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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 02/12/2024, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
VG 847/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Bassi Giudice nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. MANDELLI MARGHERITA nei confronti di
, Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 16 settembre 2006 in Crema la ricorrente contraeva matrimonio civile con il Sig.
[...]
; CP_1
Dalla loro unione nascevano due figlie, nel 2007 e nel 2005; Per_1 Per_2
I due coniugi fissavano la loro residenza in Cremosano (CR), via Del Forno, n. 11;
La relazione diveniva tuttavia intollerabile e, con ricorso del 13 aprile 2023, la ricorrente proponeva al
Tribunale di Cremona domanda di separazione, di regolamentazione del regime patrimoniale e di affidamento delle figlie;
pendente il giudizio, le parti arrivavano a un accordo – su proposta del Giudice – e, in data 12 novembre
2024, precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi.
2. Affidare la figlia minore a entrambi i genitori congiuntamente, i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. La figlia minore avrà collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Cremosano, via Novera, n. 6/8.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come a seguire: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni e le necessità della stessa, ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso telefonico.
In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore dal sabato pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera, salvo diversi migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri della minore. La minore trascorrerà, salvo diversi accordi, il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre, così che se il primo anno la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, trascorrerà il Natale con il padre, la Pasqua successiva con il padre ed il
Natale dopo con la madre e così di seguito. Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre, secondo un calendario che dovrà essere concordato tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto primario delle esigenze e degli impegni della figlia minore e delle disponibilità lavorative dei genitori.
5. Disporre a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e che il padre corrisponda alla madre, entro il Per_1 Per_2 giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 200,00= pari a Euro 100,00= per figlia, sino a che le stesse non saranno economicamente indipendenti, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della sentenza, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come determinate dal Protocollo del Tribunale di
Cremona da intendersi qui integralmente richiamato. Il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora Pt_1
6. Disporre che l'Assegno Unico familiare (o altre indennità equipollenti) venga percepito in maniera integrale dalla madre.
7. Avendo la moglie deciso spontaneamente di trovarsi un nuovo alloggio, la casa coniugale, in affitto, rimarrà in utilizzo al marito con tutto l'arredo che la compone ad eccezione degli effetti personali della moglie, che ha già provveduto ad asportare.
8. Autorizzare il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge e sia al rilascio o rinnovo del passaporto per la figlia minore . Per_1 9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo
Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crema, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10. Spese di lite compensate.”
il Collegio Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
rilevato che, secondo quanto concordemente allegato dalle parti, l'ormai perdurante stato di separazione di fatto è elemento che univocamente comprova l'intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza;
ritenuto che
ricarrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti – peraltro su proposta del Giudice – non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
16 settembre 2006 a Crema;
CP_1
3) Affida la figlia minore a entrambi i genitori congiuntamente, i quali, limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4) La figlia minore avrà collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Cremosano, via Novera, n. 6/8.
5) Regola i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come a seguire:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni e le necessità della stessa, ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso telefonico. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore dal sabato pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera, salvo diversi migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri della minore. La minore trascorrerà, salvo diversi accordi, il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre, così che se il primo anno la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, trascorrerà il Natale con il padre, la Pasqua successiva con il padre ed il Natale dopo con la madre e così di seguito. Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre, secondo un calendario che dovrà essere concordato tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto primario delle esigenze e degli impegni della figlia minore e delle disponibilità lavorative dei genitori.
6) Dispone a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e che il padre corrisponda Per_1 Per_2 alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 200,00= pari a Euro 100,00= per figlia, sino a che le stesse non saranno economicamente indipendenti, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della sentenza, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come determinate dal Protocollo del Tribunale di
Cremona da intendersi qui integralmente richiamato. Il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora Pt_1
7) Prende atto degli accordi in materia di assegni familiari, casa coniugale e rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
8) Spese di lite non ripetibili;
9) manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crema perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cremona, 28/11/2024 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Bassi Giudice nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
, Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. MANDELLI MARGHERITA nei confronti di
, Controparte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 16 settembre 2006 in Crema la ricorrente contraeva matrimonio civile con il Sig.
[...]
; CP_1
Dalla loro unione nascevano due figlie, nel 2007 e nel 2005; Per_1 Per_2
I due coniugi fissavano la loro residenza in Cremosano (CR), via Del Forno, n. 11;
La relazione diveniva tuttavia intollerabile e, con ricorso del 13 aprile 2023, la ricorrente proponeva al
Tribunale di Cremona domanda di separazione, di regolamentazione del regime patrimoniale e di affidamento delle figlie;
pendente il giudizio, le parti arrivavano a un accordo – su proposta del Giudice – e, in data 12 novembre
2024, precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi.
2. Affidare la figlia minore a entrambi i genitori congiuntamente, i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. La figlia minore avrà collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Cremosano, via Novera, n. 6/8.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come a seguire: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni e le necessità della stessa, ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso telefonico.
In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore dal sabato pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera, salvo diversi migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri della minore. La minore trascorrerà, salvo diversi accordi, il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre, così che se il primo anno la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, trascorrerà il Natale con il padre, la Pasqua successiva con il padre ed il
Natale dopo con la madre e così di seguito. Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre, secondo un calendario che dovrà essere concordato tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto primario delle esigenze e degli impegni della figlia minore e delle disponibilità lavorative dei genitori.
5. Disporre a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e che il padre corrisponda alla madre, entro il Per_1 Per_2 giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 200,00= pari a Euro 100,00= per figlia, sino a che le stesse non saranno economicamente indipendenti, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della sentenza, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come determinate dal Protocollo del Tribunale di
Cremona da intendersi qui integralmente richiamato. Il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora Pt_1
6. Disporre che l'Assegno Unico familiare (o altre indennità equipollenti) venga percepito in maniera integrale dalla madre.
7. Avendo la moglie deciso spontaneamente di trovarsi un nuovo alloggio, la casa coniugale, in affitto, rimarrà in utilizzo al marito con tutto l'arredo che la compone ad eccezione degli effetti personali della moglie, che ha già provveduto ad asportare.
8. Autorizzare il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge e sia al rilascio o rinnovo del passaporto per la figlia minore . Per_1 9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo
Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crema, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
10. Spese di lite compensate.”
il Collegio Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
rilevato che, secondo quanto concordemente allegato dalle parti, l'ormai perdurante stato di separazione di fatto è elemento che univocamente comprova l'intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza;
ritenuto che
ricarrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti – peraltro su proposta del Giudice – non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
16 settembre 2006 a Crema;
CP_1
3) Affida la figlia minore a entrambi i genitori congiuntamente, i quali, limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
4) La figlia minore avrà collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Cremosano, via Novera, n. 6/8.
5) Regola i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come a seguire:
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni e le necessità della stessa, ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso telefonico. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore dal sabato pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera, salvo diversi migliori accordi tra i genitori, secondo i desideri della minore. La minore trascorrerà, salvo diversi accordi, il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre, così che se il primo anno la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre, trascorrerà il Natale con il padre, la Pasqua successiva con il padre ed il Natale dopo con la madre e così di seguito. Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà quindici giorni anche non consecutivi con il padre, secondo un calendario che dovrà essere concordato tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno, nel rispetto primario delle esigenze e degli impegni della figlia minore e delle disponibilità lavorative dei genitori.
6) Dispone a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e che il padre corrisponda Per_1 Per_2 alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di Euro 200,00= pari a Euro 100,00= per figlia, sino a che le stesse non saranno economicamente indipendenti, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della sentenza, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario come determinate dal Protocollo del Tribunale di
Cremona da intendersi qui integralmente richiamato. Il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora Pt_1
7) Prende atto degli accordi in materia di assegni familiari, casa coniugale e rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
8) Spese di lite non ripetibili;
9) manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crema perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cremona, 28/11/2024 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato