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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/01/2024, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2004/2022 R.G., promossa
DA
in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1
con l'avv. PINTUS LILIANA Parte_2
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore, per mezzo Controparte_1
della sua mandataria rappresentata, da Controparte_2
in persona del suo procuratore speciale Controparte_3
con l'avv. COLUCCINO LUIGI e l'avv. POLVERINO LUCA Controparte_4
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della parte opposta, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, con ogni conseguenza di legge. Nel merito per i motivi esposti, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, con ogni conseguenza di legge. In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 288/2022 – R.G. n. 1091/2022 emesso dal Tribunale
Civile di Sassari, rideterminare le somme che risulteranno eventualmente dovute da in qualità di titolare della Parte_1 Organizzazione_1
ricalcolandole nel rispetto dei limiti e parametri di legge e delle somme già
[...]
eventualmente versate in costanza di rapporto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze dovute a questa difesa.
Per parte convenuta: nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'attore in intestazione, titolare dell'omonima ditta
, proponeva opposizione avverso il decreto 288 del 2022 con cui su istanza Parte_2
di come rappresentata, gli era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di Euro 32.910,17, oltre interessi e spese, per i crediti derivanti da due contratti conclusi con e poi ceduti alla controparte. Eccepito Organizzazione_2
pregiudizialmente il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, contestava la mancanza di legittimazione attiva di che non aveva CP_1
provato la cessione degli specifici crediti oggetto di causa dal , senza Org_2
che fosse a tal fine sufficiente la pubblicazione dell'operazione di cartolarizzazione sulla Gazzetta Ufficiale. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito azionato, richiamando a tal fine il termine decennale per le somme capitali e il più breve termine quinquennale per gli interessi. In particolare, rilevava come la ditta presunta debitrice fosse cessata fin dal 2011 e come nello stesso momento tutti i rapporti bancari aperti a suo nome fossero stati chiusi con conseguente preclusione di ogni possibile ulteriore movimentazione. Deduceva anche l'insufficienza del certificato ex art. 50 TUB a dimostrare l'entità del credito, essendo detto documento utile soltanto in sede monitoria e non anche nel giudizio a cognizione piena, in cui la creditrice, attrice sostanziale, avrebbe dovuto dimostrare il credito con la produzione non solo dei contratti, ma anche dei singoli estratti conto. Con riserva di più puntuali difese contestava il preteso con riferimento alla determinazione degli interessi e delle somme accessorie, ai tassi applicati e alle modalità di calcolo e concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva la convenuta che resisteva all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, richiamando la pubblicazione dell'estratto del contratto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale del 14/06/2018, adempimento con cui era stata anche assolta dall'onere di notificare la cessione ai singoli debitori, i cui consensi sarebbero comunque stati irrilevanti ai fini del perfezionamento della cessione stessa. A completamento della prova che riteneva di aver già offerto produceva l'elenco delle posizioni cedute dal
, documento nel quale appariva lo stesso numero della posizione a Org_2
sofferenza 37928385 indicato nel certificato ex art. 50 TUB in atti. Richiamava ancora la lettera raccomandata, mai ritirata dal debitore, con cui egli era stato edotto della cessione e messo in mora e, quanto alla prescrizione, rilevava come fosse onere dell'opponente allegare e il dimostrare il dies a quo dell'esigibilità dei crediti, mentre nulla nel caso di specie era stato chiarito dalla controparte la cui eccezione doveva dunque ritenersi infondata. Contestava comunque che il rapporto fosse venuto meno nel 2011 con la cessazione dell'attività d'impresa, dal momento che, come era possibile desumere dal certificato ex art 50 TUB, il rapporto contrattuale era stato chiuso con passaggio a sofferenza dell'insoluto solo in data 13/10/2014 con conseguente tempestività dell'azione di recupero del credito proposta, esercitata nel successivo termine decennale (che doveva valere sia per il capitale che per gli interessi), interrotto da diverse comunicazioni (tra cui la lettera di revoca del 12/12/2012 e la successiva missiva del 03/11/2021). Quanto alla prova del credito ingiunto, rilevava la genericità delle contestazioni di controparte che non aveva dimostrato né il suo adempimento né
l'esistenza di fatti estintivi del suo credito. Per contro evidenziava la completezza della documentazione versata e, in particolare, richiamava l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, i contratti di conto corrente sottoscritti dall'opponente e, ancora, gli estratti conto mai contestati dalla controparte. Rassegnava conclusioni conformi alle sue difese.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed invitate le parti a procedere alla mediazione obbligatoria, avente esito negativo, previa istruttoria solo documentale, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve trovare accoglimento, non avendo dato la convenuta tempestiva prova di essere diventata titolare dei crediti derivanti dai due rapporti di conto corrente in essere con l'opponente e chiusi entrambi il 12/12/2012, come da comunicazione pervenuta all'indirizzo di viale Mameli il 14/12/2012 (data nel cui successivo decennio
è stata promossa l'azione monitoria ed è stato notificato il decreto ingiuntivo).
Come già osservato in sede di diniego della concessione della provvisoria esecuzione del decreto, di fronte alla contestazione della sua titolarità del diritto parte convenuta ha prodotto l'estratto della G.U. contenente l'avviso dell'operazione di cartolarizzazione (che tuttavia nulla dice dell'inclusione degli specifici crediti di cui trattasi nella stessa) e un elenco comprensivo del numero di posizione a sofferenza dell'attore che tuttavia è di chiara provenienza unilaterale. Di fatto il solo documento davvero utile a provare la sua legittimazione è costituito dalla dichiarazione del
[...]
che riconosce di aver ceduto con quella stessa più ampia operazione alla Org_2
i crediti vantati nei confronti dell'opponente e di cui ai due Controparte_1 contratti di conto corrente citati. Tuttavia, ai fini del giudizio tale produzione non può essere presa in considerazione, atteso che, pur essendo datata 28/10/2022, la stessa è stata versata tardivamente e cioè solo in data 23/5/2023 con le memorie istruttorie di replica, destinate all'articolazione della prova contraria e non più all'offerta della prova diretta che avrebbe dovuto essere fornita dalla convenuta, attrice sostanziale, non oltre il termine del 03/05/2023 entro il quale è stata depositata la seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. che contiene una lunga argomentazione delle difese della convenuta
(neppure ossequiosa del contenuto della memoria di prova diretta, come tipizzato dal legislatore), ma che non ha a sé allegato il documento che avrebbe adeguatamente dimostrato che è effettivamente divenuta la nuova creditrice Controparte_1
dell'opponente. Il valore dirimente di tale conclusione rende superfluo esaminare gli ulteriori motivi su cui è stata fondata l'odierna opposizione (e con quelli la subordinata della convenuta), dal cui accoglimento deriva la revoca del decreto.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 288 del 2022;
- rigetta la domanda subordinata proposta da Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 3.1.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2004/2022 R.G., promossa
DA
in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1
con l'avv. PINTUS LILIANA Parte_2
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona dell'amministratore pro tempore, per mezzo Controparte_1
della sua mandataria rappresentata, da Controparte_2
in persona del suo procuratore speciale Controparte_3
con l'avv. COLUCCINO LUIGI e l'avv. POLVERINO LUCA Controparte_4
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della parte opposta, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, con ogni conseguenza di legge. Nel merito per i motivi esposti, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, con ogni conseguenza di legge. In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 288/2022 – R.G. n. 1091/2022 emesso dal Tribunale
Civile di Sassari, rideterminare le somme che risulteranno eventualmente dovute da in qualità di titolare della Parte_1 Organizzazione_1
ricalcolandole nel rispetto dei limiti e parametri di legge e delle somme già
[...]
eventualmente versate in costanza di rapporto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze dovute a questa difesa.
Per parte convenuta: nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'attore in intestazione, titolare dell'omonima ditta
, proponeva opposizione avverso il decreto 288 del 2022 con cui su istanza Parte_2
di come rappresentata, gli era stato ingiunto il pagamento della Controparte_1
somma di Euro 32.910,17, oltre interessi e spese, per i crediti derivanti da due contratti conclusi con e poi ceduti alla controparte. Eccepito Organizzazione_2
pregiudizialmente il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, contestava la mancanza di legittimazione attiva di che non aveva CP_1
provato la cessione degli specifici crediti oggetto di causa dal , senza Org_2
che fosse a tal fine sufficiente la pubblicazione dell'operazione di cartolarizzazione sulla Gazzetta Ufficiale. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del credito azionato, richiamando a tal fine il termine decennale per le somme capitali e il più breve termine quinquennale per gli interessi. In particolare, rilevava come la ditta presunta debitrice fosse cessata fin dal 2011 e come nello stesso momento tutti i rapporti bancari aperti a suo nome fossero stati chiusi con conseguente preclusione di ogni possibile ulteriore movimentazione. Deduceva anche l'insufficienza del certificato ex art. 50 TUB a dimostrare l'entità del credito, essendo detto documento utile soltanto in sede monitoria e non anche nel giudizio a cognizione piena, in cui la creditrice, attrice sostanziale, avrebbe dovuto dimostrare il credito con la produzione non solo dei contratti, ma anche dei singoli estratti conto. Con riserva di più puntuali difese contestava il preteso con riferimento alla determinazione degli interessi e delle somme accessorie, ai tassi applicati e alle modalità di calcolo e concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva la convenuta che resisteva all'eccezione di difetto di legittimazione attiva, richiamando la pubblicazione dell'estratto del contratto di cessione sulla Gazzetta
Ufficiale del 14/06/2018, adempimento con cui era stata anche assolta dall'onere di notificare la cessione ai singoli debitori, i cui consensi sarebbero comunque stati irrilevanti ai fini del perfezionamento della cessione stessa. A completamento della prova che riteneva di aver già offerto produceva l'elenco delle posizioni cedute dal
, documento nel quale appariva lo stesso numero della posizione a Org_2
sofferenza 37928385 indicato nel certificato ex art. 50 TUB in atti. Richiamava ancora la lettera raccomandata, mai ritirata dal debitore, con cui egli era stato edotto della cessione e messo in mora e, quanto alla prescrizione, rilevava come fosse onere dell'opponente allegare e il dimostrare il dies a quo dell'esigibilità dei crediti, mentre nulla nel caso di specie era stato chiarito dalla controparte la cui eccezione doveva dunque ritenersi infondata. Contestava comunque che il rapporto fosse venuto meno nel 2011 con la cessazione dell'attività d'impresa, dal momento che, come era possibile desumere dal certificato ex art 50 TUB, il rapporto contrattuale era stato chiuso con passaggio a sofferenza dell'insoluto solo in data 13/10/2014 con conseguente tempestività dell'azione di recupero del credito proposta, esercitata nel successivo termine decennale (che doveva valere sia per il capitale che per gli interessi), interrotto da diverse comunicazioni (tra cui la lettera di revoca del 12/12/2012 e la successiva missiva del 03/11/2021). Quanto alla prova del credito ingiunto, rilevava la genericità delle contestazioni di controparte che non aveva dimostrato né il suo adempimento né
l'esistenza di fatti estintivi del suo credito. Per contro evidenziava la completezza della documentazione versata e, in particolare, richiamava l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, i contratti di conto corrente sottoscritti dall'opponente e, ancora, gli estratti conto mai contestati dalla controparte. Rassegnava conclusioni conformi alle sue difese.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ed invitate le parti a procedere alla mediazione obbligatoria, avente esito negativo, previa istruttoria solo documentale, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve trovare accoglimento, non avendo dato la convenuta tempestiva prova di essere diventata titolare dei crediti derivanti dai due rapporti di conto corrente in essere con l'opponente e chiusi entrambi il 12/12/2012, come da comunicazione pervenuta all'indirizzo di viale Mameli il 14/12/2012 (data nel cui successivo decennio
è stata promossa l'azione monitoria ed è stato notificato il decreto ingiuntivo).
Come già osservato in sede di diniego della concessione della provvisoria esecuzione del decreto, di fronte alla contestazione della sua titolarità del diritto parte convenuta ha prodotto l'estratto della G.U. contenente l'avviso dell'operazione di cartolarizzazione (che tuttavia nulla dice dell'inclusione degli specifici crediti di cui trattasi nella stessa) e un elenco comprensivo del numero di posizione a sofferenza dell'attore che tuttavia è di chiara provenienza unilaterale. Di fatto il solo documento davvero utile a provare la sua legittimazione è costituito dalla dichiarazione del
[...]
che riconosce di aver ceduto con quella stessa più ampia operazione alla Org_2
i crediti vantati nei confronti dell'opponente e di cui ai due Controparte_1 contratti di conto corrente citati. Tuttavia, ai fini del giudizio tale produzione non può essere presa in considerazione, atteso che, pur essendo datata 28/10/2022, la stessa è stata versata tardivamente e cioè solo in data 23/5/2023 con le memorie istruttorie di replica, destinate all'articolazione della prova contraria e non più all'offerta della prova diretta che avrebbe dovuto essere fornita dalla convenuta, attrice sostanziale, non oltre il termine del 03/05/2023 entro il quale è stata depositata la seconda memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. che contiene una lunga argomentazione delle difese della convenuta
(neppure ossequiosa del contenuto della memoria di prova diretta, come tipizzato dal legislatore), ma che non ha a sé allegato il documento che avrebbe adeguatamente dimostrato che è effettivamente divenuta la nuova creditrice Controparte_1
dell'opponente. Il valore dirimente di tale conclusione rende superfluo esaminare gli ulteriori motivi su cui è stata fondata l'odierna opposizione (e con quelli la subordinata della convenuta), dal cui accoglimento deriva la revoca del decreto.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 288 del 2022;
- rigetta la domanda subordinata proposta da Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 3.1.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella