Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 76
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la giurisprudenza invocata dall'appellante sia inconferente e che il termine per l'impugnazione della cartella di pagamento sia perentorio. Il ricorrente aveva avuto conoscenza della cartella di pagamento ben prima della sua impugnazione, violando i termini perentori stabiliti dall'art. 21 del D. Lgs. 546/1992. L'inammissibilità del ricorso originario è stata correttamente dichiarata dal giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 76
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 76
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo