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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente
D'AMATO MASSIMO, Giudice
FI FR, EL
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1376/2022 depositato il 18/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna 8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 2 e pubblicata il 18/03/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920150005583769000 IRES-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920150005583769000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920150005583769000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 039 2015 00055837 69 notificata in data 17.3.2016 sono state richieste ad Ricorrente_1 le somme dovute a seguito della Sentenza CTR Emilia Romagna n. 108/18/2015, depositata il 20.1.2015 che aveva deciso (nel giudizio RGA n. 2661/2011) dell'avviso di accertamento n.
R7J03500419 che era stato, in precedenza, emesso a carico della società Società_2 S.r.l. Siccome la società destinataria dell'avviso di accertamento era stata cancellata dal registro delle imprese, il giudizio di appello era stato interrotto con Ordinanza collegiale interlocutoria n. 246/15/2014 depositata il 24.3.2014, per essere poi riassunto (su istanza dell'Agenzia delle Entrate depositata il 19.6.2014) nei confronti dei soci Ricorrente_1 (socio al 50% e liquidatore) e Società_1 S.r.l. (socio al 50%).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza n. 108/18/2015 è definitiva per mancata impugnazione e anche il conseguente credito richiesto al socio con la cartella di pagamento n. 039 2015 00055837 69, decorsi il termine di legge dalla sua notifica, si è consolidata in assenza di ricorso (ex art. 21 D. Lgs. 546/1992).
L'originario ricorso è inammissibile.
Secondo parte appellante un vizio di notifica della cartella di pagamento consentirebbe il gravame senza limiti temporali. Questa tesi è peregrina (v. ex multis Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
19704/2015).
La giurisprudenza richiamata dall'appellante è inconferente essendo riferita a notifica inesistente ovvero che non abbia raggiunto lo scopo (con ciò consentendo il ricorso sul primo atto successivo noticato, ma comunque entro il termine di 60 giorni).
L'art. 21 D. Lgs. 546/1992 è interpretato dalla Cassazione come segue. «il termine iniziale per calcolare i sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (fissati a espressa "pena di inammissibilità" dalla prima parte del medesimo art. 21 per l'impugnazione di qualsiasi "atto impugnabile") coincide con quello della notificazione della cartella di pagamento … è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, …».
Nella stessa Sentenza viene pure precisato che l'estratto di ruolo non è atto impugnabile, perché non contiene un'autonoma pretesa impositiva.
In ogni caso almeno dal 28.6.2021 (v. pec di spedizione) Ricorrente_1 aveva già piena conoscenza dell'iscrizione a ruolo a suo carico, nonché dell'esistenza della cartella di pagamento solo ora impugnata.
Perciò il ricorso originario era tardivo in quanto sono stati violati termini perentori. La tardività è sanzionata ex lege dalla inammissibilità del ricorso medesimo.
Ancora. In data 7.2.2018 Ricorrente_1 aveva chiesto lo sgravio in autotutela e dichiarava di aver
“ricevuto la cartella di pagamento N. 03920150005583869000”, allegando all'istanza stralcio della cartella stessa e un estratto di ruolo consegnato in data 15/01/18. De hoc satis.
Perciò Ricorrente_1 già dal 15.1.2018 (data consegna dell'estratto di ruolo Allegato dall'appellato) o, quantomeno, dal 28.6.2021 (data della pec di spedizione dell'istanza di sgravio in allegato 10 al ricorso), aveva avuto sicura conoscenza della cartella di pagamento. L'ha impugnata solo il 13.10.2021 e, quindi, oltre il termine stabilito dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992.
Il termine è notoriamente e pacificamente perentorio, non esiste una sola sentenza di segno contrario, nota, da qui l'inammissibilità dell'originario ricorso correttamente dichiarata dal giudice di prime cure
Spese ex lege.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante a pagare le spese di giudizio quantificate in euro 2.000
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente
D'AMATO MASSIMO, Giudice
FI FR, EL
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1376/2022 depositato il 18/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Via Monsignor Luigi Maverna 8/10 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 40/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 2 e pubblicata il 18/03/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920150005583769000 IRES-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920150005583769000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920150005583769000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 039 2015 00055837 69 notificata in data 17.3.2016 sono state richieste ad Ricorrente_1 le somme dovute a seguito della Sentenza CTR Emilia Romagna n. 108/18/2015, depositata il 20.1.2015 che aveva deciso (nel giudizio RGA n. 2661/2011) dell'avviso di accertamento n.
R7J03500419 che era stato, in precedenza, emesso a carico della società Società_2 S.r.l. Siccome la società destinataria dell'avviso di accertamento era stata cancellata dal registro delle imprese, il giudizio di appello era stato interrotto con Ordinanza collegiale interlocutoria n. 246/15/2014 depositata il 24.3.2014, per essere poi riassunto (su istanza dell'Agenzia delle Entrate depositata il 19.6.2014) nei confronti dei soci Ricorrente_1 (socio al 50% e liquidatore) e Società_1 S.r.l. (socio al 50%).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sentenza n. 108/18/2015 è definitiva per mancata impugnazione e anche il conseguente credito richiesto al socio con la cartella di pagamento n. 039 2015 00055837 69, decorsi il termine di legge dalla sua notifica, si è consolidata in assenza di ricorso (ex art. 21 D. Lgs. 546/1992).
L'originario ricorso è inammissibile.
Secondo parte appellante un vizio di notifica della cartella di pagamento consentirebbe il gravame senza limiti temporali. Questa tesi è peregrina (v. ex multis Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
19704/2015).
La giurisprudenza richiamata dall'appellante è inconferente essendo riferita a notifica inesistente ovvero che non abbia raggiunto lo scopo (con ciò consentendo il ricorso sul primo atto successivo noticato, ma comunque entro il termine di 60 giorni).
L'art. 21 D. Lgs. 546/1992 è interpretato dalla Cassazione come segue. «il termine iniziale per calcolare i sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (fissati a espressa "pena di inammissibilità" dalla prima parte del medesimo art. 21 per l'impugnazione di qualsiasi "atto impugnabile") coincide con quello della notificazione della cartella di pagamento … è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, …».
Nella stessa Sentenza viene pure precisato che l'estratto di ruolo non è atto impugnabile, perché non contiene un'autonoma pretesa impositiva.
In ogni caso almeno dal 28.6.2021 (v. pec di spedizione) Ricorrente_1 aveva già piena conoscenza dell'iscrizione a ruolo a suo carico, nonché dell'esistenza della cartella di pagamento solo ora impugnata.
Perciò il ricorso originario era tardivo in quanto sono stati violati termini perentori. La tardività è sanzionata ex lege dalla inammissibilità del ricorso medesimo.
Ancora. In data 7.2.2018 Ricorrente_1 aveva chiesto lo sgravio in autotutela e dichiarava di aver
“ricevuto la cartella di pagamento N. 03920150005583869000”, allegando all'istanza stralcio della cartella stessa e un estratto di ruolo consegnato in data 15/01/18. De hoc satis.
Perciò Ricorrente_1 già dal 15.1.2018 (data consegna dell'estratto di ruolo Allegato dall'appellato) o, quantomeno, dal 28.6.2021 (data della pec di spedizione dell'istanza di sgravio in allegato 10 al ricorso), aveva avuto sicura conoscenza della cartella di pagamento. L'ha impugnata solo il 13.10.2021 e, quindi, oltre il termine stabilito dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992.
Il termine è notoriamente e pacificamente perentorio, non esiste una sola sentenza di segno contrario, nota, da qui l'inammissibilità dell'originario ricorso correttamente dichiarata dal giudice di prime cure
Spese ex lege.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante a pagare le spese di giudizio quantificate in euro 2.000