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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5214 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Nicola Saracino Presidente relatore Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Marco Genna Consigliere
all'esito della discussione della causa nell'udienza del giorno 05/06/2025 ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5463 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
Parte_1 domiciliata in Roma, Via Buccari n. 18 presso lo studio dell'Avv. DE NAPOLI
VITTORIO ( ), che ne cura rappresentanza e difesa C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal
Tribunale di Roma nel proc. avente R.G. n. 7876/21.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 Conclusioni dell'appellante: “voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, riconoscere lo status di apolide della Sig.ra nata a [...] il [...] Parte_1 con vittoria di spese, diritti e onorari per entrambi i gradi di giudizio che si valutano complessivamente in € 12.376 (tariffa minima per procedimenti di complessità media) e che si chiede di liquidare al procuratore antistatario.”.
Conclusioni del : “A codesta Ill.ma Corte: di dichiarare il rincorso CP_1 inammissibile e/o infondato;
con il favore delle spese di lite.”.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma ha respinto la domanda volta al riconoscimento dello status di apolide che aveva introdotto allegando di essere nata a Parte_1
Roma il 10.07.1990 (prima della disgregazione dell'ex Jugoslavia) e di non essere mai stata nel paese di origine dei genitori ossia la NI VI – sebbene dai documenti di identità prodotti nel corso del giudizio di primo grado sia emerso che il padre è bosniaco mentre la madre è croata. Aveva, altresì, dedotto di risiedere stabilmente in Italia a Roma e di avere cinque figli, documentando di non risultare iscritta nel registro dei cittadini della NI VI e della AZ.
Il primo giudice, ricordati i tratti fondamentali della Convenzione di New York del 28.9.1954, ha negato valore probatorio alle dichiarazioni di “non iscrizione nei registri dei cittadini della Repubblica Croata” e di “non iscrizione nei registri dei cittadini della NI ed VI” (quest'ultima in lingua straniera senza traduzione giurata) prodotti dalla ricorrente in prime cure, in assenza di allegazione e prova che alla ricorrente fossero state negate singole protezioni e prerogative spettanti ai cittadini di detti paesi alla stregua dei relativi ordinamenti.
Né rilevava che la ricorrente avesse prodotto in atti il certificato di nascita in Italia
a Roma (vedi estratto per riassunto dell'atto di nascita) e lo stato di famiglia, al fine di dimostrare un legame stabile con il territorio dello stato italiano.
Il tribunale ha quindi rigettato il ricorso e compensato le spese di lite.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 ha proposto appello lamentando il vizio motivazionale Parte_1 dell'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice non ha adeguatamente esaminato e valutato i fatti e le prove presentate dalla ricorrente, portando ad una decisione non fondata su un'adeguata base probatoria. Parte appellante ribadisce le allegazioni già svolte in primo grado specificando che la pretesa inerzia della stessa nel non essersi attivata per ottenere la cittadinanza bosniaca è pretestuosa in quanto la domanda di riconoscimento dello status di apolide è stata avanzata nel 2021 quando la Parte_1 aveva già compiuto 31 anni di età mentre ai sensi dell'art. 6 della Legge bosniaca in materia di cittadinanza la ricorrente avrebbe dovuto registrare la propria nascita presso le autorità bosniache entro il compimento del 23esimo anno di età per ottenere la cittadinanza bosniaca per origine. Sottolineando tuttavia che è nata Parte_1 nel 1990 quando la NI VI non esisteva ancora come Stato indipendente e, di conseguenza, al momento della nascita la ricorrente era figlia di genitori cittadini della ex Jugoslavia. Parte appellante contesta, altresì, l'eccepita mancanza di prova in ordine alla stabile residenza sul territorio italiano sostenendo che lo stato di famiglia
(dal quale risulta che ha cinque figli minori nati a Roma tra il 2008 e il 2012), prodotto in primo grado, è sufficiente a dimostrare un legame stabile di fatto col territorio italiano.
Il ha resistito al gravame. eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto e, comunque, instando per il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte è intervenuto ex lege esprimendo parere contrario all'accoglimento dell'appello.
L'appello è stato discusso e deciso all'udienza del giorno 18/09/2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nuova formulazione.
I due motivi - che, essendo tra loro connessi, possono essere esaminati in un contesto unitario – sono infondati.
Giova innanzitutto ricordare che “nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello “status” di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi o procedimentali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti” (Cass. 28153/2017) e che la valutazione dello status di apolide deve essere condotta alla luce della legislazione in materia dello Stato di riferimento dovendosi acclarare a quali condizioni lo Stato con cui il richiedente ha un collegamento (perché vi
è nato o vi ha risieduto oppure uno o entrambi i genitori sono cittadini di quello Stato) subordina la acquisizione della cittadinanza (Cass. SSUU n. 28873/08).
Ciò posto, dalla documentazione in atti consta che è nata a Parte_1
Roma, che non è iscritta nel registro della cittadinanza della NI VI
(certificato prodotto in atti sebbene in lingua straniera e privo di traduzione asseverata), che il padre è nato a [...] il [...] (vedi copia carta Persona_1
d'identità italiana ed estratto per riassunto dell'atto di nascita emesso dall'ufficiale dello stato civile di Roma Capitale), che la madre è nata in [...] il 15 Parte_2 novembre 1967 a Spalato (vedi copia passaporto croato), che la ricorrente non è iscritta nei registri quale cittadina della Repubblica di AZ (vedi certificato in atti).
Considerato che le certificazioni attestanti l'assenza di iscrizione nei registri anagrafici non possono costituire di per sé stesse prova sufficiente della mancanza dello status civitatis laddove non venga dedotta alcuna precedente istanza di iscrizione in tali registri (Cass. 12643/2016), l'appellante sul punto non ha fornito alcuna prova anche indiziaria di atti di rifiuto da parte degli Stati di riferimento che devono qui intendersi la
AZ e la NI VI, deducendo in maniera contraddittoria e generica, da un lato, che eventuali tentativi di ottenere la cittadinanza bosniaca nella fattispecie risulterebbero infruttuosi poiché la ricorrente, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento dello status di apolide dinanzi al Tribunale di Roma, aveva già superato il limite di età imposto dall'art. 6 della Legge bosniaca in materia di cittadinanza – si osserva inoltre che l'appellante non ha presentato deduzioni quanto alla possibilità di acquisizione della cittadinanza croata;
dall'altro, afferma di essere nata nel r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 1990, prima della disgregazione, da genitori originari della ex Jugoslavia, ammettendo implicitamente che la normativa sopra citata non è, in ogni caso, applicabile al caso di specie (ed invero, a mente del succitato art. 6 Legge bosniaca, la cittadinanza può essere riconosciuta a soggetti nati all'estero da cittadini bosniaci purché essa sia avvenuta successivamente alla entrata in vigore della costituzione e laddove ricorrano determinate condizioni), ne consegue che all'appellante non può essere riconosciuto lo status di apolide.
L'appello è respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
(valore indeterminabile, bassa complessità).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del grado in favore del Parte_1
che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie.
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 18/09/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5