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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1909/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
BONAVENTURA MARIA, Giudice
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6332/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500020302000 IVA 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 712/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., società unipersonale, c. f. CF_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Rappresentante_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciata presso il Suo studio sito in Venafro (IS) alla Indirizzo_1 presentava ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n.09780202500020302000, fascicolo n. 2024/000464022 relativo al veicolo BMW SERIE 5 520D TOURING, Targato Targa_1, di proprietà della società ricorrente, la cui comunicazione veniva notificata a quest'ultima in data 03.02.2025. Il preavviso intimava il pagamento di euro 524.300,73 in relazione a molteplici cartelle di pagamento e avvisi di addebito aventi ad oggetto tributi
Iva, ritenute Irpef, Irap, tassa automobilista, Ires ed altre.
Nel ricorso si eccepiva la violazione dell'art.86 co.2 del D.P.R. 602/73 dove si prevede che i beni strumentali all'esercizio dell'impresa non possono essere sottoposti a fermo amministrativo. Parte ricorrente concludeva chiedendo: " ...In via principale, previa sospensione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 47, dichiarare illegittimo il preavviso di fermo amministrativo - documento n. 09780202500020302000, fascicolo n. 2024/000464022- relativo all'autovettura BMW SERIE 5 520D TOURING, Targato Targa_1, di proprietà della società Ricorrente_1 s.r.l, come si evince dalla documentazione prodotta, con conseguente annullamento dello stesso e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle spese e competenze di causa;
..."
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva ed in via preliminare rilevava il difetto di giurisdizione del
Giudice Tributario in favore di quello Ordinario. Nel merito si sosteneva la correttezza del proprio operato e si chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensione che del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il giorno 21 gennaio 2026 si discuteva della causa RG. n.6332/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che l'eccezione di incompetenza sollevata da ADER non sussiste. Le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione sent. n.15354/2015 puntualizza che il fermo amministrativo non può essere considerato come mero atto esecutivo prodromico all'esecuzione, ma anche come misura afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento essendo quindi “...atti che partecipano del giudizio di esecuzione o come atti non esecutivi, né prodromici alla esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva” per cui “Data la natura afflittiva e non esecutiva del fermo amministrativo il relativo procedimento è impugnabile in base alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore: tutto dipenderà quindi, dalla natura del credito in virtù del quale viene iscritto: se il credito è di natura previdenziale sarà competente il Tribunale del Lavoro (cfr. Cass., SS.UU., n. 959/2017)(2)”.
Riguardo al riparto di competenza giurisdizionale tra Giudice di Pace (rectius Giudice Ordinario) e Corte
Tributaria, la giurisprudenza con ordinanza della S.C. 10672/2009 ha chiaramente rilevato che se il fermo amministrativo è disposto per crediti tributari (come nel caso in esame), la relativa opposizione andrà sollevata dinanzi al Giudice Tributario;
se, invece, il credito per il quale viene disposto il fermo ha natura “non tributaria”, altresì definita, “extratributaria”, il Giudice competente sarà quello individuato secondo i criteri normali che presiedono (ex art. 103 Cost.) al riparto di giurisdizione: e poiché il fermo ha natura cautelare (e non è un atto amministrativo), il Giudice dinanzi al quale proporre l'opposizione sarà il Giudice Ordinario.
Nel merito parte ricorrente evidenziava, documentando, che il bene oggetto di fermo era regolarmente iscritto nel registro dei beni ammortizzabili e pertanto strumentale all'attività aziendale.
La Corte rileva che la società ricorrente esercità il commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari e possiede due autovetture di grande cilindrata che sono state sottoposte entrambe alla richiesta di fermo amministrativo.
Tale circostanza da atto che il bene, seppur strumentale, non risulta essere indispensabile all'attività
d'impresa.
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025 ha chiarito che il presupposto di strumentalità sussiste a seguito di specifica prova offerta dal contribuente non desumendo la stessa dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale.
Infatti non sono sufficienti neppure le iscrizioni fiscali nel registro didei beni ammortizzabili – come nel caso in esame - “...occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa. Nel caso in esame non è stata data prova di questa effettiva strumentalità dell'autovettura oggetto del preavviso impugnato e pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 oltre oneri se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
BONAVENTURA MARIA, Giudice
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6332/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500020302000 IVA 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 712/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L., società unipersonale, c. f. CF_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Rappresentante_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciata presso il Suo studio sito in Venafro (IS) alla Indirizzo_1 presentava ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo n.09780202500020302000, fascicolo n. 2024/000464022 relativo al veicolo BMW SERIE 5 520D TOURING, Targato Targa_1, di proprietà della società ricorrente, la cui comunicazione veniva notificata a quest'ultima in data 03.02.2025. Il preavviso intimava il pagamento di euro 524.300,73 in relazione a molteplici cartelle di pagamento e avvisi di addebito aventi ad oggetto tributi
Iva, ritenute Irpef, Irap, tassa automobilista, Ires ed altre.
Nel ricorso si eccepiva la violazione dell'art.86 co.2 del D.P.R. 602/73 dove si prevede che i beni strumentali all'esercizio dell'impresa non possono essere sottoposti a fermo amministrativo. Parte ricorrente concludeva chiedendo: " ...In via principale, previa sospensione ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 47, dichiarare illegittimo il preavviso di fermo amministrativo - documento n. 09780202500020302000, fascicolo n. 2024/000464022- relativo all'autovettura BMW SERIE 5 520D TOURING, Targato Targa_1, di proprietà della società Ricorrente_1 s.r.l, come si evince dalla documentazione prodotta, con conseguente annullamento dello stesso e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle spese e competenze di causa;
..."
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva ed in via preliminare rilevava il difetto di giurisdizione del
Giudice Tributario in favore di quello Ordinario. Nel merito si sosteneva la correttezza del proprio operato e si chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensione che del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il giorno 21 gennaio 2026 si discuteva della causa RG. n.6332/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che l'eccezione di incompetenza sollevata da ADER non sussiste. Le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione sent. n.15354/2015 puntualizza che il fermo amministrativo non può essere considerato come mero atto esecutivo prodromico all'esecuzione, ma anche come misura afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento essendo quindi “...atti che partecipano del giudizio di esecuzione o come atti non esecutivi, né prodromici alla esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva” per cui “Data la natura afflittiva e non esecutiva del fermo amministrativo il relativo procedimento è impugnabile in base alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore: tutto dipenderà quindi, dalla natura del credito in virtù del quale viene iscritto: se il credito è di natura previdenziale sarà competente il Tribunale del Lavoro (cfr. Cass., SS.UU., n. 959/2017)(2)”.
Riguardo al riparto di competenza giurisdizionale tra Giudice di Pace (rectius Giudice Ordinario) e Corte
Tributaria, la giurisprudenza con ordinanza della S.C. 10672/2009 ha chiaramente rilevato che se il fermo amministrativo è disposto per crediti tributari (come nel caso in esame), la relativa opposizione andrà sollevata dinanzi al Giudice Tributario;
se, invece, il credito per il quale viene disposto il fermo ha natura “non tributaria”, altresì definita, “extratributaria”, il Giudice competente sarà quello individuato secondo i criteri normali che presiedono (ex art. 103 Cost.) al riparto di giurisdizione: e poiché il fermo ha natura cautelare (e non è un atto amministrativo), il Giudice dinanzi al quale proporre l'opposizione sarà il Giudice Ordinario.
Nel merito parte ricorrente evidenziava, documentando, che il bene oggetto di fermo era regolarmente iscritto nel registro dei beni ammortizzabili e pertanto strumentale all'attività aziendale.
La Corte rileva che la società ricorrente esercità il commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari e possiede due autovetture di grande cilindrata che sono state sottoposte entrambe alla richiesta di fermo amministrativo.
Tale circostanza da atto che il bene, seppur strumentale, non risulta essere indispensabile all'attività
d'impresa.
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025 ha chiarito che il presupposto di strumentalità sussiste a seguito di specifica prova offerta dal contribuente non desumendo la stessa dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale.
Infatti non sono sufficienti neppure le iscrizioni fiscali nel registro didei beni ammortizzabili – come nel caso in esame - “...occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa. Nel caso in esame non è stata data prova di questa effettiva strumentalità dell'autovettura oggetto del preavviso impugnato e pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 oltre oneri se dovuti.