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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza ex art. 127 ter cpc del 11.11.25 la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1177/25 R.G. sezione lavoro, vertente TRA nato in [...] il [...], nella qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà genitoriale sul minore nato a [...] il Persona_1
20/09/2010 e nato in [...] il [...] tutti quali eredi della fu Persona_2 nata in [...], il [...] e deceduta in Capua (CE) il giorno Persona_3
21/07/2023, elettivamente domiciliati in Napoli al C.so Meridionale n.47 presso lo studio dell'Avv. Elio Sica;
APPELLANTE E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.,
APPELLATO/A/I
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE n° 2524/24 ed ha affidato lo stesso ai motivi di cui al ricorso. All'odierna udienza -di cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione ai sensi dell'art. 435 cpc il 21.5.25, ed altresì il decreto con cui veniva comunicata la trattazione cartolare l'8.10.25- nessuno è comparso mediante deposito di note di trattazione. Non risulta in atti la notifica dell'atto di appello.
La Corte ha deciso la controversia come segue. L'appello è improcedibile per l'assorbente motivo che segue. Il ricorso in appello non risulta essere stato notificato e la convenuta non si è costituita. E' principio consolidato nell'insegnamento giurisprudenziale quello secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto, deve considerarsi improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte non adduca un motivo di legittimo impedimento (cfr. tra le altre, Cass. 30 aprile 2011 n. 9597 e Cass. s. u. 20604/2008). Cassazione civile, sez. lav., 03/07/2018, n. 17368). Nella specie alcuna circostanza derogatoria alla regola si è verificata, parte appellante neppure ha attestato la sua presenza mediante il deposito rituale di note di trattazione. Sicchè si impone la declaratoria di improcedibilità. Il motivo espresso è assorbente e preliminare. Nulla per le spese attesa la mancanza di instaurazione del contraddittorio. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, e salva la verifica di esenzioni, deputate ad altri, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• dichiara improcedibile l'appello;
• nulla per le spese
• contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza cartolare del 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente