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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/10/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 668/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 668/2025 R.G., promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Isidoro Gianluca Malandra, elettivamente C.F._2 domiciliati come in atti.
RICORRENTI nei confronti di
(C.F.: ). Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6
OGGETTO: azione di interdizione o di nomina di amministratore di sostegno.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.10.2025, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] I prossimi congiunti della interdicenda […] confermano che quest'ultima versa nelle condizioni di salute descritte nel ricorso e documentate in atti;
a altresì presente che sua madre è peggiorata Parte_1 nell'ultimo anno ed è priva della capacità di intendere e di volere. conferma Parte_1 altresì la propria disponibilità ad essere nominato tutore provvisorio della madre. Il Presidente
Istruttore sottopone alle parti la questione della possibilità che il Tribunale possa ritenere più utile la nomina di un Amministratore di Sostegno. conferma la propria disponibilità Parte_1 anche alla nomina di Amministratore di Sostegno della madre. Conferma altresì che gli unici beni e la pensione in titolarità della madre sono quelli descritti nel ricorso. Precisa altresì di vivere attualmente al piano superiore dell'immobile al cui piano inferiore vivono sua madre con la sua badante in Ripa
Teatina; precisa che la madre è allettata e impossibilitata a lasciare detta abitazione per la eventuale sua audizione. fa presente che circa una settimana fa lei e suo padre CP_2 Parte_2 hanno cambiato residenza anagrafica prendendola proprio presso l'immobile di Ripa
[...]
Teatina ove vive la interdicenda ed abitano nello stesso appartamento dove vivono sua nonna con la badante. L'Avv. Malandra sottolinea la opportunità della nomina urgente di un tutore provvisorio che possa tra l'altro accedere al conto corrente della interdicenda al fine di provvedere alle spese di gestione di quest'ultima, tra cui, in particolare, a quelle della badante che allo stato sono state sostenute in proprio da . Parte_1
SINTESI DEL FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.6.25, e hanno chiesto la pronunzia Pt_1 Parte_2 della interdizione della propria madre – descrivendo e Controparte_1 documentando la patologia psichica di cui la propria madre è affetta (cfr. la certificazione INPS acclusa all'allegato n. 2: “Diagnosi: malattia di Alzheimer con associata componente vascolare di grado moderato-severo, disorientamento nel tempo e nello spazio, deficit di attenzione, concentrazione, di pagina 2 di 6 astrazione e di ragionamento logico, deficit mnesici, pertanto la paziente presenta netta limitazione funzionale”; cfr., altresì, il certificato di visita neurologia eseguita presso il SSN accluso all'allegato n.
3: “DIAGNOSI: M. di Alzheimer – stato avanzato. OBIETTIVI: Paziente di 76 anni con Disturbo
Cognitivo Maggiore di grado avanzato (M. di Alzheimer). […] Non comprende, né esegue gli ordini semplici. Produzione verbale pressoché assente (ove si escluda produzione di lamento) In conclusione
m. di Alzheimer in stato avanzato. Per le condizioni cliniche la signora non è in grado CP_1 attualmente di manifestare il proprio pensiero”; si v., da ultimo, il certificato del Centro Disturbi
Cognitivi e Demenze della ASL Pescara, accluso all'allegato n. 4: “Paziente di 76 anni, affetta da DNC
Maggiore da M. di Alzheimer in associata componente vascolare […]. Attualmente la paziente presenta sindrome ipocinetica complicata da Ldd sacrale II stadio;
[…]. Paziente con DNC Maggiore attuale di grado molto severo (CDR 4) complicato da BPSD […]”).
2. Dopo la corretta instaurazione del contraddittorio, alla prima udienza del 6.10.25 si è proceduto alla audizione del figlio e dei nipoti dell'interdicenda, la quale non è potuta Parte_1 comparire, in ragione delle proprie precarie, documentate condizioni psicofisiche.
3. Il Tribunale ritiene – alla luce delle risultanze processuali acquisite e per le ragioni di seguito esposte
– la insussistenza dei presupposti per interdire la resistente, ricorrendo piuttosto le condizioni per procedere alla nomina di un Amministratore di sostegno della stessa.
4. Com'è noto, in virtù della Legge 9 gennaio 2004, n. 6, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure aventi carattere residuale, avendo il legislatore della riforma espressamente dichiarato di voler perseguire “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (cfr., art. 1, Legge n. 6/2004; cfr., in giurisprudenza, fra le tante, Trib. Bologna, 8 marzo 2005, in Giur. it., 2005, 2133; Trib. Bologna, 11 luglio 2005, in Foro it., 2005, I, 3842; v. inoltre Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno
2006, n. 13584; Cass., 28 maggio 2007, n. 12466; Corte Cost., ord. 17 luglio 2007, n. 29; Cass., 18 luglio 2008, n. 19971; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass., 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. civ., Sez. I,
26/10/2011, n. 22332).
5. Nella specie, la considerazione comparata sia del non ragguardevole patrimonio dell'interessata
(comproprietaria per un terzo e usufruttuaria, rispettivamente, di due immobili siti in Chieti, percettrice di assegno di accompagnamento, nonché titolare di un modesto reddito da pensione personale e da pensione di reversibilità del defunto marito, con cui era altresì contitolare di un conto corrente accesso pagina 3 di 6 presso la banca cfr. i documenti allegati al ricorso), sia della stabile convivenza della stessa CP_3
(nel medesimo immobile sito in Ripa Teatina alla Via Borgo Santa Maria dell'Alento, 37) con i figli e (il primo dimora al piano superiore del predetto immobile, al cui Pt_1 Parte_2 piano inferiore vive la madre;
il secondo da poco si è trasferito a vivere con sua madre, unitamente a sua figlia nipote della ricorrente), sia della limitatezza delle incombenze gestionali CP_2 periodiche che dovrebbero compiersi nell'interesse della stessa (ritiro della pensione, pagamento della badante, cura delle esigenze primarie di vitto e di cura della anziana), sia della ormai irreversibile condizione quotidiana di quest'ultima (da tempo allettata e priva di capacità di agire, con conseguente mancanza di rischi realistici di compimento personale di atti pregiudizievoli per il proprio patrimonio) rende più opportuno il ricorso alla nomina di un amministratore di sostegno, dotato, come è noto, di poteri più “elastici”, meglio confacenti alla situazione di fatto esistente, anche alla luce della presenza di un contesto familiare attento alle esigenze, anche di salute, della persona.
Tale conclusione rende dunque irrilevante, in questa sede, qualsivoglia ulteriore approfondimento del grado di incapacità della resistente, posto che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato – come è noto – con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì ai diversi elementi a cui prima si è fatto cenno.
6. Nella sua attuale formulazione, l'art. 418 c.c. stabilisce al terzo comma (introdotto dall'art. 6 della
Legge 9 gennaio 2004, n. 6) che: “se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per
l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405”.
7. In conformità a quanto richiesto tanto dal ricorrente (in assenza di opposizione del Pubblico
Ministero), quanto (alla udienza del 6.10.25) dai nipoti della resistente ( Parte_3 [...]
, e CP_2 Parte_4 Parte_5
), deve essere nominato come Parte_6 Parte_1 amministratore provvisorio di sua madre, con il compito di compiere in nome, per conto e nell'interesse di quest'ultima, tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari, ivi compreso il ritiro della pensione di invalidità dell'interessata, sino alle successive determinazioni del Giudice Tutelare competente. pagina 4 di 6 8. La domanda di interdizione deve essere pertanto rigettata, posto che, mentre il provvedimento di trasmissione degli atti (questa la formula corretta, utilizzata dal novellato art. 429, comma III, c.c.) al
Giudice Tutelare assume forma e contenuto di ordinanza (si discute se anche il Giudice Istruttore possa emetterla), in assenza di contrarie disposizioni occorre pur sempre una sentenza, necessariamente collegiale, che provveda (rigettandola: art. 422 c.c.) sulla domanda di interdizione o inabilitazione (art. 718 c.p.c.), regoli – se del caso – le spese processuali e consenta in sede di impugnazione il controllo su tutti i capi della decisione (controllo autonomo e diverso rispetto a quello previsto dall'art. 720-bis, comma II, c.p.c. per le decisioni – di accoglimento o rigetto che siano – del Giudice Tutelare in tema di applicazione o cessazione dell'amministrazione di sostegno).
Pertanto, se nel giudizio d'interdizione (come quello di specie) appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 418 c.c., in difetto di indicazioni formali, deve ritenersi che tale giudizio debba essere definito con sentenza, mentre, con separato provvedimento, vada disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'adozione delle successive determinazioni (cfr. Tribunale Mantova, 15/04/2010, cit., in Famiglia e Diritto, 2010, 10,
910; Tribunale di Bologna, 8 giugno 2010; Tribunale Vercelli, 31/10/2014, in Giuraemilia.it, 2015).
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili della resistente, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 668/2025 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
RIGETTA la domanda di e di interdizione di Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
. Controparte_1
DISPONE la trasmissione al Giudice Tutelare di copia degli atti del presente procedimento e della presente sentenza, ai sensi degli artt. 418, 3° co., c.c. e 405, 4° co., c.c. pagina 5 di 6 [...] uale amministratore provvisorio di Parte_7 Controparte_1
e gli assegna, tra l'altro, il compito di compiere in nome, per conto e nell'interesse di quest'ultima, tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari, ivi compreso il ritiro della pensione della madre, sino alle successive determinazioni del Giudice Tutelare competente.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti, riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, l'11.10.25.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 11 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 668/2025 R.G., promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Isidoro Gianluca Malandra, elettivamente C.F._2 domiciliati come in atti.
RICORRENTI nei confronti di
(C.F.: ). Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6
OGGETTO: azione di interdizione o di nomina di amministratore di sostegno.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.10.2025, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] I prossimi congiunti della interdicenda […] confermano che quest'ultima versa nelle condizioni di salute descritte nel ricorso e documentate in atti;
a altresì presente che sua madre è peggiorata Parte_1 nell'ultimo anno ed è priva della capacità di intendere e di volere. conferma Parte_1 altresì la propria disponibilità ad essere nominato tutore provvisorio della madre. Il Presidente
Istruttore sottopone alle parti la questione della possibilità che il Tribunale possa ritenere più utile la nomina di un Amministratore di Sostegno. conferma la propria disponibilità Parte_1 anche alla nomina di Amministratore di Sostegno della madre. Conferma altresì che gli unici beni e la pensione in titolarità della madre sono quelli descritti nel ricorso. Precisa altresì di vivere attualmente al piano superiore dell'immobile al cui piano inferiore vivono sua madre con la sua badante in Ripa
Teatina; precisa che la madre è allettata e impossibilitata a lasciare detta abitazione per la eventuale sua audizione. fa presente che circa una settimana fa lei e suo padre CP_2 Parte_2 hanno cambiato residenza anagrafica prendendola proprio presso l'immobile di Ripa
[...]
Teatina ove vive la interdicenda ed abitano nello stesso appartamento dove vivono sua nonna con la badante. L'Avv. Malandra sottolinea la opportunità della nomina urgente di un tutore provvisorio che possa tra l'altro accedere al conto corrente della interdicenda al fine di provvedere alle spese di gestione di quest'ultima, tra cui, in particolare, a quelle della badante che allo stato sono state sostenute in proprio da . Parte_1
SINTESI DEL FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.6.25, e hanno chiesto la pronunzia Pt_1 Parte_2 della interdizione della propria madre – descrivendo e Controparte_1 documentando la patologia psichica di cui la propria madre è affetta (cfr. la certificazione INPS acclusa all'allegato n. 2: “Diagnosi: malattia di Alzheimer con associata componente vascolare di grado moderato-severo, disorientamento nel tempo e nello spazio, deficit di attenzione, concentrazione, di pagina 2 di 6 astrazione e di ragionamento logico, deficit mnesici, pertanto la paziente presenta netta limitazione funzionale”; cfr., altresì, il certificato di visita neurologia eseguita presso il SSN accluso all'allegato n.
3: “DIAGNOSI: M. di Alzheimer – stato avanzato. OBIETTIVI: Paziente di 76 anni con Disturbo
Cognitivo Maggiore di grado avanzato (M. di Alzheimer). […] Non comprende, né esegue gli ordini semplici. Produzione verbale pressoché assente (ove si escluda produzione di lamento) In conclusione
m. di Alzheimer in stato avanzato. Per le condizioni cliniche la signora non è in grado CP_1 attualmente di manifestare il proprio pensiero”; si v., da ultimo, il certificato del Centro Disturbi
Cognitivi e Demenze della ASL Pescara, accluso all'allegato n. 4: “Paziente di 76 anni, affetta da DNC
Maggiore da M. di Alzheimer in associata componente vascolare […]. Attualmente la paziente presenta sindrome ipocinetica complicata da Ldd sacrale II stadio;
[…]. Paziente con DNC Maggiore attuale di grado molto severo (CDR 4) complicato da BPSD […]”).
2. Dopo la corretta instaurazione del contraddittorio, alla prima udienza del 6.10.25 si è proceduto alla audizione del figlio e dei nipoti dell'interdicenda, la quale non è potuta Parte_1 comparire, in ragione delle proprie precarie, documentate condizioni psicofisiche.
3. Il Tribunale ritiene – alla luce delle risultanze processuali acquisite e per le ragioni di seguito esposte
– la insussistenza dei presupposti per interdire la resistente, ricorrendo piuttosto le condizioni per procedere alla nomina di un Amministratore di sostegno della stessa.
4. Com'è noto, in virtù della Legge 9 gennaio 2004, n. 6, l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure aventi carattere residuale, avendo il legislatore della riforma espressamente dichiarato di voler perseguire “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (cfr., art. 1, Legge n. 6/2004; cfr., in giurisprudenza, fra le tante, Trib. Bologna, 8 marzo 2005, in Giur. it., 2005, 2133; Trib. Bologna, 11 luglio 2005, in Foro it., 2005, I, 3842; v. inoltre Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno
2006, n. 13584; Cass., 28 maggio 2007, n. 12466; Corte Cost., ord. 17 luglio 2007, n. 29; Cass., 18 luglio 2008, n. 19971; Cass. 22 aprile 2009, n. 9628; Cass., 1 marzo 2010, n. 4866; Cass. civ., Sez. I,
26/10/2011, n. 22332).
5. Nella specie, la considerazione comparata sia del non ragguardevole patrimonio dell'interessata
(comproprietaria per un terzo e usufruttuaria, rispettivamente, di due immobili siti in Chieti, percettrice di assegno di accompagnamento, nonché titolare di un modesto reddito da pensione personale e da pensione di reversibilità del defunto marito, con cui era altresì contitolare di un conto corrente accesso pagina 3 di 6 presso la banca cfr. i documenti allegati al ricorso), sia della stabile convivenza della stessa CP_3
(nel medesimo immobile sito in Ripa Teatina alla Via Borgo Santa Maria dell'Alento, 37) con i figli e (il primo dimora al piano superiore del predetto immobile, al cui Pt_1 Parte_2 piano inferiore vive la madre;
il secondo da poco si è trasferito a vivere con sua madre, unitamente a sua figlia nipote della ricorrente), sia della limitatezza delle incombenze gestionali CP_2 periodiche che dovrebbero compiersi nell'interesse della stessa (ritiro della pensione, pagamento della badante, cura delle esigenze primarie di vitto e di cura della anziana), sia della ormai irreversibile condizione quotidiana di quest'ultima (da tempo allettata e priva di capacità di agire, con conseguente mancanza di rischi realistici di compimento personale di atti pregiudizievoli per il proprio patrimonio) rende più opportuno il ricorso alla nomina di un amministratore di sostegno, dotato, come è noto, di poteri più “elastici”, meglio confacenti alla situazione di fatto esistente, anche alla luce della presenza di un contesto familiare attento alle esigenze, anche di salute, della persona.
Tale conclusione rende dunque irrilevante, in questa sede, qualsivoglia ulteriore approfondimento del grado di incapacità della resistente, posto che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato – come è noto – con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, bensì ai diversi elementi a cui prima si è fatto cenno.
6. Nella sua attuale formulazione, l'art. 418 c.c. stabilisce al terzo comma (introdotto dall'art. 6 della
Legge 9 gennaio 2004, n. 6) che: “se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per
l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405”.
7. In conformità a quanto richiesto tanto dal ricorrente (in assenza di opposizione del Pubblico
Ministero), quanto (alla udienza del 6.10.25) dai nipoti della resistente ( Parte_3 [...]
, e CP_2 Parte_4 Parte_5
), deve essere nominato come Parte_6 Parte_1 amministratore provvisorio di sua madre, con il compito di compiere in nome, per conto e nell'interesse di quest'ultima, tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari, ivi compreso il ritiro della pensione di invalidità dell'interessata, sino alle successive determinazioni del Giudice Tutelare competente. pagina 4 di 6 8. La domanda di interdizione deve essere pertanto rigettata, posto che, mentre il provvedimento di trasmissione degli atti (questa la formula corretta, utilizzata dal novellato art. 429, comma III, c.c.) al
Giudice Tutelare assume forma e contenuto di ordinanza (si discute se anche il Giudice Istruttore possa emetterla), in assenza di contrarie disposizioni occorre pur sempre una sentenza, necessariamente collegiale, che provveda (rigettandola: art. 422 c.c.) sulla domanda di interdizione o inabilitazione (art. 718 c.p.c.), regoli – se del caso – le spese processuali e consenta in sede di impugnazione il controllo su tutti i capi della decisione (controllo autonomo e diverso rispetto a quello previsto dall'art. 720-bis, comma II, c.p.c. per le decisioni – di accoglimento o rigetto che siano – del Giudice Tutelare in tema di applicazione o cessazione dell'amministrazione di sostegno).
Pertanto, se nel giudizio d'interdizione (come quello di specie) appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 418 c.c., in difetto di indicazioni formali, deve ritenersi che tale giudizio debba essere definito con sentenza, mentre, con separato provvedimento, vada disposta la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'adozione delle successive determinazioni (cfr. Tribunale Mantova, 15/04/2010, cit., in Famiglia e Diritto, 2010, 10,
910; Tribunale di Bologna, 8 giugno 2010; Tribunale Vercelli, 31/10/2014, in Giuraemilia.it, 2015).
9. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili della resistente, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 668/2025 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
RIGETTA la domanda di e di interdizione di Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
. Controparte_1
DISPONE la trasmissione al Giudice Tutelare di copia degli atti del presente procedimento e della presente sentenza, ai sensi degli artt. 418, 3° co., c.c. e 405, 4° co., c.c. pagina 5 di 6 [...] uale amministratore provvisorio di Parte_7 Controparte_1
e gli assegna, tra l'altro, il compito di compiere in nome, per conto e nell'interesse di quest'ultima, tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari, ivi compreso il ritiro della pensione della madre, sino alle successive determinazioni del Giudice Tutelare competente.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti, riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, l'11.10.25.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 11 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6