Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 175/2022 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 175/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 193/2022 del
Tribunale di Campobasso, resa il 13/04/2022 e depositata in pari data, nella causa n. 1132/2018
R.G.A.C., avente per oggetto: “Somministrazione – opposizione al decreto ingiuntivo n. 184/2018”;
T R A
BANCA IFIS s.p.a., in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dott.
Paolo Gesa (P.IVA: 02505630109), corrente in Venezia – Mestre alla Via Terraglio n. 63 ed elettivamente domiciliata in Campobasso alla Via Umberto I n. 25 presso lo studio dell'Avv. Carlo
Cappuccilli, rappresentata e difesa dall'Avv. Leopoldo Conti e dall'Avv. Vincenzo Palomba in virtù, il primo, di procura generale alle liti per Notar Angelo Ausilio di Venezia – Mestre del 06/11/2013
(rep. n. 34227 – racc. n. 10599) e, il secondo, di procura stesa in calce al ricorso per decreto ingiuntivo (r.g.n. 628/2018);
APPELLANTE –
C O N T R O
- il COMUNE DI BOJANO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore (P.IVA:
80002190702), corrente in BO alla Piazza Roma n. 153 ed elettivamente domiciliata in BO alla Via Calderari n. 163 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Papa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
causa n. 175/2022 R.G. 1
- A.S.D. La BB, in persona del legale rappresentante OL DEOM (P.IVA: 92067260700), con sede in BO (CB) al Corso Umberto I n. 18;
- CO DELL'OMO, nato a [...] il [...] ([...]) e ivi residente a[...]; entrambi elettivamente domiciliati in Vasto alla Via Vittorio Bachelet n. 10 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mastrangelo, che li rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e di risposta di prime cure dinanzi al Tribunale di Campobasso del
21/11/2018;
- APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI-
Conclusioni: all'udienza del dì 05/06/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni prese con le note scritte di trattazione, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda di opposizione al decreto n. 184/2018, con cui, su ricorso di Banca IFIS S.p.A., il Tribunale di Campobasso aveva ingiunto al Comune di BO il pagamento della somma di €. 18.350/09, oltre interessi e consequenziali, a titolo di somministrazione di fornitura elettrica, che era stata effettuata da NE s.p.a. e il cui credito era stato ceduto alla banca, oggi appellante, con scrittura privata autenticata del 22/12/2016 (rep. n.
226493 – racc. n. 72267), depositata agli atti del notaio dott. Claudio Cerini di Roma.
Il Comune ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione, così eccependo:
- l'insussistenza “dell'obbligazione di pagamento in capo all'ente” in quanto la banca non aveva dato prova dell'esistenza di un valido contratto stipulato in forma scritta tra il Comune ed NE;
- la non debenza delle somme ingiunte, in quanto riferibili a consumi relativi ad un sito di fornitura che, a far data dal 19 marzo 2014, non era più nella titolarità del Comune bensì della A.S.D.
(Associazione sportiva dilettantistica) “La BB”.
Il contraddittorio di prime cure si è radicato:
(1) con la costituzione nella causa di opposizione della Banca, che ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione proposta, tenuto conto che:
causa n. 175/2022 R.G. 2 (1a) il Comune aveva regolarmente sottoscritto il contratto di fornitura per il POD
IT001E686774724 afferente il “Centro Sportivo Varazi”, sito in località Monteverde (doc. 1 fasc. prime cure parte opposta);
(1b) in virtù di tale contratto, NE aveva erogato la fornitura richiesta, emettendo la relativa fatturazione (doc. 2 fasc. prime cure parte opposta), in conformità ai dati di consumo effettivamente rilevati dal distributore territorialmente competente, come confermato dall'allegata
Certificazione dei Consumi rilasciata da quest'ultimo (doc. 3 fasc. prime cure parte opposta);
(2) con la costituzione dei terzi A.S.D. “La BB” e OL DEOM in proprio, di cui il primo giudice aveva preventivamente autorizzato la chiamata, i quali hanno formulato richiesta di rigetto della domanda di garanzia e/o in manleva, così come proposta nei loro confronti, e tanto, in buona sostanza, alla stregua della determina n. 108 del 18/11/14 (doc. n. 7 fasc. primo grado parte opposta), con cui il Comune aveva deciso di accollarsi, per sua libera scelta, i costi della fornitura elettrica, senza peraltro che l'associazione fosse a conoscenza di tale decisione dell'Ente prima del giudizio.
Ammessi ed espletati gli incombenti istruttori, che erano stato richiesti dalle parti, il Tribunale ha poi deciso la causa, accogliendo l'opposizione e revocando la resa ingiunzione con ogni conseguenza di legge, nei confronti della banca, in ordine al carico delle spese di lite, anche per i terzi chiamati.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, la banca appellante ha proposto gravame intermedio, domandando che, in integrale riforma della gravata decisione e confermato l'opposto decreto ingiuntivo n. 184/2018, per le causali innanzi esposte, il
Comune fosse condannato a corrispondere alla s.p.a. l'importo di €. 18.350/09, oltre accessori, con vittoria del doppio grado delle spese di lite, affidandosi a unico dettagliato motivo con insegna.
Il Comune appellato ha invece così testualmente concluso:
in via principale, rigettare l'appello perché infondato, con conseguente condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
in via subordinata, riconoscere il diritto del Comune di BO a essere garantito e/o manlevato dall'A.S.D. “La BB”, con sede in BO al Corso Umberto I, n. 18, e da OL
DEOM, nato a [...] il [...], di tutto quanto dovesse essere tenuto a corrispondere alla Banca IFIS S.p.A., per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare l'A.S.D. “La BB”, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in BO al
Corso Umberto I, n. 18, e OL DEOM, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], a rimborsare il Comune di BO le somme di cui sopra.
causa n. 175/2022 R.G. 3 Infine, gli altri due appellati, l'associazione dilettantistica e OL DEOM in proprio, hanno domandato che, con il favore del doppio grado delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario:
in via principale, fosse rigettato l'appello proposto e confermata la sentenza impugnata;
in via incidentale e riconvenzionale, in accoglimento del condizionato gravame, fosse dichiarata, in riforma della decisione impugnata, l'illegittimità della domanda di manleva e/o di garanzia proposta dal Comune di BO nei confronti dell'A.S.D. La BB e di OL DEOM
(chiamato sia in proprio sia quale legale rappresentante dell'A.S.D. La BB), giusta la contestata chiamata in causa dei terzi deducenti nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
184/18 (reso dal Tribunale di Campobasso in favore della Banca IFIS S.p.A. contro il Comune di
BO), perché improcedibile, inammissibile e comunque infondata (anche ai sensi del dedotto difetto di giurisdizione);
in subordine, ove fosse accolta l'opposizione avanzata dal Comune di BO, con il conseguente accoglimento della domanda di manleva e/o garanzia contenuta nella chiamata dei deducenti terzi, dando così ingresso all'azione proposta dal Comune nei riguardi dell'A.S.D. La
BB e di OL DELL'OMO, condannare i chiamati in causa alla minor somma da accertarsi in corso di causa.
UNICO MEZZO PRINCIPALE
La banca appellante, acquirente del credito ceduto dall'NE, si duole della circostanza per cui la gravata sentenza ha erroneamente ritenuto non provata l'esistenza di un contratto scritto tra il
Comune e l'NE, oltre che la sussistenza del relativo impegno di spesa e dell'attestazione della copertura finanziaria, pur ritenendo invece provata l'esecuzione della fornitura oggetto delle fatture azionate.
In buona sostanza, ha precisato la banca, il primo giudice ha omesso di valutare, o comunque ha manifestamente travisato, la documentazione in atti posta a corredo della pretesa creditoria.
L'appello principale è fondato.
La Corte rileva che il primo giudice ha preso la errata decisione, qui gravata, alla stregua dell'esame incompleto delle tavole processuali.
Nello specifico, a pag. 4 ultimo alinea con continuazione all'inizio di pag. 5 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento solamente:
al modulo di adesione per la fornitura elettrica sottoscritta dal Sindaco di BO (doc. n. 1 fasc. primo grado parte opposta);
alle fatture relative alle somministrazioni di energia elettrica (doc. n. 2 fasc. primo grado parte opposta);
causa n. 175/2022 R.G. 4 all'estratto autentico del giornale dei crediti e alla certificazione del distributore;
così ignorando la ulteriore documentazione in atti prodotta dalla banca, e ritenendo che, nella specie, non sia stata seguita la normativa amministrativa affinché il contratto di somministrazione per cui è causa fosse completo tanto sotto il profilo soggettivo, quanto sotto quello oggettivo, richiamando espressamente l'art. 191 comma I del d.lgs. n. 267/2000, che attiene, ai fini della validità del negozio da stipularsi, alla registrazione dell'impegno contabile nel competente bilancio di previsione, contenente anche l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del predetto d.lgs. n. 267/2000.
In particolare e in dettaglio, dall'esame delle tavole processuali, che la Corte ha compiuto, risulta documentato e provato dall'appellante che:
NE ha emesso le fatture per cui è causa, poi cedute alla banca, nei confronti del proprio unico contraente e cioè con il Comune in virtù di contratto stipulato in forma scritta dal Sindaco pro tempore dott. Antonio Silvestri (doc. n. 1 fasc. primo grado parte opposta);
tale contratto, con codice n. K00260085, è proprio quello relativo al sito di fornitura identificato con il codice POD n. IT 001E686774724, in località Monteverde presso il “Centro
Sportivo Varazi”, come risulta dall'allegato “MULTISITO” al contratto, appunto con codice
K00260085 (doc. n. 4 fasc. primo grado parte opposta);
il contratto di cui si discute è stato sottoscritto dal Comune in seguito all'accettazione, di cui alla comunicazione del 23/12/2014, che è a firma del Responsabile del Procedimento arch. J.
Bernardino Primiani (doc. n. 5 fasc. primo grado parte opposta), da parte dell'Ente, del preventivo che era stato effettuato dall'NE in data 13/09/2014 per “allaccio con contestuale attivazione” (doc. n. 6 fasc. primo grado parte opposta);
con delibera n. 108 del 18/11/2014 (doc. n. 7 fasc. primo grado parte opposta), che è la
“determina dirigenziale di approvazione preventivo”, il Comune ha deliberato, non soltanto l'allaccio dell'utenza elettrica in via di urgenza (testualmente, “inter alia” nella parte motiva della determina: “considerato che l'amministrazione comunale non potrà permettersi la sospensione delle attività all'interno del centro, che vanificherebbe ogni sforzo fatto finora per tenere in vita il centro con investimenti sostanziosi, a danno di tutta la cittadinanza sportiva e non, oltre che dell'economia del posto), ma anche l'attivazione della fornitura di energia elettrica, impegnando la relativa spesa e il Responsabile comunale del Settore II, dott. Tommaso Ramacciato, ha attestato la sussistenza della relativa copertura finanziaria, così come prescritto dall'art. 191 del d.lgs. n. 167/2000
(T.U.E.L.).
Conseguentemente, tutto l'iter amministrativo previsto dalla normativa in tema di enti locali è stato, nella specie, regolarmente seguito e, per l'effetto, il Comune di BO deve essere condannato a causa n. 175/2022 R.G. 5 corrispondere l'importo all'epoca ingiunto, con accessori e conseguenti in punto spese di lite, anche della fase monitoria, alla banca appellante.
Inoltre, secondo l'ordine gradato che la logica comporta, stante l'accoglimento dell'appello principale, in questa sede, deve ora essere esaminata la domanda di manleva avanzata dal Comune di BO, riproposta espressamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui non v'era stata alcuna delibazione da parte del primo giudice, per assorbita motivazione, stante il disposto accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione, che era stata avanzata all'epoca dall'Ente comunale.
Tale domanda di manleva, spiegata dall'Ente appellato, che deve essere accolta, ha il fondamento convenzionale nella previsione di cui all'art. 4 del contratto di concessione e gestione del “Centro
Sportivo Varazi”, di cui all'atto amministrativo pubblico del 19/07/2014 rep. n. 693, rogato dal
Segretario Generale del Comune di BO, intercorso tra l'Ente e la Associazione Sportiva
Dilettantistica (A.S.D.) La BB (doc. n. 2 della nota di deposito, datata 29/05/2018, fasc. di primo grado parte opponente), che testualmente, “inter alia”, sul punto dispone: “Con la stipula del presente atto, il concessionario assume in toto l'obbligo di pagamento delle utenze necessarie alla gestione dell'impiantistica sportiva (gas – elettricità – consumi idrici), ivi comprese le volture dei rispettivi contratti di fornitura”.
APPELLO INCIDENTALE
A questo punto, per logica correlazione, la Corte deve esaminare qui di seguito l'appello incidentale, che è infondato, proposto dagli appellati A.S.D. La BB e OL DEOM, teso alla dichiarazione di illegittimità della proposta domanda di garanzia e/o manleva in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondata anche ai sensi del difetto di giurisdizione, già dedotto in prime cure.
Orbene, nello specifico, a fondamento dello spiegato appello incidentale, i predetti appellati A.S.D.
La BB e OL DEOM hanno sostanzialmente eccepito le seguenti circostanze.
(a)
Il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario dal momento che “la questione del pagamento della fornitura da parte della A.S.D. si inserisce in un complesso contenzioso tra questa
e l'amministrazione, riguardante non solo la vicenda della fornitura elettrica, ma anche quella inerente i conguagli per le migliorie apportate al Centro sportivo, il pagamento da parte del
Comune delle prestazioni effettuate in favore delle scuole, i danni derivanti dalla risoluzione illegittima della convenzione, etc.” e che, quindi, “ il Tribunale adito, al fine di verificare la fondatezza della chiamata in causa del Comune, avrebbe dovuto esaminare non solo lo svolgersi del rapporto concessorio nel suo complesso, ma anche quali erano i reciproci obblighi e diritti derivanti dalla Concessione, cosa che gli è inibita. In fatti, la giurisdizione in ordine alla domanda
causa n. 175/2022 R.G. 6 proposta dal Comune spetta non al Giudice ordinario adito, ma a quello Amministrativo, atteso che
l'art. 133, c. 1, lett. c), C.P.A., demanda alla giurisdizione esclusiva di quest'ultimo la materia dell'affidamento e dell'esecuzione dei pubblici servizi derivati da concessioni, ad esclusione solo di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” (tale testualmente, pag. 12 della memoria di costituzione e risposta contenente appello incidentale dei terzi chiamati in causa);
(b)
La inammissibilità della chiamata in causa dell'A.S.D. La BB per la sua genericità e contraddittorietà in quanto l'ente comunale “non avrebbe specificato in cosa consisterebbe il diritto di garanzia e quello di manleva, indicato in via alternativa o sussidiaria. L'A.S.D. e OL
DEOM non hanno mai sottoscritto nessun contratto di manleva in cui si obbligavano a garantire
l'ente. Né dal preteso inadempimento della convenzione può trarsi nessun diritto di garanzia, visto che il contratto da cui è sorto l'obbligo del Comune al pagamento è un contratto di fornitura intercorso tra quest'ultimo e la società fornitrice, cui i terzi chiamati sono rimasti estranei” e che, quindi, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare che “l'atto di citazione di terzi è del tutto insufficiente per la costituire gli effetti di una regolare vocatio in ius” (tale testualmente, a pag. 13 della memoria di costituzione e risposta contenente appello incidentale dei terzi chiamati in causa);
(c)
La inammissibilità della chiamata in causa dell'appellato OL DEOM dal momento che
“nei confronti del Comune si sarebbe – eventualmente – obbligata la sola A.S.D. e non OL
DEOM personalmente, il quale ha sottoscritto tale convenzione ed ha dato esecuzione alla stessa, ma sempre nella sua qualità di legale rappresentante dell'A.S.D.” e che, comunque, l'ente comunale sarebbe decaduto da qualsiasi azione nei confronti dello stesso, in virtù di quanto prescritto dall'art. 1957 c.c. (tale testualmente, a pagg. 13 e 14 della memoria di costituzione e risposta contenente appello incidentale dei terzi chiamati in causa);
(d)
Il Comune ha già incassato le somme derivanti della polizza fideiussoria (tele testualmente, pag.14 della memoria di costituzione e risposta contenente appello incidentale dei terzi chiamati in causa) e nulla più è dovuto;
(e)
L'inesistenza dell'inadempimento dei chiamati in causa dal momento che l'Ente comunale, ritenendo di intestarsi l'utenza elettrica senza darne comunicazione all'associazione, è l'unico soggetto obbligato al pagamento delle pretese ingiunte dalla IFIS Banca per i consumi derivati dalla fornitura di elettricità (tale testualmente, a pag.16 della memoria di costituzione e risposta contenente appello incidentale dei terzi chiamati in causa).
causa n. 175/2022 R.G. 7 (a1)
Orbene, per ciò che concerne l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario appare opportuno immediatamente evidenziare che il “petitum” del presente giudizio attiene esclusivamente al pagamento della fornitura elettrica, così come disciplinato dal già richiamato art. 4 dal contratto di concessione, e pertanto, non può trovare applicazione, come sostenuto dai terzi chiamati in causa, l'art. 133, c. 1 lett. c) c.p.a., il quale in ogni caso esclude la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Peraltro, in tema specifico, la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha chiarito in più riprese che:
► “In tema di concessioni di pubblici servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione, ivi comprese le questioni inerenti agli adempimenti ed alle relative conseguenze indennitarie, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in discussione il profilo paritario e meramente patrimoniale del rapporto concessorio e non già
l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, sicché possono essere compromesse in arbitrato rituale” (Cassazione civile, sez. un., 18/12/2019, n. 33691);
► “In tema di concessione di pubblici servizi, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende anche alle conseguenze risarcitorie, ivi comprese quelle afferenti all'applicazione di penali previste per l'inadempimento del concessionario di pubblico servizio, costituendo esse manifestazione di un rapporto obbligatorio di carattere paritario, non sussumibile nelle attività di vigilanza e controllo nei confronti del gestore menzionate dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.” (Cassazione civile, sez. un., 27/06/2023, n. 18374);
► "In tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti ai profili di adempimento e inadempimento della concessione e alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, fermo restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui l'Amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge" (Cassazione civile, sez. un., 08/07/2019, n.18267)
(b1)
In riferimento all'eccezione attinente all'inammissibilità della chiamata in causa dell'A.S.D. La
BB, sollevata dai terzi chiamati in causa, come innanzi già precisato, l'obbligo dell'Associazione di procedere al pagamento della fornitura elettrica è espressamente previsto, a livello convenzionale, dall'art. 4 del citato contratto di concessione.
causa n. 175/2022 R.G. 8 Conseguentemente, essendo la fornitura oggetto delle fatture in questione riferita al centro sportivo
“Varazi” e al periodo in cui quest'ultimo era gestito dall'A.S.D. La BB in virtù del suindicato contratto, il sodalizio sportivo è contrattualmente obbligato a provvedere al relativo pagamento e quindi a tenere indenne il Comune di quanto dovesse eventualmente essere condannato a pagare in favore della Banca IFIS S.p.A.-
(c1)
Anche l'eccezione concernente la dedotta inammissibilità della chiamata in causa di OL
DEOM è infondata, posto che:
“La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente” (Cassazione civile sez. III, 25/08/2014, n. 18188);
nella specie, proprio OL DEOM, nella sua qualità di legale rappresentante p.t. dell'A.S.D. La BB, ha agito in nome e per conto della A.S.D. La BB, sottoscrivendo il contratto di concessione del 19 marzo 2014.
Tale circostanza di fatto, da cui deriva la responsabilità personale e solidale di OL DEOM, ai sensi dell'art. 38 del codice civile, non è mai stata in alcun modo contestata dagli appellanti incidentali durante tutto il corso del giudizio.
Né, al fine di escludere la responsabilità personale dell'appellato DEOM, può ritenersi spirato il termine di decadenza dall'azione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1957 c.c., così come pure sostenuto dai terzi chiamati in causa.
Infatti, questo giudice osserva che la scadenza dell'obbligazione di pagamento, compromessa in giudizio, in capo all'associazione, inerente i costi relativi alla fornitura di energia elettrica, in base alla clausola contrattuale contenuta nella convenzione, è per sua natura successiva alla data di avvenuto pagamento della fornitura da parte dell'Ente, circostanza allo stato non avvenuta, di modo che del tutto tempestiva è stata l'azione posta in essere dall'Ente sia nei confronti dell'A.S.D. La
BB, sia nei confronti dell'appellato OL DEOM.
(d1)
In ordine al pure eccepito incasso, da parte del Comune, della somma di €. 16.380/00, derivanti della garanzia fideiussoria di cui alla polizza n. 56214787, emessa dalla Liguria Assicurazioni il 13 marzo 2014, che era stata sottoscritta, da parte dell'A.S.D., all'atto di stipula del contratto di causa n. 175/2022 R.G. 9 concessione e gestione del centro sportivo “Varazi” del 19/03/2014, alla stregua di quanto imposto dall'art. 9 della predetta intercorsa convenzione, di tal che nessuna altra somma sarebbe dovuta all'Ente dai terzi chiamati, questo giudice osserva che:
l'importo di €. 16.380/00 è stato incassato dal Comune, a fronte delle maggiori somme dovute dall'associazione, così costituite:
- €. 30.921/26, che era stata fatturata da Enel S.p.A. all'Ente per le spese e i costi relativi alla fornitura elettrica;
- €. 49.140/00, che era stata richiesta all'associazione a titolo di canone concessorio non corrisposto per tre annualità;
alla stregua dei criteri indicati dall'art. 1193 cod. civ., l'importo incamerato dal Comune di
€. 16.380/00 deve essere imputato a deconto del credito più oneroso e cioè a quello di €. 49.140/00, che era stato appunto richiesto dall'Ente all'associazione a titolo di canone concessorio non corrisposto per tre annualità;
di conseguenza, la cauzione incamerata dal Comune di BO ha coperto parzialmente solo ed esclusivamente i canoni concessori non corrisposti e non quello inerente la fornitura di energia elettrica per cui è causa.
(e1)
Da ultimo, per ciò che concerne l'eccezione secondo la quale il Comune, ritenendo di intestarsi l'utenza elettrica senza darne comunicazione all'associazione concessionaria, sarebbe l'unico soggetto obbligato al pagamento delle pretese ingiunte dalla IFIS Banca per i consumi derivati dalla fornitura di elettricità (pag.16 della memoria di costituzione e risposta contenente appello incidentale dei terzi chiamati in causa), questo giudice ribadisce nuovamente che l'art. 4 del contratto di concessione del 19 marzo 2014, che pone l'obbligo del concessionario di assumere in toto il pagamento delle utenze necessarie alla gestione dell'impiantistica sportiva del Centro Varazi, di contro, non ha posto alcun obbligo di eventuale preventiva comunicazione a carico del Comune in favore dell'associazione.
In definitiva, l'A.S.D. La BB e OL DEOM devono essere solidalmente condannati a rimborsare al Comune tutte le somme, anche per spese di lite di tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio, che l'Ente deve corrispondere alla banca alla stregua della presente decisione.
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e il Comune appellato deve rifonderle all'appellante nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo,
causa n. 175/2022 R.G. 10 di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore della domanda di gravame principale:
€. 18.350/09).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale del 18/05/2022, spiegato da BANCA IFIS s.p.a., e sull'appello incidentale di cui alla comparsa di costituzione, avanzato dalla A.S.D. La BB e da OL DEOM in proprio, avverso la sentenza n. 193/2022, resa dal Tribunale di Campobasso il 13/04/2022, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, in integrale riforma della gravata sentenza, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta l'opposizione, spiegata dal Comune di
BO, al decreto ingiuntivo n. 184/2018 reso dal Tribunale di Campobasso, che conferma in ogni sua parte;
2) rigetta integralmente l'appello incidentale;
3) condanna il Comune di BO alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore dell'appellante s.p.a., che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione:
per il primo grado, nell'importo di €. 5.077/00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti;
per il gravame, nell'importo di €. 3.966/00 per compenso, oltre €. 382/50 per esborsi, nonché spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti;
4) in accoglimento della spiegata domanda di manleva, condanna in via solidale la A.S.D. La
BB e OL DEOM a rimborsare al Comune di BO qualsivoglia somma che sarà dall'Ente esborsata, anche per spese di lite della fase monitoria, in favore della s.p.a., in dipendenza di questa decisione.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per la A.S.D. La BB e per OL DEOM, appellanti incidentali soccombenti, di versare, con vincolo solidale, un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 03/01/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 175/2022 R.G. 11