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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 18/03/2022, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00394/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 394 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, n. 7;
contro
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
Comune di Laterza, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato sull’istanza presentata dalla -OMISSIS-in data 15 marzo 2018, avente ad oggetto la richiesta ex d.P.R. n.59/2013 di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (d’ora in poi A.U.A.);
- nonché per l’accertamento:
- del decorso del termine procedimentale posto a carico della Provincia di Taranto e dello Sportello Unico di Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Laterza per l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presentata dalla ricorrente in data 15 marzo 2018;
- dell’obbligo della Provincia di Taranto di adottare il provvedimento finale e di trasmetterlo al S.U.A.P. del Comune di Laterza per il rilascio del provvedimento espresso e così concludere l’attivato procedimento ex d.P.R. n. 59/2013 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- per la conseguente condanna della Provincia di Taranto all’adozione del provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ed alla sua trasmissione al S.U.A.P. del Comune di Laterza per il rilascio definitivo dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
FATTO E DIRITTO
1. - La Società ricorrente chiede:
- l’annullamento del silenzio serbato sull’istanza presentata il 15 marzo 2018, avente ad oggetto la richiesta ex d.P.R. n. 59/2013 di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai fini del rinnovo della iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che svolgono operazioni recupero rifiuti in procedura semplificata;
- l’accertamento:
- del decorso del termine procedimentale posto a carico della Provincia di Taranto e dello Sportello Unico di Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Laterza per l’adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla Società ricorrente in data 15 marzo 2018;
- dell’obbligo della Provincia di Taranto di adottare il provvedimento finale e di trasmetterlo al S.U.A.P. del Comune di Laterza per il rilascio del provvedimento espresso e così concludere l’attivato procedimento ex d.P.R. n.59/2013 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- la conseguente condanna della Provincia di Taranto all’adozione del provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale ed alla sua trasmissione al S.U.A.P. del Comune di Laterza per il rilascio definitivo dello stesso.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Laterza.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Taranto. In particolare, con la Memoria difensiva del 4 gennaio 2021, ha fatto presente la sottoposizione dell’impianto in questione a sequestro penale, nonchè l’avvenuta convocazione, anche a seguito delle ulteriori diffide della Società istante del 22 aprile 2020 e del 6 ottobre 2020, della prima e della seconda riunione della Conferenza dei servizi (rispettivamente il 6 novembre 2020 e il 17 dicembre 2020), deducendo la improcedibilità del presente ricorso.
Con Note di udienza dell’8 gennaio 2021, la Società ricorrente ha evidenziato che “ L’interesse della ricorrente alla definizione del presente giudizio è esistente e perdurante ”, atteso che “ sia il PM che il GIP, con i provvedimenti depositati in giudizio del 16.12.2020 e del 7.01.2020 ” ( rectius, 2021) , “hanno disposto il dissequestro proprio per consentire il conseguimento delle richiesta Autorizzazione Unica Ambientale…, necessaria sia per l’ottenimento del rinnovo della DD 28/2019 di autorizzazione al recupero di rifiuti in procedura semplificata ex artt. 214 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 che per la realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque e la conseguente autorizzazione allo scarico” .
Con ulteriore memoria difensiva del 19 ottobre 2021, la Provincia di Taranto ha rilevato, in particolare:
- che con nota provinciale prot. n. -OMISSIS-, “ tenuto conto degli elementi emersi in corso di procedimento, chiedeva alla -OMISSIS-…., al fine del prosieguo dei lavori di Conferenza di Servizi, di:
1. riscontrare le richieste di chiarimenti/integrazioni già formulate in corso di Conferenza di Servizi;
2. comunicare l’avvenuto completamento, nei termini previsti, delle attività di cui alla richiamata Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Taranto (datata 07.01.2021);
3. provvedere all’installazione di un impianto di pesa all’interno dell’impianto di recupero rifiuti;
4. regolarizzare dal punto di vista urbanistico l’insieme delle opere costituenti il predetto impianto ”, comunicando, altresì, la sospensione del “ procedimento amministrativo, di cui alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, … per tutto il termine temporale concesso dall’Autorità Giudiziaria per il compimento delle attività di cui all’Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Taranto (datata 07.01.2021), al fine di consentire alla società odierna ricorrente di effettuare le operazioni sopra indicate ”;
- che << il Comune di Laterza - Settore Tecnico, Servizio Urbanistica, Edilizia privata, S.U.E.-S.U.A.P., in relazione agli interventi realizzati in difformità, con nota acquisita al prot. prov.le n° -OMISSIS-, trasmetteva documentazione agli Enti interessati (tra i quali il Servizio V.INC.A. della Provincia di Taranto) per l’acquisizione dei pareri nell’ambito del procedimento attivato dalla Società -OMISSIS-(pratica -OMISSIS-, presentata il 18.03.2021) finalizzato all’”accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 per interventi realizzati in difformità al Permesso di Costruire n. -OMISSIS-(variante alla Concessione Edilizia n. -OMISSIS-) >>;
- che << allo stato non risultano comunicazioni del proponente circa l’attuazione degli interventi autorizzati dal G.I.P. del Tribunale di Taranto (8 mesi a partire dal 07.01.2021 - termine suscettibile di proroga ove insorgessero specifiche esigenze tecniche - cfr. pag. 2 dell’Ordinanza del G.I.P.), né riscontri agli altri punti della nota della Provincia di Taranto prot. prov.le n° -OMISSIS-(comunicazione di sospensione del procedimento). Né, per altro verso, risultano informazioni da parte del SUAP di Laterza riguardanti lo stato del procedimento attivato dalla -OMISSIS-in data 18.03.2021 (accertamento di conformità ex D.P.R. 380/2001 per interventi realizzati in difformità al Permesso di Costruire) >>.
Con istanza del 19 novembre 2021, la Società ricorrente:
- premesso, in particolare, che il G.I.P. del Tribunale di Taranto, con atto del 1° ottobre 2021, ha concesso una proroga del termine per l’adempimento delle prescrizioni imposte e che, conseguiti il parere di compatibilità idrogeologica, la valutazione di incidenza e l’accertamento di compatibilità paesaggistica, “ il SUAP del Comune di Laterza, con atto prot. n. -OMISSIS-… ha richiesto ulteriori adempimenti e, ad oggi, non ha ancora adottato il Provvedimento Autorizzativo Unico (P.A.U.) necessario per realizzare gli interventi imposti dal GIP ”;
- ha evidenziato che “ L’impossibilità di adempiere alle prescrizioni del GIP impedisce la ripresa del procedimento di rilascio dell’A.U.A. da parte della Provincia di Taranto ” e ha chiesto che questo T.A.R. voglia, “ ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sospendere il presente giudizio sino a quando il GIP accerti l’adempimento da parte della -OMISSIS-delle prescrizioni da egli stesso imposte ”.
All’udienza in camera di consiglio del 24 novembre 2021, a seguito dei rinvii disposti su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il Collegio rileva che la causa non appare matura per la decisione, necessitando di accertamenti istruttori a carico della Provincia di Taranto e del Comune di Laterza, e segnatamente:
- rispettive relazioni di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, a firma, una, del competente Dirigente pro tempore del Settore “ Pianificazione e Ambiente ” della Provincia di Taranto e, l’altra, del Dirigente pro tempore del Servizio “ Urbanistica - Edilizia Privata ” del Comune di Laterza, che, in particolare, precisino, secondo le rispettive competenze, lo stato degli adempimenti disposti con la menzionata nota della Provincia di Taranto prot. n. -OMISSIS-, nonché lo stato del procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, attivato dalla Società ricorrente presso il Comune di Laterza;
- copia autentica della pertinente documentazione.
A tale adempimento istruttorio la Provincia di Taranto e il Comune di Laterza dovranno rispettivamente provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere, conseguentemente, rinviata alla successiva camera di consiglio, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, sospesa e riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, ordina al Dirigente pro tempore del Settore “ Pianificazione e Ambiente ” della Provincia di Taranto e al Dirigente pro tempore del Servizio “ Urbanistica - Edilizia Privata ” del Comune di Laterza di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Rinvia la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 settembre 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti, anche non costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 24 novembre 2021 e 15 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.