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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 5778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5778 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del giudice dott.ssa EN LU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2949 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LETIZIA LENTINI per procura in atti opponente
e
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del titolare, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMILIANO RUSSO per procura in atti
opposta
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 08.03.2021 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 388/2021, emesso da questo Tribunale il
26.01.2021, notificato il 02.02.2021, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore della ditta , della somma di € 7.298,50, oltre Controparte_1
pagina 1 di 8 interessi e spese della procedura, quale corrispettivo per i lavori di straordinaria amministrazione eseguiti, nel corso dell'anno 2020, nel fabbricato condominiale sito in
Misterbianco, via Piemonte n. 22, in cui si trova, al piano terra, l'unità immobiliare della
Parte_1
L'opponente, in via preliminare, eccepiva il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito escludeva la prova del presunto credito, nonché del rapporto contrattuale;
in via subordinata, dichiarava l'esistenza di un proprio controcredito, quantificato in € 3.500,00 (comprensivo dell'esborso di € 183,00 per il ripristino di tubazioni, climatizzatori e segnale TV) a titolo di risarcimento dei danni subiti durante l'esecuzione dei lavori, oltre al danno derivante dalla impossibilità di accedere al c.d. bonus facciata. Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo, con la riduzione dell'importo dovuto.
Si costituiva in giudizio la ditta , escludendo che Controparte_1 la domanda fosse soggetta a mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/10; eccepiva la decadenza dell'opponente dal diritto di eccepire i vizi delle opere eseguite e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 04.10.2021, ritenuto il procedimento non soggetto a mediazione obbligatoria, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183,
c. 6, c.p.c..
All'udienza del 01.02.2022 – sostituita dal deposito di note - venivano ammesse le prove orali e, con successiva ordinanza del 01.06.2023, veniva disposta CTU;
all'esito, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11.11.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.05.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse pagina 2 di 8 conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito illustrati.
L'opposta – attrice in senso sostanziale - nel presente giudizio ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di corrispettivo per i lavori di straordinaria amministrazione da essa eseguiti, nel corso dell'anno 2020, nell'edificio sito in Misterbianco, via Piemonte n. 22, in cui ricade l'unità immobiliare di proprietà di Parte_1 posta al piano terra, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sull'opponente, ai sensi degli artt. 1176, 1655 e 1657 c.c..
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
In applicazione del superiore principio, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto;
viste le contestazioni formulate dall'opponente, deve, altresì, fornire la prova dell'entità delle opere eseguite.
È noto che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass.
26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983). Ne consegue che la prova del contratto possa
pagina 3 di 8 essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art.
2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass.
Civ., Sez. I, 24.5.2018, n. 12971; n. 2386 del 26.01.2023).
Ciò posto, l'esistenza del contratto e l'avvenuta esecuzione dei lavori è emersa dalla prova orale.
Ed invero, il direttore dei lavori, ing. della cui attendibilità non v'è Persona_1 ragione di dubitare, ha riferito quanto segue: “Sono stato incaricato dal Sig. per fare il Persona_2 computo metrico e il riparto spese dei lavori afferenti la facciata e ballatoi della palazzina sita in Misterbianco, via Piemonte n. 22. Preciso che originariamente i lavori di rifacimento della facciata dovevano riguardare solo
l'unità immobiliare dei sigg.ri e cugino che non ricordo il cognome. Solo successivamente la Persona_2 sig.ra decise di far fare i lavori anche nella parte della facciata che riguardava la sua Parte_1 proprietà. Fui contattato tramite mail dalla sig.ra dopo che le avevo inviato il computo metrico con la Parte_1 suddivisione delle spese, così come lo avevo inviato agli altri due comproprietari. Ci fu un contatto telefonico tra la ditta e il marito della Sig.ra e me, mentre la ditta di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 era nel mio studio, nella persona del titolare Sig. . Controparte_1
In merito alla ripartizione delle spese tra i comproprietari, il teste ha dichiarato che: “I costi dei lavori relativi alla facciata sono stati ripartiti tra i tre proprietari in quote eguali, mentre i costi relativi ai lavori effettuati sulla terrazza sono stati ripartiti nel C.M. per 1/3 al proprietario esclusivo della terrazza sig. e 2/3 ai proprietari sottostanti. Preciso che il riparto delle spese non fu firmato da Persona_2 nessuno dei committenti perché essendo stato redatto nel periodo del lock down – covid non c'è stata occasione di incontrarsi di persona. Le interlocuzioni sono avvenute tramite mail.”.
Le dichiarazioni del teste risultano suffragate dalla documentazione in atti.
In particolare, con email del 4.5.2020 - inviata da alla ditta Parte_1 appaltatrice, da quest'ultima depositata in giudizio e non contestata – l'opponente ha avvertito la ditta di essere impossibilitata a recarsi personalmente sul posto per la consegna dei lavori, a causa delle misure straordinarie emanate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in tal modo essa ha dimostrato di conoscere l'esistenza dei lavori, affidati all'opposta, e di non avere nulla da obiettare al riguardo.
pagina 4 di 8 Risulta inammissibile, per tardività, l'eccezione di decadenza, formulata dall'opposta, che si
è costituita solo in data 8.9.2021 per l'udienza del 14.9.2021.
Al fine di ottenere ogni utile elemento sull'entità delle opere eseguite è stata disposta apposita CTU. Il Consulente nominato, ing. in ordine alla corretta Controparte_2 esecuzione dei lavori, a seguito di apposito sopralluogo, ha evidenziato che “non vi è dubbio alcuno che i lavori sulla facciata siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte anche in funzione del fatto che dopo un lungo periodo di tempo (quale quello intercorso fra il fine lavori e il sopralluogo del CTU) eventuali problematiche riguardanti le finiture esterne si sarebbero rese palesi […] Stessa cosa, invece, non si può dire per le lavorazioni condotte sulle inferriate al piano terra […] il mancato rimontaggio dell'illuminazione sul prospetto principale […] i danni lamentati per l'incuria durante le operazioni di montaggio o smontaggio dei ponteggi”.
Il CTU ha stimato i danni riconducibili alla incuria durante l'esecuzione dei lavori in €
840,00.
Le superiori conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, ben motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dall'opposta, vanno condivise e possono essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Il CTU ha, poi, riscontrato talune problematiche nella quantificazione dei costi, per l'asserita erronea applicazione delle tabelle millesimali. La questione in esame, oltre a non essere stata tempestivamente sollevata dall'opponente nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., esula dal presente giudizio, nel quale, peraltro, gli altri comproprietari non sono costituiti, né è opponibile all'opposta la ripartizione interna tra i committenti. Dunque, sul punto, le conclusioni del CTU non possono essere condivise.
Piuttosto, dall'esame della CTP dell'attrice emerge che i computi metrici depositati in giudizio riportano un ammontare di € 1.700,00 in eccesso rispetto a quanto, a dire del CTP, dovuto dalla tale valutazione è stata operata senza entrare nel merito Parte_1 dell'applicazione delle tabelle millesimali, anche per oggettiva mancanza di dati necessari al calcolo.
Il CTP avrebbe espunto talune voci dal computo metrico (la somma di € 500,00 attribuita a non meglio specificate “spese tecniche”) in quanto non verificabili, e ha rideterminato il pagina 5 di 8 costo per metro lineare di talune lavorazioni (per es., € 57,30 al metro quadrato in luogo di €
80,00 per rasatura e intonaco).
Ciò posto, deve rilevarsi che l'opposta non ha chiarito la natura delle predette non ben identificate spese tecniche, pertanto la relativa somma va esclusa.
In merito al diverso ammontare stimato dal CTP per le lavorazioni al metro lineare, invece, la relativa contestazione risulta generica, non avendo il CTP verificato la tecnica di lavorazione eseguita e/o l'impiego di materiali pregevoli;
peraltro gli altri committenti hanno specificamente accettato il computo metrico, recante gli importi in questione, e il CTU ha verificato la corretta esecuzione dei lavori. In ragione di ciò non può essere decurtata la residua somma di € 1.200,00, indicata dal CTP.
All'opponente va, poi, riconosciuta la somma di € 840,00 – per l'incuria della ditta opposta durante l'esecuzione dei lavori, come indicato dal CTU – e di € 183,00 per il ripristino delle tubazioni e per la sostituzione del cavo (cfr. doc. 5 allegato dall'opponente).
Vista l'esistenza del credito dell'opponente, nei limiti indicati, occorre fare applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. (C. Cass., n.
26365/2024).
Nel caso di specie i crediti oggetto di causa discendono dal medesimo rapporto, pertanto, all'esito della verifica delle rispettive poste di dare e avere, risulta il credito dell'opposta nella misura di € 5.775,50 (€ 7.298,50 - € 500,00 - € 840,00 - € 183,00), oltre interessi legali dalla domanda.
Il riconoscimento di un credito dell'opposta inferiore rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo conduce alla revoca del decreto ingiuntivo.
L'opponente risulta avere versato, in data 12.10.2021, all'opposta, la somma di € 8.099,05, comprensiva anche delle spese del monitorio, in esecuzione del decreto ingiuntivo, e ha chiesto la restituzione anche parziale dell'importo versato.
La restituzione della differenza, pari a € 1.523,00, oltre interessi legali dal pagamento, va pagina 6 di 8 disposta in questa sede (C. Cass., n. 814/2015; n. 30389/2019). Non vanno, invece, restituite le spese del monitorio (C. Cass., n. 17854/2020).
Deve essere, infine, rigettata la domanda della volta ad ottenere il risarcimento Parte_1 del danno per la mancata fruizione del c.d. bonus facciata, in difetto di prova sul punto, non essendovi elementi da cui desumere che la mancata fruizione del bonus indicato sia stato determinato dalla condotta della ditta appaltatrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'opponente va condannata alla rifusione delle stesse in favore dell'opposta, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia (fino a € 26.000,00), in € 2.900,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisionale).
Le spese di CTU, in considerazione dell'esito della stessa, sono poste definitivamente per metà a carico dell'opponente e per metà a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 2949/2021, vertente tra
(opponente) e , in persona Parte_1 Controparte_1 del titolare (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 388/2021;
2. Dichiara l'esistenza del credito dell'opposta nei confronti dell'opponente nella misura di € 5.775,50 oltre interessi legali dalla domanda;
3. Accoglie la domanda di restituzione formulata dall'opponente, per l'effetto, condanna l'opposta alla restituzione, in favore dell'opponente, della somma di €
1.523,00, oltre interessi legali dalla data del versamento (12.10.2021);
4. Condanna l'opponente alla rifusione, nei confronti dell'opposta, delle spese di lite,
pagina 7 di 8 che liquida in € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Russo;
5. Pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico dell'opponente e per metà
a carico dell'opposta.
Così deciso in Catania il 01/12/2025.
Il Giudice
EN LU
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, nella persona del giudice dott.ssa EN LU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2949 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LETIZIA LENTINI per procura in atti opponente
e
(P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del titolare, rappresentata e difesa dall'avv. MASSIMILIANO RUSSO per procura in atti
opposta
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 08.03.2021 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 388/2021, emesso da questo Tribunale il
26.01.2021, notificato il 02.02.2021, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore della ditta , della somma di € 7.298,50, oltre Controparte_1
pagina 1 di 8 interessi e spese della procedura, quale corrispettivo per i lavori di straordinaria amministrazione eseguiti, nel corso dell'anno 2020, nel fabbricato condominiale sito in
Misterbianco, via Piemonte n. 22, in cui si trova, al piano terra, l'unità immobiliare della
Parte_1
L'opponente, in via preliminare, eccepiva il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito escludeva la prova del presunto credito, nonché del rapporto contrattuale;
in via subordinata, dichiarava l'esistenza di un proprio controcredito, quantificato in € 3.500,00 (comprensivo dell'esborso di € 183,00 per il ripristino di tubazioni, climatizzatori e segnale TV) a titolo di risarcimento dei danni subiti durante l'esecuzione dei lavori, oltre al danno derivante dalla impossibilità di accedere al c.d. bonus facciata. Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità, la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo, con la riduzione dell'importo dovuto.
Si costituiva in giudizio la ditta , escludendo che Controparte_1 la domanda fosse soggetta a mediazione ai sensi del d. lgs. n. 28/10; eccepiva la decadenza dell'opponente dal diritto di eccepire i vizi delle opere eseguite e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 04.10.2021, ritenuto il procedimento non soggetto a mediazione obbligatoria, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183,
c. 6, c.p.c..
All'udienza del 01.02.2022 – sostituita dal deposito di note - venivano ammesse le prove orali e, con successiva ordinanza del 01.06.2023, veniva disposta CTU;
all'esito, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11.11.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo e impegnato nella riorganizzazione dello stesso, la causa veniva rinviata, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.05.2025, alla quale veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse pagina 2 di 8 conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito illustrati.
L'opposta – attrice in senso sostanziale - nel presente giudizio ha chiesto il pagamento della somma indicata in premessa, a titolo di corrispettivo per i lavori di straordinaria amministrazione da essa eseguiti, nel corso dell'anno 2020, nell'edificio sito in Misterbianco, via Piemonte n. 22, in cui ricade l'unità immobiliare di proprietà di Parte_1 posta al piano terra, dunque ha agito per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria gravante sull'opponente, ai sensi degli artt. 1176, 1655 e 1657 c.c..
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
In applicazione del superiore principio, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto;
viste le contestazioni formulate dall'opponente, deve, altresì, fornire la prova dell'entità delle opere eseguite.
È noto che la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass.
26.10.2009, n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983). Ne consegue che la prova del contratto possa
pagina 3 di 8 essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art.
2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass.
Civ., Sez. I, 24.5.2018, n. 12971; n. 2386 del 26.01.2023).
Ciò posto, l'esistenza del contratto e l'avvenuta esecuzione dei lavori è emersa dalla prova orale.
Ed invero, il direttore dei lavori, ing. della cui attendibilità non v'è Persona_1 ragione di dubitare, ha riferito quanto segue: “Sono stato incaricato dal Sig. per fare il Persona_2 computo metrico e il riparto spese dei lavori afferenti la facciata e ballatoi della palazzina sita in Misterbianco, via Piemonte n. 22. Preciso che originariamente i lavori di rifacimento della facciata dovevano riguardare solo
l'unità immobiliare dei sigg.ri e cugino che non ricordo il cognome. Solo successivamente la Persona_2 sig.ra decise di far fare i lavori anche nella parte della facciata che riguardava la sua Parte_1 proprietà. Fui contattato tramite mail dalla sig.ra dopo che le avevo inviato il computo metrico con la Parte_1 suddivisione delle spese, così come lo avevo inviato agli altri due comproprietari. Ci fu un contatto telefonico tra la ditta e il marito della Sig.ra e me, mentre la ditta di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 era nel mio studio, nella persona del titolare Sig. . Controparte_1
In merito alla ripartizione delle spese tra i comproprietari, il teste ha dichiarato che: “I costi dei lavori relativi alla facciata sono stati ripartiti tra i tre proprietari in quote eguali, mentre i costi relativi ai lavori effettuati sulla terrazza sono stati ripartiti nel C.M. per 1/3 al proprietario esclusivo della terrazza sig. e 2/3 ai proprietari sottostanti. Preciso che il riparto delle spese non fu firmato da Persona_2 nessuno dei committenti perché essendo stato redatto nel periodo del lock down – covid non c'è stata occasione di incontrarsi di persona. Le interlocuzioni sono avvenute tramite mail.”.
Le dichiarazioni del teste risultano suffragate dalla documentazione in atti.
In particolare, con email del 4.5.2020 - inviata da alla ditta Parte_1 appaltatrice, da quest'ultima depositata in giudizio e non contestata – l'opponente ha avvertito la ditta di essere impossibilitata a recarsi personalmente sul posto per la consegna dei lavori, a causa delle misure straordinarie emanate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in tal modo essa ha dimostrato di conoscere l'esistenza dei lavori, affidati all'opposta, e di non avere nulla da obiettare al riguardo.
pagina 4 di 8 Risulta inammissibile, per tardività, l'eccezione di decadenza, formulata dall'opposta, che si
è costituita solo in data 8.9.2021 per l'udienza del 14.9.2021.
Al fine di ottenere ogni utile elemento sull'entità delle opere eseguite è stata disposta apposita CTU. Il Consulente nominato, ing. in ordine alla corretta Controparte_2 esecuzione dei lavori, a seguito di apposito sopralluogo, ha evidenziato che “non vi è dubbio alcuno che i lavori sulla facciata siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte anche in funzione del fatto che dopo un lungo periodo di tempo (quale quello intercorso fra il fine lavori e il sopralluogo del CTU) eventuali problematiche riguardanti le finiture esterne si sarebbero rese palesi […] Stessa cosa, invece, non si può dire per le lavorazioni condotte sulle inferriate al piano terra […] il mancato rimontaggio dell'illuminazione sul prospetto principale […] i danni lamentati per l'incuria durante le operazioni di montaggio o smontaggio dei ponteggi”.
Il CTU ha stimato i danni riconducibili alla incuria durante l'esecuzione dei lavori in €
840,00.
Le superiori conclusioni del CTU, frutto di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, ben motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dall'opposta, vanno condivise e possono essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Il CTU ha, poi, riscontrato talune problematiche nella quantificazione dei costi, per l'asserita erronea applicazione delle tabelle millesimali. La questione in esame, oltre a non essere stata tempestivamente sollevata dall'opponente nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., esula dal presente giudizio, nel quale, peraltro, gli altri comproprietari non sono costituiti, né è opponibile all'opposta la ripartizione interna tra i committenti. Dunque, sul punto, le conclusioni del CTU non possono essere condivise.
Piuttosto, dall'esame della CTP dell'attrice emerge che i computi metrici depositati in giudizio riportano un ammontare di € 1.700,00 in eccesso rispetto a quanto, a dire del CTP, dovuto dalla tale valutazione è stata operata senza entrare nel merito Parte_1 dell'applicazione delle tabelle millesimali, anche per oggettiva mancanza di dati necessari al calcolo.
Il CTP avrebbe espunto talune voci dal computo metrico (la somma di € 500,00 attribuita a non meglio specificate “spese tecniche”) in quanto non verificabili, e ha rideterminato il pagina 5 di 8 costo per metro lineare di talune lavorazioni (per es., € 57,30 al metro quadrato in luogo di €
80,00 per rasatura e intonaco).
Ciò posto, deve rilevarsi che l'opposta non ha chiarito la natura delle predette non ben identificate spese tecniche, pertanto la relativa somma va esclusa.
In merito al diverso ammontare stimato dal CTP per le lavorazioni al metro lineare, invece, la relativa contestazione risulta generica, non avendo il CTP verificato la tecnica di lavorazione eseguita e/o l'impiego di materiali pregevoli;
peraltro gli altri committenti hanno specificamente accettato il computo metrico, recante gli importi in questione, e il CTU ha verificato la corretta esecuzione dei lavori. In ragione di ciò non può essere decurtata la residua somma di € 1.200,00, indicata dal CTP.
All'opponente va, poi, riconosciuta la somma di € 840,00 – per l'incuria della ditta opposta durante l'esecuzione dei lavori, come indicato dal CTU – e di € 183,00 per il ripristino delle tubazioni e per la sostituzione del cavo (cfr. doc. 5 allegato dall'opponente).
Vista l'esistenza del credito dell'opponente, nei limiti indicati, occorre fare applicazione del seguente, condiviso, principio di diritto: Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. (C. Cass., n.
26365/2024).
Nel caso di specie i crediti oggetto di causa discendono dal medesimo rapporto, pertanto, all'esito della verifica delle rispettive poste di dare e avere, risulta il credito dell'opposta nella misura di € 5.775,50 (€ 7.298,50 - € 500,00 - € 840,00 - € 183,00), oltre interessi legali dalla domanda.
Il riconoscimento di un credito dell'opposta inferiore rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo conduce alla revoca del decreto ingiuntivo.
L'opponente risulta avere versato, in data 12.10.2021, all'opposta, la somma di € 8.099,05, comprensiva anche delle spese del monitorio, in esecuzione del decreto ingiuntivo, e ha chiesto la restituzione anche parziale dell'importo versato.
La restituzione della differenza, pari a € 1.523,00, oltre interessi legali dal pagamento, va pagina 6 di 8 disposta in questa sede (C. Cass., n. 814/2015; n. 30389/2019). Non vanno, invece, restituite le spese del monitorio (C. Cass., n. 17854/2020).
Deve essere, infine, rigettata la domanda della volta ad ottenere il risarcimento Parte_1 del danno per la mancata fruizione del c.d. bonus facciata, in difetto di prova sul punto, non essendovi elementi da cui desumere che la mancata fruizione del bonus indicato sia stato determinato dalla condotta della ditta appaltatrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'opponente va condannata alla rifusione delle stesse in favore dell'opposta, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia (fino a € 26.000,00), in € 2.900,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisionale).
Le spese di CTU, in considerazione dell'esito della stessa, sono poste definitivamente per metà a carico dell'opponente e per metà a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 2949/2021, vertente tra
(opponente) e , in persona Parte_1 Controparte_1 del titolare (opposta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 388/2021;
2. Dichiara l'esistenza del credito dell'opposta nei confronti dell'opponente nella misura di € 5.775,50 oltre interessi legali dalla domanda;
3. Accoglie la domanda di restituzione formulata dall'opponente, per l'effetto, condanna l'opposta alla restituzione, in favore dell'opponente, della somma di €
1.523,00, oltre interessi legali dalla data del versamento (12.10.2021);
4. Condanna l'opponente alla rifusione, nei confronti dell'opposta, delle spese di lite,
pagina 7 di 8 che liquida in € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Russo;
5. Pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico dell'opponente e per metà
a carico dell'opposta.
Così deciso in Catania il 01/12/2025.
Il Giudice
EN LU
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