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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 3795/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/07/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CHIAVENTI ILARIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... 1. La casa familiare sita a San Benedetto Po in via A. Moro nr. 38, con gli arredi che la compongono, resterà assegnata al sig. . Controparte_1
Per 2. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_2 da fissare presso la residenza materna.
3. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
4. Quanto ai tempi di permanenza dei figli con il padre, disporsi il seguente piano di visita bisettimanale: 1° Settimana (week-end con il padre): il padre terrà con sé i figli - dalle ore 18.30 del lunedì prelevandoli dalla residenza materna sino alla mattina del martedì con riaccompagnamento a scuola;
- dalle ore 18.30 del martedì prelevandoli dalla residenza materna sino alla mattina del mercoledì con riaccompagnamento a scuola - dalle ore 18.30 del venerdì prelevandoli dalla residenza materna sino alla mattina del lunedì con riaccompagnamento a scuola. 2° Settimana (week-end con la madre): il padre terrà con sé i figli - dalle ore 18.30 del mercoledì prelevandoli dalla residenza materna sino alla mattina del giovedì con riaccompagnamento a scuola - dalle ore 18.30 del giovedì prelevandoli dalla residenza materna sino alla mattina del venerdì con riaccompagnamento a scuola Durante le vacanze estive sarà onere di entrambi i genitori, nei momenti di loro competenza, accompagnare i figli, anziché a scuola, al centro estivo al quale saranno iscritti entro l'orario di inizio delle attività. Vacanze estive: durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
il genitore che non abbia effettuato la propria comunicazione entro il predetto termine si adatterà a eventuali impegni già prefissati e previamente comunicati dall'altro genitore. Vacanze scolastiche natalizie e pasquali: nei periodi di vacanze invernali e primaverili, i figli trascorreranno un ugual numero di giorni con ciascun genitore seguendo, salvo diverso accordo, il criterio dell'alternanza annuale sia per quanto attiene alle vacanze natalizie (dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore) sia per quanto attiene a quelle pasquali (dall'inizio delle vacanze alla sera di Pasqua con un genitore e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro genitore). Il giorno 24 dicembre verrà trascorso con il genitore con cui non si trascorrerà il Natale. L'alternanza annuale sarà garantita anche in relazione alle vacanze scolastiche di carnevale Eventuali accordi difformi dal predetto schema dovranno essere assunti entro il 30 novembre di ciascun anno.
5. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile dell'importo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) a titolo di Per contributo per il mantenimento di entrambi i figli e entro il giorno 15 di ogni Per_2 mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra con Parte_1 decorrenza dal mese di rilascio da parte della stessa dell'abitazione coniugale, assegno da rivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza dall'anno successivo secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
6. I genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per entrambi i minori secondo le modalità ed i termini del Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Mantova, che qui di seguito viene integralmente trascritto: “Spese senza necessità di previo accordo con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della presentazione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico
/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento del ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamenti organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative di genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00; - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria e, come tale, rientrante nell'assegno fi mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico Spese per le lezioni di scuola guida (pratica, teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami) Spese straordinarie che necessitano di previo accordo tra i genitori: il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. A titolo meramente esemplificativo rientrano tra tali spese i seguenti esborsi:
1. spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
2. spese per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche, erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
3. spese per cure termali e fisioterapiche;
4. spese per cure e farmaci non convenzionali;
5. spese per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
6. spese per corsi di specializzazione;
7. spese per gite scolastiche con pernottamento;
8. spese per corsi di recupero e lezioni private;
9. spese per alloggio presso la sede universitaria;
10. spese per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui al precedente lett. B);
11. spese per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla lettera B);
12. spese per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino e dell'autovettura; 13. spese per viaggi e vacanze;
14. spese per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”.
7. L'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
si obbliga a sottoscrivere la modulistica necessaria affinché ciò si verifichi.
[...]
8. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, e a tutelare, reciprocamente, la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
9. I genitori prestano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia a proprio favore che a favore Per dei figli minori e , consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il Per_2 nominativo dei figli nel proprio passaporto. Per le vacanze o i viaggi all'estero, in un Paese dell'Unione Europea o fuori territorio della U.E., dovrà essere stipulata, a spese del genitore accompagnatore, un'apposita assicurazione che preveda un'idonea copertura sanitaria da esibire all'altro genitore prima del viaggio. I coniugi si impegnano, inoltre, a comunicare l'uno all'altro la località di vacanza, il luogo del pernottamento e ogni altro elemento utile al rintraccio dei figli.
10.La Sig.ra lascerà la casa familiare sita in San Benedetto Po (MN), Via Aldo Pt_1 Moro, 38, asportando i suoi effetti personali e consegnando al Sig. le chiavi CP_1 dell'immobile, entro 90 giorni dal deposito del presente ricorso.
11.I due conti correnti cointestati indicati in premessa verranno estinti entro 10 giorni dalla separazione e i coniugi tratterranno il saldo del conto ove ognuno di loro versa il proprio stipendio. Pertanto: quanto al saldo del conto corrente Intesa San Paolo nr. 744, esso verrà integralmente assegnato alla sig.ra quanto al saldo del conto Parte_1 corrente Credem nr. 2779, esso verrà integralmente assegnato al sig. . Controparte_1
12. I coniugi si impegnano a continuare a versare l'importo annuale di € 1.000,00 ciascuno per la polizza vita intestata ai figli, stipulata presso la Unipol Sai assicurazioni.
13. Con il corretto adempimento delle sopra indicate condizioni le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra né a titolo di assegno di mantenimento né a nessun altro titolo.
14. Spese legali e di giudizio interamente compensate. ... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN BENEDETTO PO (MN) in data 02/09/2017 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 11, Parte I, Anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN BENEDETTO PO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 3795/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 17/07/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CHIAVENTI ILARIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... 1. La casa familiare sita a San Benedetto Po in via A. Moro nr. 38, con gli arredi che la compongono, resterà assegnata al sig. . Controparte_1
Per 2. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_2 da fissare presso la residenza materna.
3. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
4. Quanto ai tempi di permanenza dei figli con il padre, disporsi il seguente piano di visita bisettimanale: 1° Settimana (week-end con il padre): il padre terrà con sé i figli - dalle ore 18.30 del lunedì prelevandoli dalla residenza materna sino alla mattina del martedì con riaccompagnamento a scuola;
- dalle ore 18.30 del martedì prelevandoli dalla residenza materna sino alla mattina del mercoledì con riaccompagnamento a scuola - dalle ore 18.30 del venerdì prelevandoli dalla residenza materna sino alla mattina del lunedì con riaccompagnamento a scuola. 2° Settimana (week-end con la madre): il padre terrà con sé i figli - dalle ore 18.30 del mercoledì prelevandoli dalla residenza materna sino alla mattina del giovedì con riaccompagnamento a scuola - dalle ore 18.30 del giovedì prelevandoli dalla residenza materna sino alla mattina del venerdì con riaccompagnamento a scuola Durante le vacanze estive sarà onere di entrambi i genitori, nei momenti di loro competenza, accompagnare i figli, anziché a scuola, al centro estivo al quale saranno iscritti entro l'orario di inizio delle attività. Vacanze estive: durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
il genitore che non abbia effettuato la propria comunicazione entro il predetto termine si adatterà a eventuali impegni già prefissati e previamente comunicati dall'altro genitore. Vacanze scolastiche natalizie e pasquali: nei periodi di vacanze invernali e primaverili, i figli trascorreranno un ugual numero di giorni con ciascun genitore seguendo, salvo diverso accordo, il criterio dell'alternanza annuale sia per quanto attiene alle vacanze natalizie (dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore) sia per quanto attiene a quelle pasquali (dall'inizio delle vacanze alla sera di Pasqua con un genitore e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l'altro genitore). Il giorno 24 dicembre verrà trascorso con il genitore con cui non si trascorrerà il Natale. L'alternanza annuale sarà garantita anche in relazione alle vacanze scolastiche di carnevale Eventuali accordi difformi dal predetto schema dovranno essere assunti entro il 30 novembre di ciascun anno.
5. Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile dell'importo di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) a titolo di Per contributo per il mantenimento di entrambi i figli e entro il giorno 15 di ogni Per_2 mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra con Parte_1 decorrenza dal mese di rilascio da parte della stessa dell'abitazione coniugale, assegno da rivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza dall'anno successivo secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
6. I genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per entrambi i minori secondo le modalità ed i termini del Protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Mantova, che qui di seguito viene integralmente trascritto: “Spese senza necessità di previo accordo con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della presentazione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico
/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento del ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamenti organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative di genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00; - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria e, come tale, rientrante nell'assegno fi mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico Spese per le lezioni di scuola guida (pratica, teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami) Spese straordinarie che necessitano di previo accordo tra i genitori: il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. A titolo meramente esemplificativo rientrano tra tali spese i seguenti esborsi:
1. spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
2. spese per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche, erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
3. spese per cure termali e fisioterapiche;
4. spese per cure e farmaci non convenzionali;
5. spese per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
6. spese per corsi di specializzazione;
7. spese per gite scolastiche con pernottamento;
8. spese per corsi di recupero e lezioni private;
9. spese per alloggio presso la sede universitaria;
10. spese per la baby-sitter (fuori dalle ipotesi di cui al precedente lett. B);
11. spese per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla lettera B);
12. spese per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino e dell'autovettura; 13. spese per viaggi e vacanze;
14. spese per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.”.
7. L'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
si obbliga a sottoscrivere la modulistica necessaria affinché ciò si verifichi.
[...]
8. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, e a tutelare, reciprocamente, la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
9. I genitori prestano sin d'ora il reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio sia a proprio favore che a favore Per dei figli minori e , consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire il Per_2 nominativo dei figli nel proprio passaporto. Per le vacanze o i viaggi all'estero, in un Paese dell'Unione Europea o fuori territorio della U.E., dovrà essere stipulata, a spese del genitore accompagnatore, un'apposita assicurazione che preveda un'idonea copertura sanitaria da esibire all'altro genitore prima del viaggio. I coniugi si impegnano, inoltre, a comunicare l'uno all'altro la località di vacanza, il luogo del pernottamento e ogni altro elemento utile al rintraccio dei figli.
10.La Sig.ra lascerà la casa familiare sita in San Benedetto Po (MN), Via Aldo Pt_1 Moro, 38, asportando i suoi effetti personali e consegnando al Sig. le chiavi CP_1 dell'immobile, entro 90 giorni dal deposito del presente ricorso.
11.I due conti correnti cointestati indicati in premessa verranno estinti entro 10 giorni dalla separazione e i coniugi tratterranno il saldo del conto ove ognuno di loro versa il proprio stipendio. Pertanto: quanto al saldo del conto corrente Intesa San Paolo nr. 744, esso verrà integralmente assegnato alla sig.ra quanto al saldo del conto Parte_1 corrente Credem nr. 2779, esso verrà integralmente assegnato al sig. . Controparte_1
12. I coniugi si impegnano a continuare a versare l'importo annuale di € 1.000,00 ciascuno per la polizza vita intestata ai figli, stipulata presso la Unipol Sai assicurazioni.
13. Con il corretto adempimento delle sopra indicate condizioni le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra né a titolo di assegno di mantenimento né a nessun altro titolo.
14. Spese legali e di giudizio interamente compensate. ... (omissis) ...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN BENEDETTO PO (MN) in data 02/09/2017 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 11, Parte I, Anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN BENEDETTO PO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 25/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca