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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16422 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37335/2025 promossa da
, nato il [...] in [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Carla Lucia Landri, ed elettivamente domiciliato in
Torino Via Cavalli nr. 28 bis, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
CP_2
- resistente contumace -
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per rilascio di visto di reingresso
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.07.2025, il ricorrente Parte_1
ha lamentato l'illegittimità del silenzio dell'
[...] CP_1
a sulla propria istanza di rilascio di visto di reingresso e
[...] CP_1
pagina 1 ha chiesto ordinarsi alla stessa, previamente in via cautelare, il rilascio del suddetto visto, nonché la condanna di parte resistente al risarcimento del danno.
CP_ Il ricorrente ha rappresentato di aver fatto ingresso in nel 2017 ove ha tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale;
che questa veniva rigettata in sede amministrativa e successivamente giudiziale e che, tuttavia, riusciva ad integrarsi sul territorio nazionale;
che presentava domanda di protezione speciale e che questa veniva rigettata dalla Questura di Torino con provvedimento del 07.02.2025, notificato l'11.03.2025; che contestualmente veniva notificato provvedimento prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera e altresì
l'applicazione di misura alternativa al trattenimento (obbligo di firma e ritiro del passaporto); che il 13.03.2025 il Giudice di Pace di Torino convalidava la misura;
che in pari data veniva adito il Tribunale di
Torino con ricorsi con contestuali istanze cautelari avverso il diniego del permesso di soggiorno e avverso il provvedimento di espulsione;
che il 17.03.2025 il ricorrente veniva rimpatriato;
che con decreto del
12.04.2025, comunicato il 15.04.2025, il Tribunale di Torino accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento di espulsione;
che con decreto del 02.04.2025, comunicato il
15.04.2025, il Tribunale di Torino accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti del diniego del permesso di soggiorno;
che in data
06.05.2025 veniva avanzata istanza di rilascio di visto all' CP_1
a rimasta inevasa e seguita da diffida del 29.05.2025;
[...] CP_1
pagina 2 che con sentenza dell'08.05.2025, pubblicata l'11.06.2025, il
Tribunale di Torino annullava il decreto di espulsione emesso dalla
Prefettura di Torino;
che, precisando quanto sopra, in data
16.07.2025 si inviava un'ulteriore sollecito all' , rimasto CP_1
anch'esso senza esito;
che, pertanto, veniva proposto il presente ricorso, lamentando l'illegittimità della condotta omissiva della PA, la conseguente violazione del proprio diritto al reingresso e alla
CP_ permanenza in , almeno fino all'esito del pendente procedimento avverso il diniego del permesso di soggiorno, dunque del diritto di cui agli artt. 19 d.lgs. 286/98 e art 8 Cedu, chiedendo altresì la condanna di parte resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo.
Il Giudice designato per l'esame della cautela non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare e ha rimesso la causa al giudice assegnatario del procedimento, il quale ha fissato udienza per il merito al 07.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'Amministrazione resistente, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente, con note del 07.11.2025, pur rappresentata l'avvenuta fissazione di un appuntamento presso la sede consolare, ha lamentato la perdurante inerzia della stessa, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
***
pagina 3 Dalla documentazione in atti emerge con evidenza che già in data
15.04.2025 avevano trovato accoglimento le istanze di sospensione avverso il decreto prefettizio di espulsione e avverso il diniego del permesso per protezione speciale, da cui il diritto del ricorrente a
CP_ risiedere in quantomeno fino al termine del relativo procedimento. Inoltre, in data 11.06.2025 è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Torino con la quale quest'ultimo ha disposto l'annullamento del provvedimento di espulsione e così di ogni atto conseguente. Da quanto sopra, anche tenuto conto delle ragioni sottese al suddetto provvedimento (in atti), si ritiene senz'altro sussistente il diritto di a fare reingresso nel Parte_1
Territorio italiano alla luce del suo documentato status giuridico.
Diversamente, non consentire il reingresso del ricorrente, oltre a porsi in evidente contrasto con i suddetti provvedimenti giudiziali, si sostanzierebbe nell'impedimento di fatto all'esercizio del diritto fondamentale sotteso al procedimento di protezione pendente, ovvero a uno svuotamento del diritto d'asilo sancito a livello Costituzionale dall'art. 10 Cost., di cui anche la protezione complementare è pacificamente espressione.
Rilevato quanto sopra, nonché la fissazione dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Torino al 26.11.2025, si ritiene che debba conseguirne di diritto l'immediata autorizzazione al reingresso sul territorio nazionale, peraltro nel caso di specie esercitata da un soggetto che ha documentato di ivi risiedere da circa otto anni e di aver svolto regolare attività lavorativa.
pagina 4 Va inoltre rilevato che emerge in atti come l a Controparte_1
sia stata tempestivamente posta a conoscenza dei richiamati CP_1
esiti giudiziali e, ciononostante, sia rimasta pressocché inerte. Invero, sebbene parte ricorrente riferisca di un primo appuntamento (v. note del 7.11.25), allo stato, non ne risulta seguita l'emissione di alcun provvedimento.
La domanda del ricorrente si ritiene dunque fondata su un diritto riconosciuto e, in applicazione di questo, su di un permesso di soggiorno che, sebbene provvisorio e non ancora di fatto rilasciato, è di certo potenzialmente esistente, da qui il necessario accoglimento dell'istanza, eventualmente anche in applicazione dell'art. 8 DPR
394/99, con esibizione del provvedimento di riconoscimento del proprio diritto, ovvero il presente provvedimento unitamente a copia di quanto già disposto dal Tribunale di Torino.
Sul punto si ritiene di richiamare il co. 4, art. 8 DPR 394/99, il quale prevede che: “Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno”. Appare evidente che la verifica richiamata debba vertere sulla verifica dell'esistenza del titolo (rectius: diritto) al soggiorno, di cui il permesso, di fatto mancante, è espressione.
Dunque, ciò che giustifica il reingresso è il diritto sotteso al permesso e che, pertanto, sebbene quest'ultimo possa di fatto mancare, nel pagina 5 caso espressamente previsto dalla norma perché smarrito o sottratto, il diritto sotteso debba trovare, anche attraverso il reingresso, tutela e applicazione.
La ratio sottesa alla norma, ben si ritiene applicabile nel presente giudizio e in favore dell'odierno ricorrente, ancor più tenuto conto che l'uscita dal territorio nazionale è stata conseguenza di un ordine di espulsione e rimpatrio di cui risulta accertata l'illegittimità. L'eventuale richiesta/necessità di riscontri dell'Ambasciata adita, pertanto, dovrà necessariamente vertere su tale ultimo dato oltreché sull'esistenza del diritto su cui la richiesta di visto si fonda e che, nel caso di specie, trova fondamento in più di un provvedimento giudiziale.
Tutto quanto visto, si ribadisce che la PA convenuta, rifiutando l'ingresso del ricorrente, anche nella forma della protratta inerzia, ha di fatto impedito il legittimo esercizio del diritto fondamentale riconosciuto al ricorrente, il cui corollario costituzionale viene sancito dall'art. 10, co. 3, Cost.
Posto quanto sopra, il rifiuto al reingresso, considerata la titolarità della protezione riconosciuta dallo Stato italiano, non può fondarsi sull'assenza materiale del titolo di soggiorno. A ciò si aggiunga che, in ragione della natura del diritto sottesa alla richiesta, la stessa ben potrebbe essere accolta anche sotto il profilo dell'art. 25 Regolamento
CE 810/09 (Codice dei visti) o altro ritenuto idoneo, con immediato ordine al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale - Ambasciata italiana a del relativo rilascio nei CP_1
pagina 6 confronti del ricorrente, identificato da documenti quali passaporto e ricevuta dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Al fine di consentire l'ingresso sul T.N. a chi ne avesse diritto (si ricorda, anche al fine di presentare domanda di protezione internazionale, a fortiori dunque a chi risulta già titolare di una protezione, sebbene temporanea e/o a chi illegittimamente rimpatriato) parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto utilizzabile lo strumento della concessione del visto umanitario (tra cui Tribunale di Roma sentenza n. 22917/2019 del 28 novembre 2019 confermata dalla Corte d'Appello con sentenza del 11 gennaio 2021), ritenendosi che in uno stato di diritto, la possibilità o meno di utilizzare un istituto previsto dall'ordinamento, sebbene non specificamente regolato dalla normativa interna, non possa essere rimesso alla sola discrezionalità della pubblica amministrazione senza che sia possibile alcun sindacato giurisdizionale in merito o alcuna applicazione giurisprudenziale di tale istituto.
Altra parte della giurisprudenza ha ritenuto di lasciare all'Amministrazione il compito di individuare il mezzo più idoneo a consentire l'ingresso, una volta accertata l'esistenza di tale diritto, che peraltro nei casi trattati, si ribadisce, si sostanziava nell'esercizio del diritto all'ingresso al fine di presentare domanda di protezione sul territorio italiano.
Tutto quanto rilevato non vi è dubbio che nel caso di specie il ricorrente abbia diritto ad accedere al territorio nazionale, rimettendosi all'autorità competente le determinazioni circa le modalità più idonee pagina 7 per consentirne l'ingresso, individuando, nell'esercizio della propria discrezionalità, gli strumenti più idonei a tutelare il diritto dell'odierno ricorrente (tra i quali la concessione del visto di cui all'art. 8 DPR
394/1999 e/o all'art. 25 del regolamento CE 810/2009 c.d. codice visti).
Quanto alla pretesa risarcitoria si osserva come per costante giurisprudenza, nel caso di illegittimo esercizio di funzioni amministrative, per accertare la responsabilità della Pubblica
Amministrazione occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c. che richiede perché possa ravvisarsi un illecito aquiliano l'accertamento del dolo o della colpa in capo al soggetto agente, elemento soggettivo che richiede uno specifico accertamento fondato sulla valutazione della condotta della Pubblica Amministrazione e, in particolare, sul rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono connotare l'azione amministrativa: "Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, .... una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) dovrà, poi, stabilire se
l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) dovrà, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei
pagina 8 criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della
P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo - in relazione al cui accertamento, peraltro, non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ., - richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi
l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. (Cass. SS.UU. 22 luglio 1999 n. 500; da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014).
Peraltro, atteso che il risarcimento non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo, la domanda di risarcimento dei danni risulta regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale pagina 9 chi vuole far valere un diritto in giudizio deve far valere i fatti che ne costituiscono il fondamento, richiedendosi che venga allegata e provata dal danneggiato, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento, nonché la colpa o il dolo dell'amministrazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda di risarcimento è presentata nei confronti del Controparte_3
a in conseguenza del mancato rilascio del visto di
[...] CP_1
ingresso, richiesto con istanza seguita dapprima alla sospensione e poi all'annullamento di atto di diverso . CP_1
Come evidenziato da parte ricorrente, posto che il diritto al reingresso risulta da provvedimento giudiziale comunicato e inoltrato all' a non può dubitarsi della legittimità della Controparte_1 CP_1
richiesta e di una colpevole inerzia dell'amministrazione resistente.
Parte ricorrente ha fornito documentazione a supporto della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, (si veda: contratto di lavoro a partire dal 01.11.2022 e relativa comunicazione unilav, n. 11 buste paga), lamentandone dunque la perdita e il conseguente mancato guadagno derivante dal rapporto stesso, individuato in €
1.500,00 mensili, compenso medio percepito (si vedano buste paga in atti).
Posto che non risulta compiutamente provata la perdurante sussistenza del suddetto rapporto al momento dell'espulsione dal territorio nazionale (ultima busta paga di luglio 2024, a fronte pagina 10 dell'espulsione indicata quale avvenuta il 17.03.2025), e dunque non fornita la prova del nesso causale tra l'uno e l'altro evento, in ogni caso tale eventuale perdita non si ritiene che possa essere considerata conseguenza del mancato rilascio del visto. Invero, emerge da quanto in atti che al momento della presentazione dell'istanza in oggetto (datata 06.05.2025) il richiedente si trovava fuori dal territorio nazionale da circa due mesi (data riferita dell'espulsione: 17.03.2025), e nulla è stato dedotto né prodotto a supporto di un eventuale nesso causale tra la perdita del suddetto lavoro e la condotta dell'Ambasciata adita, né è stato provato alcunché su un'ipotetica volontà del datore di lavoro di riassumere (o non licenziare) il ricorrente in caso di tempestivo reingresso in territorio nazionale.
D'altra parte, poi, l'allegata perdurante attesa al rilascio del visto e al possibile rientro sul territorio nazionale ove era stato avviato un positivo percorso di integrazione, e il ragionevole timore di perdere quanto costruito negli anni, con conseguenze potenzialmente irreparabili anche per quel che concerne il pendente procedimento di riconoscimento del diritto alla protezione speciale innanzi al Tribunale di Torino consentono una liquidazione del danno in via equitativa. In particolare, tenuto conto che il ricorrente non ha potuto proseguire la
CP_ propria vita e le proprie attività in , per i mesi intercorrenti tra la richiesta del maggio 2025 e la definizione del presente procedimento, si ritiene equo doversi riconoscere al ricorrente un risarcimento pari ad 1.050,00 euro.
pagina 11 Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie la domanda, dichiara il diritto del ricorrente,
[...]
, nato il [...] in Senegal, a [...] reingresso in Parte_1
CP_
e ordina al Controparte_1
l'urgente rilascio del visto di ingresso nonché tutti gli
[...]
atti ritenuti necessari a consentire il suo immediato ingresso nel territorio nazionale;
- condanna il Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di
[...]
1.050,00 euro;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Roma, 07 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 37335/2025 promossa da
, nato il [...] in [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Carla Lucia Landri, ed elettivamente domiciliato in
Torino Via Cavalli nr. 28 bis, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
CP_2
- resistente contumace -
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per rilascio di visto di reingresso
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.07.2025, il ricorrente Parte_1
ha lamentato l'illegittimità del silenzio dell'
[...] CP_1
a sulla propria istanza di rilascio di visto di reingresso e
[...] CP_1
pagina 1 ha chiesto ordinarsi alla stessa, previamente in via cautelare, il rilascio del suddetto visto, nonché la condanna di parte resistente al risarcimento del danno.
CP_ Il ricorrente ha rappresentato di aver fatto ingresso in nel 2017 ove ha tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale;
che questa veniva rigettata in sede amministrativa e successivamente giudiziale e che, tuttavia, riusciva ad integrarsi sul territorio nazionale;
che presentava domanda di protezione speciale e che questa veniva rigettata dalla Questura di Torino con provvedimento del 07.02.2025, notificato l'11.03.2025; che contestualmente veniva notificato provvedimento prefettizio di espulsione con accompagnamento alla frontiera e altresì
l'applicazione di misura alternativa al trattenimento (obbligo di firma e ritiro del passaporto); che il 13.03.2025 il Giudice di Pace di Torino convalidava la misura;
che in pari data veniva adito il Tribunale di
Torino con ricorsi con contestuali istanze cautelari avverso il diniego del permesso di soggiorno e avverso il provvedimento di espulsione;
che il 17.03.2025 il ricorrente veniva rimpatriato;
che con decreto del
12.04.2025, comunicato il 15.04.2025, il Tribunale di Torino accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento di espulsione;
che con decreto del 02.04.2025, comunicato il
15.04.2025, il Tribunale di Torino accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti del diniego del permesso di soggiorno;
che in data
06.05.2025 veniva avanzata istanza di rilascio di visto all' CP_1
a rimasta inevasa e seguita da diffida del 29.05.2025;
[...] CP_1
pagina 2 che con sentenza dell'08.05.2025, pubblicata l'11.06.2025, il
Tribunale di Torino annullava il decreto di espulsione emesso dalla
Prefettura di Torino;
che, precisando quanto sopra, in data
16.07.2025 si inviava un'ulteriore sollecito all' , rimasto CP_1
anch'esso senza esito;
che, pertanto, veniva proposto il presente ricorso, lamentando l'illegittimità della condotta omissiva della PA, la conseguente violazione del proprio diritto al reingresso e alla
CP_ permanenza in , almeno fino all'esito del pendente procedimento avverso il diniego del permesso di soggiorno, dunque del diritto di cui agli artt. 19 d.lgs. 286/98 e art 8 Cedu, chiedendo altresì la condanna di parte resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo.
Il Giudice designato per l'esame della cautela non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare e ha rimesso la causa al giudice assegnatario del procedimento, il quale ha fissato udienza per il merito al 07.11.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
L'Amministrazione resistente, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Parte ricorrente, con note del 07.11.2025, pur rappresentata l'avvenuta fissazione di un appuntamento presso la sede consolare, ha lamentato la perdurante inerzia della stessa, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
***
pagina 3 Dalla documentazione in atti emerge con evidenza che già in data
15.04.2025 avevano trovato accoglimento le istanze di sospensione avverso il decreto prefettizio di espulsione e avverso il diniego del permesso per protezione speciale, da cui il diritto del ricorrente a
CP_ risiedere in quantomeno fino al termine del relativo procedimento. Inoltre, in data 11.06.2025 è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Torino con la quale quest'ultimo ha disposto l'annullamento del provvedimento di espulsione e così di ogni atto conseguente. Da quanto sopra, anche tenuto conto delle ragioni sottese al suddetto provvedimento (in atti), si ritiene senz'altro sussistente il diritto di a fare reingresso nel Parte_1
Territorio italiano alla luce del suo documentato status giuridico.
Diversamente, non consentire il reingresso del ricorrente, oltre a porsi in evidente contrasto con i suddetti provvedimenti giudiziali, si sostanzierebbe nell'impedimento di fatto all'esercizio del diritto fondamentale sotteso al procedimento di protezione pendente, ovvero a uno svuotamento del diritto d'asilo sancito a livello Costituzionale dall'art. 10 Cost., di cui anche la protezione complementare è pacificamente espressione.
Rilevato quanto sopra, nonché la fissazione dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Torino al 26.11.2025, si ritiene che debba conseguirne di diritto l'immediata autorizzazione al reingresso sul territorio nazionale, peraltro nel caso di specie esercitata da un soggetto che ha documentato di ivi risiedere da circa otto anni e di aver svolto regolare attività lavorativa.
pagina 4 Va inoltre rilevato che emerge in atti come l a Controparte_1
sia stata tempestivamente posta a conoscenza dei richiamati CP_1
esiti giudiziali e, ciononostante, sia rimasta pressocché inerte. Invero, sebbene parte ricorrente riferisca di un primo appuntamento (v. note del 7.11.25), allo stato, non ne risulta seguita l'emissione di alcun provvedimento.
La domanda del ricorrente si ritiene dunque fondata su un diritto riconosciuto e, in applicazione di questo, su di un permesso di soggiorno che, sebbene provvisorio e non ancora di fatto rilasciato, è di certo potenzialmente esistente, da qui il necessario accoglimento dell'istanza, eventualmente anche in applicazione dell'art. 8 DPR
394/99, con esibizione del provvedimento di riconoscimento del proprio diritto, ovvero il presente provvedimento unitamente a copia di quanto già disposto dal Tribunale di Torino.
Sul punto si ritiene di richiamare il co. 4, art. 8 DPR 394/99, il quale prevede che: “Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno”. Appare evidente che la verifica richiamata debba vertere sulla verifica dell'esistenza del titolo (rectius: diritto) al soggiorno, di cui il permesso, di fatto mancante, è espressione.
Dunque, ciò che giustifica il reingresso è il diritto sotteso al permesso e che, pertanto, sebbene quest'ultimo possa di fatto mancare, nel pagina 5 caso espressamente previsto dalla norma perché smarrito o sottratto, il diritto sotteso debba trovare, anche attraverso il reingresso, tutela e applicazione.
La ratio sottesa alla norma, ben si ritiene applicabile nel presente giudizio e in favore dell'odierno ricorrente, ancor più tenuto conto che l'uscita dal territorio nazionale è stata conseguenza di un ordine di espulsione e rimpatrio di cui risulta accertata l'illegittimità. L'eventuale richiesta/necessità di riscontri dell'Ambasciata adita, pertanto, dovrà necessariamente vertere su tale ultimo dato oltreché sull'esistenza del diritto su cui la richiesta di visto si fonda e che, nel caso di specie, trova fondamento in più di un provvedimento giudiziale.
Tutto quanto visto, si ribadisce che la PA convenuta, rifiutando l'ingresso del ricorrente, anche nella forma della protratta inerzia, ha di fatto impedito il legittimo esercizio del diritto fondamentale riconosciuto al ricorrente, il cui corollario costituzionale viene sancito dall'art. 10, co. 3, Cost.
Posto quanto sopra, il rifiuto al reingresso, considerata la titolarità della protezione riconosciuta dallo Stato italiano, non può fondarsi sull'assenza materiale del titolo di soggiorno. A ciò si aggiunga che, in ragione della natura del diritto sottesa alla richiesta, la stessa ben potrebbe essere accolta anche sotto il profilo dell'art. 25 Regolamento
CE 810/09 (Codice dei visti) o altro ritenuto idoneo, con immediato ordine al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale - Ambasciata italiana a del relativo rilascio nei CP_1
pagina 6 confronti del ricorrente, identificato da documenti quali passaporto e ricevuta dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Al fine di consentire l'ingresso sul T.N. a chi ne avesse diritto (si ricorda, anche al fine di presentare domanda di protezione internazionale, a fortiori dunque a chi risulta già titolare di una protezione, sebbene temporanea e/o a chi illegittimamente rimpatriato) parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto utilizzabile lo strumento della concessione del visto umanitario (tra cui Tribunale di Roma sentenza n. 22917/2019 del 28 novembre 2019 confermata dalla Corte d'Appello con sentenza del 11 gennaio 2021), ritenendosi che in uno stato di diritto, la possibilità o meno di utilizzare un istituto previsto dall'ordinamento, sebbene non specificamente regolato dalla normativa interna, non possa essere rimesso alla sola discrezionalità della pubblica amministrazione senza che sia possibile alcun sindacato giurisdizionale in merito o alcuna applicazione giurisprudenziale di tale istituto.
Altra parte della giurisprudenza ha ritenuto di lasciare all'Amministrazione il compito di individuare il mezzo più idoneo a consentire l'ingresso, una volta accertata l'esistenza di tale diritto, che peraltro nei casi trattati, si ribadisce, si sostanziava nell'esercizio del diritto all'ingresso al fine di presentare domanda di protezione sul territorio italiano.
Tutto quanto rilevato non vi è dubbio che nel caso di specie il ricorrente abbia diritto ad accedere al territorio nazionale, rimettendosi all'autorità competente le determinazioni circa le modalità più idonee pagina 7 per consentirne l'ingresso, individuando, nell'esercizio della propria discrezionalità, gli strumenti più idonei a tutelare il diritto dell'odierno ricorrente (tra i quali la concessione del visto di cui all'art. 8 DPR
394/1999 e/o all'art. 25 del regolamento CE 810/2009 c.d. codice visti).
Quanto alla pretesa risarcitoria si osserva come per costante giurisprudenza, nel caso di illegittimo esercizio di funzioni amministrative, per accertare la responsabilità della Pubblica
Amministrazione occorre verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c. che richiede perché possa ravvisarsi un illecito aquiliano l'accertamento del dolo o della colpa in capo al soggetto agente, elemento soggettivo che richiede uno specifico accertamento fondato sulla valutazione della condotta della Pubblica Amministrazione e, in particolare, sul rispetto dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione che devono connotare l'azione amministrativa: "Nel caso in cui sia stata introdotta, davanti al giudice ordinario, .... una domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
b) dovrà, poi, stabilire se
l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) dovrà, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei
pagina 8 criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della
P.A.; d) infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo - in relazione al cui accertamento, peraltro, non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell'ambito dell'esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 cod. civ., - richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi
l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. (Cass. SS.UU. 22 luglio 1999 n. 500; da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014).
Peraltro, atteso che il risarcimento non è una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo, la domanda di risarcimento dei danni risulta regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale pagina 9 chi vuole far valere un diritto in giudizio deve far valere i fatti che ne costituiscono il fondamento, richiedendosi che venga allegata e provata dal danneggiato, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, la sussistenza di un danno ingiusto, del nesso causale tra condotta ed evento, nonché la colpa o il dolo dell'amministrazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda di risarcimento è presentata nei confronti del Controparte_3
a in conseguenza del mancato rilascio del visto di
[...] CP_1
ingresso, richiesto con istanza seguita dapprima alla sospensione e poi all'annullamento di atto di diverso . CP_1
Come evidenziato da parte ricorrente, posto che il diritto al reingresso risulta da provvedimento giudiziale comunicato e inoltrato all' a non può dubitarsi della legittimità della Controparte_1 CP_1
richiesta e di una colpevole inerzia dell'amministrazione resistente.
Parte ricorrente ha fornito documentazione a supporto della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, (si veda: contratto di lavoro a partire dal 01.11.2022 e relativa comunicazione unilav, n. 11 buste paga), lamentandone dunque la perdita e il conseguente mancato guadagno derivante dal rapporto stesso, individuato in €
1.500,00 mensili, compenso medio percepito (si vedano buste paga in atti).
Posto che non risulta compiutamente provata la perdurante sussistenza del suddetto rapporto al momento dell'espulsione dal territorio nazionale (ultima busta paga di luglio 2024, a fronte pagina 10 dell'espulsione indicata quale avvenuta il 17.03.2025), e dunque non fornita la prova del nesso causale tra l'uno e l'altro evento, in ogni caso tale eventuale perdita non si ritiene che possa essere considerata conseguenza del mancato rilascio del visto. Invero, emerge da quanto in atti che al momento della presentazione dell'istanza in oggetto (datata 06.05.2025) il richiedente si trovava fuori dal territorio nazionale da circa due mesi (data riferita dell'espulsione: 17.03.2025), e nulla è stato dedotto né prodotto a supporto di un eventuale nesso causale tra la perdita del suddetto lavoro e la condotta dell'Ambasciata adita, né è stato provato alcunché su un'ipotetica volontà del datore di lavoro di riassumere (o non licenziare) il ricorrente in caso di tempestivo reingresso in territorio nazionale.
D'altra parte, poi, l'allegata perdurante attesa al rilascio del visto e al possibile rientro sul territorio nazionale ove era stato avviato un positivo percorso di integrazione, e il ragionevole timore di perdere quanto costruito negli anni, con conseguenze potenzialmente irreparabili anche per quel che concerne il pendente procedimento di riconoscimento del diritto alla protezione speciale innanzi al Tribunale di Torino consentono una liquidazione del danno in via equitativa. In particolare, tenuto conto che il ricorrente non ha potuto proseguire la
CP_ propria vita e le proprie attività in , per i mesi intercorrenti tra la richiesta del maggio 2025 e la definizione del presente procedimento, si ritiene equo doversi riconoscere al ricorrente un risarcimento pari ad 1.050,00 euro.
pagina 11 Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie la domanda, dichiara il diritto del ricorrente,
[...]
, nato il [...] in Senegal, a [...] reingresso in Parte_1
CP_
e ordina al Controparte_1
l'urgente rilascio del visto di ingresso nonché tutti gli
[...]
atti ritenuti necessari a consentire il suo immediato ingresso nel territorio nazionale;
- condanna il Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di
[...]
1.050,00 euro;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Roma, 07 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio
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