TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/12/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2570/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona dell'Amministratore Unico l.r. pro tempore Parte_1 P.IVA_1
( ), con sede legale in 52100 - Arezzo (AR), Parte_2 C.F._1
Via Enrico Mattei n. 51, iscritta nel Registro delle Imprese di Arezzo - Siena, C.F. e P.IVA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Niki Rappuoli, del Foro di Arezzo, con P.IVA_1
Studio in Arezzo (AR), Piazza Guido Monaco n. 11, C.F. (pec: C.F._2
– fax 057520666) nello studio del ilio in Email_1
Arezzo (AR), Piazza Guido Monaco n. 11, giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE contro con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Badesse, Via Pietro Controparte_1
) in persona del proprio legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore Sig. rappresentata e difesa per separata delega dall'Avv. Paolo Controparte_2
Lorenzini del ) pec C.F._3 Email_2
0577 285617, nel cui studio in Siena, Via di Porta Giustizia n. 21, è elettivamente domiciliata.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito: PARTE ATTRICE : In ossequio al detto provvedimento, pertanto, la per come sopra Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, insiste per il rigetto delle difese, deduzioni arte opposta e si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, formulato e richiesto nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. In ogni caso, per tuziorismo difensivo insiste per la modifica dell'ordinanza istruttoria del 27.05.2024 – e della successiva integrativa a verbale di udienza del pagina 1 di 15 17.07.2025 - e chiede volersi ammettere prove per testi formulate e non ammesse. Pertanto la Parte_1 precisa le proprie conclusioni come già rassegnate in sede di Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., per come precisate che, per completezza, qui vengono ritrascritte: CONCLUSIONI “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito oggetto di monitorio e, in ogni caso, accertata e dichiarata l'intervenuta compensazione tra gli importi, recati dalle fatture prodotte da e quelle prodotte da e per l'effetto accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare che nulla a oli dedotti in ingiunzione. Parte_1 Controparte_1
Voglia per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 843/2023 emesso, su richiesta di in data 27.10.2023 e depositato in data Controparte_1
30.10.2023, nel procedimento iscritto al R.G. n. 2217/2023 Tribunale di Siena, con il quale l'odierno opponente era intimato di pagare a la somma complessiva di € 18.064,84, oltre Controparte_1 gli interessi come da domanda – interessi ex art. 231/2002 dal mancato pagamento al saldo – alle spese della procedura monitoria – liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge. Condannare al rimborso delle spese a favore della parte Controparte_1 opponente con vitto e spese giudiziali.”. Si oppone, inoltre, Parte_1 all'accoglimento delle eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, ed espressamente dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o tardive, eventualmente formulate dal resistente.
PARTE CONVENUTA: conclusioni "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa in via istruttoria a) revocare la propria ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori 27/5/2024 nella parte in cui non sono stati ammessi alcuni dei capitoli di prova formulati dalla parte convenuta/opposta e ammettere, quindi, anche i capitoli di prova orale di cui alle Controparte_1 memorie ex art. 171 ter C.p.c. del 17/4/2024 e del 29/4/2024 della parte convenuta/opposta e le istanze istruttorie tutte ivi formulate;
b) revocare la propria ordinanza 15/7/2024 con cui ha dichiarato la incapacità a testimoniare del teste indicato e citato dalla parte convenuta/opposta Testimone_1 [...]
e disporne quindi l'e respingere l'opposizione perché infondata in fatt CP_1 in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 843/2023 del 30/10/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato spiegava opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 843/2023 emesso dal Tribunale di Siena, ad istanza di
[...]
in data 27.10.2023 e depositato in data 30.10.2023, nel procedim Controparte_1 iscritto al R.G. n. 2217/2023 col quale le veniva ingiunto di pagare entro 40 dalla notifica la complessiva somma di € 18.064,84, oltre accessori di legge e spese di procedura, a titolo di residua posta creditoria derivante da reciproche compensazioni avvenute nel corso di un lungo rapporto commerciale (cfr. All. 0 Citazione nonché fascicolo monitorio acquisito agliu atti).
In via di estrema sintesi l'attrice opponente ha premesso di essere concessionaria autorizzata, con oggetto sociale destinato alla vendita e riparazione di veicoli, fra cui anche mezzi commerciali a marchio Citroen;
mentre si occupa della Controparte_1 consegna, come corriere espresso, utilizzando per l'appunto, intensivamente, tali veicoli che pagina 2 di 15 abbisognano di numerose manutenzioni.
Da qui l'abbrivio di una intensa collaborazione commerciale delle parti oggi in lite, che nel corso del tempo ha generato reciproche poste creditorie/ debitorie derivanti da contratti di vendita di furgoni, da contratti di locazione finanziaria (leasing) e di finanziamento nonchè da contratti di assistenza che non sempre, e qui puntualizza la difesa attorea, potevano anelare la copertura in garanzia delle rispettive case madri interessate.
Peraltro, come pacificamente ammesso sin dall'atto introduttivo del presente giudizio i rapporti tra le due società non si sono esauriti nella erogazione della c.d. prestazioni tipiche afferenti ai rispettivi oggetti sociali, ma si sono arricchiti di poste creditorie che
[...]
vanta nei confronti di quali i crediti per cessioni di contratti di Controparte_1 Pt_1 leasing a canoni di leasing pagati da post cessione a Pt_1 Controparte_1 Pt_1
Così ricostruite in fatto le ragioni giuridiche, ma anche commerciali, da cui scaturiscono le reciproche poste creditorie e debitorie, parte opponente ha contestato la esistenza del residuo credito azionato in monitorio dalla opposta nei termini da questa ultima indicati in sede di ricorso monitorio.
Ha Dedotto e specificatamente allegato come l'ammontare del credito indicato dall'opposta in sede di ricorso ingiuzionale sia affetto da errore nella misura in cui include la somma € 18.400,85 che ha contestato sin dal 7.7.2022 essere dovuta. Pt_1
Inoltre, ha dedotto ed allegato, senza soluzione di continuità, di aver diritto di Parte_1 compensare anche gli ulteriori crediti, liquidi, certi ed esigibili e nel loro intero ammontare derivanti dalle seguenti fatture:
- n. 144/1000 del 22.07.2022 di importo pari ad € 8,475,00 (cfr. All. 12).
- n. 145/1000 del 22.07.2022 di importo pari ad € 2.379,00 (cfr. All. 13).
- n. 146/1000 del 22.07.2022 di importo pari ad € 900,00 (cfr. All. 14).
- n. 147/1000 del 22.07.2022 di importo pari ad € 4.270,00 (All. 19).
Infine, ha reiterato in questa sede la contestazione già operata in fase Parte_1 stragiud alla insussistenza di qualsivoglia debenza delle somme derivanti dalle seguenti fatture emesse da in data 12.7.22 perché non in linea con i Controparte_1 contratti sottostanti (All. 9):
1. Fattura n. 2779/2022;
2. Fattura n. 2780/2022;
3. Fattura n. 2781/2022;
4. Fattura n. 2782/2022;
5. Fattura n. 2783/2022;
6. Fattura n. 2784/2022;
7. Fattura n. 2785/2022;
pagina 3 di 15 8. Fattura n. 2786/2022;
9. Fattura n. 2787/2022;
Al fine di meglio comprendere quanto sopra esposto, la difesa attorea documenta come in data 7.7.22 ebbe ad intercorrere tra gli amministrativi delle società oggi in lite, uno scambio via mail dei conteggi risultanti dalle rispettive contabilità al fine di verificarne la bontà “ In data 07.07.2022, difatti, la referente interna di – Sig.ra addetta all'Ufficio Parte_1 Testimone_2
Amministrativo, riscontrava e-mail di pari dal Sig istrativo di Per_1 [...]
(All. 1), dando atto della circostanza che i conteggi da quest'ultimo inviati non fossero CP_1 ava proprio conteggio corretto. Difatti, con mail del 07.07.2022 (All. 2) la Sig.ra Tes_2 scriveva “[…] con riferimento ai Vostri conteggi siamo a significare che questi non sono corretti. Al solo scopo di comporre bonariamente la questione, con il Sig. abbiamo provveduto con meticolosità a Tes_1 rifare tutti i conteggi tralasciando ciò che era per noi acquisito alla data della fine del rapporto con il sig.
A seguito del confronto con il Sig. le risultanze sono quelle allegate. Facciamo presente Per_2 Tes_1 che per i veicoli nulla dobbiamo. Vi preghiamo cortesemente di prendere visione dei conteggi e di Pt_3 reinoltrarli per accettazione..” ( cfr pag. 5 citazione).
Si precisa che il file excel allegato dalla Sig. ( amministrativa di come Tes_2 Parte_1 allegato 15 è la risultanza della consultazio e seguenti scritture lenco primi canoni (All. 3 e All. 3_1 e4 ) deducendo peraltro come non abbia mai pagato alcun canone a che, però, ha dovuto comunque adempier rso la finanziaria, Pt_1 CP_3
(All. 5 e All. 5_1), Schede contabili cliente (All. 6) e fornitore di (All. 7)
[...] Pt_1
(All. 8) tutta la documentazione interna relativa alla restituzione in p a di veicoli usati alla per i quali erano da estinguere dei contratti di leasing stipulati da Pt_1 [...]
. CP_4
All'esito di questa interlocuzione fra amministrativi si sono collocate poi, ma successivamente, le formali contestazioni tra le parti in lite per il tramite dei rispettivi legali:
- quelle del 21.7.22 e 27.7.22 ( allegati 10 e 11) da parte di che nel richiedere ancora Pt_1 una volta la formale emissione di note di credito per l contestate di cui sopra rideterminavano i rapporti dare avere fra le parti nei seguenti termini “ Totale crediti Pt_1 vs €. 130.077,15 mentre Totale crediti BS vs €. 122.556,14”; Pt_1
- quella del 29.09.2022 (All. 16) del legale della il quale riferiva di essere Controparte_1 stato incaricato dalla di issiva del 27/7/2022, Controparte_1 successivamente alla quale “[…] secondo quanto mi riferisce la cliente – dovrebbero essere stati fatturati tutti gli importi reciprocamente dovuti, per cui, a questo punto, il quadro dovrebbe essere completo
[…]”. Si riservava la trasmissione dei prospetti riepilogativi finali.
- infine quella di riscontro del legale della opponente che in data 05.10.2022, nel dar riscontro alla precedente precisava, in attesa di un confronto collaborativo tra le parti, come la risultasse ancora creditrice delle seguenti voci, nei confronti di Pt_1
- in relazione ad un veicolo che la ha chiesto a di ritirare presso la concessionaria Pt_1 di Massa sono dovute le spese di trasporto per € 500 oltre Iva oltre ai costi di deposito presso l'officina dal giorno 10.06.2022 e fino al 29.09.2022 e, pertanto, sono dovute Pt_1
pagina 4 di 15 le spese di permanenza per € 30 al giorno e, quindi, nel totale, per € 3.300,00 oltre Iva (€ 30x111gg). - in relazione ad altro veicolo a marca Peugeot, le spese di permanenza per € 30 al giorno e, quindi, nel totale, per € 540,00 oltre Iva (€ 30x18gg) in ragione del fatto che detto mezzo è rimasto depositato presso l' a far data dalla consegna a cura Parte_4 di e finchè questa non ha deciso di ritir autorizzando l'intervento a cura di Pt_1
Su espressa richiesta della opposta, venivano inoltre indicati i numeri di targa dei veicoli appena richiamati con missiva del 20.10.2022 (All. 18) :
“1. quanto al primo veicolo (che la Bs ha chiesto a di ritirare presso la concessionaria di Massa) Pt_1 trattasi di Citroen targa GB630DG.
2. quanto al primo veicolo trattasi di Peugeot targa FR120DX”
Questi gli accadimenti fattuali che hanno sotteso poi la richiesta di decreto ingiuntivo per il contestato importo di € 18.064,84 in ragione di quanto tutto sopra esposto.
La società attrice, quindi, concludeva affinchè “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito oggetto di monitorio e, in ogni caso, accertata e dichiarata l'intervenuta compensazione tra gli importi, recati dalle fatture prodotte da e quelle prodotte da Parte_1 [...]
e per l'effetto accertare e dichiarare che da a Controparte_1 Parte_1 [...] per i titoli dedotti in ingiunzione. Voglia per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto Controparte_1
e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 843/2023 emesso, su richiesta di
[...]
in data 27.10.2023 e depositato in data 30.10.2023, nel procedimento iscritto al Controparte_1
Tribunale di Siena, con il quale l'odierno opponente era intimato di pagare a
[...] la somma complessiva di € 18.064,84, oltre gli interessi come da domanda – interessi Controparte_1 al mancato pagamento al saldo – alle spese della procedura monitoria – liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge. Condannare
[...] al rimborso delle spese a favore della parte opponente con vittor Controparte_1 Parte_1 onorari, competenze e spese giudiziali.”
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la la quale Controparte_1 contestava tutto quanto ex avderso esposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio concesso nonché per il rigetto integrale della domanda attorea.
Premesso ed incontestato che fra le parti vi sia stato un lungo rapporto commerciale nei termini descritti dalla difesa attorea, osserva e rileva come antecedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto, fra le due società erano intercorse lunghe trattative per addivenire al “saldo ” dei rapporti dare/avere, poi non sfogate in alcun accordo condiviso.
Lamentato che la lunga dissertazione della opponente si dimostri untile ai fini del presente giudizio, posto che da un lato non contesta i crediti comunque vantati da dall'altro non tiene conto della mail del 7.7.22 inviata dalla Sig. , c nente un vero Parte_5
e proprio riconoscimento di debito nei confronti di con particolare riguardo ai fatti esposti in narrativa osservava che :
- Inesistente era il credito di cui alla fattura di n. 147/1000 del 22/7/2022 (doc. Pt_1 pagina 5 di 15 n. 19 di controparte) per asseriti e presunti danni relativi a n. 7 furgoni che aveva noleggiato dalla società non avendo offerto prova alcuna prova alcuna della Pt_3 loro sussistenza;
- Parimenti infondato perché inesistente è il credito vantato da a titolo di spese Pt_1 di permanenza per il mezzo tg. GB630DG per 111 gg. press cina CA per complessivi € 4.026,00 (€ 3 . 3 00,00 +IVA), posto che oltre a mancare il relativo documento fiscale la lunga permanenza fu causa imputabile alla opponente che non fornì in tempi rapidi ogni delucidazione richiesta dalla casa madre come implicitamente provato dal fatto che In realtà, poi, l'intervento fu autorizzato in garanzia come risulta proprio dalla emissione della fattura n. 1460/1210 del 29/9/2022 di importo pari a zero (doc. n. 06 allegato alla presente comparsa);
- Ulteriormente infondato è poi il credito che avrebbe omesso di portare in compensazione (pag. 8 e 9 atto di opposizione) ulteriori spese di permanenza di altro furgone Peugeot presso l 'officina CA € 658,80 (€ 540,00 + IVA) ;anche tale credito non è supportato da alcuna fattura ed anche in questo caso tale somma non è dovuta, poiché relativa a indennità di deposito di un mezzo che era in riparazione presso Pt_1
- Alcuna arbitraria riduzione dei crediti delle fatture n. 144-145-146 del 22/7/2022 sarebbe mai stata operata dalla avendo questa ultima portato correttamente in compensazione i minor importi indicati sempre nella mail del 7.7.2022 indicati al foglio 2 del file execel proveniente dalla opponente;
Conclusivamente, adduceva la difesa della convenuta, il “nucleo” della presente causa, ovvero il credito su cui non vi è accordo fra e CA, riguarderebbe il quantum di
“canoni mezzi” pagati da per veicoli tardivamente riscattati da Pt_1
Osserva in fatti che mentre erano ancora in corso i leasing o i noleggi, decise di acquistare da CA circa 120 nuovi furgoni;
poiché con l 'acquisto di tali nuovi furgoni il
“parco veicoli” di sarebbe stato al completo, avrebbe dovuto o risolvere onerosamente i contratti di leasing/noleggio di circa 30 furgoni, oppure riscattarli.
Avendo consegnato tali furgoni a con cessione gratuita del diritto di riscattarne la Pt_1 proprietà, sempreché il riscatto da parte di avvenisse nell'arco di poco tempo Pt_1 contrattualmente previsto, pena, in difetto, il m di ulteriori canoni in testa alla Pt_1 medesima, sarebbe imputabile solo a tale ultima la maggior debenza dei canoni di locazione.
Infatti la differenza fra 80.161,13 e 98.561,98 è esattamente l'importo di € 18.400,85 di cui la difesa attorea deduce essere a credito ulteriore.
Fatto che si ritiene provato per semplice matematica posto che se al credito di 18.064,84 cui al D.I. si sottrae 18.400,85 si ottiene 336,01, ovvero il credito che asserisce di Pt_1 vantare ancora.
Tutte circostanze documentalmente evincibili :
a) dagli estratti cronologici del P.R.A. che ai allegano alla presente comparsa (doc. n. 07) risulta esattamente la data in cui i mezzi sono stati riscattati da CA di cui al prospetto pagina 6 di 15 riepilogativo (doc. n. 8);
b) dalle fatture emesse a dalle aziende concedenti/locatrici risulta esattamente l'importo dei canoni mensili pagati (doc. n. 09);
c) dalla semplice moltiplicazione dell'importo mensile dei canoni per il numero dei mesi intercorsi fra la riconsegna ed il riscatto che consente di ottenere con certezza l'importo oggetto di ingiunzione, ovvero € 18.064,84.
In ragione di quanto sopra esposto concludeva affinchè "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, respingere l 'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l 'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 843/2023 del 30/10/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'esito della prima udienza di comparizione tenutasi in data 10.5.24, con ordinanza del successivo 27.5.24 la giudicante osservava che “ In via assolutamente preliminare ed ai soli fini della decisione sulle istanza di concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio oggi opposto nonché di quella sulla rilevanza dei mezzi istruttori dedotti dalle parti, occorre premettere quanto di seguito sarà illustrato. Il potere discrezionale di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c, trattandosi di provvedimento di natura genericamente cautelare, va esercitato valutando il fumus boni iuris, cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, e la sussistenza del periculum in mora, cioè la configurabilità di un danno che può derivare dalla durata del processo, seguendo i criteri, specificamente richiamati dalla norma, del difetto, a sostegno delle ragioni dell'opponente, di prova scritta in senso stretto (che peraltro deve sussistere anche per i fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, non potendosi più ritenere adeguata, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la prova cosiddetta “allargata”, che consente appunto la pronuncia del decreto nella fase monitoria), nonché, alternativamente considerata, della mancanza, nelle eccezioni dell'opponente, del requisito di pronta soluzione (eccezioni che involgano cioè una complessa attività di istruzione). Pertanto se la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale, quindi, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente, va altresì evidenziato che, d'altra parte, non si può neppure ritenere consentita, con l'opposizione, una generica contestazione delle ragioni dell'opposto, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tale è l'opponente in senso sostanziale) dal comma 1 dell'art. 167 c.p.c, di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Applicando tali principi al caso de quo è certamente indubitabile che oggetto del presente giudizio di opposizione sia l'accertamento del saldo finale derivante dai reciproci rapporti obbligatori intercorsi tra le parti quanto all' acquisto/leasing/noleggio di furgoni necessari alla per lo svolgimento della propria attività di spedizioniere, nonché nella manutenzione/riparazione de ezzi e tutto quanto conseguente. Posto ciò, e ritenuti incontestati i titoli genetici delle cennate obbligazioni quello che resta controverso è la reale debenza da parte della opponente della somma oggetto di decreto ingiuntivo. Rilevato che il file excel allegato al fascicolo telematico è di formazione domestica e quantunque proveniente dalla parte che oggi può essere definito debitore sostanziale non ha il valore di riconoscimento di debito perché promanante da soggetto diverso dal legale rappresentante la unico legittimato a disporre dei propri diritti ( ndr., la Pt_1
Sig.ra ha funzioni amministr to ancora che l'eccezione riconvenzionale di compensazione Tes_2 per ulteriori crediti formulata da parte opponente sia sufficiente specifica, pur se ancorata a documenti fiscali pagina 7 di 15 le cui prestazioni costituiscono tema di prova e controprova orale dedotte dalle parti con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ( cfr fatt. da 144 a 147 del 22.7.22)..” ( cfr ordinanza istruttoria in atti).
Rigettata, la richiesta di concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, veniva ammessa solo la prova orale ritenuta pertinente e rilevante, fissando per il suo sfogo la udienza del 12.7.24.
Audita in quella sede solo la teste il giudice riservava ogni decisione sulla Testimone_2 dedotta incapacità a testimoniare i parte opposta Sig. Testimone_1 risultante per tabulas procuratore generale di
All'esito con ordinanza del 15.7.2024 “…rilevato che Il procuratore generale "ad negotia", cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado;
dato atto ancora, ai soli fini della valutazione della sussistenza di un interesse attuale e potenziale alle sorti del giudizio che colui il quale sia stato nominato per atto notarile procuratore generale mantenga un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, ancorchè la procura alle liti sia conferita dall'originario legale rappresentante della società evocata in giudizio;
ritenuto quindi che in ipotesi di nomina di un procuratore generale “ ad negotia” questi mantenga un interesse attuale e potenziale alle sorti del giudizio, ancorchè per lo specifico affare la procura alle liti sia stata rilasciata da chi risulti legale rappresentante della persona giuridica che partecipa al giudizio” in accoglimento della eccezione della difesa attorea veniva dichiarata la incapacità a testimoniare di , fissando per il proseguo la Testimone_1 udienza del 13.9.24.
All'esito di rinvii determinati dalla assenza giustificata dell'ultimo dichiarante di parte opposta, solo in data 28.3.25 si procedeva alla assunzione testimoniale del Sig. Tes_3
[...]
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione veniva fissata con modalità cartolare la udienza del 7.11.25 per la sua rimessione in decisione, previa concessione di termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*** *** ***
Orbene all'esito della espletata istruttoria l'opposizione merita accoglimento per le ragioni che di seguito saranno evidenziate.
In via preliminare e prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere pagina 8 di 15 semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass., Sez.1, 8 marzo 2012, n. 3649).
Poste queste premesse e venendo al caso di specie occorre chiarire come la posta creditoria residua azionata in giudizio dalla odierna opposta è la risultante di reciproci rapporti di debito/credito intrattenuti con la opponente.
Conseguentemente ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova come sopra indicato, ciascuna delle parti in lite era gravata dal preciso onere di fornire allegazioni documentali ovvero ancora specifici ulteriori mezzi di prova diretti a determinare la esatta consistenza del credito complessivo da opporre in compensazione atecnica alla controparte.
Principio questo, che dovrà essere coordinato, per quanto si dirà infrà, con quello altrettanto pacifico di cui all'art. 115 c.p.c., in virtù del quale il fatto, anche storico, principale si da per provato allorquando allo stesso non segua una specifica contestazione.
Tirando le fila del discorso ed analizzando gli esiti della istruttoria documentale e orale svolta nel procedimento, può dirsi pacifico che le parti avessero da tempo risalente un fitto rapporto commerciale dal quale poi sono scaturite le reciproche poste di debito/ credito che le stesse hanno posto a base delle diverse ricostruzioni in ordine alla determinazione del saldo finale ovvero ancora della sussistenza di un credito residuo ulteriore legittimante il ricorso alla procedura monitoria.
In questo senso la storicizzata rappresentazione dei fatti operata dalla difesa attorea della opponente è apparsa utile nella misura in cui ha collocato nel tempo l'indagine per come operata dalle parti in lite circa le diverse poste di credito/debito poste a base della diversa lettura dei risultati oggetto del presente giudizio.
In questo senso occorre sin da subito dire che la richiesta di CTU avanzata dal patron di parte attrice, appariva allora, come oggi, del tutto esplorativa, presupponendo un preciso onere di allegazione ad opera della parte che deduce sussistere un credito maggiore di quello risultante dalla contabilità del proprio contraddittore.
Peraltro, trattandosi, seppur a parti inverse, di documentazione fiscale derivante dalla tenuta pagina 9 di 15 di contabilità di formazione domestica, in ipotesi di specifica contestazione sulla esistenza di una determinata annotazione ovvero ancora della sussistenza di un determinato credito in misura superiore od inferiore a quello dedotto ed allegato, è onere del deducente fornire la prova ( con ogni mezzo) della sussistenza quanto meno del fatto storico che lo ha generato.
Il punto da cui trarre abbrivio è proprio lo scambio di mail intervenute tra gli amministrativi della società in lite nella data del 7.7.2022, allorquando nel riportare ciò che emergeva dalla rispettive contabilità domestiche, appuntavano la loro discordanza su due elementi:
- La diversa valutazione dei c.d. “canoni mezzi ” di cui deduce essere Pt_1 debitrice in misura inferiore nei confronti di
- La espressa contestazione che alcun importo per il rapporto intervenuto tra ed può essere imputato a Pt_3 Pt_1
Sia bastevole raffrontare lo schema riportato nel corpo nel DI rispetto, riproducente appunto all'allegato 8 di parte convenuta, per capire come al complessivo credito vantato da nei confronti di per € 140.956,99 siano inclusi i canoni ARVAL pacificamente Pt_1 testati da ima già con la missiva del 7.7.2022, rispetto alle debenze che la Pt_1 società attorea deduce ed ammette essere maturate con e meglio rappresentate negli allegati 5 e 5.1 che oltre ad espungere i rapporti con indicano, anche, un numero Pt_3 inferiore di rate risultate come pagate da alle finanziarie
Di seguito il primo schema riepilogativo di che ai presenti fini va considerato Pt_1 debitore sostanziale che formula eccezione di diverso debito maturato con debitamente supportato da analitica contabilità interna ( cfr doc. 6 e 7 parte attrice); a se e il secondo schema riepilogativo del creditore che si è limitato ad allegare un prospetto del credito complessivo vantato nei confronti privo di riferimenti a contabilità interna, privo Pt_1 di allegati che consentissero di provare per documenti il pagamento di rate in misura superiore a quelle indicate in sede di eccezione di e, ancora, privo di allegati di Pt_1 carattere documentale che consentissero di smentire come il rapporto con da questi Pt_3 intrattenuto potesse giuridicamente essere anch'esso imputato alla opponente:
pagina 10 di 15 pagina 11 di 15 Applicando i superiori principi in punto di onere della prova, allorquando il creditore agisca per il recupero di un credito anche residuo ha l'onere di provare il titolo, ma anche la sua esatta consistenza, allorquando, in sede di giudizio il debitore sostanziale deduca in modo specifico non solo la sua inesistenza ma anche la minor debenza.
Sul punto non ha offerto alcuna adeguata allegazione del fatto positivo riguardante, sia la imputabilità a di canoni di locazione finanziaria che essa stessa contabilizza come Pt_1 riferibili ad n che meno la prova documentale di aver corrisposto un numero di Pt_3 rate di locazione superiore a quello indicato dalla debitrice opponente.
Conteggio che per quanto occorrer possa in questa sede, ha verosimilmente Pt_1 mutuato dagli estratti inviatele dalle finanziarie aventi rapporti contrattuali con “ …In merito, poi, ai veicoli usati si allega ulteriore documentazione (All. 8) dando atto della circos a che si tratta di veicoli usati restituiti in permuta da alla per i quali erano da estinguere dei contratti di Pt_1 leasing stipulati da Si te conto ate di consegna dei veicoli usati sono certe ed Controparte_1 indiscusse in quanto sono state comunicate da I conteggi di estinzione sono stati chiesti da alle Pt_1 varie finanziarie ma prima di ricevere il conte alcune volte sono passati anche mesi perché le arie aspettavano il consenso di prima di inviarli a ” ( cfr pag. 6 atto di citazione). Pt_6
Circostanza tale ultima che non risulta in alcun modo contestata né in sede di comparsa né in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., che la opposta peraltro non ha neppure depositato.
Peraltro sia bastevole in questa sede rilevare come se alla mail della non possa essere Tes_2 attribuita valenza di riconoscimento di debito della CA, posto c è pacificamente priva di poteri rappresentativi nei confronti della attrice, è del pari indubitabile che, di contro, questa possa essere assunta a specifica e ben circostanziata allegazione di un fatto riduttivo della pretesa creditoria complessivamente vantata da
In ragione di quanto sopra esposto all'esito della presente istruttoria, ed in accoglimento della specifica eccezione della difesa della opponente, può dirsi raggiunta la prova di un credito di quanto ai c.d. “ canoni mezzi” per il minor importo di € 80.161,13.
A detta somma va poi aggiunto l'importo complessivo di ulteriori € 42.395,01che le parti pacificamente riconoscono come dovuto da alla opposta per la vendita di furgoni. Pt_1
Pertanto il credito complessivamente vantato da nei confronti di ammonta alla Pt_1 minor somma di € 122.556,14; somma esattame ndicata dalla op come dovuta sin dalle missive del 7.7.22.
Se così è, appare oltremodo pacifico che non sussista alcun residuo maggior credito in testa alla opposta da far valere nei confronti di avendo la stessa espressamente Pt_1 formulato richiesta di integrale compensazione col maggior credito da questa vantato.
A tal riguardo nel ricorso per decreto ingiuntivo è la stessa opposta a riconoscere espressamente come sia creditrice nei suoi confronti della complessiva somma di Parte_1
pagina 12 di 15 € 122.892,15; quindi di un importo ben superiore rispetto al contro credito sopra accertato.
Circostanza, peraltro ribadita in sede di costituzione nel presente giudizio e che a tutti gli effetti deve considerarsi confessione giudiziale di un fatto storico principale a lei sfavorevole e non necessitante di ulteriore indagine da parte della giudicante onoraria.
Valga invero osservare che nel presente giudizio la parte attrice opponente non ha formulato alcuna espressa domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un maggior credito derivante da fatti pacificamente successivi ai conteggi intercorsi tra gli amministrativi delle società in lite alla data del 7.7.22, limitando la propria azione giudiziaria ad una eccezione riconvenzionale destinata a paralizzare la pretesa creditoria nei limiti di quanto richiesto “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito oggetto di monitorio e, in ogni caso, accertata e dichiarata l'intervenuta compensazione tra gli importi, recati dalle fatture prodotte da e quelle prodotte da e per l'effetto accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare che nulla a oli dedotti in ingiunzione. Parte_1 Controparte_1
Voglia per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 843/2023 emesso, su richiesta di in data 27.10.2023 e depositato in data Controparte_1
30.10.2023, nel procedimento iscritto al R.G. n. 2217/2023Tribunale di Siena, con il quale l'odierno opponente era intimato di pagare a la somma complessiva di € 18.064,84, oltre Controparte_1 gli interessi come da domanda – interessi ex art. 231/2002 dal mancato pagamento al saldo – alle spese della procedura monitoria – liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge. Condannare al rimborso delle spese a favore della parte Controparte_1 opponente con vittoria di onorari, competenze e spese giudiziali.”. Parte_1
In assenza di una specifica domanda riconvenzionale in tal senso, da formularsi peraltro a pena di decadenza nello stesso atto di citazione, appare inutile se non defatigante che questa giudicante onoraria vada ad accertare il complessivo ed ulteriore credito dedotto come sussistente in testa a pena l'incorrere nel vizio di ultra petita. Pt_1
Invero la posta creditoria azionata in questa sede da riguarda esattamente i crediti da questa asseritamente sussistenti sino alla data 12.07.22 n esclusione proprio delle fatture emesse in pari data e ricevute da pancar su il successivo 14.7.22 oggetto di espressa contestazione.
L'accertamento di poste creditorie ulteriori rispetto a quelle già ritenute sufficienti ad estinguere la pretesa creditoria perché eccedenti la stessa, seppur allegate dalla opponente ma alle quali non corrisponde, nelle rassegnate conclusioni, una espressa e diversa domanda giudiziale diretta ad ottenere anche il solo accertamento di un maggior credito, porta, come già detto, ad un verosimile vizio di ultra petita della decisione.
Del resto l'accertamento di un maggior credito rispetto a quello per il quale in sede giudiziale si ritiene raggiunta la prova di integrale ed avvenuta compensazione richiede la prova, non offerta neppure dalla parte attrice opponente, dello specifico interesse ad agire in tal senso.
Interesse che la stessa limita e chiarisce nei propri scritti difensivi alla integrale compensazione della contrapposta posta creditoria vantata in questa sede da e non già,
pagina 13 di 15 pro futuro, anche a titolo di riserva di diversa azione giudiziaria, per la richiesta di condanna al pagamento di quanto ulteriormente dovuto perché eccedente la compensazione atecnica.
Conseguentemente l'indagine sulla debenza di ulteriori importi maturati a carico di a far data dal 22.7.22 relativamente alle fatture allegate come affoiliati da 12 a 14, peraltro contestate da appare inutile nella misura in cui né la parte attrice né la parte convenuta hanno formulato specifiche domande in tal senso.
Stesso è a dirsi delle fatture emesse da nei confronti di in data 12.7.22, meglio Pt_1 specificate in narrativa ed oggetto di immediata contestazione stragiudiziale della opposta, in alcun modo dedotte della opposta a giustificazione di un maggior credito rispetto a quello espressamente derivante dalle fatture indicate in monitorio.
In questo senso la ridotta istruttoria orale ammessa da questa giudicante onoraria, alla luce di una corretta interpretazione delle domande effettivamente spiegate in questo giudizio dalle parti, è apparsa all'esito ultronea perché diretta ad accertare l'esistenza di crediti ulteriori allegati da ma in alcun modo pretesi se non nei limiti di una integrale Pt_1 compensazione già accertata come sussistente alla data del 12.7.22.
Del resto occorre ricordare come le domande di mero accertamento in punto di diritti relativi richiedano, per la prevalente giurisprudenza, l'allegazione di uno specifico interesse ad agire diverso della demandata compensazione atecnica che in questa sede non risulta chiaramente esternato.
In ragione di quanto sopra l'opposizione merita integrale accoglimento essendo accertato come il residuo credito azionato da risultasse già integralmente compensato alla data del 12.7.22 col maggior credito vantato dalla opposta.
Credito maggiore di cui l'opponente non ha formulato espressa domanda di accertamento e conseguente pagamento nei confronti della opposta, e sul quale questa giudicante, come già sopra detto non deve pronunziarsi pena l'incorrere nel vizio di ultra petita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della opposta secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo, secondo il dm 55/14 per come modificato dal dm 147/22 in base a parametri non superiori a quelli medi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 843/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 27.10.2023 e depositato in data 30.10.2023 dichiarando che nulla è dovuto da alla opposta per i titoli dedotti in ingiunzione per accertata Parte_1 integrale compensazione delle reciproche poste creditorie.
Condanna altresì la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice opponente le pagina 14 di 15 spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 10 dicembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2570/2023 promossa da:
(C.F. ) in persona dell'Amministratore Unico l.r. pro tempore Parte_1 P.IVA_1
( ), con sede legale in 52100 - Arezzo (AR), Parte_2 C.F._1
Via Enrico Mattei n. 51, iscritta nel Registro delle Imprese di Arezzo - Siena, C.F. e P.IVA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Niki Rappuoli, del Foro di Arezzo, con P.IVA_1
Studio in Arezzo (AR), Piazza Guido Monaco n. 11, C.F. (pec: C.F._2
– fax 057520666) nello studio del ilio in Email_1
Arezzo (AR), Piazza Guido Monaco n. 11, giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE contro con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Badesse, Via Pietro Controparte_1
) in persona del proprio legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore Sig. rappresentata e difesa per separata delega dall'Avv. Paolo Controparte_2
Lorenzini del ) pec C.F._3 Email_2
0577 285617, nel cui studio in Siena, Via di Porta Giustizia n. 21, è elettivamente domiciliata.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito: PARTE ATTRICE : In ossequio al detto provvedimento, pertanto, la per come sopra Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata, insiste per il rigetto delle difese, deduzioni arte opposta e si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, formulato e richiesto nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. In ogni caso, per tuziorismo difensivo insiste per la modifica dell'ordinanza istruttoria del 27.05.2024 – e della successiva integrativa a verbale di udienza del pagina 1 di 15 17.07.2025 - e chiede volersi ammettere prove per testi formulate e non ammesse. Pertanto la Parte_1 precisa le proprie conclusioni come già rassegnate in sede di Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., per come precisate che, per completezza, qui vengono ritrascritte: CONCLUSIONI “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito oggetto di monitorio e, in ogni caso, accertata e dichiarata l'intervenuta compensazione tra gli importi, recati dalle fatture prodotte da e quelle prodotte da e per l'effetto accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare che nulla a oli dedotti in ingiunzione. Parte_1 Controparte_1
Voglia per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 843/2023 emesso, su richiesta di in data 27.10.2023 e depositato in data Controparte_1
30.10.2023, nel procedimento iscritto al R.G. n. 2217/2023 Tribunale di Siena, con il quale l'odierno opponente era intimato di pagare a la somma complessiva di € 18.064,84, oltre Controparte_1 gli interessi come da domanda – interessi ex art. 231/2002 dal mancato pagamento al saldo – alle spese della procedura monitoria – liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge. Condannare al rimborso delle spese a favore della parte Controparte_1 opponente con vitto e spese giudiziali.”. Si oppone, inoltre, Parte_1 all'accoglimento delle eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, ed espressamente dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o tardive, eventualmente formulate dal resistente.
PARTE CONVENUTA: conclusioni "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa in via istruttoria a) revocare la propria ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori 27/5/2024 nella parte in cui non sono stati ammessi alcuni dei capitoli di prova formulati dalla parte convenuta/opposta e ammettere, quindi, anche i capitoli di prova orale di cui alle Controparte_1 memorie ex art. 171 ter C.p.c. del 17/4/2024 e del 29/4/2024 della parte convenuta/opposta e le istanze istruttorie tutte ivi formulate;
b) revocare la propria ordinanza 15/7/2024 con cui ha dichiarato la incapacità a testimoniare del teste indicato e citato dalla parte convenuta/opposta Testimone_1 [...]
e disporne quindi l'e respingere l'opposizione perché infondata in fatt CP_1 in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 843/2023 del 30/10/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato spiegava opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 843/2023 emesso dal Tribunale di Siena, ad istanza di
[...]
in data 27.10.2023 e depositato in data 30.10.2023, nel procedim Controparte_1 iscritto al R.G. n. 2217/2023 col quale le veniva ingiunto di pagare entro 40 dalla notifica la complessiva somma di € 18.064,84, oltre accessori di legge e spese di procedura, a titolo di residua posta creditoria derivante da reciproche compensazioni avvenute nel corso di un lungo rapporto commerciale (cfr. All. 0 Citazione nonché fascicolo monitorio acquisito agliu atti).
In via di estrema sintesi l'attrice opponente ha premesso di essere concessionaria autorizzata, con oggetto sociale destinato alla vendita e riparazione di veicoli, fra cui anche mezzi commerciali a marchio Citroen;
mentre si occupa della Controparte_1 consegna, come corriere espresso, utilizzando per l'appunto, intensivamente, tali veicoli che pagina 2 di 15 abbisognano di numerose manutenzioni.
Da qui l'abbrivio di una intensa collaborazione commerciale delle parti oggi in lite, che nel corso del tempo ha generato reciproche poste creditorie/ debitorie derivanti da contratti di vendita di furgoni, da contratti di locazione finanziaria (leasing) e di finanziamento nonchè da contratti di assistenza che non sempre, e qui puntualizza la difesa attorea, potevano anelare la copertura in garanzia delle rispettive case madri interessate.
Peraltro, come pacificamente ammesso sin dall'atto introduttivo del presente giudizio i rapporti tra le due società non si sono esauriti nella erogazione della c.d. prestazioni tipiche afferenti ai rispettivi oggetti sociali, ma si sono arricchiti di poste creditorie che
[...]
vanta nei confronti di quali i crediti per cessioni di contratti di Controparte_1 Pt_1 leasing a canoni di leasing pagati da post cessione a Pt_1 Controparte_1 Pt_1
Così ricostruite in fatto le ragioni giuridiche, ma anche commerciali, da cui scaturiscono le reciproche poste creditorie e debitorie, parte opponente ha contestato la esistenza del residuo credito azionato in monitorio dalla opposta nei termini da questa ultima indicati in sede di ricorso monitorio.
Ha Dedotto e specificatamente allegato come l'ammontare del credito indicato dall'opposta in sede di ricorso ingiuzionale sia affetto da errore nella misura in cui include la somma € 18.400,85 che ha contestato sin dal 7.7.2022 essere dovuta. Pt_1
Inoltre, ha dedotto ed allegato, senza soluzione di continuità, di aver diritto di Parte_1 compensare anche gli ulteriori crediti, liquidi, certi ed esigibili e nel loro intero ammontare derivanti dalle seguenti fatture:
- n. 144/1000 del 22.07.2022 di importo pari ad € 8,475,00 (cfr. All. 12).
- n. 145/1000 del 22.07.2022 di importo pari ad € 2.379,00 (cfr. All. 13).
- n. 146/1000 del 22.07.2022 di importo pari ad € 900,00 (cfr. All. 14).
- n. 147/1000 del 22.07.2022 di importo pari ad € 4.270,00 (All. 19).
Infine, ha reiterato in questa sede la contestazione già operata in fase Parte_1 stragiud alla insussistenza di qualsivoglia debenza delle somme derivanti dalle seguenti fatture emesse da in data 12.7.22 perché non in linea con i Controparte_1 contratti sottostanti (All. 9):
1. Fattura n. 2779/2022;
2. Fattura n. 2780/2022;
3. Fattura n. 2781/2022;
4. Fattura n. 2782/2022;
5. Fattura n. 2783/2022;
6. Fattura n. 2784/2022;
7. Fattura n. 2785/2022;
pagina 3 di 15 8. Fattura n. 2786/2022;
9. Fattura n. 2787/2022;
Al fine di meglio comprendere quanto sopra esposto, la difesa attorea documenta come in data 7.7.22 ebbe ad intercorrere tra gli amministrativi delle società oggi in lite, uno scambio via mail dei conteggi risultanti dalle rispettive contabilità al fine di verificarne la bontà “ In data 07.07.2022, difatti, la referente interna di – Sig.ra addetta all'Ufficio Parte_1 Testimone_2
Amministrativo, riscontrava e-mail di pari dal Sig istrativo di Per_1 [...]
(All. 1), dando atto della circostanza che i conteggi da quest'ultimo inviati non fossero CP_1 ava proprio conteggio corretto. Difatti, con mail del 07.07.2022 (All. 2) la Sig.ra Tes_2 scriveva “[…] con riferimento ai Vostri conteggi siamo a significare che questi non sono corretti. Al solo scopo di comporre bonariamente la questione, con il Sig. abbiamo provveduto con meticolosità a Tes_1 rifare tutti i conteggi tralasciando ciò che era per noi acquisito alla data della fine del rapporto con il sig.
A seguito del confronto con il Sig. le risultanze sono quelle allegate. Facciamo presente Per_2 Tes_1 che per i veicoli nulla dobbiamo. Vi preghiamo cortesemente di prendere visione dei conteggi e di Pt_3 reinoltrarli per accettazione..” ( cfr pag. 5 citazione).
Si precisa che il file excel allegato dalla Sig. ( amministrativa di come Tes_2 Parte_1 allegato 15 è la risultanza della consultazio e seguenti scritture lenco primi canoni (All. 3 e All. 3_1 e4 ) deducendo peraltro come non abbia mai pagato alcun canone a che, però, ha dovuto comunque adempier rso la finanziaria, Pt_1 CP_3
(All. 5 e All. 5_1), Schede contabili cliente (All. 6) e fornitore di (All. 7)
[...] Pt_1
(All. 8) tutta la documentazione interna relativa alla restituzione in p a di veicoli usati alla per i quali erano da estinguere dei contratti di leasing stipulati da Pt_1 [...]
. CP_4
All'esito di questa interlocuzione fra amministrativi si sono collocate poi, ma successivamente, le formali contestazioni tra le parti in lite per il tramite dei rispettivi legali:
- quelle del 21.7.22 e 27.7.22 ( allegati 10 e 11) da parte di che nel richiedere ancora Pt_1 una volta la formale emissione di note di credito per l contestate di cui sopra rideterminavano i rapporti dare avere fra le parti nei seguenti termini “ Totale crediti Pt_1 vs €. 130.077,15 mentre Totale crediti BS vs €. 122.556,14”; Pt_1
- quella del 29.09.2022 (All. 16) del legale della il quale riferiva di essere Controparte_1 stato incaricato dalla di issiva del 27/7/2022, Controparte_1 successivamente alla quale “[…] secondo quanto mi riferisce la cliente – dovrebbero essere stati fatturati tutti gli importi reciprocamente dovuti, per cui, a questo punto, il quadro dovrebbe essere completo
[…]”. Si riservava la trasmissione dei prospetti riepilogativi finali.
- infine quella di riscontro del legale della opponente che in data 05.10.2022, nel dar riscontro alla precedente precisava, in attesa di un confronto collaborativo tra le parti, come la risultasse ancora creditrice delle seguenti voci, nei confronti di Pt_1
- in relazione ad un veicolo che la ha chiesto a di ritirare presso la concessionaria Pt_1 di Massa sono dovute le spese di trasporto per € 500 oltre Iva oltre ai costi di deposito presso l'officina dal giorno 10.06.2022 e fino al 29.09.2022 e, pertanto, sono dovute Pt_1
pagina 4 di 15 le spese di permanenza per € 30 al giorno e, quindi, nel totale, per € 3.300,00 oltre Iva (€ 30x111gg). - in relazione ad altro veicolo a marca Peugeot, le spese di permanenza per € 30 al giorno e, quindi, nel totale, per € 540,00 oltre Iva (€ 30x18gg) in ragione del fatto che detto mezzo è rimasto depositato presso l' a far data dalla consegna a cura Parte_4 di e finchè questa non ha deciso di ritir autorizzando l'intervento a cura di Pt_1
Su espressa richiesta della opposta, venivano inoltre indicati i numeri di targa dei veicoli appena richiamati con missiva del 20.10.2022 (All. 18) :
“1. quanto al primo veicolo (che la Bs ha chiesto a di ritirare presso la concessionaria di Massa) Pt_1 trattasi di Citroen targa GB630DG.
2. quanto al primo veicolo trattasi di Peugeot targa FR120DX”
Questi gli accadimenti fattuali che hanno sotteso poi la richiesta di decreto ingiuntivo per il contestato importo di € 18.064,84 in ragione di quanto tutto sopra esposto.
La società attrice, quindi, concludeva affinchè “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito oggetto di monitorio e, in ogni caso, accertata e dichiarata l'intervenuta compensazione tra gli importi, recati dalle fatture prodotte da e quelle prodotte da Parte_1 [...]
e per l'effetto accertare e dichiarare che da a Controparte_1 Parte_1 [...] per i titoli dedotti in ingiunzione. Voglia per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto Controparte_1
e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 843/2023 emesso, su richiesta di
[...]
in data 27.10.2023 e depositato in data 30.10.2023, nel procedimento iscritto al Controparte_1
Tribunale di Siena, con il quale l'odierno opponente era intimato di pagare a
[...] la somma complessiva di € 18.064,84, oltre gli interessi come da domanda – interessi Controparte_1 al mancato pagamento al saldo – alle spese della procedura monitoria – liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge. Condannare
[...] al rimborso delle spese a favore della parte opponente con vittor Controparte_1 Parte_1 onorari, competenze e spese giudiziali.”
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta la la quale Controparte_1 contestava tutto quanto ex avderso esposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio concesso nonché per il rigetto integrale della domanda attorea.
Premesso ed incontestato che fra le parti vi sia stato un lungo rapporto commerciale nei termini descritti dalla difesa attorea, osserva e rileva come antecedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto, fra le due società erano intercorse lunghe trattative per addivenire al “saldo ” dei rapporti dare/avere, poi non sfogate in alcun accordo condiviso.
Lamentato che la lunga dissertazione della opponente si dimostri untile ai fini del presente giudizio, posto che da un lato non contesta i crediti comunque vantati da dall'altro non tiene conto della mail del 7.7.22 inviata dalla Sig. , c nente un vero Parte_5
e proprio riconoscimento di debito nei confronti di con particolare riguardo ai fatti esposti in narrativa osservava che :
- Inesistente era il credito di cui alla fattura di n. 147/1000 del 22/7/2022 (doc. Pt_1 pagina 5 di 15 n. 19 di controparte) per asseriti e presunti danni relativi a n. 7 furgoni che aveva noleggiato dalla società non avendo offerto prova alcuna prova alcuna della Pt_3 loro sussistenza;
- Parimenti infondato perché inesistente è il credito vantato da a titolo di spese Pt_1 di permanenza per il mezzo tg. GB630DG per 111 gg. press cina CA per complessivi € 4.026,00 (€ 3 . 3 00,00 +IVA), posto che oltre a mancare il relativo documento fiscale la lunga permanenza fu causa imputabile alla opponente che non fornì in tempi rapidi ogni delucidazione richiesta dalla casa madre come implicitamente provato dal fatto che In realtà, poi, l'intervento fu autorizzato in garanzia come risulta proprio dalla emissione della fattura n. 1460/1210 del 29/9/2022 di importo pari a zero (doc. n. 06 allegato alla presente comparsa);
- Ulteriormente infondato è poi il credito che avrebbe omesso di portare in compensazione (pag. 8 e 9 atto di opposizione) ulteriori spese di permanenza di altro furgone Peugeot presso l 'officina CA € 658,80 (€ 540,00 + IVA) ;anche tale credito non è supportato da alcuna fattura ed anche in questo caso tale somma non è dovuta, poiché relativa a indennità di deposito di un mezzo che era in riparazione presso Pt_1
- Alcuna arbitraria riduzione dei crediti delle fatture n. 144-145-146 del 22/7/2022 sarebbe mai stata operata dalla avendo questa ultima portato correttamente in compensazione i minor importi indicati sempre nella mail del 7.7.2022 indicati al foglio 2 del file execel proveniente dalla opponente;
Conclusivamente, adduceva la difesa della convenuta, il “nucleo” della presente causa, ovvero il credito su cui non vi è accordo fra e CA, riguarderebbe il quantum di
“canoni mezzi” pagati da per veicoli tardivamente riscattati da Pt_1
Osserva in fatti che mentre erano ancora in corso i leasing o i noleggi, decise di acquistare da CA circa 120 nuovi furgoni;
poiché con l 'acquisto di tali nuovi furgoni il
“parco veicoli” di sarebbe stato al completo, avrebbe dovuto o risolvere onerosamente i contratti di leasing/noleggio di circa 30 furgoni, oppure riscattarli.
Avendo consegnato tali furgoni a con cessione gratuita del diritto di riscattarne la Pt_1 proprietà, sempreché il riscatto da parte di avvenisse nell'arco di poco tempo Pt_1 contrattualmente previsto, pena, in difetto, il m di ulteriori canoni in testa alla Pt_1 medesima, sarebbe imputabile solo a tale ultima la maggior debenza dei canoni di locazione.
Infatti la differenza fra 80.161,13 e 98.561,98 è esattamente l'importo di € 18.400,85 di cui la difesa attorea deduce essere a credito ulteriore.
Fatto che si ritiene provato per semplice matematica posto che se al credito di 18.064,84 cui al D.I. si sottrae 18.400,85 si ottiene 336,01, ovvero il credito che asserisce di Pt_1 vantare ancora.
Tutte circostanze documentalmente evincibili :
a) dagli estratti cronologici del P.R.A. che ai allegano alla presente comparsa (doc. n. 07) risulta esattamente la data in cui i mezzi sono stati riscattati da CA di cui al prospetto pagina 6 di 15 riepilogativo (doc. n. 8);
b) dalle fatture emesse a dalle aziende concedenti/locatrici risulta esattamente l'importo dei canoni mensili pagati (doc. n. 09);
c) dalla semplice moltiplicazione dell'importo mensile dei canoni per il numero dei mesi intercorsi fra la riconsegna ed il riscatto che consente di ottenere con certezza l'importo oggetto di ingiunzione, ovvero € 18.064,84.
In ragione di quanto sopra esposto concludeva affinchè "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, respingere l 'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l 'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 843/2023 del 30/10/2023. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'esito della prima udienza di comparizione tenutasi in data 10.5.24, con ordinanza del successivo 27.5.24 la giudicante osservava che “ In via assolutamente preliminare ed ai soli fini della decisione sulle istanza di concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio oggi opposto nonché di quella sulla rilevanza dei mezzi istruttori dedotti dalle parti, occorre premettere quanto di seguito sarà illustrato. Il potere discrezionale di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c, trattandosi di provvedimento di natura genericamente cautelare, va esercitato valutando il fumus boni iuris, cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, e la sussistenza del periculum in mora, cioè la configurabilità di un danno che può derivare dalla durata del processo, seguendo i criteri, specificamente richiamati dalla norma, del difetto, a sostegno delle ragioni dell'opponente, di prova scritta in senso stretto (che peraltro deve sussistere anche per i fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, non potendosi più ritenere adeguata, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la prova cosiddetta “allargata”, che consente appunto la pronuncia del decreto nella fase monitoria), nonché, alternativamente considerata, della mancanza, nelle eccezioni dell'opponente, del requisito di pronta soluzione (eccezioni che involgano cioè una complessa attività di istruzione). Pertanto se la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale, quindi, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente, va altresì evidenziato che, d'altra parte, non si può neppure ritenere consentita, con l'opposizione, una generica contestazione delle ragioni dell'opposto, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tale è l'opponente in senso sostanziale) dal comma 1 dell'art. 167 c.p.c, di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Applicando tali principi al caso de quo è certamente indubitabile che oggetto del presente giudizio di opposizione sia l'accertamento del saldo finale derivante dai reciproci rapporti obbligatori intercorsi tra le parti quanto all' acquisto/leasing/noleggio di furgoni necessari alla per lo svolgimento della propria attività di spedizioniere, nonché nella manutenzione/riparazione de ezzi e tutto quanto conseguente. Posto ciò, e ritenuti incontestati i titoli genetici delle cennate obbligazioni quello che resta controverso è la reale debenza da parte della opponente della somma oggetto di decreto ingiuntivo. Rilevato che il file excel allegato al fascicolo telematico è di formazione domestica e quantunque proveniente dalla parte che oggi può essere definito debitore sostanziale non ha il valore di riconoscimento di debito perché promanante da soggetto diverso dal legale rappresentante la unico legittimato a disporre dei propri diritti ( ndr., la Pt_1
Sig.ra ha funzioni amministr to ancora che l'eccezione riconvenzionale di compensazione Tes_2 per ulteriori crediti formulata da parte opponente sia sufficiente specifica, pur se ancorata a documenti fiscali pagina 7 di 15 le cui prestazioni costituiscono tema di prova e controprova orale dedotte dalle parti con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ( cfr fatt. da 144 a 147 del 22.7.22)..” ( cfr ordinanza istruttoria in atti).
Rigettata, la richiesta di concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto, veniva ammessa solo la prova orale ritenuta pertinente e rilevante, fissando per il suo sfogo la udienza del 12.7.24.
Audita in quella sede solo la teste il giudice riservava ogni decisione sulla Testimone_2 dedotta incapacità a testimoniare i parte opposta Sig. Testimone_1 risultante per tabulas procuratore generale di
All'esito con ordinanza del 15.7.2024 “…rilevato che Il procuratore generale "ad negotia", cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado;
dato atto ancora, ai soli fini della valutazione della sussistenza di un interesse attuale e potenziale alle sorti del giudizio che colui il quale sia stato nominato per atto notarile procuratore generale mantenga un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, ancorchè la procura alle liti sia conferita dall'originario legale rappresentante della società evocata in giudizio;
ritenuto quindi che in ipotesi di nomina di un procuratore generale “ ad negotia” questi mantenga un interesse attuale e potenziale alle sorti del giudizio, ancorchè per lo specifico affare la procura alle liti sia stata rilasciata da chi risulti legale rappresentante della persona giuridica che partecipa al giudizio” in accoglimento della eccezione della difesa attorea veniva dichiarata la incapacità a testimoniare di , fissando per il proseguo la Testimone_1 udienza del 13.9.24.
All'esito di rinvii determinati dalla assenza giustificata dell'ultimo dichiarante di parte opposta, solo in data 28.3.25 si procedeva alla assunzione testimoniale del Sig. Tes_3
[...]
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione veniva fissata con modalità cartolare la udienza del 7.11.25 per la sua rimessione in decisione, previa concessione di termini di cui all'art. 189 c.p.c.
*** *** ***
Orbene all'esito della espletata istruttoria l'opposizione merita accoglimento per le ragioni che di seguito saranno evidenziate.
In via preliminare e prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere pagina 8 di 15 semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass., Sez.1, 8 marzo 2012, n. 3649).
Poste queste premesse e venendo al caso di specie occorre chiarire come la posta creditoria residua azionata in giudizio dalla odierna opposta è la risultante di reciproci rapporti di debito/credito intrattenuti con la opponente.
Conseguentemente ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova come sopra indicato, ciascuna delle parti in lite era gravata dal preciso onere di fornire allegazioni documentali ovvero ancora specifici ulteriori mezzi di prova diretti a determinare la esatta consistenza del credito complessivo da opporre in compensazione atecnica alla controparte.
Principio questo, che dovrà essere coordinato, per quanto si dirà infrà, con quello altrettanto pacifico di cui all'art. 115 c.p.c., in virtù del quale il fatto, anche storico, principale si da per provato allorquando allo stesso non segua una specifica contestazione.
Tirando le fila del discorso ed analizzando gli esiti della istruttoria documentale e orale svolta nel procedimento, può dirsi pacifico che le parti avessero da tempo risalente un fitto rapporto commerciale dal quale poi sono scaturite le reciproche poste di debito/ credito che le stesse hanno posto a base delle diverse ricostruzioni in ordine alla determinazione del saldo finale ovvero ancora della sussistenza di un credito residuo ulteriore legittimante il ricorso alla procedura monitoria.
In questo senso la storicizzata rappresentazione dei fatti operata dalla difesa attorea della opponente è apparsa utile nella misura in cui ha collocato nel tempo l'indagine per come operata dalle parti in lite circa le diverse poste di credito/debito poste a base della diversa lettura dei risultati oggetto del presente giudizio.
In questo senso occorre sin da subito dire che la richiesta di CTU avanzata dal patron di parte attrice, appariva allora, come oggi, del tutto esplorativa, presupponendo un preciso onere di allegazione ad opera della parte che deduce sussistere un credito maggiore di quello risultante dalla contabilità del proprio contraddittore.
Peraltro, trattandosi, seppur a parti inverse, di documentazione fiscale derivante dalla tenuta pagina 9 di 15 di contabilità di formazione domestica, in ipotesi di specifica contestazione sulla esistenza di una determinata annotazione ovvero ancora della sussistenza di un determinato credito in misura superiore od inferiore a quello dedotto ed allegato, è onere del deducente fornire la prova ( con ogni mezzo) della sussistenza quanto meno del fatto storico che lo ha generato.
Il punto da cui trarre abbrivio è proprio lo scambio di mail intervenute tra gli amministrativi della società in lite nella data del 7.7.2022, allorquando nel riportare ciò che emergeva dalla rispettive contabilità domestiche, appuntavano la loro discordanza su due elementi:
- La diversa valutazione dei c.d. “canoni mezzi ” di cui deduce essere Pt_1 debitrice in misura inferiore nei confronti di
- La espressa contestazione che alcun importo per il rapporto intervenuto tra ed può essere imputato a Pt_3 Pt_1
Sia bastevole raffrontare lo schema riportato nel corpo nel DI rispetto, riproducente appunto all'allegato 8 di parte convenuta, per capire come al complessivo credito vantato da nei confronti di per € 140.956,99 siano inclusi i canoni ARVAL pacificamente Pt_1 testati da ima già con la missiva del 7.7.2022, rispetto alle debenze che la Pt_1 società attorea deduce ed ammette essere maturate con e meglio rappresentate negli allegati 5 e 5.1 che oltre ad espungere i rapporti con indicano, anche, un numero Pt_3 inferiore di rate risultate come pagate da alle finanziarie
Di seguito il primo schema riepilogativo di che ai presenti fini va considerato Pt_1 debitore sostanziale che formula eccezione di diverso debito maturato con debitamente supportato da analitica contabilità interna ( cfr doc. 6 e 7 parte attrice); a se e il secondo schema riepilogativo del creditore che si è limitato ad allegare un prospetto del credito complessivo vantato nei confronti privo di riferimenti a contabilità interna, privo Pt_1 di allegati che consentissero di provare per documenti il pagamento di rate in misura superiore a quelle indicate in sede di eccezione di e, ancora, privo di allegati di Pt_1 carattere documentale che consentissero di smentire come il rapporto con da questi Pt_3 intrattenuto potesse giuridicamente essere anch'esso imputato alla opponente:
pagina 10 di 15 pagina 11 di 15 Applicando i superiori principi in punto di onere della prova, allorquando il creditore agisca per il recupero di un credito anche residuo ha l'onere di provare il titolo, ma anche la sua esatta consistenza, allorquando, in sede di giudizio il debitore sostanziale deduca in modo specifico non solo la sua inesistenza ma anche la minor debenza.
Sul punto non ha offerto alcuna adeguata allegazione del fatto positivo riguardante, sia la imputabilità a di canoni di locazione finanziaria che essa stessa contabilizza come Pt_1 riferibili ad n che meno la prova documentale di aver corrisposto un numero di Pt_3 rate di locazione superiore a quello indicato dalla debitrice opponente.
Conteggio che per quanto occorrer possa in questa sede, ha verosimilmente Pt_1 mutuato dagli estratti inviatele dalle finanziarie aventi rapporti contrattuali con “ …In merito, poi, ai veicoli usati si allega ulteriore documentazione (All. 8) dando atto della circos a che si tratta di veicoli usati restituiti in permuta da alla per i quali erano da estinguere dei contratti di Pt_1 leasing stipulati da Si te conto ate di consegna dei veicoli usati sono certe ed Controparte_1 indiscusse in quanto sono state comunicate da I conteggi di estinzione sono stati chiesti da alle Pt_1 varie finanziarie ma prima di ricevere il conte alcune volte sono passati anche mesi perché le arie aspettavano il consenso di prima di inviarli a ” ( cfr pag. 6 atto di citazione). Pt_6
Circostanza tale ultima che non risulta in alcun modo contestata né in sede di comparsa né in sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., che la opposta peraltro non ha neppure depositato.
Peraltro sia bastevole in questa sede rilevare come se alla mail della non possa essere Tes_2 attribuita valenza di riconoscimento di debito della CA, posto c è pacificamente priva di poteri rappresentativi nei confronti della attrice, è del pari indubitabile che, di contro, questa possa essere assunta a specifica e ben circostanziata allegazione di un fatto riduttivo della pretesa creditoria complessivamente vantata da
In ragione di quanto sopra esposto all'esito della presente istruttoria, ed in accoglimento della specifica eccezione della difesa della opponente, può dirsi raggiunta la prova di un credito di quanto ai c.d. “ canoni mezzi” per il minor importo di € 80.161,13.
A detta somma va poi aggiunto l'importo complessivo di ulteriori € 42.395,01che le parti pacificamente riconoscono come dovuto da alla opposta per la vendita di furgoni. Pt_1
Pertanto il credito complessivamente vantato da nei confronti di ammonta alla Pt_1 minor somma di € 122.556,14; somma esattame ndicata dalla op come dovuta sin dalle missive del 7.7.22.
Se così è, appare oltremodo pacifico che non sussista alcun residuo maggior credito in testa alla opposta da far valere nei confronti di avendo la stessa espressamente Pt_1 formulato richiesta di integrale compensazione col maggior credito da questa vantato.
A tal riguardo nel ricorso per decreto ingiuntivo è la stessa opposta a riconoscere espressamente come sia creditrice nei suoi confronti della complessiva somma di Parte_1
pagina 12 di 15 € 122.892,15; quindi di un importo ben superiore rispetto al contro credito sopra accertato.
Circostanza, peraltro ribadita in sede di costituzione nel presente giudizio e che a tutti gli effetti deve considerarsi confessione giudiziale di un fatto storico principale a lei sfavorevole e non necessitante di ulteriore indagine da parte della giudicante onoraria.
Valga invero osservare che nel presente giudizio la parte attrice opponente non ha formulato alcuna espressa domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un maggior credito derivante da fatti pacificamente successivi ai conteggi intercorsi tra gli amministrativi delle società in lite alla data del 7.7.22, limitando la propria azione giudiziaria ad una eccezione riconvenzionale destinata a paralizzare la pretesa creditoria nei limiti di quanto richiesto “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito oggetto di monitorio e, in ogni caso, accertata e dichiarata l'intervenuta compensazione tra gli importi, recati dalle fatture prodotte da e quelle prodotte da e per l'effetto accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare che nulla a oli dedotti in ingiunzione. Parte_1 Controparte_1
Voglia per l'effetto dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 843/2023 emesso, su richiesta di in data 27.10.2023 e depositato in data Controparte_1
30.10.2023, nel procedimento iscritto al R.G. n. 2217/2023Tribunale di Siena, con il quale l'odierno opponente era intimato di pagare a la somma complessiva di € 18.064,84, oltre Controparte_1 gli interessi come da domanda – interessi ex art. 231/2002 dal mancato pagamento al saldo – alle spese della procedura monitoria – liquidate in € 567,00 per competenze professionali ed € 145,50 per esborsi, oltre accessori di legge. Condannare al rimborso delle spese a favore della parte Controparte_1 opponente con vittoria di onorari, competenze e spese giudiziali.”. Parte_1
In assenza di una specifica domanda riconvenzionale in tal senso, da formularsi peraltro a pena di decadenza nello stesso atto di citazione, appare inutile se non defatigante che questa giudicante onoraria vada ad accertare il complessivo ed ulteriore credito dedotto come sussistente in testa a pena l'incorrere nel vizio di ultra petita. Pt_1
Invero la posta creditoria azionata in questa sede da riguarda esattamente i crediti da questa asseritamente sussistenti sino alla data 12.07.22 n esclusione proprio delle fatture emesse in pari data e ricevute da pancar su il successivo 14.7.22 oggetto di espressa contestazione.
L'accertamento di poste creditorie ulteriori rispetto a quelle già ritenute sufficienti ad estinguere la pretesa creditoria perché eccedenti la stessa, seppur allegate dalla opponente ma alle quali non corrisponde, nelle rassegnate conclusioni, una espressa e diversa domanda giudiziale diretta ad ottenere anche il solo accertamento di un maggior credito, porta, come già detto, ad un verosimile vizio di ultra petita della decisione.
Del resto l'accertamento di un maggior credito rispetto a quello per il quale in sede giudiziale si ritiene raggiunta la prova di integrale ed avvenuta compensazione richiede la prova, non offerta neppure dalla parte attrice opponente, dello specifico interesse ad agire in tal senso.
Interesse che la stessa limita e chiarisce nei propri scritti difensivi alla integrale compensazione della contrapposta posta creditoria vantata in questa sede da e non già,
pagina 13 di 15 pro futuro, anche a titolo di riserva di diversa azione giudiziaria, per la richiesta di condanna al pagamento di quanto ulteriormente dovuto perché eccedente la compensazione atecnica.
Conseguentemente l'indagine sulla debenza di ulteriori importi maturati a carico di a far data dal 22.7.22 relativamente alle fatture allegate come affoiliati da 12 a 14, peraltro contestate da appare inutile nella misura in cui né la parte attrice né la parte convenuta hanno formulato specifiche domande in tal senso.
Stesso è a dirsi delle fatture emesse da nei confronti di in data 12.7.22, meglio Pt_1 specificate in narrativa ed oggetto di immediata contestazione stragiudiziale della opposta, in alcun modo dedotte della opposta a giustificazione di un maggior credito rispetto a quello espressamente derivante dalle fatture indicate in monitorio.
In questo senso la ridotta istruttoria orale ammessa da questa giudicante onoraria, alla luce di una corretta interpretazione delle domande effettivamente spiegate in questo giudizio dalle parti, è apparsa all'esito ultronea perché diretta ad accertare l'esistenza di crediti ulteriori allegati da ma in alcun modo pretesi se non nei limiti di una integrale Pt_1 compensazione già accertata come sussistente alla data del 12.7.22.
Del resto occorre ricordare come le domande di mero accertamento in punto di diritti relativi richiedano, per la prevalente giurisprudenza, l'allegazione di uno specifico interesse ad agire diverso della demandata compensazione atecnica che in questa sede non risulta chiaramente esternato.
In ragione di quanto sopra l'opposizione merita integrale accoglimento essendo accertato come il residuo credito azionato da risultasse già integralmente compensato alla data del 12.7.22 col maggior credito vantato dalla opposta.
Credito maggiore di cui l'opponente non ha formulato espressa domanda di accertamento e conseguente pagamento nei confronti della opposta, e sul quale questa giudicante, come già sopra detto non deve pronunziarsi pena l'incorrere nel vizio di ultra petita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della opposta secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo, secondo il dm 55/14 per come modificato dal dm 147/22 in base a parametri non superiori a quelli medi previsti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 843/2023 emesso dal Tribunale di Siena in data 27.10.2023 e depositato in data 30.10.2023 dichiarando che nulla è dovuto da alla opposta per i titoli dedotti in ingiunzione per accertata Parte_1 integrale compensazione delle reciproche poste creditorie.
Condanna altresì la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice opponente le pagina 14 di 15 spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 10 dicembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 15 di 15