CASS
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA nei confronti di: RA HA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia con la quale è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede, dandosi atto che i fatti contestati all'imputato rientravano tra quelli per i quali è previsto l'esercizio dell'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio. Con l'impugnazione si deduce l'abnormità della dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, implicita nell'ordine di restituzione degli atti, richiamando un precedente (Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Pmt c/ NI Pasquale, Rv. 281802 - 01) ed evidenziando che il provvedimento ha avuto l'effetto di far regredire il procedimento nella fase, oramai superata, dell'esercizio 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2822 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 15/01/2025 dell'azione penale. Ponendosi l'atto al di fuori dell'intero ordinamento processuale per la sua difformità rispetto allo schema atipico, esso va considerato abnorme e, pertanto, cassato. 2. Come correttamente evidenziato dal Sostituto Procuratore generale nella propria memoria, il reato di appropriazione indebita prevista dall'art. 646 cod. pen. è ora procedibile a citazione diretta, in virtù della novella introdotta, a far tempo dal 30 dicembre 2022, dall'art. 32, comma 1, lett. a) del d. Igs. n. 50/2022. Disponendo la trasmissione degli atti ex art. 33 sexies cod. proc. pen., pertanto, il Giudice vibonese non è incorso in alcuna violazione, non essendovi elementi per affermare, in assenza di precisazione sul punto da parte del ricorrente, che ne sarebbe stato onerato, che l'esercizio dell'azione penale fosse avvenuto sotto la vigenza della precedente disciplina processuale. 3. Per le esposte ragioni, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso che su di esso si fonda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Cons gliere latore La Presidente „—
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia con la quale è stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede, dandosi atto che i fatti contestati all'imputato rientravano tra quelli per i quali è previsto l'esercizio dell'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio. Con l'impugnazione si deduce l'abnormità della dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, implicita nell'ordine di restituzione degli atti, richiamando un precedente (Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Pmt c/ NI Pasquale, Rv. 281802 - 01) ed evidenziando che il provvedimento ha avuto l'effetto di far regredire il procedimento nella fase, oramai superata, dell'esercizio 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 2822 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 15/01/2025 dell'azione penale. Ponendosi l'atto al di fuori dell'intero ordinamento processuale per la sua difformità rispetto allo schema atipico, esso va considerato abnorme e, pertanto, cassato. 2. Come correttamente evidenziato dal Sostituto Procuratore generale nella propria memoria, il reato di appropriazione indebita prevista dall'art. 646 cod. pen. è ora procedibile a citazione diretta, in virtù della novella introdotta, a far tempo dal 30 dicembre 2022, dall'art. 32, comma 1, lett. a) del d. Igs. n. 50/2022. Disponendo la trasmissione degli atti ex art. 33 sexies cod. proc. pen., pertanto, il Giudice vibonese non è incorso in alcuna violazione, non essendovi elementi per affermare, in assenza di precisazione sul punto da parte del ricorrente, che ne sarebbe stato onerato, che l'esercizio dell'azione penale fosse avvenuto sotto la vigenza della precedente disciplina processuale. 3. Per le esposte ragioni, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, con conseguente inammissibilità del ricorso che su di esso si fonda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Cons gliere latore La Presidente „—