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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/10/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 877/ 2025 V.G.
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Giudice Rel.Dott. Antonio Miele
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 877 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nato in [...] il [...] ( Codice Fiscale 1 con il patrocinio dell'Avv. PAVANETTO MATTEO Codice Fiscale 2
e
C.F. 3 ) con il patrocinio Parte 2 nata a [...] il [...] (C.F. dell'Avv. SAGLIOCCA LUIGIA (C.F. C.F. 4
)
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 12/05/2025 con il quale Parte 1 e Pt 2
[…..] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.06.2013, a EL-IG AR (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.10.2025 e 7.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, che avevano contratto matrimonio nel Comune di
EL IG AR (RN), in data 22/06/2013, trascritto / iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di EL IG AR (RN), N. 22 parte 2 serie C anno 2013, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove meglio ritengano opportuno la propria residenza, e disponendo lo scioglimento della comunione legale;
2. Dare atto che l'abitazione familiare verrà assegnata alla Sig.ra Parte 2 che ivi continuerà a vivere e risiedere insieme alla figlia minore, con ogni arredo, effetto personale, oggettistica e pertinenza;
3. Dare atto che la Sig.ra Pt 2 si impegna a modificare l'intestatario delle relative utenze domestiche di
Per 2 acqua, luce e gas a favore della stessa entro 30 giorni dalla data di notifica della sentenza di omologa;
4. Dare atto che il Sig. Parte_1 si impegna a spostare la propria residenza dall'abitazione familiare sita Rimini (RN), in via Masere n. 7/A entro 30 giorni dalla data di notifica della sentenza di omologa;
5. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti rinunziando, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni e qualsivoglia contributo al proprio mantenimento personale;
6. Dare atto che i coniugi concordano di estinguere il conto corrente cointestato n. 03/01/0177695 presso
Banca Malatestiana Credito Cooperativo Italiano entro 15 giorni dal deposito dal presente ricorso di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, o, al più tardi, entro 15 giorni precedenti alla "data d'udienza” ovvero al termine per il deposito delle note scritte ai sensi degli artt. 473-
Parte 1 a saldare bis.51, 127 e 127 ter c.p.c. I coniugi concordano, inoltre, che sarà il Sig. lo scoperto e le spese eventuali di chiusura del conto corrente;
7. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, 1. n. 898/1970;
8. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri Parte 1 e Parte 2 in
EL IG AR (RN), in data 22/06/2013;
9. Affidare la figlia minore Persona 3 in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti, ad esempio, alla salute (es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; 10. Disporre che, ai fini della residenza anagrafica, la figlia minore Persona 3 continui a vivere e risiedere presso la madre presso cui sarà quindi prevalentemente collocata;
11. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come a seguire: fintanto che il padre non reperirà un'abitazione consona alle esigenze e alle necessità della figlia, con spazi ai lei dedicati per il pernotto e il riposo, il Sig. terrà con sé Per 1 ogni venerdì dall'uscita di scuola Parte 1
fino alle ore 21:00 quando la riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna.
Inoltre, terrà con sé la figlia minore nei week-end a fine settimana alternati, il sabato dalle ore 13.30 alle ore 22.30, quando la minore verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore
9:30 alle ore 21:00, quando la minore verrà riaccompagnata, dopo cena, presso l'abitazione materna. Nelle settimane di weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé Per_1 ogni venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00 quando riaccompagnerà, dopo cena, la figlia presso l'abitazione materna. reperirà un'abitazione nella quale Per 1 potrà pernottare, Solamente quando il Sig. Parte 1
sempre qualora la minore manifesti il desiderio di dormire presso l'abitazione paterna, il padre terrà con sé la figlia minore nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21:00 quando riaccompagnerà, dopo cena, la figlia presso l'abitazione materna.
Nelle settimane di weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé Per 1 ogni venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00 quando riaccompagnerà, dopo cena, la figlia presso l'abitazione materna.
Durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, fintanto che non sarà introdotto il pernotto, il Sig. terrà con sé Per 1 ogni venerdì dalle ore 08:30 alle ore 21:00 quando la Parte 1
riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna.
Inoltre, terrà con sé la figlia minore nei week-end a fine settimana alternati, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 22.30, quando la minore verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore
9:30 alle ore 21:00, quando la minore verrà riaccompagnata, dopo cena, presso l'abitazione materna.
Quando sarà introdotto il pernotto presso l'abitazione paterna, nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, il padre terrà con sé la figlia minore nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 08.30 fino alla domenica alle ore 21:00 quando riaccompagnerà, dopo cena, la figlia presso l'abitazione materna.
Nelle settimane di weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé Per 1 venerdì dalle ore 08.30 fino alle ore 21:00 quando riaccompagnerà, dopo cena, la figlia presso l'abitazione materna;
12. Dare atto che Per 1 potrà trascorrere con il padre le festività natalizie (Vigilia di Natale, Natale, Santo
Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Epifania) le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) nonché la giornata di Ferragosto ad anni e a giorni alterni.
Pertanto, a titolo esemplificativo, se il primo anno passerà con il padre Vigilia di Natale, Santo Stefano,
Vigilia di Capodanno, la Befana e il Lunedì dell'Angelo, l'anno successivo trascorrerà con lo stesso Natale,
Capodanno, il giorno di Pasqua e il giorno di Ferragosto;
13. Dare atto che il padre potrà tenere con sè la figlia minore 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, rispettando con la massima puntualità gli eventuali impegni scolastici/sportivi/ludici della minore;
14. Disporre che la minore Persona 3 trascorra il giorno del proprio compleanno (25/09) con entrambi i genitori;
15. Stabilire che la minore Persona 3 trascorra la Festa del Papà con il padre e la Festa della
Mamma con la madre, indipendentemente dal calendario dei turni di visita;
16. Dare atto che ogni genitore comunicherà preventivamente all'altro ove trascorrerà periodi continuativi più lunghi di due giorni con la figlia qualora in simili frangenti dovesse allontanarsi dal comune di residenza;
17. Dare atto che entrambi i genitori avranno cura di introdurre eventuali nuove figure relazionali nella vita di Per 1 in maniera graduale e compatibile con il gradimento ed il benessere psicofisico della figlia minore;
18. Dare atto che ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative della figlia minore con i nonni e con gli altri familiari, facendo obbligo ad entrambi i coniugi ed ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore ma anche con i terzi, dall'esternare considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento del matrimonio;
19. Disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta, mediante versamento dell'importo di € 500,00 (cinquecento/00), oltre rivalutazione Istat, da versarsi alla madre entro il 10 di ogni mese a partire dal mese di deposito del presente ricorso. Il padre provvederà a versare alla madre anche il 50% delle spese straordinarie, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori sia quelle c.d. "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo il Protocollo del Tribunale di Bolognal sono da considerare spese straordinarie tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita della figlia o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori;
occorrerà, in ogni caso, tenere conto della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori;
20. Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
21. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
22. Gli importi per i quali viene richiesto il rimborso dovranno essere debitamente documentati attraverso l'esibizione dei giustificativi di spesa, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute attestanti le somme anticipate;
23. Dare atto che l'assegno unico erogato a favore della figlia minore e/o qualsiasi altro bonus statale erogato a favore della minore verranno percepiti nella misura del 100% dalla madre e, quindi, il Sig. [...] Parte 1 si impegna ad attivarsi al fine di permettere alla stessa di percepire l'assegno unico nella misura stabilita;
24. Quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero la deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori;
25. Dare atto che i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa a eccezione di e fatto salvo quanto sopra specificato;
26. Dare atto che i coniugi dichiarano di avere definito prima d'ora consensualmente ogni rapporto patrimoniale inter partes a eccezione di quelli di cui alle presenti condizioni;
27. Dare atto che le parti non prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
28. Prendere atto che le spese legali relative al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti e i costi della procedura (tra i quali il contributo unificato) sono sopportati in parti uguali tra le stesse;
29. Gli Avvocati Matteo Pavanetto e Luigia Sagliocca firmano anche per rinuncia alla solidarietà professionale prevista dalla dall'art. 13 L. 247/12;
30. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL IG AR (RN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
31. Si dichiara che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande con esse connesse. sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) Campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre alternative;
c) Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore chepropone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi).
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte 1 Parte 2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL – IG AR (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 22 Parte II Serie C Anno 2013); rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) Spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese. le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti: spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Giudice Rel.Dott. Antonio Miele
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 877 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
Parte 1 nato in [...] il [...] ( Codice Fiscale 1 con il patrocinio dell'Avv. PAVANETTO MATTEO Codice Fiscale 2
e
C.F. 3 ) con il patrocinio Parte 2 nata a [...] il [...] (C.F. dell'Avv. SAGLIOCCA LUIGIA (C.F. C.F. 4
)
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 12/05/2025 con il quale Parte 1 e Pt 2
[…..] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.06.2013, a EL-IG AR (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.10.2025 e 7.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, che avevano contratto matrimonio nel Comune di
EL IG AR (RN), in data 22/06/2013, trascritto / iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di EL IG AR (RN), N. 22 parte 2 serie C anno 2013, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove meglio ritengano opportuno la propria residenza, e disponendo lo scioglimento della comunione legale;
2. Dare atto che l'abitazione familiare verrà assegnata alla Sig.ra Parte 2 che ivi continuerà a vivere e risiedere insieme alla figlia minore, con ogni arredo, effetto personale, oggettistica e pertinenza;
3. Dare atto che la Sig.ra Pt 2 si impegna a modificare l'intestatario delle relative utenze domestiche di
Per 2 acqua, luce e gas a favore della stessa entro 30 giorni dalla data di notifica della sentenza di omologa;
4. Dare atto che il Sig. Parte_1 si impegna a spostare la propria residenza dall'abitazione familiare sita Rimini (RN), in via Masere n. 7/A entro 30 giorni dalla data di notifica della sentenza di omologa;
5. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti rinunziando, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni e qualsivoglia contributo al proprio mantenimento personale;
6. Dare atto che i coniugi concordano di estinguere il conto corrente cointestato n. 03/01/0177695 presso
Banca Malatestiana Credito Cooperativo Italiano entro 15 giorni dal deposito dal presente ricorso di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, o, al più tardi, entro 15 giorni precedenti alla "data d'udienza” ovvero al termine per il deposito delle note scritte ai sensi degli artt. 473-
Parte 1 a saldare bis.51, 127 e 127 ter c.p.c. I coniugi concordano, inoltre, che sarà il Sig. lo scoperto e le spese eventuali di chiusura del conto corrente;
7. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, 1. n. 898/1970;
8. Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione personale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri Parte 1 e Parte 2 in
EL IG AR (RN), in data 22/06/2013;
9. Affidare la figlia minore Persona 3 in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti, ad esempio, alla salute (es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; 10. Disporre che, ai fini della residenza anagrafica, la figlia minore Persona 3 continui a vivere e risiedere presso la madre presso cui sarà quindi prevalentemente collocata;
11. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come a seguire: fintanto che il padre non reperirà un'abitazione consona alle esigenze e alle necessità della figlia, con spazi ai lei dedicati per il pernotto e il riposo, il Sig. terrà con sé Per 1 ogni venerdì dall'uscita di scuola Parte 1
fino alle ore 21:00 quando la riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna.
Inoltre, terrà con sé la figlia minore nei week-end a fine settimana alternati, il sabato dalle ore 13.30 alle ore 22.30, quando la minore verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore
9:30 alle ore 21:00, quando la minore verrà riaccompagnata, dopo cena, presso l'abitazione materna. Nelle settimane di weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé Per_1 ogni venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00 quando riaccompagnerà, dopo cena, la figlia presso l'abitazione materna. reperirà un'abitazione nella quale Per 1 potrà pernottare, Solamente quando il Sig. Parte 1
sempre qualora la minore manifesti il desiderio di dormire presso l'abitazione paterna, il padre terrà con sé la figlia minore nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 21:00 quando riaccompagnerà, dopo cena, la figlia presso l'abitazione materna.
Nelle settimane di weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé Per 1 ogni venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00 quando riaccompagnerà, dopo cena, la figlia presso l'abitazione materna.
Durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, fintanto che non sarà introdotto il pernotto, il Sig. terrà con sé Per 1 ogni venerdì dalle ore 08:30 alle ore 21:00 quando la Parte 1
riaccompagnerà, dopo cena, presso l'abitazione materna.
Inoltre, terrà con sé la figlia minore nei week-end a fine settimana alternati, il sabato dalle ore 08.30 alle ore 22.30, quando la minore verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore
9:30 alle ore 21:00, quando la minore verrà riaccompagnata, dopo cena, presso l'abitazione materna.
Quando sarà introdotto il pernotto presso l'abitazione paterna, nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, il padre terrà con sé la figlia minore nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 08.30 fino alla domenica alle ore 21:00 quando riaccompagnerà, dopo cena, la figlia presso l'abitazione materna.
Nelle settimane di weekend di spettanza materna, il padre terrà con sé Per 1 venerdì dalle ore 08.30 fino alle ore 21:00 quando riaccompagnerà, dopo cena, la figlia presso l'abitazione materna;
12. Dare atto che Per 1 potrà trascorrere con il padre le festività natalizie (Vigilia di Natale, Natale, Santo
Stefano, Vigilia di Capodanno, Capodanno, Epifania) le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) nonché la giornata di Ferragosto ad anni e a giorni alterni.
Pertanto, a titolo esemplificativo, se il primo anno passerà con il padre Vigilia di Natale, Santo Stefano,
Vigilia di Capodanno, la Befana e il Lunedì dell'Angelo, l'anno successivo trascorrerà con lo stesso Natale,
Capodanno, il giorno di Pasqua e il giorno di Ferragosto;
13. Dare atto che il padre potrà tenere con sè la figlia minore 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, rispettando con la massima puntualità gli eventuali impegni scolastici/sportivi/ludici della minore;
14. Disporre che la minore Persona 3 trascorra il giorno del proprio compleanno (25/09) con entrambi i genitori;
15. Stabilire che la minore Persona 3 trascorra la Festa del Papà con il padre e la Festa della
Mamma con la madre, indipendentemente dal calendario dei turni di visita;
16. Dare atto che ogni genitore comunicherà preventivamente all'altro ove trascorrerà periodi continuativi più lunghi di due giorni con la figlia qualora in simili frangenti dovesse allontanarsi dal comune di residenza;
17. Dare atto che entrambi i genitori avranno cura di introdurre eventuali nuove figure relazionali nella vita di Per 1 in maniera graduale e compatibile con il gradimento ed il benessere psicofisico della figlia minore;
18. Dare atto che ciascun genitore curerà il mantenimento di relazioni significative della figlia minore con i nonni e con gli altri familiari, facendo obbligo ad entrambi i coniugi ed ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore ma anche con i terzi, dall'esternare considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento del matrimonio;
19. Disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia, in via indiretta, mediante versamento dell'importo di € 500,00 (cinquecento/00), oltre rivalutazione Istat, da versarsi alla madre entro il 10 di ogni mese a partire dal mese di deposito del presente ricorso. Il padre provvederà a versare alla madre anche il 50% delle spese straordinarie, sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori sia quelle c.d. "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione, secondo il Protocollo del Tribunale di Bolognal sono da considerare spese straordinarie tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita della figlia o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori;
occorrerà, in ogni caso, tenere conto della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori;
20. Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
21. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
22. Gli importi per i quali viene richiesto il rimborso dovranno essere debitamente documentati attraverso l'esibizione dei giustificativi di spesa, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute attestanti le somme anticipate;
23. Dare atto che l'assegno unico erogato a favore della figlia minore e/o qualsiasi altro bonus statale erogato a favore della minore verranno percepiti nella misura del 100% dalla madre e, quindi, il Sig. [...] Parte 1 si impegna ad attivarsi al fine di permettere alla stessa di percepire l'assegno unico nella misura stabilita;
24. Quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, ovvero la deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori;
25. Dare atto che i coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa a eccezione di e fatto salvo quanto sopra specificato;
26. Dare atto che i coniugi dichiarano di avere definito prima d'ora consensualmente ogni rapporto patrimoniale inter partes a eccezione di quelli di cui alle presenti condizioni;
27. Dare atto che le parti non prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti validi per l'espatrio;
28. Prendere atto che le spese legali relative al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti e i costi della procedura (tra i quali il contributo unificato) sono sopportati in parti uguali tra le stesse;
29. Gli Avvocati Matteo Pavanetto e Luigia Sagliocca firmano anche per rinuncia alla solidarietà professionale prevista dalla dall'art. 13 L. 247/12;
30. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL IG AR (RN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
31. Si dichiara che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande con esse connesse. sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) Campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre alternative;
c) Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore chepropone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi).
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte 1 Parte 2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EL – IG AR (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 22 Parte II Serie C Anno 2013); rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) Spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori- a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese. le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti: spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello