Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 555/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 555/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Martina Gaiardo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 28 aprile 2012, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 13, Anno 2012, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli , in data 6 settembre 2012, e Per_1
, in data 17 giugno 2015, entrambi minorenni. Per_2
1
sita in via della Sega n. 13 a Roncegno Terme fraz. Marter (TN), mentre la sig.ra si è trasferita in via del Mercato n. 14 a Borgo Valsugana (TN) in Parte_1
un appartamento condotto in locazione al canone di € 550,00 mensili.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora come elettricista e responsabile Pt_2 acquisti e preventivazione presso la società “Elettroimpianti s.r.l. unipersonale” di
Roncegno Terme (TN) con stipendio mensile di € 2.600,00, mentre la sig.ra
[...]
frequente attualmente il terzo anno del corso di laurea in infermieristica Parte_1 presso l'Università degli Studi di Padova con sede a Feltre (BL).
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, autorizzando gli stessi a vivere separati, fermo restando gli Parte_2
obblighi di Legge compatibili con tale stato.
2) affidamento condiviso e mantenimento dei figli minori:
2.1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso il padre in Roncegno Terme
(TN), fraz. Marter, via della Sega n. 13; entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; le decisioni di non ordinaria amministrazione e quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'attività motoria e sportiva e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2 2.2) il padre concorrerà al mantenimento ordinario dei figli versando in via anticipata, entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente della madre l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di e Per_1
, con prima rivalutazione a febbraio 2026; resta inteso che le parti Per_2 riesamineranno l'entità e la debenza del contributo non appena la signora avrà un lavoro;
2.3) le spese straordinarie verranno, allo stato, sostenute integralmente in misura del 100% dal padre;
non appena la signora avrà un lavoro, invece, entrambi i genitori concorreranno alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno previo accordo sull'effettuazione di spese superiori ad euro 100,00. Le parti concordano di far riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale
Forense in merito alla corretta classificazione delle spese;
2.4) ai fini della percezione e/o erogazione di eventuali sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati, assegni regionali e statali familiari e per eventuali domande ovvero richieste ad enti pubblici, tra cui l'assegno unico provinciale e l'assegno unico universale, i coniugi concordano che saranno accreditati sul conto corrente del sig. nella misura del 100%, in quanto genitore collocatario dei minori;
Pt_2
3) Permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori:
3.1) I minori e staranno con il padre dal lunedì all'uscita da scuola Per_1 Per_2
al giovedì quando la madre li preleverà da scuola riaccompagnandoveli il lunedì mattina nel week-end di propria competenza;
nel week-end di competenza del padre, invece, la madre riaccompagnerà i bambini dal padre il sabato pomeriggio;
3.2) I genitori espressamente concordano fin d'ora, in ogni caso, che si impegnano a mantenere rapporti costanti e civili al fine di coordinarsi in relazione alle eventuali esigenze specifiche proprie e dei minori;
3.3) durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno almeno due/tre settimane di vacanza anche consecutive con ciascun genitore, da stabilirsi entro il mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con la programmazione delle ferie dal lavoro dei genitori;
3.4) I periodi festivi saranno suddivisi equamente ed in modo alternato tra i genitori, per cui i figli staranno per metà del tempo con ciascun genitore, con alternanza
3 anche delle giornate festive (vigilia, Natale, Santa Lucia, Capodanno, Epifania,
Pasqua e Pasquetta, ecc.). Il giorno del compleanno dei genitori, i figli resteranno tendenzialmente con il genitore del caso, mentre nel compleanno dei minori entrambi i genitori avranno diritto di vederli durante la giornata, partecipando alla festa o quant'altro, salvo accordi diversi.
4) rapporti patrimoniali tra i coniugi:
4.1) il sig. continuerà a risiedere nella casa fu coniugale, in Roncegno Terme Pt_2
(TN), fraz. Marter, via della Sega n. 13 che rimarrà assegnata al medesimo, non essendo peraltro gravato da rate di mutuo o da canoni di locazione;
4.2) i mobili, gli arredi e i corredi presenti nella casa coniugale saranno lasciati di comune accordo nella stessa, e, di conseguenza, rimangono ad uso esclusivo del sig. tranne i beni strettamente personali già asportati dalla sig.ra Pt_2 [...]
; Parte_1
4.3) il veicolo Audi A1 Sportback targato FS547GN di proprietà della sig.ra
[...]
rimarrà intestato alla medesima (doc. 9 libretto autovettura); Parte_1
4.4) Il sig. verserà alla sig.ra in via anticipata, entro il 15 Pt_2 Parte_1 di ogni mese, l'importo mensile di € 550,00 a titolo di contributo al mantenimento della medesima. Le parti espressamente concordano che detta somma verrà opportunamente riconsiderata in una con l'ammontare del contributo al mantenimento in favore dei figli, non appena la signora avrà un lavoro sulla base della nuova situazione reddituale e sulla base dell'eventuale necessaria nuova ripartizione dei tempi di accudimento diretto dei minori da parte dei genitori.
Con la firma della separazione consensuale e conseguentemente a quanto sopra pattuito, i coniugi reciprocamente dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale in essere e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro: a tale fine, rinunciano espressamente ad ogni pretesa al riguardo e ad ogni relativa azione, con reciproca accettazione delle rinunce.
I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
4 Parte_3
ha 12 anni e frequenta la Scuola Secondaria di Roncegno con orario dalle
[...]
8.00 alle 16.35 dal lunedì al mercoledì e dalle 8.00 alle 13.00 il giovedì e venerdì.
ha 9 anni e frequenta la Scuola Primaria di Marter con orario dalle 8.00 Per_2
alle 16.15 dal lunedì al mercoledì e dalle 8.00 alle 12.35 il giovedì e venerdì.
Entrambi i genitori si occupano di accompagnare i figli a scuola ed alle varie attività extrascolastiche, tra cui il catechismo. , inoltre, usufruisce di lezioni Per_1
private per tutte le materie due volte alla settimana.
I parenti che collaborano con i genitori per la gestione dei figli sono i nonni paterni e , le zie paterne e e i Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
nonni materni e I minori sono in cura Controparte_1 Persona_7
dal pediatra Dott. con ambulatorio a Telve, Piazza Maggiore Persona_8
n. 3/c (doc. 10 piano genitoriale sottoscritto dai genitori)”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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