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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL IN nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 4580/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro
Parte_1
NI e TO TI.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Milana.
- resistente -
Il Cancelliere
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/04/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di lavorare alle Controparte_2
1 dipendenze di quest'ultima, sin dal 19/12/1988 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, e di essere stato formalmente inquadrato da ultimo con la qualifica di “operaio” e mansioni di “operatore tecnico”, parametro 170 del C.C.N.L.
esponeva che la società convenuta dapprima, con gli ordini di Controparte_3
servizio datati 25 giugno 2019 e 20 gennaio 2020, lo aveva temporaneamente adibito allo svolgimento di mansioni superiori appartenenti al profilo di “capo operatore” di cui al parametro 188 del C.C.N.L. di categoria, e poi, con successivo ordine di servizio del 15/11/2022, aveva disposto il ripristino delle sue originarie mansioni, adibendolo nuovamente alle mansioni di “operatore tecnico”, parametro 170 del
C.C.N.L. di categoria.
Affermava, pertanto, di avere disimpegnato per tutto il periodo dal giugno 2019 al novembre 2022, mansioni superiori di “Capo Operatore” di cui al succitato parametro 188, occupandosi nel dettaglio del coordinamento e dell'organizzazione del personale del “reparto gomme”, nonché del coordinamento fra il detto reparto e gli altri reparti di carrozzeria, di impianti fissi e di elettronica, e deduceva di avere quindi maturato, a partire dal novembre 2020, il diritto all'inquadramento in via definitiva nel superiore profilo di “Capo Operatore” di cui al parametro 188 del
C.C.N.L. di categoria.
Lamentava, inoltre, di avere subito a partire dal novembre 2022, a seguito della detta riassegnazione alle inferiori mansioni di “operatore tecnico” parametro 170 del
C.C.N.L. di categoria, un danno da demansionamento professionale.
Domandava, pertanto, di “dichiarare che il ricorrente, tenuto conto delle mansioni svolte dal 25 giugno 2019 al 15 novembre 2022, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, sin dal gennaio 2020 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, ha maturato il diritto al definitivo riconoscimento della qualifica di “Capo Operatori” parametro 188 - Area professionale
2ª - Area operativa: manutenzione, impianti ed officine, e ad avere corrisposta, per le causali di cui in narrativa, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento professionale, una somma che
2 potrà essere liquidata per equità e/o nella misura del 25% della retribuzione ad esso spettante dal
15 novembre 2022 sino alla data di definizione del presente procedimento;
- conseguentemente condannare la - in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore – ad attribuire al ricorrente, sin dal gennaio 2020 o da altra data che sarà accertata nel corso del presente giudizio, la qualifica di “Capo Operatori” parametro 188 -
Area professionale 2ª - Area operativa: manutenzione, impianti ed officine, e a corrispondere a quest'ultimo, per le causali di cui in narrativa, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, la complessiva somma liquidata per equità e/o nella misura del 25% della retribuzione ad esso spettante dal 15 novembre 2022 sino alla data di definizione del presente procedimento.
- in via subordinata, ritenere e dichiarare che il ricorrente, tenuto conto delle mansioni svolte dal 25 giugno 2019 al 15 novembre 2022, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, sin dal gennaio 2020 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, ha maturato il diritto al definitivo riconoscimento della qualifica di “Capo Operatori” parametro 188 - Area professionale
2ª - Area operativa: manutenzione, impianti ed officine - conseguentemente condannare la
[...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore – ad attribuire al CP_2
ricorrente, sin dal giugno 2020 o da altra data che sarà accertata nel corso del presente giudizio, la qualifica di “Capo Operatori” parametro 188 - Area professionale 2ª - Area operativa: manutenzione, impianti ed officine”.
Con memoria depositata il 10/10/2024, si costituiva tardivamente in giudizio l' contestando nel merito il ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Controparte_2
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato.
Giova innanzitutto rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della
Corte di Cassazione, al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto - che è soggetto ad un'organica disciplina di carattere speciale - non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita, la norma dell'art. 2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di
3 cui al R.D. n. 148 del 1931, all. A, art. 18, la cui persistente vigenza - nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 13 - trova conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori alla L.
n. 300 del 1970 (cfr. ex multis, Cass. 8 aprile 1997 n. 3027, Cass. 16 dicembre 2000 n.
15897, Cass. 27 agosto 2001 n. 11263, Cass. 13 maggio 2010 n. 11615).
Va quindi richiamato l'art. 18 dell'allegato A al R.D. n. 148 del 1931, il quale in tema di mansioni superiori stabilisce che: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.
Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.
Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.
Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”.
Sicché, spetta al lavoratore che rivendichi una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto dimostrare la ricorrenza delle condizioni previste dal citato art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ossia, in particolare, lo svolgimento di mansioni superiori per almeno sei mesi nel corso di un anno, la vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere le dette mansioni, nonché le circostanze che l'assegnazione non avvenga al fine di sostituire agenti in malattia o in aspettativa e che per il “posto da coprirsi” non occorra il superamento di una prova selettiva.
Al riguardo, la Suprema Corte, con la nota pronuncia n. 12601 del 2016, ha difatti chiarito che “il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto, ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dal R.D. n.
4 148 del 1931, art. 18, all. A, ovvero dalla L. n. 30 del 1978, art. 9” (Cfr. Cass. n.
12601/2016).
Tuttavia, con la citata pronuncia, la Suprema Corte, nell'ottica di una tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con quello del settore privato, ha al contempo dato rilevanza anche alla prolungata copertura provvisoria del posto quale circostanza valutabile dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, affermando che “pur vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del R.D. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni.
Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento”
(Cfr. Cass. n. 12601/2016, nello stesso senso Cass. nn. 18660/2020, 5795/2013,
27859/2013, 14476/2013, 9344/2012).
Inoltre, la Suprema Corte, nel ribadire l'applicazione ai rapporti di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto delle disposizioni dell'Allegato A (artt. 1 e 18) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e nel rimarcarne la vigenza, ha affermato che le suddette norme “condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l'altro, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda” (cfr. in particolare Cass. n. 18509/2017 in cui si legge “La censura ha ad oggetto il capo della sentenza che ha ritenuto non preclusiva la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 18, dell'allegato A al R.D. n.
148 del 1931 (ovvero la esistenza di un provvedimento formale di destinazione all'incarico, lo svolgimento delle mansioni superiori per un periodo superiore a sei mesi, la vacanza del posto, la circostanza che il posto non fosse da coprire mediante esame).
La ricorrente ha dedotto la inapplicabilità agli autoferrotramvieri della disciplina dell'art. 2103 c.c., in quanto l'unico parametro cui ancorare la retribuzione era la qualifica rivestita.
5 Il motivo è infondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato, che va qui ribadito (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav. 04 settembre 2015 n. 17630; 08 marzo 2013 n. 5795; Cassazione civile sez. lav. 08 giugno 2012
n. 9344) ha affermato che al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile la norma dell'art. 2103 c.c. ma le disposizioni dell'Allegato A (artt. 1 e 18) al
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148-non abrogate dalla L. 12 luglio 1988, n. 270, art.
1 - che in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l'altro, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda”).
Tanto rilevato in punto di diritto, va evidenziato come nel caso di specie appare pacifico, oltre che documentalmente provato, che la società convenuta abbia, con appositi ordini di servizio del 25 giugno 2019 e del 20 gennaio 2020, adibito il ricorrente allo svolgimento di mansioni superiori appartenenti al profilo di “capo operatore” di cui al parametro 188 del C.C.N.L. di categoria, in attesa della realizzazione “delle condizioni di cui all'art. 18 del Regolamento Allegato A) al R.D. 08.01.31
n. 148” (cfr. all. 2 al ricorso), potendosi ritenere altresì non contestato che il ricorrente nel periodo dal giugno 2019 al novembre 2022 abbia “effettivamente” disimpegnato tali mansioni.
Siffatta documentazione comprova che lo svolgimento di mansioni superiori di
“Capo operatore” parametro 188 sia avvenuto in forza di “un ordine scritto” promanante dal datore di lavoro, per un arco temporale superiore ai “sei mesi”, condizioni previste dall'art. 18 dell'allegato A al R.D. n. 148/1931, e che la deta adibizione sia avvenuta in attesa della realizzazione “delle condizioni di cui all'art. 18 del
Regolamento Allegato A) al R.D. 08.01.31 n. 148” e dunque non anche per sostituire un agente assente perché in malattia o in aspettativa.
Tuttavia, parte ricorrente, su cui gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato il sussistere di una delle altre condizioni di cui all'art. 18 succitato, cui è subordinato l'avanzamento ad una superiore qualifica conseguente allo esercizio delle corrispondenti mansioni.
6 Ed invero, il comma 4 dell'art. 18 dell'allegato A citato, statuisce che “Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”.
Ebbene, nella specie, parte ricorrente, pur avendone l'onere, non ha dimostrato e neppure allegato che per l'assegnazione della qualifica superiore reclamata non fosse necessario il superamento di una prova selettiva.
La Suprema Corte, in relazione ad una fattispecie analoga, ha affermato che
“Nel giudizio per l'avanzamento ad una superiore qualifica del personale dei servizi pubblici di trasporto, conseguente allo esercizio delle corrispondenti mansioni,
l'agente istante, a norma dell'art. 18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, deve dimostrare non solo la sussistenza dei requisiti indispensabili dell'ordine del direttore e della vacanza del posto, ma altresì il metodo selettivo previsto dal regolamento aziendale per la copertura dello stesso posto, dato che in base al disposto dell'ultimo comma del citato art. 18, per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina” (cfr. Cassazione civile, sez. lav. , 7/12/1984
n. 6465).
In ordine a tale aspetto, invero, parte ricorrente non ha prodotto né il C.C.N.L. di categoria nella versione integrale, né tantomeno regolamenti aziendali, da cui poter desumere quale fosse il metodo selettivo per la copertura del posto invocato;
neppure, la stessa, ha specificatamente contestato la circostanza allegata dalla convenuta secondo cui sarebbe stato espletato un apposito concorso interno, bandito con Ordine di Servizio n° 200 del 29/11/2021 - al quale il ricorrente ha pure partecipato risultando però non idoneo -, per colmare la vacanza di organico di n. 21 posti, relativa alla figura di “Capo operatore” parametro 188, circostanza quest'ultima da cui poter desumere, per converso, che vi fosse una riserva datoriale di concorso e comunque che per la copertura del posto invocato dal ricorrente dovesse necessariamente procedersi attraverso procedimenti concorsuali o selettivi.
7 Pertanto, considerato che ai sensi del comma 4 del citato art. 18 “per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina”, deve escludersi nella specie che al ricorrente possa essere riconosciuta in via definitiva la superiore qualifica di
“capo operatore” di cui al parametro 188.
Alla luce di tali considerazioni, la pretesa attorea relativa al riconoscimento della qualifica superiore risulta pertanto infondata.
Va, poi, rilevato come parte ricorrente, pur avendo di fatto svolto le mansioni di “capo operatore” di cui al parametro 188, per tutto il periodo dal giugno 2019 al novembre 2022, non abbia però avanzato in ricorso alcuna espressa domanda avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
Deve, infine, rilevarsi l'infondatezza dell'ulteriore pretesa attore avente ad oggetto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, esclusivamente patrimoniale, derivante dall'asserito demansionamento professionale, per avere la società convenuta disposto con ordine di servizio del 15/11/2022 nuovamente l'adibizione del ricorrente alle mansioni di “Operatore tecnico” di cui al parametro 170, atteso che nella specie non può ritenersi dimostrato il detto “demansionamento”, non avendo l'assegnazione al superiore profilo di “Capo Operatore” parametro 188 mai assunto carattere definitivo né avendo parte ricorrente maturato il diritto, come visto, all'assegnazione, anche per il periodo dal 2022 in poi, all'inquadramento nel superiore parametro 188, cosicchè difetta un inadempimento contrattuale del datore.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, ma le spese di lite vanno compensate, in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 15/12/2025.
8 IL GIUDICE
EL IN
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Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL IN nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 4580/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro
Parte_1
NI e TO TI.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Milana.
- resistente -
Il Cancelliere
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di lite fra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/04/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di lavorare alle Controparte_2
1 dipendenze di quest'ultima, sin dal 19/12/1988 in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, e di essere stato formalmente inquadrato da ultimo con la qualifica di “operaio” e mansioni di “operatore tecnico”, parametro 170 del C.C.N.L.
esponeva che la società convenuta dapprima, con gli ordini di Controparte_3
servizio datati 25 giugno 2019 e 20 gennaio 2020, lo aveva temporaneamente adibito allo svolgimento di mansioni superiori appartenenti al profilo di “capo operatore” di cui al parametro 188 del C.C.N.L. di categoria, e poi, con successivo ordine di servizio del 15/11/2022, aveva disposto il ripristino delle sue originarie mansioni, adibendolo nuovamente alle mansioni di “operatore tecnico”, parametro 170 del
C.C.N.L. di categoria.
Affermava, pertanto, di avere disimpegnato per tutto il periodo dal giugno 2019 al novembre 2022, mansioni superiori di “Capo Operatore” di cui al succitato parametro 188, occupandosi nel dettaglio del coordinamento e dell'organizzazione del personale del “reparto gomme”, nonché del coordinamento fra il detto reparto e gli altri reparti di carrozzeria, di impianti fissi e di elettronica, e deduceva di avere quindi maturato, a partire dal novembre 2020, il diritto all'inquadramento in via definitiva nel superiore profilo di “Capo Operatore” di cui al parametro 188 del
C.C.N.L. di categoria.
Lamentava, inoltre, di avere subito a partire dal novembre 2022, a seguito della detta riassegnazione alle inferiori mansioni di “operatore tecnico” parametro 170 del
C.C.N.L. di categoria, un danno da demansionamento professionale.
Domandava, pertanto, di “dichiarare che il ricorrente, tenuto conto delle mansioni svolte dal 25 giugno 2019 al 15 novembre 2022, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, sin dal gennaio 2020 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, ha maturato il diritto al definitivo riconoscimento della qualifica di “Capo Operatori” parametro 188 - Area professionale
2ª - Area operativa: manutenzione, impianti ed officine, e ad avere corrisposta, per le causali di cui in narrativa, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento professionale, una somma che
2 potrà essere liquidata per equità e/o nella misura del 25% della retribuzione ad esso spettante dal
15 novembre 2022 sino alla data di definizione del presente procedimento;
- conseguentemente condannare la - in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore – ad attribuire al ricorrente, sin dal gennaio 2020 o da altra data che sarà accertata nel corso del presente giudizio, la qualifica di “Capo Operatori” parametro 188 -
Area professionale 2ª - Area operativa: manutenzione, impianti ed officine, e a corrispondere a quest'ultimo, per le causali di cui in narrativa, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, la complessiva somma liquidata per equità e/o nella misura del 25% della retribuzione ad esso spettante dal 15 novembre 2022 sino alla data di definizione del presente procedimento.
- in via subordinata, ritenere e dichiarare che il ricorrente, tenuto conto delle mansioni svolte dal 25 giugno 2019 al 15 novembre 2022, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, sin dal gennaio 2020 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, ha maturato il diritto al definitivo riconoscimento della qualifica di “Capo Operatori” parametro 188 - Area professionale
2ª - Area operativa: manutenzione, impianti ed officine - conseguentemente condannare la
[...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore – ad attribuire al CP_2
ricorrente, sin dal giugno 2020 o da altra data che sarà accertata nel corso del presente giudizio, la qualifica di “Capo Operatori” parametro 188 - Area professionale 2ª - Area operativa: manutenzione, impianti ed officine”.
Con memoria depositata il 10/10/2024, si costituiva tardivamente in giudizio l' contestando nel merito il ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Controparte_2
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato.
Giova innanzitutto rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della
Corte di Cassazione, al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto - che è soggetto ad un'organica disciplina di carattere speciale - non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita, la norma dell'art. 2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di
3 cui al R.D. n. 148 del 1931, all. A, art. 18, la cui persistente vigenza - nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 13 - trova conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori alla L.
n. 300 del 1970 (cfr. ex multis, Cass. 8 aprile 1997 n. 3027, Cass. 16 dicembre 2000 n.
15897, Cass. 27 agosto 2001 n. 11263, Cass. 13 maggio 2010 n. 11615).
Va quindi richiamato l'art. 18 dell'allegato A al R.D. n. 148 del 1931, il quale in tema di mansioni superiori stabilisce che: “Il direttore dell'azienda può adibire temporaneamente gli agenti stabili a funzioni di grado superiore a quello di cui sono provvisti, ma è tenuto, dopo trascorsi sei mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva, sempre che vi sia la vacanza del posto.
Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica del grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente.
Non è considerata reggenza, agli effetti del presente articolo, la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa.
Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”.
Sicché, spetta al lavoratore che rivendichi una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto dimostrare la ricorrenza delle condizioni previste dal citato art. 18, all. A al R.D. n. 148 del 1931, ossia, in particolare, lo svolgimento di mansioni superiori per almeno sei mesi nel corso di un anno, la vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore dell'azienda di svolgere le dette mansioni, nonché le circostanze che l'assegnazione non avvenga al fine di sostituire agenti in malattia o in aspettativa e che per il “posto da coprirsi” non occorra il superamento di una prova selettiva.
Al riguardo, la Suprema Corte, con la nota pronuncia n. 12601 del 2016, ha difatti chiarito che “il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in ragione delle mansioni svolte di fatto, ha l'onere di dimostrare la ricorrenza delle relative condizioni previste dal R.D. n.
4 148 del 1931, art. 18, all. A, ovvero dalla L. n. 30 del 1978, art. 9” (Cfr. Cass. n.
12601/2016).
Tuttavia, con la citata pronuncia, la Suprema Corte, nell'ottica di una tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri con quello del settore privato, ha al contempo dato rilevanza anche alla prolungata copertura provvisoria del posto quale circostanza valutabile dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, affermando che “pur vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del R.D. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle superiori mansioni.
Ne consegue che, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento”
(Cfr. Cass. n. 12601/2016, nello stesso senso Cass. nn. 18660/2020, 5795/2013,
27859/2013, 14476/2013, 9344/2012).
Inoltre, la Suprema Corte, nel ribadire l'applicazione ai rapporti di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto delle disposizioni dell'Allegato A (artt. 1 e 18) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e nel rimarcarne la vigenza, ha affermato che le suddette norme “condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l'altro, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda” (cfr. in particolare Cass. n. 18509/2017 in cui si legge “La censura ha ad oggetto il capo della sentenza che ha ritenuto non preclusiva la mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 18, dell'allegato A al R.D. n.
148 del 1931 (ovvero la esistenza di un provvedimento formale di destinazione all'incarico, lo svolgimento delle mansioni superiori per un periodo superiore a sei mesi, la vacanza del posto, la circostanza che il posto non fosse da coprire mediante esame).
La ricorrente ha dedotto la inapplicabilità agli autoferrotramvieri della disciplina dell'art. 2103 c.c., in quanto l'unico parametro cui ancorare la retribuzione era la qualifica rivestita.
5 Il motivo è infondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato, che va qui ribadito (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav. 04 settembre 2015 n. 17630; 08 marzo 2013 n. 5795; Cassazione civile sez. lav. 08 giugno 2012
n. 9344) ha affermato che al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile la norma dell'art. 2103 c.c. ma le disposizioni dell'Allegato A (artt. 1 e 18) al
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148-non abrogate dalla L. 12 luglio 1988, n. 270, art.
1 - che in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l'altro, alla sussistenza dell'ordine scritto del direttore dell'azienda”).
Tanto rilevato in punto di diritto, va evidenziato come nel caso di specie appare pacifico, oltre che documentalmente provato, che la società convenuta abbia, con appositi ordini di servizio del 25 giugno 2019 e del 20 gennaio 2020, adibito il ricorrente allo svolgimento di mansioni superiori appartenenti al profilo di “capo operatore” di cui al parametro 188 del C.C.N.L. di categoria, in attesa della realizzazione “delle condizioni di cui all'art. 18 del Regolamento Allegato A) al R.D. 08.01.31
n. 148” (cfr. all. 2 al ricorso), potendosi ritenere altresì non contestato che il ricorrente nel periodo dal giugno 2019 al novembre 2022 abbia “effettivamente” disimpegnato tali mansioni.
Siffatta documentazione comprova che lo svolgimento di mansioni superiori di
“Capo operatore” parametro 188 sia avvenuto in forza di “un ordine scritto” promanante dal datore di lavoro, per un arco temporale superiore ai “sei mesi”, condizioni previste dall'art. 18 dell'allegato A al R.D. n. 148/1931, e che la deta adibizione sia avvenuta in attesa della realizzazione “delle condizioni di cui all'art. 18 del
Regolamento Allegato A) al R.D. 08.01.31 n. 148” e dunque non anche per sostituire un agente assente perché in malattia o in aspettativa.
Tuttavia, parte ricorrente, su cui gravava l'onere probatorio, non ha dimostrato il sussistere di una delle altre condizioni di cui all'art. 18 succitato, cui è subordinato l'avanzamento ad una superiore qualifica conseguente allo esercizio delle corrispondenti mansioni.
6 Ed invero, il comma 4 dell'art. 18 dell'allegato A citato, statuisce che “Per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso”.
Ebbene, nella specie, parte ricorrente, pur avendone l'onere, non ha dimostrato e neppure allegato che per l'assegnazione della qualifica superiore reclamata non fosse necessario il superamento di una prova selettiva.
La Suprema Corte, in relazione ad una fattispecie analoga, ha affermato che
“Nel giudizio per l'avanzamento ad una superiore qualifica del personale dei servizi pubblici di trasporto, conseguente allo esercizio delle corrispondenti mansioni,
l'agente istante, a norma dell'art. 18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, deve dimostrare non solo la sussistenza dei requisiti indispensabili dell'ordine del direttore e della vacanza del posto, ma altresì il metodo selettivo previsto dal regolamento aziendale per la copertura dello stesso posto, dato che in base al disposto dell'ultimo comma del citato art. 18, per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina” (cfr. Cassazione civile, sez. lav. , 7/12/1984
n. 6465).
In ordine a tale aspetto, invero, parte ricorrente non ha prodotto né il C.C.N.L. di categoria nella versione integrale, né tantomeno regolamenti aziendali, da cui poter desumere quale fosse il metodo selettivo per la copertura del posto invocato;
neppure, la stessa, ha specificatamente contestato la circostanza allegata dalla convenuta secondo cui sarebbe stato espletato un apposito concorso interno, bandito con Ordine di Servizio n° 200 del 29/11/2021 - al quale il ricorrente ha pure partecipato risultando però non idoneo -, per colmare la vacanza di organico di n. 21 posti, relativa alla figura di “Capo operatore” parametro 188, circostanza quest'ultima da cui poter desumere, per converso, che vi fosse una riserva datoriale di concorso e comunque che per la copertura del posto invocato dal ricorrente dovesse necessariamente procedersi attraverso procedimenti concorsuali o selettivi.
7 Pertanto, considerato che ai sensi del comma 4 del citato art. 18 “per i posti da coprirsi mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina”, deve escludersi nella specie che al ricorrente possa essere riconosciuta in via definitiva la superiore qualifica di
“capo operatore” di cui al parametro 188.
Alla luce di tali considerazioni, la pretesa attorea relativa al riconoscimento della qualifica superiore risulta pertanto infondata.
Va, poi, rilevato come parte ricorrente, pur avendo di fatto svolto le mansioni di “capo operatore” di cui al parametro 188, per tutto il periodo dal giugno 2019 al novembre 2022, non abbia però avanzato in ricorso alcuna espressa domanda avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive.
Deve, infine, rilevarsi l'infondatezza dell'ulteriore pretesa attore avente ad oggetto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, esclusivamente patrimoniale, derivante dall'asserito demansionamento professionale, per avere la società convenuta disposto con ordine di servizio del 15/11/2022 nuovamente l'adibizione del ricorrente alle mansioni di “Operatore tecnico” di cui al parametro 170, atteso che nella specie non può ritenersi dimostrato il detto “demansionamento”, non avendo l'assegnazione al superiore profilo di “Capo Operatore” parametro 188 mai assunto carattere definitivo né avendo parte ricorrente maturato il diritto, come visto, all'assegnazione, anche per il periodo dal 2022 in poi, all'inquadramento nel superiore parametro 188, cosicchè difetta un inadempimento contrattuale del datore.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato, ma le spese di lite vanno compensate, in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 15/12/2025.
8 IL GIUDICE
EL IN
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