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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1813/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Sezione Specializzata D.L. 13/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. Flavio Tovani, a scioglimento della riserva assunta il 01/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe promossa da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...]; Parte_3
, nato in [...] il [...]; Parte_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti NITTI EMILIANO e CARRETTA MATTEA e dall'Avv. Stab. SANT'ANNA MARINA, presso i quali sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge con la partecipazione del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare, in rito, fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poiché la causa è documentale e non è necessaria la presenza di soggetti diversi rispetto ai difensori;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti, come sopra generalizzate, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, e/o a ogni altra autorità amministrativa competente e, comunque,
a ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA
e IVA ex lege”
Conclusioni del resistente:
“Con il presente atto si costituisce in giudizio il convenuto chiedendo il CP_1
rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11/07/2024, , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
[...]
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
, nato a [...] il [...]. Persona_1
Con comparsa del 29/01/2025, il ha chiesto di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda del ricorrente o, comunque, il suo rigetto.
2 Il Pubblico Ministero ha apposto quindi il proprio visto.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, con ordinanza del 01/03/2025 il
Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, nato a [...] il [...] (cfr. estratto dell'atto di nascita) Persona_1
contrasse matrimonio con il 27/01/1907 (cfr. certificato di Persona_2
matrimonio), senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano né avendo mai rinunciato alla cittadinanza d'origine. Da tale unione, il 17/11/1926, nacque Per_3
(cfr. certificato di nascita) e, dall'unione di questa con
[...] Parte_5
, il 14/09/1960 è nato (cfr. certificato di nascita), odierno
[...] Parte_1
ricorrente. Dal matrimonio fra quest'ultimo e , Parte_6
celebrato il 19/12/1987 (cfr. certificato di matrimonio), sono nati Persona_4
[...
il 16/04/1988, il 08/08/1998 e Pt_1 Parte_3 Parte_4
il 01/04/1999 (cfr. certificati di nascita), anch'essi odierni ricorrenti.
[...]
Essi deducono di avere tentato invano di formulare la richiesta di cittadinanza presso il di San Paolo, sia attraverso la piattaforma “Prenot@mi”, Parte_7
come comprovato dagli screenshot della pagina web del consolato.
Preliminarmente va affermata, ai sensi dell'art. 4, co. 5, d.l. 13/2017, la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, dal momento che l'attore risiede all'estero e il comune di nascita dell'avo cittadino italiano si trova nella circoscrizione di competenza di questa Sezione Specializzata.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, gli errori nelle anagrafiche del capostipite e dei suoi discendenti, rinvenibili nelle certificazioni straniere versate agli atti, sono stati oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati dall'autorità
3 giudiziaria straniera (come si ricava dalle annotazioni in calce ai medesimi) e, pertanto devono essere considerati sanati ai fini della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Ad ogni buon conto, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano emigrato, il rapporto di parentela in linea retta tra lo stesso e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del Controparte_2
05/01/1952, ha sottolineato l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati;
ello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero nella nota del
28/09/1998 (prot. 1/50-FG-84/3597). Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 13/1994, ha ritenuto che, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte ha specificato, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale […]. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che
4 assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555/1912 e dalla legge attualmente in vigore (la n. 91/1992), la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. SS.UU. 25317/2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_1
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 d.P.R. 362/1994,
è previsto che l'amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini
5 determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché la materia delle sanzioni processuali non è suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche che, ove straniere, sono tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale: ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi, neppure ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice (a tal proposito, va considerato che le amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi).
Orbene, i ricorrenti non hanno dato prova di avere inviato una raccomandata con la
6 richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana (avendo allegato soltanto i moduli compilati), né di aver ritentato di effettuare la prenotazione attraverso la piattaforma “Prenot@mi” nel mese successivo a quello del primo tentativo dopo che, al primo tentativo, era comparso il messaggio: “Esta lista já atingiu o limite máximo de inscriçoes neste més. Solicitamos tente novamente no próximo” (“Questa lista ha già attinto il limite massimo di iscrizioni in questo mese. che tenti CP_3
nuovamente nel prossimo”).
Conseguentemente, non avendo i ricorrenti tentato effettivamente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana (non avendo nemmeno provato a seguire l'indicazione contenuta nel messaggio comparso dopo il primo tentativo, risultato vano), non vantano alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle autorità a ciò preposte, mai efficacemente interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata, essendo la circolare ministeriale prodotta risalente a oltre un anno prima rispetto alla domanda giudiziale e non potendo essa, pertanto, provare i tempi attuali di evasione delle istanze.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni previsti dalla legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la
7 domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente la somma di € 1.453 per onorari, oltre a spese generali (15%) e CP_1
oneri di legge, calcolata ai sensi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva, da liquidarsi rispettivamente in 851 e 602 €), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_1
decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in 1.453 €, oltre a spese generali (15%) e oneri di legge.
Così deciso il 29/03/2025
Il Giudice
Flavio Tovani
8
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Sezione Specializzata D.L. 13/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. Flavio Tovani, a scioglimento della riserva assunta il 01/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe promossa da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...]; Parte_3
, nato in [...] il [...]; Parte_4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti NITTI EMILIANO e CARRETTA MATTEA e dall'Avv. Stab. SANT'ANNA MARINA, presso i quali sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge con la partecipazione del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare, in rito, fissare l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., poiché la causa è documentale e non è necessaria la presenza di soggetti diversi rispetto ai difensori;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare che tutti i ricorrenti, come sopra generalizzate, sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile competente, e/o a ogni altra autorità amministrativa competente e, comunque,
a ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA
e IVA ex lege”
Conclusioni del resistente:
“Con il presente atto si costituisce in giudizio il convenuto chiedendo il CP_1
rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11/07/2024, , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
[...]
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
, nato a [...] il [...]. Persona_1
Con comparsa del 29/01/2025, il ha chiesto di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda del ricorrente o, comunque, il suo rigetto.
2 Il Pubblico Ministero ha apposto quindi il proprio visto.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, con ordinanza del 01/03/2025 il
Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, nato a [...] il [...] (cfr. estratto dell'atto di nascita) Persona_1
contrasse matrimonio con il 27/01/1907 (cfr. certificato di Persona_2
matrimonio), senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano né avendo mai rinunciato alla cittadinanza d'origine. Da tale unione, il 17/11/1926, nacque Per_3
(cfr. certificato di nascita) e, dall'unione di questa con
[...] Parte_5
, il 14/09/1960 è nato (cfr. certificato di nascita), odierno
[...] Parte_1
ricorrente. Dal matrimonio fra quest'ultimo e , Parte_6
celebrato il 19/12/1987 (cfr. certificato di matrimonio), sono nati Persona_4
[...
il 16/04/1988, il 08/08/1998 e Pt_1 Parte_3 Parte_4
il 01/04/1999 (cfr. certificati di nascita), anch'essi odierni ricorrenti.
[...]
Essi deducono di avere tentato invano di formulare la richiesta di cittadinanza presso il di San Paolo, sia attraverso la piattaforma “Prenot@mi”, Parte_7
come comprovato dagli screenshot della pagina web del consolato.
Preliminarmente va affermata, ai sensi dell'art. 4, co. 5, d.l. 13/2017, la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, dal momento che l'attore risiede all'estero e il comune di nascita dell'avo cittadino italiano si trova nella circoscrizione di competenza di questa Sezione Specializzata.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, gli errori nelle anagrafiche del capostipite e dei suoi discendenti, rinvenibili nelle certificazioni straniere versate agli atti, sono stati oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati dall'autorità
3 giudiziaria straniera (come si ricava dalle annotazioni in calce ai medesimi) e, pertanto devono essere considerati sanati ai fini della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Ad ogni buon conto, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano emigrato, il rapporto di parentela in linea retta tra lo stesso e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del Controparte_2
05/01/1952, ha sottolineato l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati;
ello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero nella nota del
28/09/1998 (prot. 1/50-FG-84/3597). Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 13/1994, ha ritenuto che, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte ha specificato, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale […]. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che
4 assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555/1912 e dalla legge attualmente in vigore (la n. 91/1992), la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. SS.UU. 25317/2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_1
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 d.P.R. 362/1994,
è previsto che l'amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini
5 determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché la materia delle sanzioni processuali non è suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche che, ove straniere, sono tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale: ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi, neppure ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice (a tal proposito, va considerato che le amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi).
Orbene, i ricorrenti non hanno dato prova di avere inviato una raccomandata con la
6 richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana (avendo allegato soltanto i moduli compilati), né di aver ritentato di effettuare la prenotazione attraverso la piattaforma “Prenot@mi” nel mese successivo a quello del primo tentativo dopo che, al primo tentativo, era comparso il messaggio: “Esta lista já atingiu o limite máximo de inscriçoes neste més. Solicitamos tente novamente no próximo” (“Questa lista ha già attinto il limite massimo di iscrizioni in questo mese. che tenti CP_3
nuovamente nel prossimo”).
Conseguentemente, non avendo i ricorrenti tentato effettivamente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana (non avendo nemmeno provato a seguire l'indicazione contenuta nel messaggio comparso dopo il primo tentativo, risultato vano), non vantano alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle autorità a ciò preposte, mai efficacemente interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata, essendo la circolare ministeriale prodotta risalente a oltre un anno prima rispetto alla domanda giudiziale e non potendo essa, pertanto, provare i tempi attuali di evasione delle istanze.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni previsti dalla legge.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la
7 domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente la somma di € 1.453 per onorari, oltre a spese generali (15%) e CP_1
oneri di legge, calcolata ai sensi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva, da liquidarsi rispettivamente in 851 e 602 €), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_1
decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in 1.453 €, oltre a spese generali (15%) e oneri di legge.
Così deciso il 29/03/2025
Il Giudice
Flavio Tovani
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