge pari a euro 232, 19 nonché di un pignoramento per euro 114,00. Al netto di tali trattenute il lordo della pensione è di 886,12 con un netto in pagamento a favore del IG di euro 582,80 ( oltre a euro 8,75 netti E_ per effetto della seconda pensione).
Allo stato, tuttavia, il IG è detenuto in forza di sentenza di E_ condanna definitiva e , quindi, non ha spese di casa di abitazione. Inoltre , anche quando verrà scarcerato, non dovrà sopportare tali spese essendo ospitato presso la casa della sorella . Pt_3
In tale situazione in cui la IGa , benchè assegnataria della casa ex Parte_1 coniugale ( di cui ha solo il diritto di nuda proprietà, in quanto usufruttuario è il IG ) deve provvedere a tutte le spese ( utenze , riscaldamento e E_ mantenimento) per sé e per i due figli, con somme mensili disponibili che si aggirano sui 1100-1300 euro mensili mentre il non ha spese attualmente e dispone di CP_1 un'entrata netta di circa 600 euro mensili ( 700 quando verrà meno il pignoramento di euro 114 mensili) , si ritiene che alla IGa spetti un assegno di Parte_1 mantenimento personale, tenuto conto anche della durata del matrimonio ( circa 16 anni) e del contributo dato alla vita familiare mediante la cura e la crescita dei due figli, pari a euro 100 mensili a decorrere dalla domanda giudiziale di primo grado oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
7 D'altronde il IG ,essendo rimasto contumace nel giudizio di E_ rinvio, non ha introdotto in giudizio argomenti idonei a confutare la sussistenza del diritto della IGa all'assegno alimentare. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono integralmente a carico del IG
[...]
per tutti i gradi di giudizio. CP_1
Tali spese si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, provvedendo in sede di giudizio di rinvio, accoglie la domanda dell'appellante IGa e, per l'effetto, Parte_1 dispone che il IG corrisponda a un assegno E_ Parte_1 di mantenimento di euro 100 mensili a far data dalla domanda introduttiva del primo grado di giudizio oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Condanna a pagare all'AR ( essendo la IGa E_ Parte_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato) tutte le spese del primo grado
[...] che si quantificano in euro 2900 oltre accessori, del secondo grado che si quantificano in euro 8000 per compensi oltre accessori, del grado di legittimità che si quantificano in euro 1785 per compensi oltre accessori ( tariffa d.m.55-2014 valore della causa 4800 euro) . Condanna a rifondere alla IGa le spese del E_ Parte_1 presente grado di giudizio che liquida secondo le tariffe minime del D.M. 147-2022 (valore 4800 euro oltre le spese di lite dei gradi precedenti) in euro 2904,50 oltre rimborso forfettario, iva e cpa. Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 26 marzo 2025 Si comunichi
Il Presidente estensore
Dott.ssa Carmela Mascarello
8