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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2180/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICI DAVIDE,
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FEDERICI DAVIDE,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
03/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 07/10/2020, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3513/2020 omologata con decreto del
14/10/2020;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) i signor continueranno a vivere separati con reciproco obbligo di Parte_2 Pt_1
tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
2) i signori e rinunciano al reciproco mantenimento dichiarando di Parte_2 Pt_1
essere economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 4 3) la figli continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori, in regime di Persona_1
affidamento condiviso. I genitori avranno cura di assisterla secondo un unico e condiviso progetto, concordando tra di loro le decisioni più importanti nel suo interesse;
4) La minore avrà residenza preferenziale presso l'abitazione del padre e la madre potrà
vederla quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e gli impegni lavorativi del padre, e potrà tenere la figlia con sé a fine settimana Per_1
alternati dal venerdì sera alle 19:00 alla domenica sera alle 19:00;
5) le vacanze estive verranno preventivamente concordate tra i genitori, tenuto conto delle rispettive ferie e degli impegni scolastici della minore;
entrambi, comunque, potranno trascorrere con la figlia un periodo di ferie di quindici giorni, eventualmente anche non consecutivi. Le festività natalizie e pasquali verranno concordate dai genitori annualmente;
dovrà in ogni caso essere garantivo che il genitore non convivente possa tenere con sé la figlia durante le vacanze natalizie il giorno di Natale ad anni alterni e durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua ad anni alterni;
6) la sig.ra corrisponderà mensilmente in favore del sig. la somma di € Parte_2 Pt_1
200,00 (rivalutata secondo gli indici ISTAT) a titolo di mantenimento ordinario della figlia mentre le spese straordinarie rimarranno a carico di ciascun genitore nella misura Per_1
del 50% secondo i parametri del protocollo del Tribunale di Modena;
Per_ 7) il sig. continuerà a vivere insieme alla figlia presso l'immobile sito in Pt_1
Vignola (BO), via Frignanese n. 423;
8) i coniugi dichiarano di avere già definito ogni precedente rapporto personale ed economico;
9) le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambe le parti in via solidale.”
P.Q.M
pagina 3 di 4 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IL
(MO) il 01/08/2009 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IL (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2009 Atto n. 12 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2180/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FEDERICI DAVIDE,
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FEDERICI DAVIDE,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
03/06/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 07/10/2020, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 3513/2020 omologata con decreto del
14/10/2020;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) i signor continueranno a vivere separati con reciproco obbligo di Parte_2 Pt_1
tempestiva comunicazione in caso di cambiamento di residenza;
2) i signori e rinunciano al reciproco mantenimento dichiarando di Parte_2 Pt_1
essere economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 4 3) la figli continuerà ad essere affidata ad entrambi i genitori, in regime di Persona_1
affidamento condiviso. I genitori avranno cura di assisterla secondo un unico e condiviso progetto, concordando tra di loro le decisioni più importanti nel suo interesse;
4) La minore avrà residenza preferenziale presso l'abitazione del padre e la madre potrà
vederla quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e gli impegni lavorativi del padre, e potrà tenere la figlia con sé a fine settimana Per_1
alternati dal venerdì sera alle 19:00 alla domenica sera alle 19:00;
5) le vacanze estive verranno preventivamente concordate tra i genitori, tenuto conto delle rispettive ferie e degli impegni scolastici della minore;
entrambi, comunque, potranno trascorrere con la figlia un periodo di ferie di quindici giorni, eventualmente anche non consecutivi. Le festività natalizie e pasquali verranno concordate dai genitori annualmente;
dovrà in ogni caso essere garantivo che il genitore non convivente possa tenere con sé la figlia durante le vacanze natalizie il giorno di Natale ad anni alterni e durante le vacanze pasquali il giorno di Pasqua ad anni alterni;
6) la sig.ra corrisponderà mensilmente in favore del sig. la somma di € Parte_2 Pt_1
200,00 (rivalutata secondo gli indici ISTAT) a titolo di mantenimento ordinario della figlia mentre le spese straordinarie rimarranno a carico di ciascun genitore nella misura Per_1
del 50% secondo i parametri del protocollo del Tribunale di Modena;
Per_ 7) il sig. continuerà a vivere insieme alla figlia presso l'immobile sito in Pt_1
Vignola (BO), via Frignanese n. 423;
8) i coniugi dichiarano di avere già definito ogni precedente rapporto personale ed economico;
9) le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambe le parti in via solidale.”
P.Q.M
pagina 3 di 4 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in IL
(MO) il 01/08/2009 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di IL (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2009 Atto n. 12 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
17/09/2025
Il Giudice estensore
Dott Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4