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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/06/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 26.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 193 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Ezio Parte_1
ON ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, presso il suo studio in Roma via Crescenzio 2 scala B int. 3
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso i suoi uffici siti in Roma, via dei
Portoghesi n.12;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10787/2022 depositata in data
16/12/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da accertava a carico del suddetto ricorrente, Parte_1 in relazione alle infermità contratte in data 4/6/2014 nello svolgimento del servizio, un grado di invalidità biologica del 10%.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
Il si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
Nel corso del giudizio veniva disposta ctu medico-legale.
All'esito dell'udienza del 15/5/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
, Appuntato scelto dei Carabinieri, aveva agito in giudizio al fine di ottenere, Parte_2 ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, l. 266/2005, il riconoscimento del proprio status di Vittima del dovere e ai conseguenti benefici di legge in relazione alle infermità da cui era stato colpito in data 4/6/2014 nello svolgimento in Roma di un servizio di Pronto Intervento, allorché la vettura presso cui era a bordo era stata speronata da altra autovettura, a seguito dei quali aveva riportato infermità con un grado invalidante che quantificava in misura pari al 70% e comunque non inferiore al 50%, evento per il quale era stato riconosciuta dal , con atto del Controparte_2
28/10/2019, la causa di servizio.
Il Tribunale, all'esito di un giudizio svoltosi nella contumacia del , Controparte_1 ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva solo parzialmente la domanda.
Escludeva la sussistenza nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1, comma 564, l. 266/2005, dei presupposti per il riconoscimento in capo all'odierno appellante dello status di Vittima del dovere affermando, all'esito dell'istruttoria disposta, come non risultasse in alcun modo che il ricorrente- fosse stato esposto ad un rischio superiore a quello ordinariamente connesso alle funzioni di istituto essendo quanto accaduto invece in linea, con quanto rilevato dalla Roma CP_3 nella relazione del 4/6/2014 (rectius 14/1/2020) alla cui stregua l'accaduto non sarebbe rientrato nelle fattispecie normativamente previste “in quanto l'evento lesivo non appare direttamente riconducibile all'attività svolta, bensì è stato provocato da un evento del tutto accidentale e imprevedibile, che ha azionato una serie causale autonoma, eziologicamente estranea allo svolgimento del servizio d'istituto in cui era impegnato l'interessato“.
Accertava inoltre, sulla base di CTU medico-legale, la sussistenza in capo all'odierno appellante di un grado di invalidità in misura pari al 10%.
L'appellante, con quello che può considerarsi un primo e complesso motivo, contesta la gravata sentenza, anche sotto il profilo della omessa pronuncia, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti del riconoscimento in suo capo dello status di Vittima del dovere.
Lamenta la mancata valutazione della documentazione in atti relativa al riconoscimento da parte del del nesso causale tra le infermità riportate e il servizio espletato e del contenuto della CP_1 deposizione testimoniale resa dal superiore dell'appellante nel corso della precedente fase del giudizio. Lamenta altresì l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso la sua esposizione ad un rischio superiore a quello ordinariamente connesso alle funzioni d'istituto, lamentando come i presupposti per il riconoscimento dello status di Vittima del dovere, fossero stati valutati esclusivamente alla stregua del comma 564 dell'art. 1 l. 266/2005 e non invece ai sensi del precedente comma 563 dello stesso articolo.
Evidenziava infatti trattarsi di “una attività di contrasto alla criminalità (lettera a) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (lettera b), nelle operazioni di soccorso (lettera d), nella tutela della pubblica incolumità (lettera e), che rientrano, quindi, a pieno titolo, in quelle di cui all'art. 1 co. 563 della 266/052” evidenziando altresì come le evidenziate risultanze processuali smentissero le conclusioni, condivise dal Tribunale, di cui alla relazione della del CP_3
14/1/2020.
Sostiene in ogni caso la riconducibilità del servizio prestato dall'appellante anche alla ulteriore ipotesi di cui al successivo comma 564 in quanto comunque verificatasi in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà.
Con un ulteriore profilo di doglianza contesta la gravata sentenza nella parte in cui, condividendo le conclusioni del CTU di primo grado, aveva quantificato l'invalidità dell'appellante nella misura del 10% evidenziando come la stessa fosse inferiore anche a quella riconosciuta in data 17/6/2014, ai fini della causa di servizio, quando l'invalidità subita era stata ricondotta all'VIII categoria della
Tabella A corrispondente a postumi in misura pari dal 20% al 30%.
Lamenta anche l'omessa applicazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del d.p.r. 181/2009.
Si ritiene opportuno osservare, preliminarmente, che non può attribuirsi alcun rilievo ai fini della presente decisione al giudizio instaurato dall'odierno appellante innanzi al Tar Lazio e definito, con esito a lui sfavorevole, con la sentenza n. 3915/2025 del 21/2/2025, prodotta dal Ministero telematicamente in data 14/05/2025.
Trattasi infatti di giudizio finalizzato a fare valere la diretta responsabilità del quale CP_1 datore di lavoro dell'appellante, sia contrattuale che extracontrattuale, in ordine al citato sinistro stradale del 04/06/2014, domanda quest'ultima, all'evidenza, del tutto autonoma e radicalmente diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio finalizzata, quest'ultima, a far valere, pur con riferimento allo stesso evento, il diritto a prestazioni, quelle ricollegabili al riconoscimento dello status di Vittima del dovere, che prescindono totalmente dalla sussistenza o meno della responsabilità dell'amministrazione datrice (avendo il Tar Lazio espressamente escluso, inoltre, la sussistenza della sua giurisdizione in ordine all'ulteriore profilo di danno dedotto in tale sede in relazione alla mancata ovvero ritardata definizione del procedimento avviato al fine di ottenere i benefici riconosciuti alle Vittime del dovere).
Tanto premesso l'appello risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Risulta innanzitutto fondato il primo motivo con cui l'appellante contesta il mancato riconoscimento dello status di Vittima del dovere non potendosi ritenersi meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte a tale proposito dal Tribunale. Com'è noto ai sensi dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005 “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'”.
Il successivo comma 564 prevede altresì che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua al fine della maturazione del diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, nelle ipotesi previste dalle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (Cass. Sez. Un. 10791 del
04/05/2017 la quale ha confermato la pronuncia di merito che aveva riconosciuto il beneficio oggetto di controversia ad un agente di polizia che aveva riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti. Nello stesso senso Cass. n. 26012 del 17/10/2018 con riferimento al caso di un dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento nonché Cass. Sez. Un. n. n. 10792 del 04/05/2017 con riferimento alla ipotesi, riconducibile al comma 563, lett. c, dell'agente di Polizia penitenziaria, deceduto per un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente da un collega durante il servizio di guardia).
Rileva in particolare la SC che “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle<…di qualunque natura…quali che siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente» e le particolari condizioni ambientali od operative
«le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto». Su tali basi la giurisprudenza di questa
S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che
l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005 presuppone che
i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni ambientali od operative.» (Cass. 10791/2017 cit. in parte motiva).
Nel presente caso di specie emerge chiaramente dagli atti di causa, nonché dall'istruttoria effettuata nel corso della precedente fase del giudizio, come l'odierno appellante fosse rimasto ferito a causa dello speronamento della propria auto di servizio da parte di altra autovettura, mentre, unitamente al suo superiore, l'allora tenente dei carabinieri , durante un servizio di Persona_1 pattuglia, si dirigeva in zona La Rustica a seguito di una segnalazione avente ad oggetto colpi d'arma da fuoco (cfr. Relazione di servizio e testimonianza dell'ufficiale . Per_1
Trattasi di attività chiaramente riconducibile alle ipotesi di attività di contrasto alla criminalità di cui alla lett. a dell'art. 1 comma 563, l. 266/295 e che rientra pertanto nell'ambito di applicabilità di una fattispecie che, a differenza di quella prevista dal successivo comma 564, non richiede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Dovrà quindi essere riconosciuto all'odierno appellante lo status di Vittima del dovere con ogni conseguenza di legge.
L'appello risulta meritevole di accoglimento anche ove contesta il riconoscimento, in relazione all'evento oggetto di controversia, da parte dal giudice di prime cure, di un grado di invalidità biologica pari al 10%.
Si osserva che il CTU nominato nel presente grado di giudizio ha accertato che all'appellante, a seguito dell'evento del 04/06/2014 sono derivate le seguenti patologie: “Frattura composta della branca ischiopubica di dx ed infrazioni base cervicale del femore omolaterale.
Contusione del dente dell'epistrofeo
Disturbo post traumatico da stress in soggetto con falda extra-assiale frontale destra e focolai parietali post contusivi
Distrazione cervicale”.
Ciò premesso il CTU quantificava l'invalidità complessiva derivata da tali patologie all'appellante, in applicazione dei criteri di cui al d.p.r. 181/2009, nella misura complessiva del 42% indicando come data di stabilizzazione degli stessi il 19/03/2019 (data di presentazione dell'istanza di concessione dei benefici previsti in materia di Vittime del dovere).
In particolare tale invalidità veniva determinata, in applicazione dei criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 ai fini della individuazione della percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva di cui all'art. 6 della l. 206/2004 (art. 4, lett. d del dpr
181/2009 e formula ivi indicata: IC= DB+ DM+ (IP-DB)) considerando, sulla base delle patologie accertate, un danno biologico (DB) pari complessivamente al 26%, un danno morale (DM) pari al
12% e una invalidità permanente (IP) pari al 30% (cfr. in particolare pagg. 19-20 dell'elaborato peritale).
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente, anche con riferimento alle osservazioni critiche effettuate dal CTP di parte appellata nel corso delle operazioni peritali tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Intende il Collegio ribadire, in ordine all'applicabilità, nella determinazione dell'invalidità permanente dell'appellato, dei criteri di cui all'art. 4 d.P.R. 181/2009, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l.
n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del
2009 (Cass. Sez. Un. n. 6214 del 24/2/2022. Nello stesso senso anche Cass. Sez. Un. nn. 6215, 6216
e 6217/2022).
Deve pertanto essere riconosciuto all'appellante lo status di Vittima del Dovere con ogni conseguenza di legge con una invalidità riconoscibile nella misura del 42%.
Ne consegue il diritto dell'appellante alla speciale elargizione ex art. 34, comma 1, d.l. n. 159/2007 parametrata all'accertata invalidità del 42% nella misura e con decorrenza di legge.
Compete, altresì a quest'ultimo in ragione dell'accertata percentuale di invalidità, il suo diritto all'assegno vitalizio mensile di € 500,00 ex art. 4 comma 1 lettera b) n. 1, del d.p.r. n. 243/2006 e allo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 comma 3 della l. n. 206/2004, con decorrenza di legge.
Su dette somme andranno corrisposti gli accessori di legge nella misura e nei limiti di cui all'art. 16 legge n. 412/1991.
In definitiva, alla stregua della considerazioni che precedono, dovrà, in riforma della gravata sentenza, accertarsi il diritto dell'appellante al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere con ogni conseguenza di legge con condanna dell'ente appellato a corrispondere al predetto la speciale elargizione ex art. 34, comma 1, d.l. n. 159/2007 parametrata all'accertata invalidità del 42%; l'assegno vitalizio mensile di € 500,00 ex art. 4 comma 1 lettera b) n. 1, del d.p.r. n. 243/2006
e lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 comma 3 della l. n. 206/2004, oltre accessori con decorrenza e nei limiti di legge.
Tali i motivi della presente decisione. La regolamentazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dovendo le spese di ctu di entrambi i gradi, separatamente liquidate essere poste a carico del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, accerta il diritto di
[...]
al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere con ogni conseguenza di legge e Parte_1 condanna il a corrispondere al predetto la speciale elargizione ex art. 34, Controparte_1 comma 1, d.l. n. 159/2007 parametrata all'accertata invalidità del 42%; l'assegno vitalizio mensile di € 500,00 ex art. 4 comma 1 lettera b) n. 1, del d.p.r. n. 243/2006 e lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 comma 3 della l. n. 206/2004, oltre accessori con decorrenza e nei limiti di legge.
Condanna il a rifondere all'appellante le spese di lite liquidate in € 4.629 Controparte_1 per il primo grado e in € 4.996 per il presente grado, oltre rimborso al 15%, iva e cpa. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone a carico del le spese di ctu di entrambi i gradi del giudizio Controparte_1 separatamente liquidate.
Roma, 15.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere all'esito dell'udienza del 26.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 193 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Ezio Parte_1
ON ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, presso il suo studio in Roma via Crescenzio 2 scala B int. 3
APPELLANTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso i suoi uffici siti in Roma, via dei
Portoghesi n.12;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10787/2022 depositata in data
16/12/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da accertava a carico del suddetto ricorrente, Parte_1 in relazione alle infermità contratte in data 4/6/2014 nello svolgimento del servizio, un grado di invalidità biologica del 10%.
Avverso tale sentenza proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
Il si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Controparte_1
Nel corso del giudizio veniva disposta ctu medico-legale.
All'esito dell'udienza del 15/5/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
, Appuntato scelto dei Carabinieri, aveva agito in giudizio al fine di ottenere, Parte_2 ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, l. 266/2005, il riconoscimento del proprio status di Vittima del dovere e ai conseguenti benefici di legge in relazione alle infermità da cui era stato colpito in data 4/6/2014 nello svolgimento in Roma di un servizio di Pronto Intervento, allorché la vettura presso cui era a bordo era stata speronata da altra autovettura, a seguito dei quali aveva riportato infermità con un grado invalidante che quantificava in misura pari al 70% e comunque non inferiore al 50%, evento per il quale era stato riconosciuta dal , con atto del Controparte_2
28/10/2019, la causa di servizio.
Il Tribunale, all'esito di un giudizio svoltosi nella contumacia del , Controparte_1 ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva solo parzialmente la domanda.
Escludeva la sussistenza nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1, comma 564, l. 266/2005, dei presupposti per il riconoscimento in capo all'odierno appellante dello status di Vittima del dovere affermando, all'esito dell'istruttoria disposta, come non risultasse in alcun modo che il ricorrente- fosse stato esposto ad un rischio superiore a quello ordinariamente connesso alle funzioni di istituto essendo quanto accaduto invece in linea, con quanto rilevato dalla Roma CP_3 nella relazione del 4/6/2014 (rectius 14/1/2020) alla cui stregua l'accaduto non sarebbe rientrato nelle fattispecie normativamente previste “in quanto l'evento lesivo non appare direttamente riconducibile all'attività svolta, bensì è stato provocato da un evento del tutto accidentale e imprevedibile, che ha azionato una serie causale autonoma, eziologicamente estranea allo svolgimento del servizio d'istituto in cui era impegnato l'interessato“.
Accertava inoltre, sulla base di CTU medico-legale, la sussistenza in capo all'odierno appellante di un grado di invalidità in misura pari al 10%.
L'appellante, con quello che può considerarsi un primo e complesso motivo, contesta la gravata sentenza, anche sotto il profilo della omessa pronuncia, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti del riconoscimento in suo capo dello status di Vittima del dovere.
Lamenta la mancata valutazione della documentazione in atti relativa al riconoscimento da parte del del nesso causale tra le infermità riportate e il servizio espletato e del contenuto della CP_1 deposizione testimoniale resa dal superiore dell'appellante nel corso della precedente fase del giudizio. Lamenta altresì l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui aveva escluso la sua esposizione ad un rischio superiore a quello ordinariamente connesso alle funzioni d'istituto, lamentando come i presupposti per il riconoscimento dello status di Vittima del dovere, fossero stati valutati esclusivamente alla stregua del comma 564 dell'art. 1 l. 266/2005 e non invece ai sensi del precedente comma 563 dello stesso articolo.
Evidenziava infatti trattarsi di “una attività di contrasto alla criminalità (lettera a) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico (lettera b), nelle operazioni di soccorso (lettera d), nella tutela della pubblica incolumità (lettera e), che rientrano, quindi, a pieno titolo, in quelle di cui all'art. 1 co. 563 della 266/052” evidenziando altresì come le evidenziate risultanze processuali smentissero le conclusioni, condivise dal Tribunale, di cui alla relazione della del CP_3
14/1/2020.
Sostiene in ogni caso la riconducibilità del servizio prestato dall'appellante anche alla ulteriore ipotesi di cui al successivo comma 564 in quanto comunque verificatasi in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà.
Con un ulteriore profilo di doglianza contesta la gravata sentenza nella parte in cui, condividendo le conclusioni del CTU di primo grado, aveva quantificato l'invalidità dell'appellante nella misura del 10% evidenziando come la stessa fosse inferiore anche a quella riconosciuta in data 17/6/2014, ai fini della causa di servizio, quando l'invalidità subita era stata ricondotta all'VIII categoria della
Tabella A corrispondente a postumi in misura pari dal 20% al 30%.
Lamenta anche l'omessa applicazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del d.p.r. 181/2009.
Si ritiene opportuno osservare, preliminarmente, che non può attribuirsi alcun rilievo ai fini della presente decisione al giudizio instaurato dall'odierno appellante innanzi al Tar Lazio e definito, con esito a lui sfavorevole, con la sentenza n. 3915/2025 del 21/2/2025, prodotta dal Ministero telematicamente in data 14/05/2025.
Trattasi infatti di giudizio finalizzato a fare valere la diretta responsabilità del quale CP_1 datore di lavoro dell'appellante, sia contrattuale che extracontrattuale, in ordine al citato sinistro stradale del 04/06/2014, domanda quest'ultima, all'evidenza, del tutto autonoma e radicalmente diversa rispetto a quella oggetto del presente giudizio finalizzata, quest'ultima, a far valere, pur con riferimento allo stesso evento, il diritto a prestazioni, quelle ricollegabili al riconoscimento dello status di Vittima del dovere, che prescindono totalmente dalla sussistenza o meno della responsabilità dell'amministrazione datrice (avendo il Tar Lazio espressamente escluso, inoltre, la sussistenza della sua giurisdizione in ordine all'ulteriore profilo di danno dedotto in tale sede in relazione alla mancata ovvero ritardata definizione del procedimento avviato al fine di ottenere i benefici riconosciuti alle Vittime del dovere).
Tanto premesso l'appello risulta meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Risulta innanzitutto fondato il primo motivo con cui l'appellante contesta il mancato riconoscimento dello status di Vittima del dovere non potendosi ritenersi meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte a tale proposito dal Tribunale. Com'è noto ai sensi dell'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005 “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'”.
Il successivo comma 564 prevede altresì che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua al fine della maturazione del diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, nelle ipotesi previste dalle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (Cass. Sez. Un. 10791 del
04/05/2017 la quale ha confermato la pronuncia di merito che aveva riconosciuto il beneficio oggetto di controversia ad un agente di polizia che aveva riportato l'invalidità a seguito d'un sinistro stradale occorsogli mentre si accingeva ad inseguire un giovane, che era a bordo di uno scooter, sospettato di essere autore di vari furti con strappo commessi nei giorni precedenti. Nello stesso senso Cass. n. 26012 del 17/10/2018 con riferimento al caso di un dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento nonché Cass. Sez. Un. n. n. 10792 del 04/05/2017 con riferimento alla ipotesi, riconducibile al comma 563, lett. c, dell'agente di Polizia penitenziaria, deceduto per un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente da un collega durante il servizio di guardia).
Rileva in particolare la SC che “Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il già cit. d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle<…di qualunque natura…quali che siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente» e le particolari condizioni ambientali od operative
«le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto». Su tali basi la giurisprudenza di questa
S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che
l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005 presuppone che
i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. Tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, vale a dire quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni ambientali od operative.» (Cass. 10791/2017 cit. in parte motiva).
Nel presente caso di specie emerge chiaramente dagli atti di causa, nonché dall'istruttoria effettuata nel corso della precedente fase del giudizio, come l'odierno appellante fosse rimasto ferito a causa dello speronamento della propria auto di servizio da parte di altra autovettura, mentre, unitamente al suo superiore, l'allora tenente dei carabinieri , durante un servizio di Persona_1 pattuglia, si dirigeva in zona La Rustica a seguito di una segnalazione avente ad oggetto colpi d'arma da fuoco (cfr. Relazione di servizio e testimonianza dell'ufficiale . Per_1
Trattasi di attività chiaramente riconducibile alle ipotesi di attività di contrasto alla criminalità di cui alla lett. a dell'art. 1 comma 563, l. 266/295 e che rientra pertanto nell'ambito di applicabilità di una fattispecie che, a differenza di quella prevista dal successivo comma 564, non richiede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Dovrà quindi essere riconosciuto all'odierno appellante lo status di Vittima del dovere con ogni conseguenza di legge.
L'appello risulta meritevole di accoglimento anche ove contesta il riconoscimento, in relazione all'evento oggetto di controversia, da parte dal giudice di prime cure, di un grado di invalidità biologica pari al 10%.
Si osserva che il CTU nominato nel presente grado di giudizio ha accertato che all'appellante, a seguito dell'evento del 04/06/2014 sono derivate le seguenti patologie: “Frattura composta della branca ischiopubica di dx ed infrazioni base cervicale del femore omolaterale.
Contusione del dente dell'epistrofeo
Disturbo post traumatico da stress in soggetto con falda extra-assiale frontale destra e focolai parietali post contusivi
Distrazione cervicale”.
Ciò premesso il CTU quantificava l'invalidità complessiva derivata da tali patologie all'appellante, in applicazione dei criteri di cui al d.p.r. 181/2009, nella misura complessiva del 42% indicando come data di stabilizzazione degli stessi il 19/03/2019 (data di presentazione dell'istanza di concessione dei benefici previsti in materia di Vittime del dovere).
In particolare tale invalidità veniva determinata, in applicazione dei criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009 ai fini della individuazione della percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva di cui all'art. 6 della l. 206/2004 (art. 4, lett. d del dpr
181/2009 e formula ivi indicata: IC= DB+ DM+ (IP-DB)) considerando, sulla base delle patologie accertate, un danno biologico (DB) pari complessivamente al 26%, un danno morale (DM) pari al
12% e una invalidità permanente (IP) pari al 30% (cfr. in particolare pagg. 19-20 dell'elaborato peritale).
La Corte ritiene tali conclusioni, prese all'esito di indagini effettuate con dovizia di mezzi tecnici, condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente, anche con riferimento alle osservazioni critiche effettuate dal CTP di parte appellata nel corso delle operazioni peritali tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal c.t.u. nella relazione a sua firma).
Intende il Collegio ribadire, in ordine all'applicabilità, nella determinazione dell'invalidità permanente dell'appellato, dei criteri di cui all'art. 4 d.P.R. 181/2009, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere, e dei soggetti ad essi equiparati, la rivalutazione monetaria delle indennità, in conseguenza dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l.
n. 206 del 2004, svolge anche una funzione selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, di talché i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del
2009 (Cass. Sez. Un. n. 6214 del 24/2/2022. Nello stesso senso anche Cass. Sez. Un. nn. 6215, 6216
e 6217/2022).
Deve pertanto essere riconosciuto all'appellante lo status di Vittima del Dovere con ogni conseguenza di legge con una invalidità riconoscibile nella misura del 42%.
Ne consegue il diritto dell'appellante alla speciale elargizione ex art. 34, comma 1, d.l. n. 159/2007 parametrata all'accertata invalidità del 42% nella misura e con decorrenza di legge.
Compete, altresì a quest'ultimo in ragione dell'accertata percentuale di invalidità, il suo diritto all'assegno vitalizio mensile di € 500,00 ex art. 4 comma 1 lettera b) n. 1, del d.p.r. n. 243/2006 e allo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 comma 3 della l. n. 206/2004, con decorrenza di legge.
Su dette somme andranno corrisposti gli accessori di legge nella misura e nei limiti di cui all'art. 16 legge n. 412/1991.
In definitiva, alla stregua della considerazioni che precedono, dovrà, in riforma della gravata sentenza, accertarsi il diritto dell'appellante al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere con ogni conseguenza di legge con condanna dell'ente appellato a corrispondere al predetto la speciale elargizione ex art. 34, comma 1, d.l. n. 159/2007 parametrata all'accertata invalidità del 42%; l'assegno vitalizio mensile di € 500,00 ex art. 4 comma 1 lettera b) n. 1, del d.p.r. n. 243/2006
e lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 comma 3 della l. n. 206/2004, oltre accessori con decorrenza e nei limiti di legge.
Tali i motivi della presente decisione. La regolamentazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dovendo le spese di ctu di entrambi i gradi, separatamente liquidate essere poste a carico del appellato. CP_1
P.Q.M.
La Corte, statuendo sull'appello e in riforma della gravata sentenza, accerta il diritto di
[...]
al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere con ogni conseguenza di legge e Parte_1 condanna il a corrispondere al predetto la speciale elargizione ex art. 34, Controparte_1 comma 1, d.l. n. 159/2007 parametrata all'accertata invalidità del 42%; l'assegno vitalizio mensile di € 500,00 ex art. 4 comma 1 lettera b) n. 1, del d.p.r. n. 243/2006 e lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5 comma 3 della l. n. 206/2004, oltre accessori con decorrenza e nei limiti di legge.
Condanna il a rifondere all'appellante le spese di lite liquidate in € 4.629 Controparte_1 per il primo grado e in € 4.996 per il presente grado, oltre rimborso al 15%, iva e cpa. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Pone a carico del le spese di ctu di entrambi i gradi del giudizio Controparte_1 separatamente liquidate.
Roma, 15.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario