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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Leonardo PICA Presidente
dott.ssa Ornella MINUCCI Giudice
dott. Adriano DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.25340/2023 RG
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], residente in [...]
n.18, (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. IN LO (C.F. C.F._1
) con studio in Boscoreale (NA) alla Via Luigi Oliva n.77 C.F._2
- attore –
NEI CONFRONTI DI con sede legale in Boscoreale (NA) alla via Settembrini Controparte_1
n.5, (c.f.: ), in persona dell'attuale amministratore unico, legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Piergiuseppe Di Nola (c.f. ), con Controparte_2 C.F._3
studio in Napoli alla via F. Caracciolo n. 13
-convenuta-
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.11.2023, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di sentirsi accertare la nullità e/o annullabilità della delibera Controparte_1
assembleare del 13.10.2023 con condanna della predetta società convenuta al pagamento del risarcimento del danno in favore dell'attore della somma di € 10.794,00.
Esponeva nel contesto:
- di essere titolare del 37,78% delle quote di partecipazione del capitale sociale della società convenuta;
-di aver rivestito la carica di amministratore unico della società dal 08.07.2022 sino alla sua illegittima revoca, avvenuta in data 13.10.2023;
- che a seguito di una presunta esposizione debitoria della società nei Controparte_1
confronti di una società fornitrice, ovvero Eurofish Napoli S.r.l., pari a circa euro 350.000,00, maturata tra l'anno 2019 e l'anno 2020, quest'ultima induceva i soci di allora e a cedere Controparte_3 Controparte_4
a titolo oneroso le loro partecipazioni sociali a , persona di loro fiducia;
di tale contratto di Controparte_5
cessione di quote veniva richiesta la risoluzione contrattuale con efficacia ex tunc, con procedimento davanti al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa (rg.21260/2023), in quanto l'attuale socio di maggioranza non aveva provveduto al pagamento delle quote in favore dei sig.ri Controparte_5 CP_3
e , anche essi soci della società;
[...] Controparte_4
- che, tramite condotte ostruzionistiche, volte ad indirizzare le decisioni aziendali, ad esclusivo vantaggio della presunta creditrice Eurofish Napoli S.r.l., il sig. , in evidente conflitto di interessi, esautorava CP_5 progressivamente la figura di all'interno dell'impresa, sebbene lo stesso rivestisse la carica di Parte_1
amministratore unico, impedendone o comunque, limitandone fortemente i poteri di direzione, controllo, firma e rappresentanza e la possibilità di accedere ai rapporti bancari tra la Controparte_1
con Banca CREDEM S.p.A. e con Banca di Credito Popolare (BCP), nonché al software aziendale di
[...]
contabilità, di cui gli erano negate tutte le credenziali di accesso. A seguito di tali impedimenti, i poteri di direzione e controllo della società convenuta (gestione del personale, movimentazioni di denaro sui conti correnti) venivano esercitati di fatto da Eurofish Napoli S.r.l. attraverso il sig. , socio di Controparte_5
maggioranza della società convenuta;
- che il sig. pretendeva che approvasse il bilancio sociale, senza che questi Controparte_5 Parte_1
avesse alcuna cognizione della documentazione contabile. A fronte del suo rifiuto di approvare un bilancio consuntivo, di cui non aveva avuto le opportune informazioni per esercitare consapevolmente il diritto di voto, il sig. convocava, senza alcun preavviso, per il 26 settembre 2023, l'assemblea dei Controparte_5 soci, il cui unico ordine del giorno prevedeva la revoca dell'amministratore unico e la sua sostituzione, e ciò anche in spregio al periodo di malattia del sig. ; Parte_1
- che tale convocazione si profilava viziata per violazione della concessione del termine dilatorio di otto giorni liberi, intercorrenti tra la data di ricezione dell'avviso di convocazione e la data dell'assemblea,
l'assenza di una giusta causa nonché la mancanza di un congruo preavviso della revoca;
- che parte attrice in data 02.10.2023 comunicava, a mezzo di lettera raccomandata la richiesta di riconsegna dell'azienda al sig. , nella sua qualità di socio di Controparte_1 Controparte_5 maggioranza, al sig. , nella qualità di socio proprietario ed amministratore unico dell'azienda CP_6
creditrice Eurofish S.r.l. e al sig. , nella sua qualità di institore della stessa, senza però sortire CP_7
effetto;
- che il sig. riconvocava un'altra assemblea dei soci per il 10.10.2023, senza un congruo Controparte_5 preavviso nei confronti dell'attore ; a tale assemblea partecipava in rappresentanza di parte Parte_1 attrice l'avv. IN LO, il quale contestava fermamente l'illegittimità e l'infondatezza della riunione assembleare, richiedendo, di comune accordo col socio di maggioranza, , che l'assemblea Controparte_5 fosse rinviata di qualche giorno, ovvero al 13.10.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2374, c.c., in quanto il proprio rappresentato non era stato sufficientemente informato sull'oggetto posto in deliberazione;
- che all'assemblea dei soci del 13.10.2023, l'avv. IN LO rappresentava che la parte attrice, dal
2020 in poi, era stata progressivamente esautorata e privata di fatto di ogni potere di gestione, controllo e direzione della società convenuta, evidenziando a verbale che l'ultimo bilancio della società non era stato ancora approvato in quanto alla parte attrice era stato precluso l'accesso all'intera documentazione contabile, amministrativa e finanziaria dell'azienda, in violazione degli artt. 2475, 2475-bis e 2476, c.c., come peraltro era preclusa la predetta documentazione allo stesso studio di consulenza commerciale, all'uopo incaricata, che doveva necessariamente interfacciarsi con l'azienda presunta creditrice Eurofish Napoli S.r.l.; il socio di maggioranza, , portatore degli interessi di Eurofish Napoli S.r.l., insisteva, invece, nella Controparte_5
volontà di revocare la parte attrice dalla carica di amministratore unico, proponendo, quale nuovo amministratore unico della il dott. project manager Controparte_1 Controparte_2 della società creditrice Eurofish Napoli S.r.l., che all'esito delle votazioni (voto favorevole del socio di maggioranza, e voto contrario del socio di minoranza, per delega di ), ne Controparte_5 Parte_1
assumeva la carica, in plateale conflitto di interessi ed oggettiva incompatibilità;
- che nei giorni successivi a tale assemblea dei soci, parte attrice, attraverso la richiesta di una visura camerale aggiornata della società convenuta, veniva a conoscenza che, in data 10.10.2023, tramite scrittura privata autenticata dal Notaio (Repertorio n. 4593 – Raccolta n. 2769), il socio di maggioranza Persona_1
aveva concesso la costituzione di un diritto di pegno di primo grado sulla propria quota di Controparte_5 partecipazione sociale, ai sensi dell'art. 2471-bis, c.c., in favore della società Eurofish Napoli S.r.l., a garanzia di una presunta esposizione debitoria della nei confronti di Eurofish Controparte_1
Napoli S.r.l., pari alla spropositata somma di € 1.198.447,16 per un'ipotetica serie di fatture insolute, dal
28.11.2022 al 09.10.2023, circostanza sconosciuta all'attore e callidamente sottaciuta dal Controparte_5 durante l'assemblea dei soci;
tale scrittura privata autenticata, iscritta nel Registro delle Imprese in data 11 ottobre 2023 (Numero di protocollo: NA-2023-297405), prevedeva all'art. 3 della stessa quanto segue: “I comparenti espressamente stabiliscono che il diritto di voto in assemblea, ai sensi dell'art. 2352 c.c., così come richiamato dall'art. 2471-bis c.c., spetterà alla società creditrice "EUROFISH NAPOLI S.R.L.”.
Parte attrice, dunque, all'esito di quanto esposto manifestava la volontà di impugnare la delibera assembleare della società del 13 ottobre 2023 con cui assumeva la carica di nuovo Controparte_1
amministratore il dott. per i seguenti motivi: Controparte_2
-annullabilità e/o nullità della delibera summenzionata, in quanto il socio di maggioranza Controparte_5
era decaduto dal diritto di voto in assemblea in data 10.10.2023, vale a dire al momento della sottoscrizione della scrittura privata di costituzione di pegno sulla quota di partecipazione sociale;
-inefficacia della nomina del nuovo amministratore, dott. in virtù del mancato Controparte_2 raggiungimento del quorum deliberativo ed il quale accettava l'incarico nonostante lo stesso rivestiva la qualità di project manager all'interno della società creditrice Eurofish Napoli S.r.l., in plateale conflitto di interessi ed oggettiva incompatibilità.
Per tutto quanto esposto, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) In via cautelare: sospendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 2479-ter e 2378, c.c. la esecutività della delibera assembleare dei soci della società del 13 ottobre 2023, Controparte_1
ordinando al sig. Conservatore del Registro delle Imprese di Napoli di iscrivere il detto provvedimento di sospensione. 2) Nel merito: accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera di revoca dell'amministratore unico a tempo indeterminato della società in danno dell'attore , Controparte_1 Parte_1 del 13 ottobre 2023, in ragione del difetto di voto in capo al socio e del conseguente Controparte_5 mancato raggiungimento del quorum deliberativo per disporre la summenzionata revoca dell'amministratore unico, nonché per il conflitto di interessi in capo sia al socio e sia in capo al nuovo Controparte_5
amministratore unico, Dott. , e per tutti gli altri motivi esposti in narrativa, ordinando al Controparte_2
sig. Conservatore delle Imprese di Napoli di iscrivere la declaratoria di invalidità per nullità e/o annullabilità.
3) Per l'effetto: condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentate, al risarcimento del danno in favore dell'attore della somma di € 10.794,00 Parte_1
(Euro diecimilasettecentonovantaquattro/00), corrispondente ai compensi che avrebbe percepito nei successivi sei mesi, poiché illegittimamente revocato dalla carica di amministratore unico a tempo indeterminato senza giusta causa e senza congruo preavviso.
4) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da liquidarsi ex D.M. 147/2022, oltre al rimborso forfettario al 15% ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario.”
Con comparsa di risposta del 15.02.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1 nella quale contestava la fondatezza dell'azione avversa, ritenendo del tutto regolare la delibera dell'assemblea validamente costituita con la partecipazione del socio, le cui quote non erano state ancora sottoposte a pegno, per cui lo stesso aveva correttamente esercitato il diritto di voto, poiché l'assemblea era stata convocata per il 10.10.2023, data in cui era intervenuto anche l'atto costitutivo di pegno.
La società convenuta rappresentava anche l'infondatezza della richiesta di risarcimento da parte dell'attore per essere stato revocato senza giusta causa e senza congruo preavviso, in quanto la revoca dell'amministratore era avvenuta di contro per giusta causa, come opportunamente indicato nei motivi esposti nel corso della predetta assemblea.
Invero, la società faceva presente che, a causa della dannosa gestione dell'attore, era stata costretta ad intervenire sul capitale sociale nuovamente con delibera assembleare del 13.12.2023, con copertura integrale delle perdite anche per la quota di competenza dell'attore, in attesa di verificare anche l'eventuale sottoscrizione da parte di quest'ultimo.
Orbene, poiché risultava scaduto il termine per l'attore di provvedere alla sottoscrizione del capitale sociale come ricostituito, lo stesso non rivestiva più la qualità di socio della società e pertanto, Controparte_1 era venuta meno la legittimazione all'impugnativa delle delibere assembleari sociali.
Per tutto quanto esposto, la società convenuta chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, con condanna di parte attrice alle spese del giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Giova evidenziare che nel corso del giudizio interveniva delibera assembleare del 19.01.2024 in sostituzione della delibera impugnata con la quale si ratificava la deliberazione adottata in data 13.10.2024 e pertanto sull'istanza di sospensione il Tribunale su concorde richiesta delle parti dichiarava cessata la materia del contendere cautelare, rimettendo la regolazione delle spese al giudizio di merito.
Dopo vari tentativi di bonario componimento della lite, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del
01.04.2025 con i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 2377 c.c., requisito perché si possa agire in giudizio nei confronti della società di capitali, ai fini dell'annullamento delle delibere sociali, è la qualifica di socio. Tale legittimazione ad agire deve sussistere sia al momento di proposizione della domanda sia quando il giudice si pronuncia sulla stessa.
Ne consegue che, il sopravvenuto totale azzeramento per perdite del capitale sociale e la mancata sottoscrizione e, quindi, adesione all'aumento del capitale sociale, in sede di delibera assembleare, laddove la convocazione dell'assemblea sia stata correttamente notificata, comporta la perdita della qualifica di socio e dunque, della legittimazione attiva. La perdita dello status di socio nell'attore non consente al giudice la pronuncia di annullamento della delibera assembleare impugnata, essendo venuto meno il potere di parte attrice di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali (Cass. civ. sez. I, 7/11/2008,
n.26842, Trib. di Milano, sez. Imprese, sent. n. 10985 del 2017).
Il Tribunale condivide un recente approdo della giurisprudenza di merito che sul tema della sopravvenuta perdita della qualità di socio ha fondato una decisione di improcedibilità del giudizio instaurato dallo stesso al fine di vederne dichiarata l'invalidità dell'impugnata delibera: “Va dunque dichiarata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire dell'attore che in corso di causa ha perduto la CP_ qualità di socio della (cfr. Trib. Bologna del 13.09.2023, in giurisprudenzadelleimprese.it).
Peraltro, va rilevato che non è configurabile neppure una residuale legittimazione attiva qualora, l'attore, quale ex amministratore della società sia stato revocato con delibera assembleare, non potendosi più appellare l'attore alla carica di amministratore, in ragione della intervenuta revoca dall'incarico gestorio.
Nella fattispecie in esame, parte attrice in sede di introduzione del giudizio era legittimata ad agire, essendo ancora socio. A seguito tuttavia della presa d'atto da parte dell'assemblea del 13.12.2023 della totale erosione del capitale sociale e dunque, del suo azzeramento, in data 12.01.2024, il sig. ha provveduto alla CP_5 sottoscrizione della ricostituzione del capitale sociale, come deliberato dall'assemblea del 13.12.2023, con contestuale copertura integrale delle perdite, sia per la quota di propria competenza che per la quota dell'altro socio, sig. , in attesa di verificare l'eventuale sottoscrizione anche da parte di quest'ultimo, al Parte_1
quale era stata correttamente notificata la richiesta di sottoscrizione. La scadenza del termine per la sottoscrizione del capitale sociale e la mancata sottoscrizione da parte del sig. è causa della perdita Pt_1 della qualità di socio e dunque, della legittimazione ad agire, anche se sopravvenuta all'inizio della presente causa.
Orbene, il sopravvenuto difetto della legittimazione ad agire comporta l'improcedibilità della domanda diretta ad impugnare la delibera oggetto di causa.
Parte attrice invero insiste nel sostenere di essere ancora legittimato all'impugnativa della delibera sul rilievo che la delibera di azzeramento e contestuale aumento di capitale sociale non sottoscritto dal sarebbe Pt_1 viziata per difetto di convocazione, ma è di palmare evidenza che lo stesso attore è chiamato eventualmente ad impugnare tale delibera al fine di farla invalidare o eventualmente ne deve chiedere la sospensiva per poter accreditarsi all'attualità come socio della compagine societaria di cui allo stato non detiene più le partecipazioni.
Quanto alla delibera assembleare del 10-13.10.2023 avente ad oggetto la revoca dell'amministratore unico sig. , non risulta fondata nemmeno l'azione di risarcimento del danno per difetto della giusta causa Pt_1
come si duole parte attrice.
Invero, le disposizioni di cui agli artt. 2377, 2383 e 2479 e 2479 ter c.c. privilegiano le scelte dell'assemblea anche rispetto alla posizione dell'amministratore, attribuendo alla prima il diritto potestativo di revoca dei soggetti incaricati dell'amministrazione, financo attraverso una forma di recesso ad nutum dal rapporto che lega gli stessi alla società, diritto esercitabile in qualsiasi tempo anche in assenza di motivazione, specie laddove la nomina dell'organo gestorio è a tempo indeterminato, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica, con preavviso e giusta causa.
La giusta causa di revoca degli amministratori può essere sia soggettiva che oggettiva, purchè si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti, idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto;
la giusta causa oggettiva consiste, invece, in situazioni estranee alla persona dell'amministratore e sempre che ricorra un quid pluris, cioè l'esistenza di situazioni tali da far venir meno l'affidamento riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo amministrativo (Cass. Civ., sez. I, sent. 14/05/2012, n. 7425, Cass. Civ., sez. I, sent.
15/04/2016, n. 7587).
Secondo la giurisprudenza prevalente, non sussiste il diritto dell'amministratore a rimanere o ad essere reintegrato nella propria carica. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., l'amministratore revocato senza giusta causa dalla società ha diritto al risarcimento del danno ovvero ad un'eventuale indennità di preavviso. Laddove l'amministratore revocato non provi l'assenza di giusta causa, la domanda risarcitoria va disattesa (Cass. civ. Sez. I, sent. 26/01/2018, n. 2037).
Invero, giova rilevare che la delibera assembleare in scrutinio consta di due fasi, in data 10 ed in data 13 ottobre 2023, come si desume dall'unico verbale agli atti. In particolare, nella prima parte del verbale redatto in data 10.10.2023 si evidenziano i motivi che hanno condotto l'organo assembleare alla revoca dell'amministratore colpevole di inerzia nello svolgimento dell'incarico amministrativo, che ha determinato la sostanziale perdita di fiducia nello stesso, elemento determinante affinchè i soci possano confidare nella continuità dell'attività di governance societaria.
A riprova quindi della motivazione che sorregge il deliberato con il quale è stato revocato l'organo gestorio, si riporta testualmente il contenuto inequivocabile del verbale relativo alla prima fase del 10.10.2023:
“Chiede la parola il socio il quale evidenzia che il perdurante stato di inattività Controparte_5
dell'Amministratore, e sottolineato dalla circostanza che lo stesso, a seguito della convocazione della precedente Assemblea per il giorno 26 settembre 2023, poi andata deserta ha fatto pervenire, per il tramite dell'Avvocato IN LO, un certificato di malattia telematico, attestante l'impedimento del Signor fino al giorno 2023… Parte_1 Richiede nuovamente la parola il socio il quale fa presente che tale ulteriore Controparte_5
impedimento attesta l'ormai conclamata impossibilita del Signor a proseguire la sua Parte_1
attività di Amministratore Unico della società, attesa la permanente indisponibilità ad assolvere i compiti propri della carica amministrativa, primo fra tutti, il dovere di redigere il bilancio. Peraltro, continua il socio di maggioranza, l 'Amministratore Unico attualmente in carica non assolve alla gestione nè ordinaria, nè straordinaria della società, con conseguente rallentamento dell'attività imprenditoriale e tensione con i fornitori, i quali non riescono più ad interfacciarsi con l'Organo gestorio. Al fine di evitare possibili danni subiti e/o subendi, allo stato non facilmente quantificabili, stante anche la mancata redazione del documento contabile per l'anno 2022, appare opportuno procedere alla sostituzione dell'Amministratore Unico, il quale non gode più della fiducia del socio di maggioranza”. A fronte di tali motivazioni, peraltro non specificamente contestate dall'attore presente in sede assembleare, l'assenza di giusta causa non può dirsi provata, per cui va rigettata anche la domanda risarcitoria formulata sulla base dei compensi che lo stesso avrebbe avuto diritto a ricevere ove non fosse stato revocato dall'incarico amministrativo.
Ne consegue che per il principio di soccombenza sono a carico di parte attrice le spese del presente giudizio di merito (anche in ragione della insistenza con la quale si è ritenuto tuttora legittimato ad impugnare la delibera sociale, a fronte del sopravvenuto difetto di legittimazione attiva per la perdita della qualità di socio), laddove per ragioni di equità si ritiene al contrario che sussistano le condizioni per la compensazione delle spese del giudizio cautelare sul quale è intervenuta invece la declaratoria di cessazione della materia del contendere cautelare all'esito della sostituzione della delibera impugnata.
Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M.
10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore del decisum ed alle fasi in cui si
è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio, liquidando una somma compresa tra i minimi ed i medi tabellari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti di disattesa ogni altra Controparte_1
istanza, difesa o eccezione così provvede:
a) dichiara improcedibile la domanda di impugnativa della delibera sociale del 13.10.2023;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società Parte_1
che si liquidano in € 4.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione all'avv. Piergiuseppe Di
Nola dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02.04.2025 Il giudice estensore dr. Adriano DEL BENE
9
Il Presidente
dott. Leonardo PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Leonardo PICA Presidente
dott.ssa Ornella MINUCCI Giudice
dott. Adriano DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.25340/2023 RG
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], residente in [...]
n.18, (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. IN LO (C.F. C.F._1
) con studio in Boscoreale (NA) alla Via Luigi Oliva n.77 C.F._2
- attore –
NEI CONFRONTI DI con sede legale in Boscoreale (NA) alla via Settembrini Controparte_1
n.5, (c.f.: ), in persona dell'attuale amministratore unico, legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Piergiuseppe Di Nola (c.f. ), con Controparte_2 C.F._3
studio in Napoli alla via F. Caracciolo n. 13
-convenuta-
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.11.2023, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di sentirsi accertare la nullità e/o annullabilità della delibera Controparte_1
assembleare del 13.10.2023 con condanna della predetta società convenuta al pagamento del risarcimento del danno in favore dell'attore della somma di € 10.794,00.
Esponeva nel contesto:
- di essere titolare del 37,78% delle quote di partecipazione del capitale sociale della società convenuta;
-di aver rivestito la carica di amministratore unico della società dal 08.07.2022 sino alla sua illegittima revoca, avvenuta in data 13.10.2023;
- che a seguito di una presunta esposizione debitoria della società nei Controparte_1
confronti di una società fornitrice, ovvero Eurofish Napoli S.r.l., pari a circa euro 350.000,00, maturata tra l'anno 2019 e l'anno 2020, quest'ultima induceva i soci di allora e a cedere Controparte_3 Controparte_4
a titolo oneroso le loro partecipazioni sociali a , persona di loro fiducia;
di tale contratto di Controparte_5
cessione di quote veniva richiesta la risoluzione contrattuale con efficacia ex tunc, con procedimento davanti al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa (rg.21260/2023), in quanto l'attuale socio di maggioranza non aveva provveduto al pagamento delle quote in favore dei sig.ri Controparte_5 CP_3
e , anche essi soci della società;
[...] Controparte_4
- che, tramite condotte ostruzionistiche, volte ad indirizzare le decisioni aziendali, ad esclusivo vantaggio della presunta creditrice Eurofish Napoli S.r.l., il sig. , in evidente conflitto di interessi, esautorava CP_5 progressivamente la figura di all'interno dell'impresa, sebbene lo stesso rivestisse la carica di Parte_1
amministratore unico, impedendone o comunque, limitandone fortemente i poteri di direzione, controllo, firma e rappresentanza e la possibilità di accedere ai rapporti bancari tra la Controparte_1
con Banca CREDEM S.p.A. e con Banca di Credito Popolare (BCP), nonché al software aziendale di
[...]
contabilità, di cui gli erano negate tutte le credenziali di accesso. A seguito di tali impedimenti, i poteri di direzione e controllo della società convenuta (gestione del personale, movimentazioni di denaro sui conti correnti) venivano esercitati di fatto da Eurofish Napoli S.r.l. attraverso il sig. , socio di Controparte_5
maggioranza della società convenuta;
- che il sig. pretendeva che approvasse il bilancio sociale, senza che questi Controparte_5 Parte_1
avesse alcuna cognizione della documentazione contabile. A fronte del suo rifiuto di approvare un bilancio consuntivo, di cui non aveva avuto le opportune informazioni per esercitare consapevolmente il diritto di voto, il sig. convocava, senza alcun preavviso, per il 26 settembre 2023, l'assemblea dei Controparte_5 soci, il cui unico ordine del giorno prevedeva la revoca dell'amministratore unico e la sua sostituzione, e ciò anche in spregio al periodo di malattia del sig. ; Parte_1
- che tale convocazione si profilava viziata per violazione della concessione del termine dilatorio di otto giorni liberi, intercorrenti tra la data di ricezione dell'avviso di convocazione e la data dell'assemblea,
l'assenza di una giusta causa nonché la mancanza di un congruo preavviso della revoca;
- che parte attrice in data 02.10.2023 comunicava, a mezzo di lettera raccomandata la richiesta di riconsegna dell'azienda al sig. , nella sua qualità di socio di Controparte_1 Controparte_5 maggioranza, al sig. , nella qualità di socio proprietario ed amministratore unico dell'azienda CP_6
creditrice Eurofish S.r.l. e al sig. , nella sua qualità di institore della stessa, senza però sortire CP_7
effetto;
- che il sig. riconvocava un'altra assemblea dei soci per il 10.10.2023, senza un congruo Controparte_5 preavviso nei confronti dell'attore ; a tale assemblea partecipava in rappresentanza di parte Parte_1 attrice l'avv. IN LO, il quale contestava fermamente l'illegittimità e l'infondatezza della riunione assembleare, richiedendo, di comune accordo col socio di maggioranza, , che l'assemblea Controparte_5 fosse rinviata di qualche giorno, ovvero al 13.10.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2374, c.c., in quanto il proprio rappresentato non era stato sufficientemente informato sull'oggetto posto in deliberazione;
- che all'assemblea dei soci del 13.10.2023, l'avv. IN LO rappresentava che la parte attrice, dal
2020 in poi, era stata progressivamente esautorata e privata di fatto di ogni potere di gestione, controllo e direzione della società convenuta, evidenziando a verbale che l'ultimo bilancio della società non era stato ancora approvato in quanto alla parte attrice era stato precluso l'accesso all'intera documentazione contabile, amministrativa e finanziaria dell'azienda, in violazione degli artt. 2475, 2475-bis e 2476, c.c., come peraltro era preclusa la predetta documentazione allo stesso studio di consulenza commerciale, all'uopo incaricata, che doveva necessariamente interfacciarsi con l'azienda presunta creditrice Eurofish Napoli S.r.l.; il socio di maggioranza, , portatore degli interessi di Eurofish Napoli S.r.l., insisteva, invece, nella Controparte_5
volontà di revocare la parte attrice dalla carica di amministratore unico, proponendo, quale nuovo amministratore unico della il dott. project manager Controparte_1 Controparte_2 della società creditrice Eurofish Napoli S.r.l., che all'esito delle votazioni (voto favorevole del socio di maggioranza, e voto contrario del socio di minoranza, per delega di ), ne Controparte_5 Parte_1
assumeva la carica, in plateale conflitto di interessi ed oggettiva incompatibilità;
- che nei giorni successivi a tale assemblea dei soci, parte attrice, attraverso la richiesta di una visura camerale aggiornata della società convenuta, veniva a conoscenza che, in data 10.10.2023, tramite scrittura privata autenticata dal Notaio (Repertorio n. 4593 – Raccolta n. 2769), il socio di maggioranza Persona_1
aveva concesso la costituzione di un diritto di pegno di primo grado sulla propria quota di Controparte_5 partecipazione sociale, ai sensi dell'art. 2471-bis, c.c., in favore della società Eurofish Napoli S.r.l., a garanzia di una presunta esposizione debitoria della nei confronti di Eurofish Controparte_1
Napoli S.r.l., pari alla spropositata somma di € 1.198.447,16 per un'ipotetica serie di fatture insolute, dal
28.11.2022 al 09.10.2023, circostanza sconosciuta all'attore e callidamente sottaciuta dal Controparte_5 durante l'assemblea dei soci;
tale scrittura privata autenticata, iscritta nel Registro delle Imprese in data 11 ottobre 2023 (Numero di protocollo: NA-2023-297405), prevedeva all'art. 3 della stessa quanto segue: “I comparenti espressamente stabiliscono che il diritto di voto in assemblea, ai sensi dell'art. 2352 c.c., così come richiamato dall'art. 2471-bis c.c., spetterà alla società creditrice "EUROFISH NAPOLI S.R.L.”.
Parte attrice, dunque, all'esito di quanto esposto manifestava la volontà di impugnare la delibera assembleare della società del 13 ottobre 2023 con cui assumeva la carica di nuovo Controparte_1
amministratore il dott. per i seguenti motivi: Controparte_2
-annullabilità e/o nullità della delibera summenzionata, in quanto il socio di maggioranza Controparte_5
era decaduto dal diritto di voto in assemblea in data 10.10.2023, vale a dire al momento della sottoscrizione della scrittura privata di costituzione di pegno sulla quota di partecipazione sociale;
-inefficacia della nomina del nuovo amministratore, dott. in virtù del mancato Controparte_2 raggiungimento del quorum deliberativo ed il quale accettava l'incarico nonostante lo stesso rivestiva la qualità di project manager all'interno della società creditrice Eurofish Napoli S.r.l., in plateale conflitto di interessi ed oggettiva incompatibilità.
Per tutto quanto esposto, l'istante rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) In via cautelare: sospendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 2479-ter e 2378, c.c. la esecutività della delibera assembleare dei soci della società del 13 ottobre 2023, Controparte_1
ordinando al sig. Conservatore del Registro delle Imprese di Napoli di iscrivere il detto provvedimento di sospensione. 2) Nel merito: accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera di revoca dell'amministratore unico a tempo indeterminato della società in danno dell'attore , Controparte_1 Parte_1 del 13 ottobre 2023, in ragione del difetto di voto in capo al socio e del conseguente Controparte_5 mancato raggiungimento del quorum deliberativo per disporre la summenzionata revoca dell'amministratore unico, nonché per il conflitto di interessi in capo sia al socio e sia in capo al nuovo Controparte_5
amministratore unico, Dott. , e per tutti gli altri motivi esposti in narrativa, ordinando al Controparte_2
sig. Conservatore delle Imprese di Napoli di iscrivere la declaratoria di invalidità per nullità e/o annullabilità.
3) Per l'effetto: condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentate, al risarcimento del danno in favore dell'attore della somma di € 10.794,00 Parte_1
(Euro diecimilasettecentonovantaquattro/00), corrispondente ai compensi che avrebbe percepito nei successivi sei mesi, poiché illegittimamente revocato dalla carica di amministratore unico a tempo indeterminato senza giusta causa e senza congruo preavviso.
4) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da liquidarsi ex D.M. 147/2022, oltre al rimborso forfettario al 15% ed agli accessori di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario.”
Con comparsa di risposta del 15.02.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1 nella quale contestava la fondatezza dell'azione avversa, ritenendo del tutto regolare la delibera dell'assemblea validamente costituita con la partecipazione del socio, le cui quote non erano state ancora sottoposte a pegno, per cui lo stesso aveva correttamente esercitato il diritto di voto, poiché l'assemblea era stata convocata per il 10.10.2023, data in cui era intervenuto anche l'atto costitutivo di pegno.
La società convenuta rappresentava anche l'infondatezza della richiesta di risarcimento da parte dell'attore per essere stato revocato senza giusta causa e senza congruo preavviso, in quanto la revoca dell'amministratore era avvenuta di contro per giusta causa, come opportunamente indicato nei motivi esposti nel corso della predetta assemblea.
Invero, la società faceva presente che, a causa della dannosa gestione dell'attore, era stata costretta ad intervenire sul capitale sociale nuovamente con delibera assembleare del 13.12.2023, con copertura integrale delle perdite anche per la quota di competenza dell'attore, in attesa di verificare anche l'eventuale sottoscrizione da parte di quest'ultimo.
Orbene, poiché risultava scaduto il termine per l'attore di provvedere alla sottoscrizione del capitale sociale come ricostituito, lo stesso non rivestiva più la qualità di socio della società e pertanto, Controparte_1 era venuta meno la legittimazione all'impugnativa delle delibere assembleari sociali.
Per tutto quanto esposto, la società convenuta chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, con condanna di parte attrice alle spese del giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Giova evidenziare che nel corso del giudizio interveniva delibera assembleare del 19.01.2024 in sostituzione della delibera impugnata con la quale si ratificava la deliberazione adottata in data 13.10.2024 e pertanto sull'istanza di sospensione il Tribunale su concorde richiesta delle parti dichiarava cessata la materia del contendere cautelare, rimettendo la regolazione delle spese al giudizio di merito.
Dopo vari tentativi di bonario componimento della lite, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del
01.04.2025 con i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 2377 c.c., requisito perché si possa agire in giudizio nei confronti della società di capitali, ai fini dell'annullamento delle delibere sociali, è la qualifica di socio. Tale legittimazione ad agire deve sussistere sia al momento di proposizione della domanda sia quando il giudice si pronuncia sulla stessa.
Ne consegue che, il sopravvenuto totale azzeramento per perdite del capitale sociale e la mancata sottoscrizione e, quindi, adesione all'aumento del capitale sociale, in sede di delibera assembleare, laddove la convocazione dell'assemblea sia stata correttamente notificata, comporta la perdita della qualifica di socio e dunque, della legittimazione attiva. La perdita dello status di socio nell'attore non consente al giudice la pronuncia di annullamento della delibera assembleare impugnata, essendo venuto meno il potere di parte attrice di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali (Cass. civ. sez. I, 7/11/2008,
n.26842, Trib. di Milano, sez. Imprese, sent. n. 10985 del 2017).
Il Tribunale condivide un recente approdo della giurisprudenza di merito che sul tema della sopravvenuta perdita della qualità di socio ha fondato una decisione di improcedibilità del giudizio instaurato dallo stesso al fine di vederne dichiarata l'invalidità dell'impugnata delibera: “Va dunque dichiarata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire dell'attore che in corso di causa ha perduto la CP_ qualità di socio della (cfr. Trib. Bologna del 13.09.2023, in giurisprudenzadelleimprese.it).
Peraltro, va rilevato che non è configurabile neppure una residuale legittimazione attiva qualora, l'attore, quale ex amministratore della società sia stato revocato con delibera assembleare, non potendosi più appellare l'attore alla carica di amministratore, in ragione della intervenuta revoca dall'incarico gestorio.
Nella fattispecie in esame, parte attrice in sede di introduzione del giudizio era legittimata ad agire, essendo ancora socio. A seguito tuttavia della presa d'atto da parte dell'assemblea del 13.12.2023 della totale erosione del capitale sociale e dunque, del suo azzeramento, in data 12.01.2024, il sig. ha provveduto alla CP_5 sottoscrizione della ricostituzione del capitale sociale, come deliberato dall'assemblea del 13.12.2023, con contestuale copertura integrale delle perdite, sia per la quota di propria competenza che per la quota dell'altro socio, sig. , in attesa di verificare l'eventuale sottoscrizione anche da parte di quest'ultimo, al Parte_1
quale era stata correttamente notificata la richiesta di sottoscrizione. La scadenza del termine per la sottoscrizione del capitale sociale e la mancata sottoscrizione da parte del sig. è causa della perdita Pt_1 della qualità di socio e dunque, della legittimazione ad agire, anche se sopravvenuta all'inizio della presente causa.
Orbene, il sopravvenuto difetto della legittimazione ad agire comporta l'improcedibilità della domanda diretta ad impugnare la delibera oggetto di causa.
Parte attrice invero insiste nel sostenere di essere ancora legittimato all'impugnativa della delibera sul rilievo che la delibera di azzeramento e contestuale aumento di capitale sociale non sottoscritto dal sarebbe Pt_1 viziata per difetto di convocazione, ma è di palmare evidenza che lo stesso attore è chiamato eventualmente ad impugnare tale delibera al fine di farla invalidare o eventualmente ne deve chiedere la sospensiva per poter accreditarsi all'attualità come socio della compagine societaria di cui allo stato non detiene più le partecipazioni.
Quanto alla delibera assembleare del 10-13.10.2023 avente ad oggetto la revoca dell'amministratore unico sig. , non risulta fondata nemmeno l'azione di risarcimento del danno per difetto della giusta causa Pt_1
come si duole parte attrice.
Invero, le disposizioni di cui agli artt. 2377, 2383 e 2479 e 2479 ter c.c. privilegiano le scelte dell'assemblea anche rispetto alla posizione dell'amministratore, attribuendo alla prima il diritto potestativo di revoca dei soggetti incaricati dell'amministrazione, financo attraverso una forma di recesso ad nutum dal rapporto che lega gli stessi alla società, diritto esercitabile in qualsiasi tempo anche in assenza di motivazione, specie laddove la nomina dell'organo gestorio è a tempo indeterminato, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica, con preavviso e giusta causa.
La giusta causa di revoca degli amministratori può essere sia soggettiva che oggettiva, purchè si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti, idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto;
la giusta causa oggettiva consiste, invece, in situazioni estranee alla persona dell'amministratore e sempre che ricorra un quid pluris, cioè l'esistenza di situazioni tali da far venir meno l'affidamento riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo amministrativo (Cass. Civ., sez. I, sent. 14/05/2012, n. 7425, Cass. Civ., sez. I, sent.
15/04/2016, n. 7587).
Secondo la giurisprudenza prevalente, non sussiste il diritto dell'amministratore a rimanere o ad essere reintegrato nella propria carica. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., l'amministratore revocato senza giusta causa dalla società ha diritto al risarcimento del danno ovvero ad un'eventuale indennità di preavviso. Laddove l'amministratore revocato non provi l'assenza di giusta causa, la domanda risarcitoria va disattesa (Cass. civ. Sez. I, sent. 26/01/2018, n. 2037).
Invero, giova rilevare che la delibera assembleare in scrutinio consta di due fasi, in data 10 ed in data 13 ottobre 2023, come si desume dall'unico verbale agli atti. In particolare, nella prima parte del verbale redatto in data 10.10.2023 si evidenziano i motivi che hanno condotto l'organo assembleare alla revoca dell'amministratore colpevole di inerzia nello svolgimento dell'incarico amministrativo, che ha determinato la sostanziale perdita di fiducia nello stesso, elemento determinante affinchè i soci possano confidare nella continuità dell'attività di governance societaria.
A riprova quindi della motivazione che sorregge il deliberato con il quale è stato revocato l'organo gestorio, si riporta testualmente il contenuto inequivocabile del verbale relativo alla prima fase del 10.10.2023:
“Chiede la parola il socio il quale evidenzia che il perdurante stato di inattività Controparte_5
dell'Amministratore, e sottolineato dalla circostanza che lo stesso, a seguito della convocazione della precedente Assemblea per il giorno 26 settembre 2023, poi andata deserta ha fatto pervenire, per il tramite dell'Avvocato IN LO, un certificato di malattia telematico, attestante l'impedimento del Signor fino al giorno 2023… Parte_1 Richiede nuovamente la parola il socio il quale fa presente che tale ulteriore Controparte_5
impedimento attesta l'ormai conclamata impossibilita del Signor a proseguire la sua Parte_1
attività di Amministratore Unico della società, attesa la permanente indisponibilità ad assolvere i compiti propri della carica amministrativa, primo fra tutti, il dovere di redigere il bilancio. Peraltro, continua il socio di maggioranza, l 'Amministratore Unico attualmente in carica non assolve alla gestione nè ordinaria, nè straordinaria della società, con conseguente rallentamento dell'attività imprenditoriale e tensione con i fornitori, i quali non riescono più ad interfacciarsi con l'Organo gestorio. Al fine di evitare possibili danni subiti e/o subendi, allo stato non facilmente quantificabili, stante anche la mancata redazione del documento contabile per l'anno 2022, appare opportuno procedere alla sostituzione dell'Amministratore Unico, il quale non gode più della fiducia del socio di maggioranza”. A fronte di tali motivazioni, peraltro non specificamente contestate dall'attore presente in sede assembleare, l'assenza di giusta causa non può dirsi provata, per cui va rigettata anche la domanda risarcitoria formulata sulla base dei compensi che lo stesso avrebbe avuto diritto a ricevere ove non fosse stato revocato dall'incarico amministrativo.
Ne consegue che per il principio di soccombenza sono a carico di parte attrice le spese del presente giudizio di merito (anche in ragione della insistenza con la quale si è ritenuto tuttora legittimato ad impugnare la delibera sociale, a fronte del sopravvenuto difetto di legittimazione attiva per la perdita della qualità di socio), laddove per ragioni di equità si ritiene al contrario che sussistano le condizioni per la compensazione delle spese del giudizio cautelare sul quale è intervenuta invece la declaratoria di cessazione della materia del contendere cautelare all'esito della sostituzione della delibera impugnata.
Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M.
10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore del decisum ed alle fasi in cui si
è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio, liquidando una somma compresa tra i minimi ed i medi tabellari.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei Parte_1
confronti di disattesa ogni altra Controparte_1
istanza, difesa o eccezione così provvede:
a) dichiara improcedibile la domanda di impugnativa della delibera sociale del 13.10.2023;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società Parte_1
che si liquidano in € 4.500,00 per Controparte_1
compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione all'avv. Piergiuseppe Di
Nola dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02.04.2025 Il giudice estensore dr. Adriano DEL BENE
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Il Presidente
dott. Leonardo PICA