TAR Catania, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 1026
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023 – Violazione e/o falsa applicazione dei paragrafi 6.3 e 6.4 del disciplinare di gara – Eccesso di potere per difetto di istruttoria a travisamento di fatti

    Il Collegio ha ritenuto che le certificazioni prodotte non dimostrino l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta porta a porta con modalità puntuale, ma solo la generica raccolta porta a porta. La mera distribuzione di raccoglitori RFID non è sufficiente a comprovare tale modalità di servizio, che richiede anche la misurazione e registrazione dei conferimenti per l'applicazione di una tariffa specifica.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023 – Violazione e/o falsa applicazione dei paragrafi 6.3 e 6.4 del disciplinare di gara – Eccesso di potere per difetto di istruttoria a travisamento di fatti

    Il Collegio ha ritenuto che le certificazioni prodotte non dimostrino l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta porta a porta con modalità puntuale, ma solo la generica raccolta porta a porta. La mera distribuzione di raccoglitori RFID non è sufficiente a comprovare tale modalità di servizio, che richiede anche la misurazione e registrazione dei conferimenti per l'applicazione di una tariffa specifica.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 100 del d.lgs. n. 36/2023 – Violazione e/o falsa applicazione dei paragrafi 6.3 e 6.4 del disciplinare di gara – Eccesso di potere per difetto di istruttoria a travisamento di fatti

    Il Collegio ha ritenuto che le certificazioni prodotte non dimostrino l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta porta a porta con modalità puntuale, ma solo la generica raccolta porta a porta. La mera distribuzione di raccoglitori RFID non è sufficiente a comprovare tale modalità di servizio, che richiede anche la misurazione e registrazione dei conferimenti per l'applicazione di una tariffa specifica. Pertanto, l'esclusione è stata confermata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 1026
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1026
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo